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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Federica Sacchetto Presidente
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1460/2024, promossa con ricorso depositato il 20.03.2024 da
, con l'avv. TALAMI GIUSEPPE, come da mandato in atti;
Parte_1
ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
, con l'avv. FABBI ELENA, come da mandato in atti;
CP_1
convenuta-
Con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Padova.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
BA Terme in data 20.07.2002 da , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], e , c.f. CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di BA Terme al n. 15, parte I, dell'anno 2002, disponendosi
le seguenti condizioni:
- Confermarsi quanto disposto con provvedimento datato 08.01.25 del Giudice in
ordine alla revoca fin dal mese di aprile 2024 dell'assegno di mantenimento alla
figlia, nonché al versamento diretto al figlio dell'assegno di Per_1
mantenimento finché non avrà raggiunto l'autonomia e l'autosufficienza;
ciascuno dei genitori debba provvedere al versamento del 50% delle spese
straordinarie da sostenersi per come previste dal vigente Protocollo Per_1
del Tribunale di Padova del 17.01.2017; esse dovranno essere previamente
concordate e condivise da entrambi i genitori. Diversamente, il genitore
dissenziente non sarà tenuto al rimborso della sua quota.
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra in Controparte_2
relazione ad uno dei due appartamenti in cui attualmente abita con il figlio
vale a dire l'unità immobiliare di proprietà del sig. ; Per_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza.”.
Conclusioni parte convenuta:
“CONCLUSIONI
NEL MERITO
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e CP_1
, contratto ad BA Terme (PD) il 20.7.2002 e trascritto al n. 15, Parte_1
parte I, dei registri dello Stato civile del predetto Comune, ordinando al
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competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda
sentenza;
2. Confermare, come già previsto dall'accordo tra i coniugi in sede di
separazione e dall'ordinanza in data 15.10.2024, l'assegnazione della casa
coniugale sita ad BA Terme (PD), in Piazza del Sole e della Pace n. 14, con
arredi e corredi, in favore della GN quale genitore convivente CP_1
con il figlio maggiorenne e non autosufficiente (oltre che con l'altra Per_1
figlia maggiorenne della coppia, ) nella sua integralità e comprensiva CP_2
dunque delle due unità rispettivamente di proprietà esclusiva del signor e Pt_1
della GN , entrambe componenti un unico ambiente domestico CP_1
destinato dai coniugi a casa familiare;
3. Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere, quale Parte_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non autosufficiente
convivente con la madre, l'importo di euro 1.170,38 (corrispondente Per_1
all'importo del contributo al mantenimento concordato dai coniugi in sede
separatizia, ad oggi rivalutato) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di
ogni mese e da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici istat,
nelle seguenti modalità: nella misura di 2/3 (due terzi) alla GN in CP_1
qualità di genitore convivente (ovvero euro 780,25); nella misura di 1/3 (un terzo)
al figlio (ovvero euro 390,13); - oltre al rimborso del 50% delle spese Per_1
straordinarie sostenende in favore del figlio come da Protocollo in uso Per_1
al Tribunale di Padova.
4. Disporsi a carico del signor , per le ragioni esposte in atti, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla GN un assegno divorzile pari CP_1
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ad un importo mensile non inferiore ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), o
quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente come per legge in
base agli indici istat.
5. Assegnarsi gli importi dell'AUU, fino al momento in cui lo stesso risultasse
ancora dovuto, nella misura del 100% alla GN , in qualità di genitore CP_1
collocatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate da
questo patrocinio in corso di causa ed in particolare per l'ammissione dei capitoli
di prova articolati in memoria integrativa ex art. 473-bis.17 depositata il
17.9.2024, nonché affinché il Tribunale ordini al ricorrente l'esibizione in
giudizio degli estratti di tutti i conti correnti e delle carte ad essi collegati, oltre
che di tutta la documentazione relativa a depositi titoli, cassette di sicurezza e
investimenti, nonché polizze e fondi pensione, intestati o cointestati a
[...]
