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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1178/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24003061454 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione meglio specificato in epigrafe, emesso a fini dell'imposta di registro, con riferimento ad un contratto di trasferimento immobiliare, dall'Agenzia delle
Entrate di Brescia per l'anno d'imposta 2024.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato un unico articolato motivo rappresentato dall'applicabilità, nel caso di specie, del criterio del prezzo valore di cui all'art. 1, comma 497 della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia che ha sostenuto nel merito l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'Agenzia ha inteso recuperare la maggiore imposta di registro pari a € 275,00, oltre a € 45,00 per imposta di bollo, in relazione al trasferimento di un immobile abitativo, con corrispettivo di
€ 42.500,00 costituito esclusivamente dall'obbligazione di compiere prestazioni assistenziali.
In particolare, l'Ufficio ha rettificato l'imposta autoliquidata, ritenendo che nel caso di specie si debba procedere ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c) del DPR 131/1986 secondo cui la base imponibile
è costituita, per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
2. Il ricorso appare fondato sotto l'assorbente profilo, dedotto nei motivi di gravame, relativo al contestato difetto di applicabilità dell'art. 43 TUR, su cui si fonda appunto la ripresa a tassazione dell'Ufficio.
Al riguardo, devesi anzitutto osservare che l'art.1, comma 497, della L. 23.12.2005 n. 266 dispone: “In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto…”.
Ora, alla luce del visto dettato normativo, nessun pregio riveste la prospettazione dell'Ufficio ai fini dell'applicazione al caso in esame del disposto del summenzionato art. 43 DPR 131/1986.
Invero, il criterio per interpretare la volontà negoziale racchiusa in un atto non può che essere, in primo luogo, quello che tiene conto di quanto le parti stesse hanno dichiarato. La determinazione della natura giuridica di un contratto ed il suo inquadramento in uno schema negoziale piuttosto che in un altro trovano, infatti, un ineliminabile presupposto nell'accertamento della comune intenzione delle parti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1362 e seguenti del codice civile.
Nella specie, in sede di rogito i contraenti, ai fini fiscali, dichiaravano: “Ai sensi dell'art. 1 , comma 497, della I. 23.12.2005 n.266 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art 1 comma 309, della 1 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007), la parte avente causa richiede che in relazione all'oggetto mediato del presente contratto ed ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la base imponibile sia costituita dal valore determinato ai sensi dell'art.52, commi 4 e 5, del d.P.R.
n.131/86, indipendentemente dal corrispettivo indicato. A tal fine si precisa quanto segue: - la parte avente causa è persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- l'oggetto mediato del contratto è costituito da diritto reale privo di godimento su bene immobile ad uso abitativo, il cui valore (base imponibile) determinato ai sensi dell'art.52, commi 4 e 5, del medesimo d.P.R. n.131/86 è pari ad euro 23.426,00 (ventitremilaquattrocentoventisei virgola zero zero), fatta avvertenza che detto complessivo importo risulta dalla sottrazione dal valore capitale arrotondato dell'unità immobiliare trasferita pari ad euro 27.560,00 (ventisettemilacinquecentosessanta virgola zero zero) dell'importo di euro 4.134,00 (quattromilacentotrentaquattro virgola zero zero), corrispondente alla monetizzazione del diritto di abitazione generale vitalizio riservato dalla signora Nominativo_2 a suo favore, quantificato nel 15% (quindici per cento) del predetto valore capitale, tenuto conto dell'età della beneficiaria di tale diritto”.
Dunque, e a maggior ragione, nella fattispecie, non può trovare spazio l'interpretazione, di cui non vi è traccia nel testo normativo, proposta con l'avversato provvedimento ed illustrata nella memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente.
In concreto, nel caso di alienazione di un immobile ad uso abitativo, qualora il corrispettivo pattuito consista nell'assunzione di prestazioni assistenziali, il criterio del “prezzo-valore” si applica all'acquirente, purché sia esercitata l'apposita opzione e risultino soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In definitiva, tali specifici elementi danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal deducente, depotenziando gli elementi e considerazioni addotti dall'Amministrazione finanziaria.
3. Conclusivamente, il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti e conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda e l'evoluzione della elaborazione giurisprudenziale sul tema posto a base dell'accoglimento ben giustifichino la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1178/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24003061454 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione meglio specificato in epigrafe, emesso a fini dell'imposta di registro, con riferimento ad un contratto di trasferimento immobiliare, dall'Agenzia delle
Entrate di Brescia per l'anno d'imposta 2024.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato un unico articolato motivo rappresentato dall'applicabilità, nel caso di specie, del criterio del prezzo valore di cui all'art. 1, comma 497 della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia che ha sostenuto nel merito l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'Agenzia ha inteso recuperare la maggiore imposta di registro pari a € 275,00, oltre a € 45,00 per imposta di bollo, in relazione al trasferimento di un immobile abitativo, con corrispettivo di
€ 42.500,00 costituito esclusivamente dall'obbligazione di compiere prestazioni assistenziali.
In particolare, l'Ufficio ha rettificato l'imposta autoliquidata, ritenendo che nel caso di specie si debba procedere ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c) del DPR 131/1986 secondo cui la base imponibile
è costituita, per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
2. Il ricorso appare fondato sotto l'assorbente profilo, dedotto nei motivi di gravame, relativo al contestato difetto di applicabilità dell'art. 43 TUR, su cui si fonda appunto la ripresa a tassazione dell'Ufficio.
Al riguardo, devesi anzitutto osservare che l'art.1, comma 497, della L. 23.12.2005 n. 266 dispone: “In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto…”.
Ora, alla luce del visto dettato normativo, nessun pregio riveste la prospettazione dell'Ufficio ai fini dell'applicazione al caso in esame del disposto del summenzionato art. 43 DPR 131/1986.
Invero, il criterio per interpretare la volontà negoziale racchiusa in un atto non può che essere, in primo luogo, quello che tiene conto di quanto le parti stesse hanno dichiarato. La determinazione della natura giuridica di un contratto ed il suo inquadramento in uno schema negoziale piuttosto che in un altro trovano, infatti, un ineliminabile presupposto nell'accertamento della comune intenzione delle parti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1362 e seguenti del codice civile.
Nella specie, in sede di rogito i contraenti, ai fini fiscali, dichiaravano: “Ai sensi dell'art. 1 , comma 497, della I. 23.12.2005 n.266 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art 1 comma 309, della 1 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007), la parte avente causa richiede che in relazione all'oggetto mediato del presente contratto ed ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la base imponibile sia costituita dal valore determinato ai sensi dell'art.52, commi 4 e 5, del d.P.R.
n.131/86, indipendentemente dal corrispettivo indicato. A tal fine si precisa quanto segue: - la parte avente causa è persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- l'oggetto mediato del contratto è costituito da diritto reale privo di godimento su bene immobile ad uso abitativo, il cui valore (base imponibile) determinato ai sensi dell'art.52, commi 4 e 5, del medesimo d.P.R. n.131/86 è pari ad euro 23.426,00 (ventitremilaquattrocentoventisei virgola zero zero), fatta avvertenza che detto complessivo importo risulta dalla sottrazione dal valore capitale arrotondato dell'unità immobiliare trasferita pari ad euro 27.560,00 (ventisettemilacinquecentosessanta virgola zero zero) dell'importo di euro 4.134,00 (quattromilacentotrentaquattro virgola zero zero), corrispondente alla monetizzazione del diritto di abitazione generale vitalizio riservato dalla signora Nominativo_2 a suo favore, quantificato nel 15% (quindici per cento) del predetto valore capitale, tenuto conto dell'età della beneficiaria di tale diritto”.
Dunque, e a maggior ragione, nella fattispecie, non può trovare spazio l'interpretazione, di cui non vi è traccia nel testo normativo, proposta con l'avversato provvedimento ed illustrata nella memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente.
In concreto, nel caso di alienazione di un immobile ad uso abitativo, qualora il corrispettivo pattuito consista nell'assunzione di prestazioni assistenziali, il criterio del “prezzo-valore” si applica all'acquirente, purché sia esercitata l'apposita opzione e risultino soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In definitiva, tali specifici elementi danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal deducente, depotenziando gli elementi e considerazioni addotti dall'Amministrazione finanziaria.
3. Conclusivamente, il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti e conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda e l'evoluzione della elaborazione giurisprudenziale sul tema posto a base dell'accoglimento ben giustifichino la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.