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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5287/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. nr. 1171/2018 del 23.04.2018, n. 3706/2018 R.G., emesso dal
Giudice del Tribunale di Salerno in data 21.04.2018 e notificato a mezzo P.E.C. all'opponente in pari data
TRA
(p.iva ) con sede in NO CO (MT) alla via Parisi n. 18, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante in c.t.p. sig. (c.f. Parte_2 [...]
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Novello n. 4 elettivamente domiciliata alla Piazza della Rinascenza n. 1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rago (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2
forza di procura alle liti in calce alla citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona dell'amm.re/legale rapp.te p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_2 CodiceFiscale_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Esposito (C.F.:
[...]
) presso il cui Studio Legale elett.te domicilia in Salerno alla Via Diaz – C.F._4
trav. Guglielmi 6; OPPOSTA
, P.IVA.: in persona del suo procuratore, Dott. Controparte_3 P.IVA_3
, delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto dell'11 Persona_1
novembre 2009, Rep. 345088, Racc. n. 22352, Notaio Dott.ssa con Persona_2
sede legale in Verona, al Lungadige Cangrande n°16, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maurizio Rumolo (C.F.: ), giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5 costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fausta De
Dominicis, in Salerno alla Via R. De Martino, 33/C.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA DAL CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.06.2024, in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.05.2017 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1171/20218 del 23.04.2018, n. 3706/2018R.G., emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 21.04.2018 con il quale si ingiungev ail pagamento della somma di € 12.100,86 oltre agli interessi e spese legali.
L'opponente eccepiva, nello specifico, l'esistenza di vizi e difetti nei lavori eseguiti dall'opposta sul veicolo di sua proprietà che causarono perdite di olio, non presenti al momento della consegna dell'auto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2018 la impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'opponente e chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa in garanzia della nel merito, di respingere Controparte_4
l'opposizione perché infondata e non provata e di confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Differita la prima udienza onde consentire al convenuto la chiamata in garanzia, instaurato il contraddittorio, in data 20.02.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare, l'infondatezza Controparte_5
della chiamata in causa da parte della e, nel merito, di dichiarare la perdita CP_1
e o la riduzione del diritto all'indennità per omessa denuncia nei termini di legge.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammessa e raccolta la porva per testi, disposta ed espletata c.t.u. e supplemento di perizia, la causa perveniva, infine, alla udienza del 25.06.2024 per p.c., allorché era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, articolata dall'opponente, in quanto non efficacemente sollevata;
l'attore, invero, ha mancato di contestare il radicarsi della competenza innanzi al Tribunale di Salerno con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti, omettendo di precisare di non avere, nel circondario di questo Tribunale, alcuna sede secondaria.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
, cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
L'odierna società attrice in senso sostanziale ha agito in via monitoria per l'adempimento della obbligazione di pagamento del compenso asseritamente dovuto a fronte della esecuzione su ordine dell'opponente di lavori di ripristino con fornitura di parti all'auto Audi
RS6 tg DX795Cf di proprietà della società Parte_1
L'opponente, costituendosi in giudizio, eccepiva che i lavori eseguiti sul veicolo di proprietà dell'opponente non erano stati eseguiti a regola d'arte, tanto che gli stessi sono stati immediatamente denunciati verbalmente e contestati con raccomandata a.r. del 22.04.2017.
Tal ché, può inferirsene che l'opponente non abbia contestato l'effettivo affidamento della vettura alla concessionaria opponente per servizi di riparazione, limitando però l'oggetto della prestazione richiesta alla mera sostituzione delle turbine del motore;
ne consegue che – sulla mera scorta delle allegazioni dell'attore – può ritenersi provato quantomeno che effettivamente l'opponente affidò la vettura Audi alla concessionaria opposta per la sostituzione delle turbine del motore.
D'altro canto, deve anche evidenziarsi, in punto di diritto, che l'eccepito inadempimento da parte dell'opponente ha sortito l'effetto di invertire gli oneri probatori, facendo gravare sull'opposta l'onere di provare l'adempimento esatto della obbligazione di riparazione della vettura e la corretta sostituzione delle turbine del motore.
Il CTU, perito , dichiarava: “Le verifiche ed i controlli proseguivano poi, Persona_3 grazie all'ausilio di ponte elevatore, nella parte inferiore del veicolo ove si notava, previo distacco da parte dell'operatore (dipendente della concessionaria che CP_1
collaborava con il collegio) della protezione inferiore del motore constatando, alla costante presenza dei consulenti, la presenza di abbondanti tracce di olio sui pannelli della parte inferiore dell'autovettura come rilevabile dai rilievi che seguono, provenire dal motopropulsore (rilievo n.ro 8-10). Con il veicolo posizionato sul ponte (come già riferito) poteva constatarsi l'originalità dei particolari dell'intero veicolo.
In ultimo, veniva effettuata una diagnosi mediante il sistema KERNEL 20.0.0 della
VOLKSWAGEN AG numero versione 0603_4-20230505 e precisamente, alle ore 11:39 del
26.06.2023 l'apparecchiatura collegata al veicolo in questione non indicava errori/anomalie.
Veniva quindi effettuata una stampa del report, che si allega alla presente relazione (allegato
1), costituita da n.ro 2 pagine. Veniva chiesta alla casa madre lo storico del veicolo (allegato
2) dal quale si evince che il veicolo entrava in concessionaria 10 volte per svariati interventi di manutenzione precedenti a quello che ha poi ingenerato, nello specifico, il problema di cui
è causa. Completati tutti i controlli riferiti a quelle che possono ritenersi operazioni ripetibili, senza quindi smontare organi complessi quali motopropulsore, organi di trasmissione, lo scrivente è in grado di riferire quanto segue. Il propulsore del veicolo, sia perché non autorizzato ed anche per l'assenza della ditta proprietaria, non veniva attivato ed il veicolo veniva trasferito nei locali attigui al deposito, a spinta. Ovviamente lo scrivente non ha potuto assistere alle manovre effettuate in Officina durante la sostituzione delle turbine ma, ha potuto controllare la fattura n. 172FM000498 emessa in data 01.06.17 dalla in cui tutte le voci sopra indicate Controparte_1
compaiono con puntualità e pressappoco nell'ordine di lavorazione sopra indicato ed i ricambi sostituiti, visibili dall'esame esterno, corrispondono a ricambi nuovi.
L'officina, scrupolosamente osservante delle procedure, con ordine conservava i ricambi sostituiti in appositi contenitori e posti all'attenzione del collegio;
i tecnici presenti potevano constatare l'effettivo danneggiamento delle vecchie turbine e delle girandole, una delle quali completamente fuori sede. Per tale motivo lo scrivente non ha ragione di dubitare circa la valenza dell'intervento tecnico svolto secondo il protocollo indicato dalla casa costruttrice del veicolo e servendosi delle attrezzature e ricambi originali.
A maggior riprova della correttezza dell'intervento la terza voce che compare in fattura risulta essere “RG FUNZIONE GUIDATA” (dove RG sta per Ricerca Guasto): difatti i meccanici sono tenuti a collegare e attivare la funzione di diagnosi durante gli interventi di manutenzione e il software che viene attivato guida man mano le lavorazioni.
In buona sostanza gli operatori dell' non toccano nulla se non gli viene indicato Pt_3
espressamente dal computer della diagnosi nella dovuta successione delle operazioni.
Preme a questo consulente evidenziare che il veicolo dal punto di vista meccanico, giungeva in officina in un mediocre stato di manutenzione, reso evidente dallo stato del filtro dell'aria per il quale puntualmente veniva effettuato dallo scrivente un rilievo fotografico (vedi foto n.ro 18) RISPOSTA AI QUESITI A conclusione lo scrivente provvede a rispondere schematicamente ai quesiti posti dall'Organo Giudicante così come di seguito. a) Previo esame degli atti e della vettura, stabilisca il CTU se sia verosimile che la vettura, per la natura delle riparazioni svolte, non sia mai stata accesa nel corso delle stesse o se, invece, la tipologia delle stesse riparazioni richiedesse l'accensione del motore;
Come innanzi spiegato e come lo scrivente ha potuto desumere nel corso dello svolgimento della presente CTU NON
RISULTA VEROSMILE l'accensione del motore durante le operazioni di riparazione del veicolo né detta accensione viene richiesta dalla procedura guidata dettata da casa madre. b)
Dica il CTU se sia possibile che, nell'ipotesi di preesistenza del vizio che causava la perdita dell'olio al momento dell'affidamento della vettura all'opposta, la perdita d'olio non si sia mai manifestata per tutto il tempo delle riparazioni (sostituzione delle turbine), supponendo che il motore sia rimasto sempre spento oppure se la tipologia di riparazioni effettuate dalla opposta poteva comunque rendere manifesta la perdita d'olio, ad esempio perché necessitava di operazioni tecniche (movimentazioni della vettura o altro) idonee a causare la fuoriuscita d'olio per il vizio già preesistente;
Nel caso di specie il veicolo è giunto in Officina mediante carro gru pertanto non è stata sicuramente accertata una pregressa perdita d'olio motore dal veicolo anche perché non dichiarata dal cliente al momento della consegna del veicolo.
Perdita d'olio che non poteva essere accertata nel corso delle riparazioni di cui è causa poiché la prima operazione che viene fatta abitualmente consiste proprio nello “scarico” del motore.
Pertanto anche durante gli interventi riparativi mai si sarebbe potuta manifestare la perdita dei liquidi lubrificanti che devono essere rimboccati esclusivamente al termine delle riparazioni.
Come si evince dalla fattura detto rimboccamento è stato regolarmente eseguito. Durante gli interventi riparativi in esame non è prevista alcuna movimentazione del veicolo se non in verticale e con motore spento con l'ausilio di ponte sollevatore per accedere alternativamente alla parte superiore o inferiore del mezzo. c) Chiarisca il CTU se il vizio della perdita d'olio sia astrattamente ricollegabile alla rottura dell'albero motore;
La rottura dell'albero motore è astrattamente ricollegabile in conseguenza di una perdita d'olio motore estremamente significativa ma non si può verificare l'evenienza contraria. In buona sostanza un albero motore danneggiato non provoca necessariamente il vizio della perdita dell'olio che risulta un'evenienza secondaria ma danni ben diversi. Ad esempio la rottura o il piegamento dello stelo delle valvole sono spesso la prima conseguenza della rottura di un albero motore senza per questo necessariamente manifestarsi una perdita d'olio dal propulsore. d) Dica il CTU se la sostituzione delle turbine richiedesse operazioni idonee a rendere manifesta la rottura dell'albero motore o se, invece, sia ben possibile provvedere alla sostituzione delle turbine a motore spento senza avvedersi della rottura dell'albero motore;
La sostituzione delle turbine non è assolutamente collegabile ad una ispezione dell'albero motore poiché non si accede alla parte centrale/inferiore del propulsore ove l'albero è collocato. La sostituzione delle turbine deve essere effettuata senza mai ricorrere all'accensione del veicolo. e) Dica il CTU se corrisponde al vero che, in caso di rottura dell'albero motore, effettivamente la corrispondente perdita d'olio si manifesti solo a motore acceso;
E' verosimile, anche se estremamente rara, una perdita d'olio motore a causa della rottura dell'albero del propulsore.
Con rottura pregressa dell'albero motore a veicolo spento non si ha alcuna perdita d'olio lubrificante. f) Dica il CTU quanto altro utile ai fini di giustizia;
Preme effettuare una considerazione: il veicolo veniva custodito dalla concessionaria DEL PRIORE, per tutto il periodo dal 2016 a giugno 2023, in condizioni eccellenti come rilevato in fase di ispezione e dimostrabile dalla documentazione fotografia che segue: g) Tenti il CTU la conciliazione tra le parti. Lo scrivente ha tentato una conciliazione tra le parti in causa non ricevendo alcun esito positivo come peraltro accennato nella presente relazione e nei processi verbali di operazioni collegiali allegati;
in effetti durante il secondo accesso l'avv.to Rago, proponeva il pagamento immediato di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre le spese di CTU a chiusura della vicenda offerta non accettata dal ricorrente;
in merito invece ad un secondo tentativo concesso fino al giorno 08.09.2023 le parti non notiziavano lo scrivente dei dettagli ma esclusivamente l'avv.to ESPOSITO dava notizia allo scrivente che anche il secondo tentativo non era andato a buon fine. Lo scrivente reputa opportuno inoltre segnalare al Giudice che, nonostante il lavoro svolto, nessuna delle parti in causa ha provveduto a versare l'acconto dovuto”.
Le conclusioni del c.t.u. sembrano rafforzare l'ipotesi secondo cui era ben possibile che, nel corso delle riparazioni eseguite dalla concessionaria nei limiti dei lavori commissionati dal cliente, le perdite d'olio non si fossero mai manifestate.
D'altro canto, deve evidenziarsi che, avendo l'odierna attrice in senso sostanziale agito per il pagamento del compenso per i lavori svolti, costituiva suo onere – a fronte della eccezione dell'opponente, che dichiarava di avere autorizzato solo i lavori di sostituzione delle turbine
(ciò che risulta comprovato dallo stesso ordine di lavoro del 05.12.2016 prodotto con il monitorio dalla concessionaria opposta) provare di avere correttamente adempiuto alla prestazione.
Tale prova, alla luce dell'esito della c.t.u., che ha evidenziato come la perdita di olio non potesse verosimilmente essersi manifestata nel corso delle operazioni di riparazione commissionate, deve persuadere della preesistenza di un problema all'albero motore, il quale ebbe a rivelarsi solo a seguito dell'accensione del motore, una volte sostituite le due turbine.
Il CTU, infatti, ha evidenziato che la riparazione ha seguito l'ordine prescritto per il tipo di intervento, come da protocolli tecnici del caso;
d'altra parte non è revocabile in dubbio che la vettura fu condotta a motore spento all'autofficina con carroattrezzi (tal ché il problema non poteva essersi manifestato) ed, inoltre, è emerso dalla istruttoria che per la verifica del buon funzionamento fu eseguito un solo giro di prova.
Le diverse ipotesi ventilate dalla parte opponente (secondo cui “Potrebbe accadere che operazioni semplici quale l'avvitamento del tappo sul fondo della coppa che contiene l'olio di lubrificazione, fatte in modo sbagliato determinano inconvenienti analoghi a quelli avuti dal veicolo”) si palesano sganciate da elementi obiettivi e comprovati o comprovabili. Ciò che rileva, invece, è che l'opposta ha provato di avere avuto incarico dall'opponente per la sostituzione delle turbine ed ha provato di avervi provveduto (la sostituzione secondo regola d'arte è confermata dal c.t.u., che riferisce del corretto adeguamento ai protocolli del caso), avendo, dunque, diritto al pagamento del relativo compenso.
Che il guasto che ha causato la perdita d'olio non esistesse prima della consegna del veicolo e fosse imputabile ad un errore tecnico dei riparatori è circostanza rimasta sprovvista di sicura evidenza.
Vanno valorizzate in tal senso le osservazioni del c.t.u. ove evidenzia che “A maggior riprova della correttezza dell'intervento la terza voce che compare in fattura risulta essere “RG
FUNZIONE GUIDATA” (dove RG sta per Ricerca Guasto): difatti i meccanici sono tenuti a collegare e attivare la funzione di diagnosi durante gli interventi di manutenzione e il software che viene attivato guida man mano le lavorazioni. In buona sostanza gli operatori dell' non toccano nulla se non gli viene indicato espressamente dal computer della Pt_3
diagnosi nella dovuta successione delle operazioni”; il consulente, quindi, precisava che “..il veicolo dal punto di vista meccanico, giungeva in officina in un mediocre stato di manutenzione, reso evidente dallo stato del filtro dell'aria per il quale puntualmente veniva effettuato dallo scrivente un rilievo fotografico”.
Il CTU, in definitiva, ipotizza che la sostituzione della doppia turbina abbia compromesso quegli organi già usurati e/o danneggiati che si sono trovati a lavorare in simbiosi nel ciclo otto ma nessuna responsabilità può essere addebitata alla concessionaria CP_1
che effettuava i lavori commissionati.
Tuttavia, stima questo giudice che la corretta sostituzione delle turbine da parte della opposta, confermata dal CTU, vada intesa quale adempimento della prestazione di sostituzione delle turbine non del tutto esatto: se, infatti, l'interazione tra le nuove turbine ed i componenti usurati poteva generare vizi nuovi, non preesistenti, siffatta evenienza doveva essere nota al riparatore e portata a conoscenza del cliente, onde consentirgli di ponderare se affrontare o meno una spesa rivelatasi in effetti superiore al prospettato.
D'altro canto, sussiste il concorso di colpa dell'opponente, il quale ha, comunque, consegnato all'autofficina una vettura in condizioni manutentive assai povere, tal ché sarebbe iniquo far gravare integralmente sull'officina le conseguenze di un rischio connesso alle operazioni di manutenzione reputate in ogni caso indispensabili (lo stesso ctu ha attestato la vetustà delle turbine sostituite, tal ché la loro sostituzione era intervento necessario e ben effettuato).
Ne consegue che, in presenza di concomitanti profili di colpa delle parti, ritiene la scrivente che all'opposta spetti solo il 50% del compenso residuo richiesto. In definitiva, l'opposizione si palesa in parte fondata;
l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della metà dell'importo portato dal d.i. opposto.
La domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata è infondata;
alcuna domanda di risarcimento del danno è stata articolata dall'opponente, il quale ha solo eccepito l'inadempimento della controparte e la non debenza delle somme portate dal d.i. ne discende anche l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dall'opposta nei confronti del proprio garante.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra opponente ed opposta vanno integralmente compensate;
invece, nel rapporto tra chiamante in causa e chiamata in causa esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, come modificato dal c.m.
147/22, tenendo conto dei parametri medi per tutte le voci.
Le spese di ctu restano a definitivo carico di entrambe le parti (opponente ed opposta) in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice unico dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. nr. 1171/2018 del 23.04.2018, n.
3706/2018 R.G., emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 21.04.2018;
2) Condanna l'opponente, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.050,43 oltre interessi al saggio legale dal dì della domanda al soddisfo;
3) Compensa le spese nel rapporto processuale tra opponente ed opposta;
4) Condanna l'opposta al rimborso in favore della chiamata in causa, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
5) Pone le spese di ctu a definitivo carico della opponente e della opposta in eguale misura (50% ciascuna).
