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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7918 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26052 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MASSIMO MONTAGNA ESPOSITO E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A. M.INGALA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.11.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione Persona_1 preceduta da rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: assegno di invalidità; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della invocata prestazione. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità del 61%. Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice non è fondata. Il ctu , ha così chiarito: “…In risposta ai quesiti posti dall' Per_1 Ill.mo Magistrato il CTU precisa che la documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione, consistente in una visita specialistica neurologica, non perviene ad alcuna valutazione conclusiva o diagnosi, limitandosi essenzialmente a registrare quanto riferito dalla paziente. La visita neurologica non aggiunge nulla di significativo a quanto emerso dagli esami clinici effettuati in data 10.7.24 e in data 16.7.25, che ci consentono di concludere per una diagnosi di sindrome depressiva reattiva grave. Relativamente alla valutazione dell'ipertensione arteriosa si precisa che la paziente non presenta segni e sintomi di insufficienza cardiaca, quali dispnea, palpitazioni o edemi declivi;
l' ecocardiogramma non evidenzia compromissione funzionale del ventricolo sinistro:
“…ventricolo sinistro di normali dimensioni e spessori, normocinesia globale e segmentale, la funzione ventricolo sinistro è normale FE 55%...” Ciò premesso, non è possibile ascrivere la patologia in II classe NYHA, in quanto alla II classe NYHA appartengono le miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata. La patologia neoplastica, rappresentata dal carcinoma papillifero della tiroide, è stata trattata chirurgicamente circa 20 anni fa (2006) e, in assenza di segni e sintomi di recidiva, può essere considerata in remissione completa. Viene, pertanto, valutato solo l'ipotiroidismo post chirurgico in terapia ormonale sostitutiva…… Ciò premesso e brevemente descritto, si conferma la valutazione espressa in elaborato peritale a cui integralmente si rimanda”. Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione. Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico. Val la pena ricordare, peraltro, che le conclusioni cui è giunto il ctu del giudizio di opposizione sono confermative di quelle già espresse dallo stesso in precedenza. Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Napoli, 03.11.2025 IL GIUDICE (dott.ssa Stefania BORRELLI )