. Si insiste, altresì, affinché il Giudice Voglia inoltre disporre indagini ed Pt_1
accertamenti tributari da svolgersi anche a mezzo della Guardia di Finanza sulla
situazione finanziaria del signor Pt_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni P.M.: “Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire
riservando le conclusioni all'esito del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
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- con ricorso, depositato in data 20.03.2024, allegava di aver Parte_1
contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 20.07.2002,
con ad BA Terme (PD), matrimonio trascritto nei registri dello CP_1
Stato civile del suddetto Comune al n. 15, parte I, anno 2002;
- riferiva che, dall'unione coniugale erano nati due figli: e CP_2 Per_1
nati entrambi a Padova in data 21.10.2004;
- rappresentava che, le parti si erano separate consensualmente nell'anno 2019
come risultava dal decreto cronol. n. 9163/2019, pubblicato il 19.11.2019 (cfr.
doc. 4 ricorso introduttivo);
- riferiva che a seguito dell'udienza presidenziale, in sede di separazione, le parti non si erano più riconciliate e, successivamente, in ottemperanza al decreto di omologa della separazione lo stesso aveva lasciato l'abitazione coniugale,
costituita da due appartamenti distinti ma tra loro comunicanti, di proprietà
ciascuno per l'intero di ciascun coniuge;
- riferiva, in merito alla situazione dei figli, che era diventata CP_2
economicamente autosufficiente in quanto assunta presso un ristorante come aiuto cameriera con contratto a tempo indeterminato;
mentre ancora Per_1
studente, frequentava l'ultimo anno dell'Istituto Alberghiero e trascorreva tempi paritari con entrambi i genitori;
- rappresentava che entrambi i coniugi avevano sempre lavorato durante la vita coniugale e che lo stesso svolgeva la professione di imprenditore mentre la , CP_1
in passato, aveva gestito un bar e successivamente lavorato come “chef de rang” e da ultimo come addetta alla caffetteria presso una struttura ricettiva ad BA
Terme;
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- lamentava che dopo la separazione, avvenuta nel 2019, lo stesso aveva subito una pesante contrazione del reddito a causa della crisi del settore di appartenenza,
e che, pertanto, non era in grado di continuare a versare le somme stabilite in sede di separazione a titolo di mantenimento della prole e del coniuge;
- rappresentava che dopo la separazione la convenuta aveva continuato ad occupare entrambi gli appartamenti, adibiti a casa coniugale, ciascuno di 106 mq,
distinti catastalmente, nonostante durante la vita coniugale il nucleo vivesse nell'appartamento intestato alla stessa, completamente autonomo rispetto all'appartamento di cui era intestatario il ricorrente, adibito a studio/ufficio dello stesso per l'espletamento della propria attività imprenditoriale;
- rappresentava che era suo interesse ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ricorrendo i requisiti di legge di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.
898/1970;
- formulava, pertanto, nel merito le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciarsi e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
BA Terme in data 20.07.2002 da , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], e , c.f. CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di BA Terme al n. 15, parte I, dell'anno 2002, disponendosi
le seguenti condizioni:
- Il figlio pienamente capace di agire, se lo vorrà potrà ottenere la sua Per_1
residenza anagrafica presso il padre, che lo ospiterà e accudirà fino
all'indipendenza ed autosufficienza economica, potendo comunque frequentare la
madre ogni qualvolta lo riterrà opportuno, ma presso l'appartamento di sua
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esclusiva proprietà, con ciò revocando ogni precedente assegnazione della casa
coniugale;
- In ogni caso, ciascun genitore, nei giorni in cui avrà presso di sé il figlio
nella rispettiva residenza di proprietà, si occuperà delle sue necessità Per_1
sostenendo direttamente e in via autonoma, tutti gli oneri economici a tal fine
necessari, funzionali alla somministrazione in favore del figlio di quanto è
necessario alle sue esigenze di vita;
- Ciascuno dei genitori dovrà provvedere al versamento del 50% delle spese
straordinarie da sostenersi per come previste dal vigente Protocollo Per_1
del Tribunale di Padova del 17.01.2017; esse dovranno essere previamente
concordate e condivise da entrambi i genitori. Diversamente, il genitore
dissenziente non sarà tenuto al rimborso della sua quota.
- si chiede che la decisione sul mantenimento dei figli retroagisca quantomeno al
momento del deposito del presente ricorso.
- In caso di opposizione spese e compensi del procedimento a carico della sig.ra
. 2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla CP_1
trascrizione dell'emananda sentenza. “
- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.07.2024, si costituiva la convenuta, nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio ma si opponeva alle restanti avverse conclusioni;
- rappresentava che inveritiere erano le circostanze dedotte dal ricorrente con riguardo alla figlia relativamente all'asserito raggiungimento CP_2
dell'autosufficienza economica della stessa e della permanenza paritaria del figlio presso entrambi i genitori;
Per_1
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- precisava che la figlia dopo la maturità conseguita nell'anno 2023, non CP_2
avendo le idee chiare sul proprio futuro e volendo prendersi del tempo, era stata assunta dallo zio paterno come aiuto cameriera, ma tale impiego doveva considerarsi un'occupazione provvisoria e temporanea;
mentre, con riferimento al figlio lo stesso pernottava dal padre soltanto una sera a settimana (di Per_1
solito il sabato) quando il genitore era fuori per lavoro per poter ospitare i propri amici;
- riferiva che entrambi i figli dimoravano stabilmente con la madre nella casa coniugale e che nessuno dei due aveva incrementato il tempo di permanenza presso il padre, né manifestato la volontà di trasferirsi presso lo stesso;
- rappresentava che il nucleo familiare aveva sempre goduto di un tenore di vita elevato, grazie alle cospicue entrate del ricorrente, e che la stessa si era sempre adoperata per lavorare e contemporaneamente occuparsi, in via pressoché
esclusiva, dell'accudimento e della cura della prole, oltre che della gestione dell'habitat familiare;
- riferiva di essere affetta da alcune patologie che limitavano la propria capacità
lavorativa, atteso che le mansioni espletate richiedevano sforzi fisici incompatibili col proprio stato di salute;
- rappresentava che privi di riscontro erano i sopravvenuti motivi dedotti da parte ricorrente a giustificazione della richiesta di riduzione e/o revoca dei contributi economici statuiti in sede di separazione ed asseriva che la situazione economica del ricorrente era rimasta pressoché immutata rispetto all'epoca della separazione;
- formulava, pertanto, nel merito le seguenti conclusioni:
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“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e CP_1
, contratto ad BA Terme (PD) il 20.7.2002 e trascritto al n. 15, Parte_1
parte I, dei registri dello Stato civile del predetto Comune, ordinando al
competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda
sentenza;
2. Confermare, come già previsto in sede di separazione, l'assegnazione della
casa coniugale sita ad BA Terme (PD), in Piazza del Sole e della Pace n. 14,
con arredi e corredi, in favore della GN , nella sua integralità e CP_1
comprensiva dunque delle due unità rispettivamente di proprietà esclusiva del
signor e della GN , entrambe destinate ad un unico ambiente Pt_1 CP_1
domestico;
3. Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
GN l'importo di euro 600,00 (euro seicento/00), quale CP_1
contributo -solo provvisoriamente ridotto- al mantenimento ordinario di
, nonché di euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) quale contributo al CP_2
mantenimento ordinario in favore di da versarsi entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre al rimborso
del 70% delle spese straordinarie in favore della prole come da Protocollo in uso
al Tribunale di Padova.
4. Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
GN un assegno divorzile pari ad un importo mensile non inferiore ad CP_1
euro 500,00 (euro cinquecento/00), o quella diversa somma ritenuta di giustizia,
da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da
rivalutarsi annualmente in base agli indici istat.
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5. Assegnarsi gli importi dell'AUU nella misura del 100% alla GN , in CP_1
qualità di genitore collocatario. “
- Con memoria ex art.473bis 17, primo comma, c.p.c. parte ricorrente, nel contestare quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta, rilevava che entrambi i figli erano economicamente autosufficienti in quanto assunta con CP_2
contratto a tempo indeterminato, percepiva uno stipendio di circa € 1.450,00
mensili; mentre iscritto al primo anno di università, aveva sottoscritto Per_1
un contratto triennale come dipendente presso un supermercato percependo uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili.
- riferiva, inoltre, che a parte convenuta era stato rinnovato il contratto per cui priva di fondamento era la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile,
data l'autosufficienza economica della stessa;
pertanto, chiedeva che venisse revocato il mantenimento disposto in favore dei figli con decorrenza dalla data di assunzione degli stessi o, in subordine, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo e che venisse trasferita la residenza anagrafica della prole presso lo stesso con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale, composta da due unità abitative distinte, alla convenuta .
- Con ordinanza del 15.10.2024, il giudice delegato pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei:
“- revoca l'onere di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della
figlia ; CP_2
- conferma per il resto le condizioni di separazione;
con riferimento alle istanze istruttorie:
10 11
- rigetta la richiesta di prova orale proposta dalle parti”, e rinviava, ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza dell'11.06.2025 con concessione dei termini di cui alle lettere a), b) e c) della suddetta norma .
- In data 04.11.2024 parte ricorrente depositava un' istanza mediante la quale,
previa allegazione della dichiarazione del figlio di richiesta di Per_1
corresponsione diretta allo stesso del contributo al mantenimento, chiedeva, in riforma dei provvedimenti temporanei vigenti, di disporre la corresponsione diretta del mantenimento al figlio maggiorenne;
- con decreto del 05.11.2024 il giudice delegato, letta l'istanza di parte ricorrente di modifica dei provvedimenti temporanei, assegnava a parte convenuta termine per il deposito di note autorizzate e rinviava all'udienza dell'08.01.2025;
- all'udienza dell'08.01.2025, esaminate le note scritte, il giudice delegato, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei, emessi in data 15.10.2024,
precisava che la revoca dell'onere di mantenimento in favore della figlia CP_2
decorresse dalla data della domanda (dal mese di aprile 2024) e disponeva il versamento diretto in favore del figlio dell'assegno di mantenimento . Per_1
- All'udienza ex art. 473-bis. 18 c.p.c. dell'01.10.2025, svoltasi in trattazione scritta, esaminate le note autorizzate depositate dalle parti, il giudice delegato si riservava di riferire al collegio per la decisione.
*** ***
Preliminarmente, in riferimento alle istanze istruttorie delle parti, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta, il Collegio
ritiene di confermare quanto disposto dal giudice delegato con ordinanza del
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15.10.2024 non essendo subentrate nuove circostanze rispetto a quelle valutate in tale sede, con conseguente rigetto delle stesse.
Va, quindi, rilevato che parte ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad € 600 mensili . Per_1
Ciò premesso, si procede ad analizzare le residue domande.
*** ***
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e
3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 30.10.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
*** ***
2. Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Va rilevato che, da quanto dedotto dalle parti, risulta circostanza non contestata che il figlio coabiti stabilmente con la madre e che lo stesso, Per_1
allo stato attuale, risulti studente ed economicamente non autosufficiente;
di conseguenza, va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in BA
Terme (PD) in Piazza del Sole e della Pace n. 14, costituita da due appartamenti entrambi destinati ad habitat domestico, alla convenuta affinché vi coabiti con il figlio come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale e
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confermato in corso di causa dal Giudice delegato in sede di emissione dei provvedimenti temporanei. Va, peraltro, sul punto rilevato che lo stesso ricorrente da atto che i due appartamenti che costituiscono l'ex casa familiare sono comunicanti .
