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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2556/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13125/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150032631646001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2818/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:il difensore del ricorrente si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 9.7.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Camera di Commercio di Napoli, l'intimazione n.
07120259019262405000, notificatale il 22.5.2025, limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n.
07120150032631646001, asseritamente notificata il 17.6.2015, relativa al diritto annuale Camera di
Commercio per l'anno 2011 per complessivi euro 360,90. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione, nella parte oggetto di gravame, stante la mancata notifica della cartella presupposta e la prescrizione quinquennale;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'accoglimento del ricorso, vinte le spese con distrazione.
Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso stante la regolare notifica della cartella presupposta e non impugnata e la mancata maturazione delle eccepita prescrizione stante la valida interruzione del relativo corso a seguito della notifica a mezzo pec delle intimazioni di pagamento n. 07120189037323132000, n.
07120199051684234000, n. 07120209014686789000 e n. 07120239023601390000. Non si è costituita la
Camera di commercio. Con nota del 21.1.2026, la parte ricorrente ha depositato il documento denominato
"Estratto INI-PEC", provvisto dell'attestazione di conformità all'originale, estratto in data 13/10/2025 dal portale ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Con successive repliche depositate il 2.2.2026, la stessa parte ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso evidenziando l'invalidità della notifica della cartella di pagamento presupposta di cui sopra in quanto effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.
c., e non secondo la disciplina prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato nell'anno 2006, richiedente nell'ipotesi in cui l'atto fosse stato consegnato nelle mani di «persona di famiglia», l'invio e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14089/2025, la mancata attestazione di conformità richiesta dall'art. 25 bis, comma 5 bis, del D.Lgs. 546 del 1992, da parte dell'ADER, riguardo alla documentazione dalla stessa allegata e la non riferibilità alla contribuente di alcun indirizzo di posta elettronica certificata come certificato dal prodotto documento "Estratto
INI-PEC".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, premesso che tutta la documentazione prodotta dall'ADER risulta munita dell'attestazione di conformità agli originali cartacei e/o informatici in possesso dell'ente di riscossione, risulta documentalmente provata la valida notifica della cartella presupposta in data
17.6.2015, effettuata a mezzo messo con consegna del plico alla madre seguita dalla spedizione della raccomandata informativa (cfr. sul punto Cass. n. 26069/2025), come attestato dal prospetto riepilogativo munito di timbro delle Banca_1 italiane del 6.7.2025, non essendo del resto necessaria la prova della ricezione della stessa raccomandata. Inoltre vi è prova in atti della interruzione della prescrizione, quinquennale in subiecta materia, e della ulteriore cristallizzazione delle pretesa tributaria de qua a seguito della documentata notifica delle seguenti intimazione di pagamento n. 07120189037323132 notificata in data 5/09/2018, n.
07120199051684234 notificata in data 12/10/2019, n. 07120209014686789 notificata in data 13/02/2020 e n. 07120239023601390 notificata in data 19/07/2023, tutte effettuate a mezzo pec all'indirizzo Email_4, indirizzo più che presumibilmente appartenente alla odierna ricorrente in quanto riportante il nome e cognome oltre che l'anno di nascita della medesima che, dal canto suo, ha contestato la titolarità del predetto domicilio digitale sulla scorta di un estratto del registro INIPEC riguardante tuttavia i professionisti e non già le imprese, pur vertendosi in tema di tributo camerale, e senza indicare significativamente alcun diverso indirizzo pec effettivamente posseduto quale iscritta alla Camera di
Commercio. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante sococmbente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite in favore dell'ER che si liquidano in euro 200,00 .
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13125/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150032631646001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2818/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:il difensore del ricorrente si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 9.7.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Camera di Commercio di Napoli, l'intimazione n.
07120259019262405000, notificatale il 22.5.2025, limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n.
07120150032631646001, asseritamente notificata il 17.6.2015, relativa al diritto annuale Camera di
Commercio per l'anno 2011 per complessivi euro 360,90. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione, nella parte oggetto di gravame, stante la mancata notifica della cartella presupposta e la prescrizione quinquennale;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'accoglimento del ricorso, vinte le spese con distrazione.
Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso stante la regolare notifica della cartella presupposta e non impugnata e la mancata maturazione delle eccepita prescrizione stante la valida interruzione del relativo corso a seguito della notifica a mezzo pec delle intimazioni di pagamento n. 07120189037323132000, n.
07120199051684234000, n. 07120209014686789000 e n. 07120239023601390000. Non si è costituita la
Camera di commercio. Con nota del 21.1.2026, la parte ricorrente ha depositato il documento denominato
"Estratto INI-PEC", provvisto dell'attestazione di conformità all'originale, estratto in data 13/10/2025 dal portale ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Con successive repliche depositate il 2.2.2026, la stessa parte ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso evidenziando l'invalidità della notifica della cartella di pagamento presupposta di cui sopra in quanto effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.
c., e non secondo la disciplina prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato nell'anno 2006, richiedente nell'ipotesi in cui l'atto fosse stato consegnato nelle mani di «persona di famiglia», l'invio e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14089/2025, la mancata attestazione di conformità richiesta dall'art. 25 bis, comma 5 bis, del D.Lgs. 546 del 1992, da parte dell'ADER, riguardo alla documentazione dalla stessa allegata e la non riferibilità alla contribuente di alcun indirizzo di posta elettronica certificata come certificato dal prodotto documento "Estratto
INI-PEC".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, premesso che tutta la documentazione prodotta dall'ADER risulta munita dell'attestazione di conformità agli originali cartacei e/o informatici in possesso dell'ente di riscossione, risulta documentalmente provata la valida notifica della cartella presupposta in data
17.6.2015, effettuata a mezzo messo con consegna del plico alla madre seguita dalla spedizione della raccomandata informativa (cfr. sul punto Cass. n. 26069/2025), come attestato dal prospetto riepilogativo munito di timbro delle Banca_1 italiane del 6.7.2025, non essendo del resto necessaria la prova della ricezione della stessa raccomandata. Inoltre vi è prova in atti della interruzione della prescrizione, quinquennale in subiecta materia, e della ulteriore cristallizzazione delle pretesa tributaria de qua a seguito della documentata notifica delle seguenti intimazione di pagamento n. 07120189037323132 notificata in data 5/09/2018, n.
07120199051684234 notificata in data 12/10/2019, n. 07120209014686789 notificata in data 13/02/2020 e n. 07120239023601390 notificata in data 19/07/2023, tutte effettuate a mezzo pec all'indirizzo Email_4, indirizzo più che presumibilmente appartenente alla odierna ricorrente in quanto riportante il nome e cognome oltre che l'anno di nascita della medesima che, dal canto suo, ha contestato la titolarità del predetto domicilio digitale sulla scorta di un estratto del registro INIPEC riguardante tuttavia i professionisti e non già le imprese, pur vertendosi in tema di tributo camerale, e senza indicare significativamente alcun diverso indirizzo pec effettivamente posseduto quale iscritta alla Camera di
Commercio. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante sococmbente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite in favore dell'ER che si liquidano in euro 200,00 .