Salerno, 13.01.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5287/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. nr. 1171/2018 del 23.04.2018, n. 3706/2018 R.G., emesso dal
Giudice del Tribunale di Salerno in data 21.04.2018 e notificato a mezzo P.E.C. all'opponente in pari data
TRA
(p.iva ) con sede in NO CO (MT) alla via Parisi n. 18, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante in c.t.p. sig. (c.f. Parte_2 [...]
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Novello n. 4 elettivamente domiciliata alla Piazza della Rinascenza n. 1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rago (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2
forza di procura alle liti in calce alla citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona dell'amm.re/legale rapp.te p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_2 CodiceFiscale_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Esposito (C.F.:
[...]
) presso il cui Studio Legale elett.te domicilia in Salerno alla Via Diaz – C.F._4
trav. Guglielmi 6; OPPOSTA
, P.IVA.: in persona del suo procuratore, Dott. Controparte_3 P.IVA_3
, delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto dell'11 Persona_1
novembre 2009, Rep. 345088, Racc. n. 22352, Notaio Dott.ssa con Persona_2
sede legale in Verona, al Lungadige Cangrande n°16, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maurizio Rumolo (C.F.: ), giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_5 costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fausta De
Dominicis, in Salerno alla Via R. De Martino, 33/C.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA DAL CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.06.2024, in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.05.2017 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1171/20218 del 23.04.2018, n. 3706/2018R.G., emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 21.04.2018 con il quale si ingiungev ail pagamento della somma di € 12.100,86 oltre agli interessi e spese legali.
L'opponente eccepiva, nello specifico, l'esistenza di vizi e difetti nei lavori eseguiti dall'opposta sul veicolo di sua proprietà che causarono perdite di olio, non presenti al momento della consegna dell'auto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2018 la impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'opponente e chiedendo, preliminarmente, la chiamata in causa in garanzia della nel merito, di respingere Controparte_4
l'opposizione perché infondata e non provata e di confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Differita la prima udienza onde consentire al convenuto la chiamata in garanzia, instaurato il contraddittorio, in data 20.02.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare, l'infondatezza Controparte_5
della chiamata in causa da parte della e, nel merito, di dichiarare la perdita CP_1
e o la riduzione del diritto all'indennità per omessa denuncia nei termini di legge.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammessa e raccolta la porva per testi, disposta ed espletata c.t.u. e supplemento di perizia, la causa perveniva, infine, alla udienza del 25.06.2024 per p.c., allorché era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, articolata dall'opponente, in quanto non efficacemente sollevata;
l'attore, invero, ha mancato di contestare il radicarsi della competenza innanzi al Tribunale di Salerno con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti, omettendo di precisare di non avere, nel circondario di questo Tribunale, alcuna sede secondaria.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
, cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
L'odierna società attrice in senso sostanziale ha agito in via monitoria per l'adempimento della obbligazione di pagamento del compenso asseritamente dovuto a fronte della esecuzione su ordine dell'opponente di lavori di ripristino con fornitura di parti all'auto Audi
RS6 tg DX795Cf di proprietà della società Parte_1
L'opponente, costituendosi in giudizio, eccepiva che i lavori eseguiti sul veicolo di proprietà dell'opponente non erano stati eseguiti a regola d'arte, tanto che gli stessi sono stati immediatamente denunciati verbalmente e contestati con raccomandata a.r. del 22.04.2017.
Tal ché, può inferirsene che l'opponente non abbia contestato l'effettivo affidamento della vettura alla concessionaria opponente per servizi di riparazione, limitando però l'oggetto della prestazione richiesta alla mera sostituzione delle turbine del motore;
ne consegue che – sulla mera scorta delle allegazioni dell'attore – può ritenersi provato quantomeno che effettivamente l'opponente affidò la vettura Audi alla concessionaria opposta per la sostituzione delle turbine del motore.
D'altro canto, deve anche evidenziarsi, in punto di diritto, che l'eccepito inadempimento da parte dell'opponente ha sortito l'effetto di invertire gli oneri probatori, facendo gravare sull'opposta l'onere di provare l'adempimento esatto della obbligazione di riparazione della vettura e la corretta sostituzione delle turbine del motore.
Il CTU, perito , dichiarava: “Le verifiche ed i controlli proseguivano poi, Persona_3 grazie all'ausilio di ponte elevatore, nella parte inferiore del veicolo ove si notava, previo distacco da parte dell'operatore (dipendente della concessionaria che CP_1
collaborava con il collegio) della protezione inferiore del motore constatando, alla costante presenza dei consulenti, la presenza di abbondanti tracce di olio sui pannelli della parte inferiore dell'autovettura come rilevabile dai rilievi che seguono, provenire dal motopropulsore (rilievo n.ro 8-10). Con il veicolo posizionato sul ponte (come già riferito) poteva constatarsi l'originalità dei particolari dell'intero veicolo.
