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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
LL RO, TO
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Sarl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa, 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025SI0030175
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra Le Rappresentante_1, nata luogo 1) il data 1, non in proprio ma in qualità di presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL, società proprietaria del fabbricato di cui al Foglio 45 Particella 51 Sub. 2 Cat. A/7 nel Comune di Poggibonsi 53036 (SI), Nominativo_4, 1, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal Rag. Difensore_1
, dal Dott. Nominativo_1, e Avv. Nominativo_2, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Difensore_1, avverso avviso di accertamento catastale n. 2025SI0030175,
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA, UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO in data
07.04.2025, notificatoil 07.04.2025 per mancato inserimento della richiesta annotazione di ruralità per il fabbricato censito al NCEU del Comune di Poggibonsi al Foglio 45 Particella 51 Sub 2.
Rileva la ricorrente che la Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL è proprietaria del fabbricato di cui al Foglio 45 Particella 51 Sub. 2 (già subalterno 1 del medesimo Foglio e Particella) Cat. A/7 nel Comune di Poggibonsi (SI), Nominativo_4, 1 e che in data 17/07/2024 Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL ha presentato SCIA al SUAP del Comune di Poggibonsi (SI) per la segnalazione di inizio attività, a decorrere dal
20.07.2024, di Agriturismo sui fabbricati situati in Nominativo_4 ,compreso anche per il fabbricato oggetto del diniego impugnato, con inizio dell'attività di alloggio ed ospitalità agrituristica connesse all'azienda agricola come da documenti in atti;
in data 02/08/2024, come da documenti in atti il Geometra Nominativo_5 per conto della società Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL, presentava all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Provinciale – Territorio, istanza acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. SI 0008659 del 11/02/2025, al fine di rappresentare in modo corretto l'attuale destinazione ed utilizzo del fabbricato in esame quale immobile strumentale, per intervenuto cambio di uso e destinazione ad attività di agriturismo, attività connessa all'attività agricola di cui all'art. 2135 comma 3 c.c., come variato dall'art. 1 comma 1 del D. lgs 18 Maggio 2001 n. 228 e, per l'effetto, richiedere e conseguire l'annotazione di ruralità sul fabbricato di cui sopra.
L'Ufficio con l'avviso impugnato comunicava il diniego dell'inserimento dell'annotazione di ruralità per il fabbricato suddetto, di cui al Foglio 45 Particella 51 Sub 2 (già subalterno 1 del medesimo Foglio e
Particella) del NCEU del Comune di Poggibonsi, perché dall'esame della documentazione presentata e a seguito della consultazione delle banche dati di questa Agenzia e degli altri Enti coinvolti, risulta che il fabbricato non può essere riconosciuto rurale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), del decreto legge
30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i., che esclude il riconoscimento della ruralità ai fabbricati che hanno le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Nel proprio ricorso il ricorrente rileva che il provvedimento impugnato è ingiusto ed illegittimo e dovrà essere annullato perché il caso di specie deve essere inquadrato alla luce della disposizione di cui al DL
557/1993, art. 9 comma 3-bis, comma introdotto dal DPR 139/1998, e non dell'art. 9 comma 3 stesso decreto, che disciplina una diversa ipotesi. La specifica distinzione tra fabbricati di edilizia abitativa e fabbricati strumentali all'attività agricola risale al DPR 138/1998, che ha modificato l'art. 9 del DL
557/1993, introducendo il comma 3-bis che riguarda soltanto i fabbricati strumentali. A seguito di tanto, ai fini fiscali, il DL 557/93 distingue due diverse tipologie di fabbricati:
Quelli abitativi (art. 9 comma 3) e quelli abitativi strumentali (art. 9 comma 3-bis, lettere E ed F) L'avvio dell'attività di agriturismo, come in atti documentata, ha reso l'immobile in esame strumentale ed ha determinato in capo allo stesso l'acquisizione delle caratteristiche di ruralità: infatti, il comma 3-bis, art. 9, lett. E del DL 557/1993 stabilisce che, ai fini fiscali, ai fabbricati strumentali destinati all'agriturismo deve riconoscersi il requisito della ruralità. Non sono poste altre condizioni per l'acquisizione di tale requisito e non sono posti limiti di categoria catastale, né limiti con riguardo alle caratteristiche di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 n. 1072. La limitazione sul riconoscimento della ruralità prevista dall'art. 9 comma 3 lettera E è applicabile solamente ai fabbricati abitativi di cui all'art. 9 comma 3 non a quelli del comma 3-bis.
Pertanto, i fabbricati strumentali all'attività agricola, in qualsiasi categoria catastale classificati, incluse le
A/1 ed A/8 e quelli con caratteristiche di lusso di cui al d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, in virtù della loro destinazione hanno oggettivamente caratteristica di ruralità ex art. 9 D.L. 557/93 comma 3-bis, come confermato dalla recente sentenza della suprema Corte, e precisamente Cassazione Sezione Tributaria
RG 10417/2023 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 5458/2025 .
Nelle more del giudizio l'Ufficio ha riconosciuto la fondatezza di quanto affermato dal ricorrente ed ha emesso di provvedimento di annullamento in autotutela d'ufficio dell'avviso di accertamento n.
2025SI0030175 del 07/04/2025 oggetto di impugnazione, inserendo l'annotazione di ruralità dell'immobile ubicato nel comune di Poggibonsi al foglio 45, particella 51, subalterno 2.
In mancanza di diverse richieste delle parti questa Corte dichiara pertanto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
LL RO, TO
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Sarl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_2 Difensore_2 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa, 67 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025SI0030175
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra Le Rappresentante_1, nata luogo 1) il data 1, non in proprio ma in qualità di presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL, società proprietaria del fabbricato di cui al Foglio 45 Particella 51 Sub. 2 Cat. A/7 nel Comune di Poggibonsi 53036 (SI), Nominativo_4, 1, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal Rag. Difensore_1
, dal Dott. Nominativo_1, e Avv. Nominativo_2, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Difensore_1, avverso avviso di accertamento catastale n. 2025SI0030175,
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA, UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO in data
07.04.2025, notificatoil 07.04.2025 per mancato inserimento della richiesta annotazione di ruralità per il fabbricato censito al NCEU del Comune di Poggibonsi al Foglio 45 Particella 51 Sub 2.
Rileva la ricorrente che la Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL è proprietaria del fabbricato di cui al Foglio 45 Particella 51 Sub. 2 (già subalterno 1 del medesimo Foglio e Particella) Cat. A/7 nel Comune di Poggibonsi (SI), Nominativo_4, 1 e che in data 17/07/2024 Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL ha presentato SCIA al SUAP del Comune di Poggibonsi (SI) per la segnalazione di inizio attività, a decorrere dal
20.07.2024, di Agriturismo sui fabbricati situati in Nominativo_4 ,compreso anche per il fabbricato oggetto del diniego impugnato, con inizio dell'attività di alloggio ed ospitalità agrituristica connesse all'azienda agricola come da documenti in atti;
in data 02/08/2024, come da documenti in atti il Geometra Nominativo_5 per conto della società Ricorrente_1 Ricorrente_2 RL, presentava all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Provinciale – Territorio, istanza acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. SI 0008659 del 11/02/2025, al fine di rappresentare in modo corretto l'attuale destinazione ed utilizzo del fabbricato in esame quale immobile strumentale, per intervenuto cambio di uso e destinazione ad attività di agriturismo, attività connessa all'attività agricola di cui all'art. 2135 comma 3 c.c., come variato dall'art. 1 comma 1 del D. lgs 18 Maggio 2001 n. 228 e, per l'effetto, richiedere e conseguire l'annotazione di ruralità sul fabbricato di cui sopra.
L'Ufficio con l'avviso impugnato comunicava il diniego dell'inserimento dell'annotazione di ruralità per il fabbricato suddetto, di cui al Foglio 45 Particella 51 Sub 2 (già subalterno 1 del medesimo Foglio e
Particella) del NCEU del Comune di Poggibonsi, perché dall'esame della documentazione presentata e a seguito della consultazione delle banche dati di questa Agenzia e degli altri Enti coinvolti, risulta che il fabbricato non può essere riconosciuto rurale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), del decreto legge
30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i., che esclude il riconoscimento della ruralità ai fabbricati che hanno le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Nel proprio ricorso il ricorrente rileva che il provvedimento impugnato è ingiusto ed illegittimo e dovrà essere annullato perché il caso di specie deve essere inquadrato alla luce della disposizione di cui al DL
557/1993, art. 9 comma 3-bis, comma introdotto dal DPR 139/1998, e non dell'art. 9 comma 3 stesso decreto, che disciplina una diversa ipotesi. La specifica distinzione tra fabbricati di edilizia abitativa e fabbricati strumentali all'attività agricola risale al DPR 138/1998, che ha modificato l'art. 9 del DL
557/1993, introducendo il comma 3-bis che riguarda soltanto i fabbricati strumentali. A seguito di tanto, ai fini fiscali, il DL 557/93 distingue due diverse tipologie di fabbricati:
Quelli abitativi (art. 9 comma 3) e quelli abitativi strumentali (art. 9 comma 3-bis, lettere E ed F) L'avvio dell'attività di agriturismo, come in atti documentata, ha reso l'immobile in esame strumentale ed ha determinato in capo allo stesso l'acquisizione delle caratteristiche di ruralità: infatti, il comma 3-bis, art. 9, lett. E del DL 557/1993 stabilisce che, ai fini fiscali, ai fabbricati strumentali destinati all'agriturismo deve riconoscersi il requisito della ruralità. Non sono poste altre condizioni per l'acquisizione di tale requisito e non sono posti limiti di categoria catastale, né limiti con riguardo alle caratteristiche di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 n. 1072. La limitazione sul riconoscimento della ruralità prevista dall'art. 9 comma 3 lettera E è applicabile solamente ai fabbricati abitativi di cui all'art. 9 comma 3 non a quelli del comma 3-bis.
Pertanto, i fabbricati strumentali all'attività agricola, in qualsiasi categoria catastale classificati, incluse le
A/1 ed A/8 e quelli con caratteristiche di lusso di cui al d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, in virtù della loro destinazione hanno oggettivamente caratteristica di ruralità ex art. 9 D.L. 557/93 comma 3-bis, come confermato dalla recente sentenza della suprema Corte, e precisamente Cassazione Sezione Tributaria
RG 10417/2023 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 5458/2025 .
Nelle more del giudizio l'Ufficio ha riconosciuto la fondatezza di quanto affermato dal ricorrente ed ha emesso di provvedimento di annullamento in autotutela d'ufficio dell'avviso di accertamento n.
2025SI0030175 del 07/04/2025 oggetto di impugnazione, inserendo l'annotazione di ruralità dell'immobile ubicato nel comune di Poggibonsi al foglio 45, particella 51, subalterno 2.
In mancanza di diverse richieste delle parti questa Corte dichiara pertanto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.