*** ***
3. Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile
Parte convenuta ha chiesto il riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore, da determinarsi nella misura di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT.
Va premesso che, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale era stato previsto, in capo al ricorrente, il versamento dell'importo mensile di € 150,00,
quale assegno di mantenimento del coniuge (cfr. doc 4 ricorso introduttivo,
decreto di omologa n. cronol. 9163/2019).
Appare, quindi, opportuno, ricordare quale sia la natura dell'assegno divorzile in rapporto anche alla natura dell'assegno disposto in sede di separazione.
Va, quindi, evidenziato che, a differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5,
comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
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coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 32198 del 05.11.2021; Cass. Civ. n.
11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. n. 5605 del 28.02.2020). Tali considerazioni derivano dal noto renvirement giurisprudenziale circa la natura dell'assegno divorzile operato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, intervenuta nel 2018 che ha sancito la natura dell'assegno divorzile alla luce di una nuova interpretazione che abbandona il vecchio criterio del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. In particolare, è stato stabilito che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, e detta valutazione richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 18287 del 11/07/2018).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile,
dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il
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particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (cfr. Cass. Civ. n. 21234
del 09.08.2019).
Passando ad esaminare la situazione reddituale delle parti si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi inerenti agli anni
2022-2023 e la Certificazione Unica anno 2024, ove è emerso per l'anno 2022
(periodo d'imposta 2021) un reddito complessivo lordo annuo pari ad €
158.100,00 e un reddito mensile di € 8.061,25; per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 129.487,00 e un reddito mensile di € 6.765,83; per l'anno 2024 (reddito d'imposta 2023) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 82.591,34. Risulta, inoltre, intestatario di quote societarie e proprietario di beni immobili. Da ultimo, dopo la precisazione delle conclusioni, ha prodotto la certificazione unica 2025 ove sono indicati € 95.760,14 quali redditi di lavoro.
Passando all'esame della situazione economica e patrimoniale della convenuta, la stessa ha allegato le dichiarazioni dei redditi inerenti agli anni 2022-
2024, ove è emerso per l'anno 2022 (periodo d'imposta 2021) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 6.978,00 e un reddito mensile di circa €
581,50; per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 15.738,00 e un reddito mensile di € 1.256,75; per l'anno 2024
(reddito d'imposta 2023) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 17.312,00
e un reddito mensile di € 1.359,16. Ha allegato copia della busta paga inerenti al mese di aprile 2024, ove risulta percepita una retribuzione netta mensile di €
15 16
1.057,78 (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione e risposta). Risulta intestataria di un'unità abitativa adibita a casa coniugale. Da ultimo, dopo la precisazione delle conclusioni, ha prodotto la certificazione unica 2025 ove sono indicati €
13.488,62 quali redditi di lavoro.
Alla luce della documentazione prodotta e sopra analizzata, a fronte della durata del matrimonio (circa 23 anni) e della permanenza di un vincolo di solidarietà dell'ex coniuge, seppur attenuato rispetto alla fase di separazione, della circostanza allegata dell'impiego a tempo determinato e part-time della convenuta
(cfr. doc. 10 deposito memoria 473bis.17 c.p.c. parte convenuta) che, tuttavia,
continua a lavorare come risulta anche dall'ultima certificazione unica depositata e valutate complessivamente le condizioni economiche, patrimoniali e abitative delle parti, l'età dell'avente diritto (attualmente 61 anni), nonché il divario reddituale delle stesse, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, sotto il profilo assistenziale, e ritiene congruo fissarlo nella misura mensile di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data di emissione del presente provvedimento.
* * *
4) Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma
non economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che venga confermato il provvedimento reso dal giudice delegato in data 08.01.2025
di versamento diretto al figlio del contributo al mantenimento di € Per_1
1.000,00 mensili, oltre all'onere del rimborso del 50% delle spese straordinarie,
come previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova del 2017.
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Come indicato nella parte narrativa, solo in sede di deposito della comparsa conclusionale ha chiesto una riduzione del contributo ad e 600 mensili .
Parte convenuta ha chiesto di porsi, a carico di parte ricorrente, un contributo al mantenimento ordinario del figlio con la stessa convivente, Per_1
dell'importo di € 1.170,38 (corrispondente all'importo del contributo al mantenimento concordato in sede di separazione oltre rivalutazione), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso al
Tribunale di Padova, da corrispondersi nelle seguenti modalità: nella misura di 2/3
alla convenuta quale genitore convivente (ovvero € 780,25) e nella misura di 1/3
al figlio (ovvero € 390,13). Per_1
Va, quindi, evidenziato che la situazione reddituale del ricorrente risulta pressoché invariata rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti temporanei. Inoltre risulta pacifico che il figlio non è economicamente autosufficiente e che solo provvisoriamente aveva trovato un'occupazione lavorativa, come confermato anche dal doc. 28 di parte convenuta dal quale risulta che, in ogni caso, ha rassegnato le proprie dimissioni. Peraltro, sul punto, essendo pacifico che lo stesso è studente universitario, si condividono in questa sede le considerazioni già svolte dal giudice delegato in corso di causa posto che in più
occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “L'obbligo del
mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il
raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del
soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e
di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.” (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 19696 del 22/07/2019) e la buona volontà del giovane
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studente di reperire un'occupazione per garantirsi un minimo di autonomia non può essere elemento che diminuisce il relativo diritto al mantenimento secondo le sue legittime aspirazioni ed in proporzione alle capacità reddituali dei genitori .
Di conseguenza, attesa l'età del figlio (ventunenne) e studente, in mancanza di allegazione e documentazione contraria, si presume che mantenga le stesse esigenze di vita precedenti. Si ritiene, pertanto, di confermare quanto statuito con ordinanza del 15.10.2024 e disposto all'udienza dell'08.01.2025 ovvero l'onere, a carico di parte ricorrente, di corresponsione diretta al figlio maggiorenne
[...]
della somma di € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat con Per_2
decorrenza dalla data di omologa della sentenza di separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Padova.
Inoltre, quanto alla richiesta di parte convenuta di percepire direttamente una quota dell'assegno di mantenimento destinato al figlio maggiorenne, si rileva che la stessa non può essere accolta avendo quest'ultimo richiesto in corso di causa il versamento diretto della somma come previsto nell'ordinanza del 8.1.25 da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
Infine, quanto alla richiesta di godimento integrale dell'assegno unico svolta dalla convenuta, essendo la materia disciplinata dalla relativa normativa fiscale,
nulla va disposto sul punto .
* * *
5. Sulle spese di lite
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 20.07.2002 ad BA Terme (PD), Pt_1 CP_1
matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di al n. 15, parte I, CP_3
anno 2002;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di BA Terme (PD) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
3. conferma l'assegnazione a parte convenuta della casa coniugale sita ad
BA TE (PD) in Piazza del Sole e della Pace, n, 14, comprensiva delle due unità abitative destinate ad ambiente domestico, affinché vi coabiti con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
4. conferma a carico del ricorrente il versamento diretto in favore del figlio della somma mensile di € 1.000,00, oltre rivalutazione Istat con Per_1
decorrenza dalla data di omologa della sentenza di separazione, a titolo di mantenimento dello stesso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo e definite come da protocollo in uso presso il Tribunale
di Padova del 2017;
5. conferma la revoca dell'onere di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della figlia essendo diventata economicamente CP_2
autosufficiente, con decorrenza dal mese di aprile 2024;
6. pone a carico del ricorrente il pagamento in favore di parte convenuta, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno divorzile,
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con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
7. Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 18.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Federica Sacchetto
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