Art. 2.
All'onere di lire 7.000.000 (sette milioni) derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'attuazione della presente legge, si provvedera' con lo stanziamento di cui al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 7.000.000 (sette milioni) derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'attuazione della presente legge, si provvedera' con lo stanziamento di cui al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.