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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13875/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13875/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_1 P.IVA_1
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_2 C.F._1
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Pt_1 Parte_3 C.F._2
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._3
PRESEPI SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv.
PRESEPI SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4
PRESEPI SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv.
PRESEPI SA
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_6 PartitaIVA_2
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_7 C.F._5
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI SA, Controparte_1 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI SA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO/I
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31 ottobre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il [...] a [...]
San Giovanni in Marignano (RN) da e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed Persona_2 Persona_3
emigrata in BR dove mai si naturalizzava come cittadina brasiliana (doc. 6 fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“1) I ricorrenti, cittadini brasiliani, sono discendenti del signor cittadino italiano, nato a [...]_1
Giovanni in Marignano (RN) il 5 agosto 1901 (doc. n. 1).
[..]
3) Il signor emigrava in BR ed in data 29 aprile 1922 contraeva matrimonio con la signora Parte_8
nel RE di Colina, Circoscrizione Giudiziale di RR (SP – AO LO) (doc. n. 2): Persona_4
dalla loro unione, nella medesima città, in data 6 aprile 1930, nasceva la signora (doc. n. 3); ed in Persona_5
data 5 dicembre 1940 nasceva il signor (doc. n. 4). Persona_6
[…] pagina 2 di 11 5) Tornando alla linea di discendenza dei ricorrenti, la signora prima figlia dell'avo italiano Persona_5 [...]
contraeva matrimonio l'11 novembre 1954 nel RE di Colina, Circoscrizione Giudiziale di Pt_8
RR (SP – AO LO), con il signor (doc. n. 7): dalla loro unione, nel Sotto RE di Persona_7
Butantà - AO LO (SP – BR) in data 8 agosto 1964 nasceva la ricorrente signora (doc. n. Parte_6
8).
6) Quest'ultima contraeva matrimonio il 21 maggio 1987 in AO LO – Sotto RE Capela do Socorro, con il signor (doc. n. 9): dalla loro unione, in AO LO - Sotto RE ND (SP – Persona_8
BR) il 21 ottobre 1991, nasceva la signora (doc. n. 10); e, nella stessa città, in data 4 Controparte_1
agosto 1993, il signor (doc. n. 11), entrambi ricorrenti. Parte_7
7) Invece il signor secondo figlio dell'avo italiano contraeva matrimonio il 29 Persona_6 Parte_8
dicembre 1962 nel RE di Colina, Circoscrizione Giudiziale di RR (SP – AO LO), con la signora
(doc. n. 12): dalla loro unione, in AO LO - Sotto RE Jardim Paulista (SP – Persona_9
BR) il 29 settembre 1966, nasceva l'altra ricorrente signora (doc. n. 13); e, nella Parte_1
stessa città, in data 16 ottobre 1968, nasceva il signor (doc. n. 14). Persona_10
8) Proseguendo nella discendenza, la ricorrente signora contraeva matrimonio con il Parte_1
signor in data 27 giugno 1992 in AO LO – Sotto RE Jardim América (doc. n. 15): e dalla Persona_11
loro unione, in data 23 aprile 1995 in AO LO – Sotto RE Liberdade, nasceva Parte_2
(doc. n. 16); e nella stessa città, in data 9 dicembre 1997, nasceva (doc. n. 17), entrambi Persona_12
ricorrenti.
9) Ancora, il signor secondo figlio del signor contraeva matrimonio con la Persona_10 Persona_6
signora in data 19 aprile 1997 in AO LO – Sotto RE IL RM Persona_13
(doc. n. 18): e dalla loro unione, in data 29 luglio 1999 in AO LO – Sotto RE IL NA, nasceva la signora (doc. n. 19); e nella stessa città, in data 28 giugno 2001, nasceva il Parte_4
signor (doc. n. 20), entrambi ricorrenti. Parte_5
10) La signora decedeva a AO LO – Sotto RE Jardim América (SP – BR) in Persona_14
data 29 agosto 2011 (doc. n. 21).
11) Il signor decedeva a AO LO – Sotto RE CA (SP – BR) in data 9 agosto Persona_6
2014 (doc. n. 22).
12) Infine il signor decedeva a AO LO – Sotto RE Jardim América (SP – BR) in Persona_10
data 21 maggio 2022 (doc. n. 23).
pagina 3 di 11 13) I ricorrenti, in virtù della linea di discendenza sopra descritta (e schematizzata al doc. n. 24), depositavano richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Italiano a AO LO, ad oggi rimaste prive di riscontro (doc. n. 25)”.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenata risulta essere nata il [...] a [...]
Concordia Sulla Secchia, in provincia di Modena onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
pagina 4 di 11 esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del del BR di San Paolo sono superiori ai 10 anni Parte_9
ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal documento 25 (pagina 4) da cui risulta che nel 2023 si stanno processando ancora le richieste del 2012. Pertanto, risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa non possa essere evasa nel termine di 730 giorni.
Si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
pagina 5 di 11 Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_9
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_9
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
BR alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi pagina 6 di 11 mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra Persona_5
(o e (doc. 3 fasc. ricorrente). Persona_1 Parte_8 Persona_4
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla pagina 7 di 11 cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero pagina 8 di 11 anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
DE BR (doc. 6 fasc. ricorrenti) da cui risulta che (o non vi è iscritto – Persona_1 Parte_8
né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in BR, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. da 2 a 4 e da 7 a 20 fasc. parte ricorrente).
Infine, la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a non è di ostacolo alla prova del Persona_1 Parte_8
riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved. Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
pagina 9 di 11 Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_2
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto RE Parte_1 C.F._7
Jardim Paulista (SP – BR) il 29 settembre 1966, residente in [...](SP – BR), Rua Marina
Crespi 195, AP 1091;
- (C.F. ), nato a [...] - Sotto RE Liberdade Parte_2 C.F._1
(SP – BR) il 23 aprile 1995, residente in [...](SP – BR), Rua Alexandre Levi 85, Apto 83
Torre 1;
- (C.F. ), nato a [...] - Sotto RE Liberdade Persona_12 C.F._2
(SP – BR) il 9 dicembre 1997, residente in [...](SP – BR), Rua Marina Crespi 195, AP
1091;
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto Parte_4 C.F._3
RE IL NA (SP – BR) il 29 luglio 1999, residente a [...](SP – BR), Rua
Florineia 85;
- (C.F. ), nato a [...] - Sotto Parte_5 C.F._4
RE IL NA (SP – BR) il 28 giugno 2001, residente a [...](SP – BR), Rua
Florineia 85;
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto RE Butantà Parte_6 C.F._8
(SP – BR) il giorno 8 agosto 1964, residente a [...](SP – BR), Rua Jose Pedro Da
Silveira 42;
pagina 10 di 11 - (C.F. ), nato a [...] - Sotto RE ND Parte_7 C.F._5
(SP – BR) il 4 agosto 1993, residente a [...](SP – BR), Rua Antonia Ladalardo 28, ap 62;
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto RE ND Controparte_1 C.F._6
(SP – BR) il 21 ottobre 1991, residente a [...](SP – BR), Av. Antonio Frederico Ozanam
9500 – casa 208;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13875/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_1 P.IVA_1
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_2 C.F._1
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Pt_1 Parte_3 C.F._2
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._3
PRESEPI SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv.
PRESEPI SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4
PRESEPI SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv.
PRESEPI SA
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_6 PartitaIVA_2
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI Parte_7 C.F._5
SA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI
SA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEPI SA, Controparte_1 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA COLLI 4, TORINO presso il difensore avv. PRESEPI SA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO/I
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31 ottobre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il [...] a [...]
San Giovanni in Marignano (RN) da e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed Persona_2 Persona_3
emigrata in BR dove mai si naturalizzava come cittadina brasiliana (doc. 6 fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“1) I ricorrenti, cittadini brasiliani, sono discendenti del signor cittadino italiano, nato a [...]_1
Giovanni in Marignano (RN) il 5 agosto 1901 (doc. n. 1).
[..]
3) Il signor emigrava in BR ed in data 29 aprile 1922 contraeva matrimonio con la signora Parte_8
nel RE di Colina, Circoscrizione Giudiziale di RR (SP – AO LO) (doc. n. 2): Persona_4
dalla loro unione, nella medesima città, in data 6 aprile 1930, nasceva la signora (doc. n. 3); ed in Persona_5
data 5 dicembre 1940 nasceva il signor (doc. n. 4). Persona_6
[…] pagina 2 di 11 5) Tornando alla linea di discendenza dei ricorrenti, la signora prima figlia dell'avo italiano Persona_5 [...]
contraeva matrimonio l'11 novembre 1954 nel RE di Colina, Circoscrizione Giudiziale di Pt_8
RR (SP – AO LO), con il signor (doc. n. 7): dalla loro unione, nel Sotto RE di Persona_7
Butantà - AO LO (SP – BR) in data 8 agosto 1964 nasceva la ricorrente signora (doc. n. Parte_6
8).
6) Quest'ultima contraeva matrimonio il 21 maggio 1987 in AO LO – Sotto RE Capela do Socorro, con il signor (doc. n. 9): dalla loro unione, in AO LO - Sotto RE ND (SP – Persona_8
BR) il 21 ottobre 1991, nasceva la signora (doc. n. 10); e, nella stessa città, in data 4 Controparte_1
agosto 1993, il signor (doc. n. 11), entrambi ricorrenti. Parte_7
7) Invece il signor secondo figlio dell'avo italiano contraeva matrimonio il 29 Persona_6 Parte_8
dicembre 1962 nel RE di Colina, Circoscrizione Giudiziale di RR (SP – AO LO), con la signora
(doc. n. 12): dalla loro unione, in AO LO - Sotto RE Jardim Paulista (SP – Persona_9
BR) il 29 settembre 1966, nasceva l'altra ricorrente signora (doc. n. 13); e, nella Parte_1
stessa città, in data 16 ottobre 1968, nasceva il signor (doc. n. 14). Persona_10
8) Proseguendo nella discendenza, la ricorrente signora contraeva matrimonio con il Parte_1
signor in data 27 giugno 1992 in AO LO – Sotto RE Jardim América (doc. n. 15): e dalla Persona_11
loro unione, in data 23 aprile 1995 in AO LO – Sotto RE Liberdade, nasceva Parte_2
(doc. n. 16); e nella stessa città, in data 9 dicembre 1997, nasceva (doc. n. 17), entrambi Persona_12
ricorrenti.
9) Ancora, il signor secondo figlio del signor contraeva matrimonio con la Persona_10 Persona_6
signora in data 19 aprile 1997 in AO LO – Sotto RE IL RM Persona_13
(doc. n. 18): e dalla loro unione, in data 29 luglio 1999 in AO LO – Sotto RE IL NA, nasceva la signora (doc. n. 19); e nella stessa città, in data 28 giugno 2001, nasceva il Parte_4
signor (doc. n. 20), entrambi ricorrenti. Parte_5
10) La signora decedeva a AO LO – Sotto RE Jardim América (SP – BR) in Persona_14
data 29 agosto 2011 (doc. n. 21).
11) Il signor decedeva a AO LO – Sotto RE CA (SP – BR) in data 9 agosto Persona_6
2014 (doc. n. 22).
12) Infine il signor decedeva a AO LO – Sotto RE Jardim América (SP – BR) in Persona_10
data 21 maggio 2022 (doc. n. 23).
pagina 3 di 11 13) I ricorrenti, in virtù della linea di discendenza sopra descritta (e schematizzata al doc. n. 24), depositavano richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Italiano a AO LO, ad oggi rimaste prive di riscontro (doc. n. 25)”.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenata risulta essere nata il [...] a [...]
Concordia Sulla Secchia, in provincia di Modena onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
pagina 4 di 11 esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del del BR di San Paolo sono superiori ai 10 anni Parte_9
ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal documento 25 (pagina 4) da cui risulta che nel 2023 si stanno processando ancora le richieste del 2012. Pertanto, risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa non possa essere evasa nel termine di 730 giorni.
Si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
pagina 5 di 11 Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_9
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_9
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
BR alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi pagina 6 di 11 mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra Persona_5
(o e (doc. 3 fasc. ricorrente). Persona_1 Parte_8 Persona_4
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla pagina 7 di 11 cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero pagina 8 di 11 anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
DE BR (doc. 6 fasc. ricorrenti) da cui risulta che (o non vi è iscritto – Persona_1 Parte_8
né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in BR, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. da 2 a 4 e da 7 a 20 fasc. parte ricorrente).
Infine, la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a non è di ostacolo alla prova del Persona_1 Parte_8
riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved. Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
pagina 9 di 11 Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_2
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto RE Parte_1 C.F._7
Jardim Paulista (SP – BR) il 29 settembre 1966, residente in [...](SP – BR), Rua Marina
Crespi 195, AP 1091;
- (C.F. ), nato a [...] - Sotto RE Liberdade Parte_2 C.F._1
(SP – BR) il 23 aprile 1995, residente in [...](SP – BR), Rua Alexandre Levi 85, Apto 83
Torre 1;
- (C.F. ), nato a [...] - Sotto RE Liberdade Persona_12 C.F._2
(SP – BR) il 9 dicembre 1997, residente in [...](SP – BR), Rua Marina Crespi 195, AP
1091;
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto Parte_4 C.F._3
RE IL NA (SP – BR) il 29 luglio 1999, residente a [...](SP – BR), Rua
Florineia 85;
- (C.F. ), nato a [...] - Sotto Parte_5 C.F._4
RE IL NA (SP – BR) il 28 giugno 2001, residente a [...](SP – BR), Rua
Florineia 85;
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto RE Butantà Parte_6 C.F._8
(SP – BR) il giorno 8 agosto 1964, residente a [...](SP – BR), Rua Jose Pedro Da
Silveira 42;
pagina 10 di 11 - (C.F. ), nato a [...] - Sotto RE ND Parte_7 C.F._5
(SP – BR) il 4 agosto 1993, residente a [...](SP – BR), Rua Antonia Ladalardo 28, ap 62;
- (C.F. ), nata a [...] - Sotto RE ND Controparte_1 C.F._6
(SP – BR) il 21 ottobre 1991, residente a [...](SP – BR), Av. Antonio Frederico Ozanam
9500 – casa 208;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 11 di 11