In ultimo, veniva effettuata una diagnosi mediante il sistema KERNEL 20.0.0 della
VOLKSWAGEN AG numero versione 0603_4-20230505 e precisamente, alle ore 11:39 del
26.06.2023 l'apparecchiatura collegata al veicolo in questione non indicava errori/anomalie.
Veniva quindi effettuata una stampa del report, che si allega alla presente relazione (allegato
1), costituita da n.ro 2 pagine. Veniva chiesta alla casa madre lo storico del veicolo (allegato
2) dal quale si evince che il veicolo entrava in concessionaria 10 volte per svariati interventi di manutenzione precedenti a quello che ha poi ingenerato, nello specifico, il problema di cui
è causa. Completati tutti i controlli riferiti a quelle che possono ritenersi operazioni ripetibili, senza quindi smontare organi complessi quali motopropulsore, organi di trasmissione, lo scrivente è in grado di riferire quanto segue. Il propulsore del veicolo, sia perché non autorizzato ed anche per l'assenza della ditta proprietaria, non veniva attivato ed il veicolo veniva trasferito nei locali attigui al deposito, a spinta. Ovviamente lo scrivente non ha potuto assistere alle manovre effettuate in Officina durante la sostituzione delle turbine ma, ha potuto controllare la fattura n. 172FM000498 emessa in data 01.06.17 dalla in cui tutte le voci sopra indicate Controparte_1
compaiono con puntualità e pressappoco nell'ordine di lavorazione sopra indicato ed i ricambi sostituiti, visibili dall'esame esterno, corrispondono a ricambi nuovi.
L'officina, scrupolosamente osservante delle procedure, con ordine conservava i ricambi sostituiti in appositi contenitori e posti all'attenzione del collegio;
i tecnici presenti potevano constatare l'effettivo danneggiamento delle vecchie turbine e delle girandole, una delle quali completamente fuori sede. Per tale motivo lo scrivente non ha ragione di dubitare circa la valenza dell'intervento tecnico svolto secondo il protocollo indicato dalla casa costruttrice del veicolo e servendosi delle attrezzature e ricambi originali.
A maggior riprova della correttezza dell'intervento la terza voce che compare in fattura risulta essere “RG FUNZIONE GUIDATA” (dove RG sta per Ricerca Guasto): difatti i meccanici sono tenuti a collegare e attivare la funzione di diagnosi durante gli interventi di manutenzione e il software che viene attivato guida man mano le lavorazioni.
In buona sostanza gli operatori dell' non toccano nulla se non gli viene indicato Pt_3
espressamente dal computer della diagnosi nella dovuta successione delle operazioni.
Preme a questo consulente evidenziare che il veicolo dal punto di vista meccanico, giungeva in officina in un mediocre stato di manutenzione, reso evidente dallo stato del filtro dell'aria per il quale puntualmente veniva effettuato dallo scrivente un rilievo fotografico (vedi foto n.ro 18) RISPOSTA AI QUESITI A conclusione lo scrivente provvede a rispondere schematicamente ai quesiti posti dall'Organo Giudicante così come di seguito. a) Previo esame degli atti e della vettura, stabilisca il CTU se sia verosimile che la vettura, per la natura delle riparazioni svolte, non sia mai stata accesa nel corso delle stesse o se, invece, la tipologia delle stesse riparazioni richiedesse l'accensione del motore;
Come innanzi spiegato e come lo scrivente ha potuto desumere nel corso dello svolgimento della presente CTU NON
RISULTA VEROSMILE l'accensione del motore durante le operazioni di riparazione del veicolo né detta accensione viene richiesta dalla procedura guidata dettata da casa madre. b)
Dica il CTU se sia possibile che, nell'ipotesi di preesistenza del vizio che causava la perdita dell'olio al momento dell'affidamento della vettura all'opposta, la perdita d'olio non si sia mai manifestata per tutto il tempo delle riparazioni (sostituzione delle turbine), supponendo che il motore sia rimasto sempre spento oppure se la tipologia di riparazioni effettuate dalla opposta poteva comunque rendere manifesta la perdita d'olio, ad esempio perché necessitava di operazioni tecniche (movimentazioni della vettura o altro) idonee a causare la fuoriuscita d'olio per il vizio già preesistente;
Nel caso di specie il veicolo è giunto in Officina mediante carro gru pertanto non è stata sicuramente accertata una pregressa perdita d'olio motore dal veicolo anche perché non dichiarata dal cliente al momento della consegna del veicolo.
Perdita d'olio che non poteva essere accertata nel corso delle riparazioni di cui è causa poiché la prima operazione che viene fatta abitualmente consiste proprio nello “scarico” del motore.
Pertanto anche durante gli interventi riparativi mai si sarebbe potuta manifestare la perdita dei liquidi lubrificanti che devono essere rimboccati esclusivamente al termine delle riparazioni.
Come si evince dalla fattura detto rimboccamento è stato regolarmente eseguito. Durante gli interventi riparativi in esame non è prevista alcuna movimentazione del veicolo se non in verticale e con motore spento con l'ausilio di ponte sollevatore per accedere alternativamente alla parte superiore o inferiore del mezzo. c) Chiarisca il CTU se il vizio della perdita d'olio sia astrattamente ricollegabile alla rottura dell'albero motore;
La rottura dell'albero motore è astrattamente ricollegabile in conseguenza di una perdita d'olio motore estremamente significativa ma non si può verificare l'evenienza contraria. In buona sostanza un albero motore danneggiato non provoca necessariamente il vizio della perdita dell'olio che risulta un'evenienza secondaria ma danni ben diversi. Ad esempio la rottura o il piegamento dello stelo delle valvole sono spesso la prima conseguenza della rottura di un albero motore senza per questo necessariamente manifestarsi una perdita d'olio dal propulsore. d) Dica il CTU se la sostituzione delle turbine richiedesse operazioni idonee a rendere manifesta la rottura dell'albero motore o se, invece, sia ben possibile provvedere alla sostituzione delle turbine a motore spento senza avvedersi della rottura dell'albero motore;
La sostituzione delle turbine non è assolutamente collegabile ad una ispezione dell'albero motore poiché non si accede alla parte centrale/inferiore del propulsore ove l'albero è collocato. La sostituzione delle turbine deve essere effettuata senza mai ricorrere all'accensione del veicolo. e) Dica il CTU se corrisponde al vero che, in caso di rottura dell'albero motore, effettivamente la corrispondente perdita d'olio si manifesti solo a motore acceso;
E' verosimile, anche se estremamente rara, una perdita d'olio motore a causa della rottura dell'albero del propulsore.
Con rottura pregressa dell'albero motore a veicolo spento non si ha alcuna perdita d'olio lubrificante. f) Dica il CTU quanto altro utile ai fini di giustizia;
Preme effettuare una considerazione: il veicolo veniva custodito dalla concessionaria DEL PRIORE, per tutto il periodo dal 2016 a giugno 2023, in condizioni eccellenti come rilevato in fase di ispezione e dimostrabile dalla documentazione fotografia che segue: g) Tenti il CTU la conciliazione tra le parti. Lo scrivente ha tentato una conciliazione tra le parti in causa non ricevendo alcun esito positivo come peraltro accennato nella presente relazione e nei processi verbali di operazioni collegiali allegati;
in effetti durante il secondo accesso l'avv.to Rago, proponeva il pagamento immediato di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre le spese di CTU a chiusura della vicenda offerta non accettata dal ricorrente;
in merito invece ad un secondo tentativo concesso fino al giorno 08.09.2023 le parti non notiziavano lo scrivente dei dettagli ma esclusivamente l'avv.to ESPOSITO dava notizia allo scrivente che anche il secondo tentativo non era andato a buon fine. Lo scrivente reputa opportuno inoltre segnalare al Giudice che, nonostante il lavoro svolto, nessuna delle parti in causa ha provveduto a versare l'acconto dovuto”.
Le conclusioni del c.t.u. sembrano rafforzare l'ipotesi secondo cui era ben possibile che, nel corso delle riparazioni eseguite dalla concessionaria nei limiti dei lavori commissionati dal cliente, le perdite d'olio non si fossero mai manifestate.
D'altro canto, deve evidenziarsi che, avendo l'odierna attrice in senso sostanziale agito per il pagamento del compenso per i lavori svolti, costituiva suo onere – a fronte della eccezione dell'opponente, che dichiarava di avere autorizzato solo i lavori di sostituzione delle turbine
(ciò che risulta comprovato dallo stesso ordine di lavoro del 05.12.2016 prodotto con il monitorio dalla concessionaria opposta) provare di avere correttamente adempiuto alla prestazione.
Tale prova, alla luce dell'esito della c.t.u., che ha evidenziato come la perdita di olio non potesse verosimilmente essersi manifestata nel corso delle operazioni di riparazione commissionate, deve persuadere della preesistenza di un problema all'albero motore, il quale ebbe a rivelarsi solo a seguito dell'accensione del motore, una volte sostituite le due turbine.
Il CTU, infatti, ha evidenziato che la riparazione ha seguito l'ordine prescritto per il tipo di intervento, come da protocolli tecnici del caso;
d'altra parte non è revocabile in dubbio che la vettura fu condotta a motore spento all'autofficina con carroattrezzi (tal ché il problema non poteva essersi manifestato) ed, inoltre, è emerso dalla istruttoria che per la verifica del buon funzionamento fu eseguito un solo giro di prova.
Le diverse ipotesi ventilate dalla parte opponente (secondo cui “Potrebbe accadere che operazioni semplici quale l'avvitamento del tappo sul fondo della coppa che contiene l'olio di lubrificazione, fatte in modo sbagliato determinano inconvenienti analoghi a quelli avuti dal veicolo”) si palesano sganciate da elementi obiettivi e comprovati o comprovabili. Ciò che rileva, invece, è che l'opposta ha provato di avere avuto incarico dall'opponente per la sostituzione delle turbine ed ha provato di avervi provveduto (la sostituzione secondo regola d'arte è confermata dal c.t.u., che riferisce del corretto adeguamento ai protocolli del caso), avendo, dunque, diritto al pagamento del relativo compenso.
Che il guasto che ha causato la perdita d'olio non esistesse prima della consegna del veicolo e fosse imputabile ad un errore tecnico dei riparatori è circostanza rimasta sprovvista di sicura evidenza.
Vanno valorizzate in tal senso le osservazioni del c.t.u. ove evidenzia che “A maggior riprova della correttezza dell'intervento la terza voce che compare in fattura risulta essere “RG
FUNZIONE GUIDATA” (dove RG sta per Ricerca Guasto): difatti i meccanici sono tenuti a collegare e attivare la funzione di diagnosi durante gli interventi di manutenzione e il software che viene attivato guida man mano le lavorazioni. In buona sostanza gli operatori dell' non toccano nulla se non gli viene indicato espressamente dal computer della Pt_3
diagnosi nella dovuta successione delle operazioni”; il consulente, quindi, precisava che “..il veicolo dal punto di vista meccanico, giungeva in officina in un mediocre stato di manutenzione, reso evidente dallo stato del filtro dell'aria per il quale puntualmente veniva effettuato dallo scrivente un rilievo fotografico”.
Il CTU, in definitiva, ipotizza che la sostituzione della doppia turbina abbia compromesso quegli organi già usurati e/o danneggiati che si sono trovati a lavorare in simbiosi nel ciclo otto ma nessuna responsabilità può essere addebitata alla concessionaria CP_1
che effettuava i lavori commissionati.
Tuttavia, stima questo giudice che la corretta sostituzione delle turbine da parte della opposta, confermata dal CTU, vada intesa quale adempimento della prestazione di sostituzione delle turbine non del tutto esatto: se, infatti, l'interazione tra le nuove turbine ed i componenti usurati poteva generare vizi nuovi, non preesistenti, siffatta evenienza doveva essere nota al riparatore e portata a conoscenza del cliente, onde consentirgli di ponderare se affrontare o meno una spesa rivelatasi in effetti superiore al prospettato.
D'altro canto, sussiste il concorso di colpa dell'opponente, il quale ha, comunque, consegnato all'autofficina una vettura in condizioni manutentive assai povere, tal ché sarebbe iniquo far gravare integralmente sull'officina le conseguenze di un rischio connesso alle operazioni di manutenzione reputate in ogni caso indispensabili (lo stesso ctu ha attestato la vetustà delle turbine sostituite, tal ché la loro sostituzione era intervento necessario e ben effettuato).
Ne consegue che, in presenza di concomitanti profili di colpa delle parti, ritiene la scrivente che all'opposta spetti solo il 50% del compenso residuo richiesto. In definitiva, l'opposizione si palesa in parte fondata;
l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della metà dell'importo portato dal d.i. opposto.
La domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata è infondata;
alcuna domanda di risarcimento del danno è stata articolata dall'opponente, il quale ha solo eccepito l'inadempimento della controparte e la non debenza delle somme portate dal d.i. ne discende anche l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dall'opposta nei confronti del proprio garante.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra opponente ed opposta vanno integralmente compensate;
invece, nel rapporto tra chiamante in causa e chiamata in causa esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, come modificato dal c.m.
147/22, tenendo conto dei parametri medi per tutte le voci.
Le spese di ctu restano a definitivo carico di entrambe le parti (opponente ed opposta) in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice unico dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. nr. 1171/2018 del 23.04.2018, n.
3706/2018 R.G., emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 21.04.2018;
2) Condanna l'opponente, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.050,43 oltre interessi al saggio legale dal dì della domanda al soddisfo;
3) Compensa le spese nel rapporto processuale tra opponente ed opposta;
4) Condanna l'opposta al rimborso in favore della chiamata in causa, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
5) Pone le spese di ctu a definitivo carico della opponente e della opposta in eguale misura (50% ciascuna).
Salerno, 13.01.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante