Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2556
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità intimazione per mancata notifica cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto provata la valida notifica della cartella presupposta, effettuata a mezzo messo con consegna alla madre e successiva spedizione della raccomandata informativa, non essendo necessaria la prova della ricezione di quest'ultima.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, essendo stata validamente interrotta dalla notifica di successive intimazioni di pagamento a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Invalidità notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la valida notifica della cartella presupposta, effettuata a mezzo messo con consegna alla madre seguita dalla spedizione della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Mancanza attestazione di conformità ADER

    La Corte ha ritenuto che tutta la documentazione prodotta dall'ADER fosse munita dell'attestazione di conformità.

  • Rigettato
    Non riferibilità indirizzo PEC alla contribuente

    La Corte ha ritenuto che l'indirizzo PEC fosse più che presumibilmente appartenente alla ricorrente, in quanto riportante nome, cognome e anno di nascita, e la ricorrente non ha indicato alcun altro indirizzo PEC posseduto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2556
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2556
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo