Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23468 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05904/2022 REG.RIC.
N. 11570/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5904 del 2022, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ivano Langellotti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
-OMISSIS--OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS- del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ivano Langellotti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 5904 del 2022:
- della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del funzionario di -OMISSIS--OMISSIS- con cui si è comunicata la delibera di -OMISSIS- di non ammissione della domanda prot. -OMISSIS-, presentata da -OMISSIS-, alle agevolazioni di cui al fondo-OMISSIS- - Decreto-Legge n. 41/2021 art. 37;
- della delibera di -OMISSIS- comunicata con il provvedimento sub.a) n. -OMISSIS-;
- della nota di -OMISSIS- del 18.10.2021, a firma del funzionario-OMISSIS-, che ha comunicato alla ricorrente ex art 10 bis, L. 241/1889 la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione finanziaria concedendo gg. 10 per la presentazione di osservazioni e documenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto della società ricorrente.
quanto al ricorso n.-OMISSIS- del 2022:
- della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del funzionario di -OMISSIS--OMISSIS- con cui si è comunicata la delibera di -OMISSIS- di non ammissione della domanda prot. -OMISSIS-, presentata da -OMISSIS-, alle agevolazioni di cui al fondo-OMISSIS- - Decreto-Legge n. 41/2021 art. 37;
- della delibera di -OMISSIS- comunicata con il provvedimento sub.a) n. -OMISSIS-;
- della nota di -OMISSIS- del 18.10.2021, a firma del funzionario-OMISSIS-, che ha comunicato alla ricorrente ex art 10 bis, L. 241/1889 la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione finanziaria concedendo gg. 10 per la presentazione di osservazioni e documenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto della società ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del 26 settembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio con due distinti ricorsi, la società ricorrente ha impugnato la nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- portante la delibera di -OMISSIS- di non ammissione della domanda prot. -OMISSIS-, presentata da -OMISSIS-, alle agevolazioni di cui al -OMISSIS- in difficolta ex art. 3 del d.l. n. 42/2014 poiché – all’esito del contraddittorio procedimentale – la domanda presentata non soddisfa i requisiti per l’accesso alle agevolazioni in questione poiché:
1) non è confermata la completezza della documentazione presentata (art. 4 comma 3 lett. a) del Decreto direttoriale -OMISSIS-) per mancanza dei modelli di -OMISSIS- (dichiarazione sostitutiva di atto di notoriEtà) antimafia, circostanza che impedisce lo svolgimento delle verifiche antimafia e titolare effettivo giacché “ la proponente, in risposta al Motivo Ostativo relativo ai certificati antimafia mancanti, ha trasmesso la propria -OMISSIS- Mod. A1 correttamente integrata con l’indicazione del socio unico --OMISSIS- e la -OMISSIS- Mod. A1 della --OMISSIS- riportante soltanto il dettaglio parziale dei soci e, in particolare, quello dei soli soci “titolari di quote superiori al 5% del capitale sociale come risultanti dal sito CONSOB” per un totale del -OMISSIS- del capitale. Tale circostanza non consente di confermare la completezza della documentazione presentata (art. 4 comma 3 lett. a) del Decreto Direttoriale -OMISSIS-) ed impedisce lo svolgimento delle verifiche antimafia e del titolare effettivo, anche tenuto conto che la visura camerale effettuata in data -OMISSIS- riporta un elenco soci non aggiornato dal-OMISSIS- e non riporta la quota di flottante sul mercato secondo le modalità previste dal Registro delle Imprese .”
2) non è confermata la sussistenza del requisito di accesso dei flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 5 comma 3 del Decreto Interministeriale -OMISSIS-del 05.07.2021 e art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto direttoriale-OMISSIS-).
Parte ricorrente ha gravato tale provvedimento lamentando:
LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37 D.L. 41/2021. VIOLAZIONE DEL’ART. 43 TU 445/2000. VIOLAZIONE DEL’ART. 120 TUF. VIOLAZIONE DEGLI ART. 117 E SEG REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB N. -OMISSIS-. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 D.M. 5 LUGLIO 2021;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA RICHIAMATA NELL’EPIGRAFE DEL MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL 3.9.2021;
VIOLAZIONE DELL’ART. 37 D.L. 41/2021..VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 9 D.M. 5 LUGLIO 2021. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL 3.9.2021
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – il ricorso è stato posto in decisione.
I ricorsi in epigrafe – previa loro riunione sussistendo i presupposti di cui all’art. 70 c.p.a. poiché proposti avverso il medesimo provvedimento per le medesime ragioni – sono infondati e vanno rigettati.
E invero, in sede di contraddittorio procedimentale, l’amministrazione intimata aveva invitato la -OMISSIS-. ad integrare la documentazione avendo rilevato l’incompletezza, per mancata indicazione dei soci, del modello -OMISSIS- della proponente e la mancanza del modello -OMISSIS- antimafia del socio unico della stessa: la-OMISSIS-.
Nel modello -OMISSIS- successivamente presentato dalla società-OMISSIS-., alla luce della predetta richiesta, sono stati indicati soli i soci in possesso di una quota superiore al 5% (-OMISSIS- e -OMISSIS-) e non anche gli altri soci, con quote inferiori, né è stata espressamente dichiarata la polverizzazione della compagine sociale residua, pari al-OMISSIS- dell’azionariato totale. Né tantomeno – afferma l’amministrazione resistente – l’effettiva compagine sociale era verificabile dalla visura Cerved datata 2-OMISSIS-, in cui la compagine societaria.
L’art. 85, comma 2, del d.lgs. 159/2011 – nel prevedere espressamente che “ La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: […] c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico ” – disciplina uno specifico requisito morale che – contrariamente quanto sostenuto dalla parte ricorrente – non solo deve essere dichiarato, ma può essere verificato già in sede di ammissione e valutazione della domanda ex art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e 9 del decreto-OMISSIS- del 5 luglio 2021.
Nel caso di specie, l’autodichiarazione presentata da-OMISSIS-. non è verificabile da parte dell’amministrazione resistente con i normali strumenti – ossia tramite visura camerale – né tantomeno tale impedimento alla verifica è legittimato da una specifica indicazione della società che avrebbe, invero, dovuto aggiornare i dati camerali secondo i criteri ribaditi nella nota del Ministero dello Sviluppo economico 2 settembre 2015 prot. -OMISSIS- ove si evidenzia che “ con riferimento a tutte le società, che in caso di capitale polverizzato, con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per le quali non è sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito dell’elenco soci, se il totale delle quote possedute dagli azionisti non corrisponde al totale del capitale, dovrà essere compilato il campo NOTE indicando che tale eventualità è dovuta alla notevole fluttuazione delle quote sociali o ad altri motivi che dovranno essere espressamente indicati. La quadratura dei valori tra quote e capitale potrà ottenersi iscrivendo formalmente la differenza come una unica quota a carico dell’impresa stessa, evidenziando nel sopra citato campo NOTE che l’attribuzione in questione ha carattere meramente formale (che non si tratta, cioè, di azioni realmente possedute dalla società stessa) .”.
Nel caso di specie, la-OMISSIS-. – socio unico della società ricorrente – non solo ha omesso di elencare tutti i soci o, in alternativa, di indicare le ragioni (la prospettata polverizzazione delle partecipazioni indicate solo in sede di ricorso) legittimanti tale omissione, ma inoltre l’omesso aggiornamento nel registro delle imprese dell’assetto societario della -OMISSIS-. (a fronte di uno specifico obbligo gravante sulla stessa – in quanto PMI – ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. f) del d.l. n. 3 del 2015 e della citata Ministero dello Sviluppo economico 2 settembre 2015 prot. -OMISSIS-) ha indubbiamente ostacolato la corretta verifica da parte dell’amministrazione resistente delle dichiarazioni rese.
Né è possibile rinvenire un obbligo di attivazione del soccorso istruttorio in capo all’amministrazione avendo già la stessa sollecitato il contraddittorio ex art. 21- bis della l. n. 241/1990 (T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. -OMISSIS-) né tantomeno può richiamarsi ex art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 poiché l’onere ivi previsto implica esclusivamente la verifica di quanto dichiarato dall’istante e non già – come nel caso che ci occupa – di attivare un’apposita istruttoria (nel caso di specie presso la CONSOB), onde integrare non solo e non tanto un’autodichiarazione incompleta, ma il mancato aggiornamento dei dati camerali, costituenti l’unica forma di pubblicità legale dei dati sociali che, inoltre, per le PMI ai sensi del citato art. 4, comma 3, lett. f), del d.l. n. 3 del 2015 prescrive che “ L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: […] elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce ”.
Emerge, all’evidenza, la diversa estensione e portata dichiarativa rispetto agli obblighi comunicativi di cui alla delibera CONSOB n. -OMISSIS- e all’art. 120, comma 4, TUF che, tra l’altro, non si estende anche alle dichiarazioni degli “ eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce ”
In sintesi, la mancanza di un preciso clare loqui e il mancato aggiornamento dei dati camerali ha impedito all’amministrazione resistente le corrette verifiche antimafia della-OMISSIS-., così giustificando l’adozione della determinazione impugnata e consentendo così di rigettare i primi due motivi di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato poiché l’impresa ricorrente non ha comprovato l’assenza di “flussi di cassa inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” limitandosi a sostenere uno squilibrio finanziario derivante dai ritardi nei pagamenti e una crescita dei prezzi delle materie prime, a fronte di un bilancio di esercizio semestrale trasmesso dalla proponente che evidenzia un cash flow positivo per €-OMISSIS-0 appena tre mesi prima (-OMISSIS-), e con positive previsioni per l’esercizio successivo (2022).
Né tantomeno è stata superata la mancata attestazione della presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate così come evidenziato nella PEC del-OMISSIS- con cui l’amministrazione resistente ha evidenziato che “ non è possibile attestare la presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Ciò in quanto: - a fronte di un bilancio ufficiale 2020 che attesta ricavi pari a circa -OMISSIS- il bilancio previsionale 2021 riporta ricavi in decisa crescita per circa -OMISSIS-, un MOL di -OMISSIS- ed un risultato ante imposte di -OMISSIS-, anche se non sono stati forniti dati di consuntivo al -OMISSIS-;
- il bilancio 2020 descrive ampiamente i programmi di sviluppo ed ampliamento del core business in corso, che sembrano confermare le previsioni di crescita del fatturato 2021; - la tabella 2.1E dei flussi finanziari trimestrali a 12 mesi riporta un saldo negativo (-OMISSIS- nei primi 3 mesi (ultimo trimestre 2021), condizionando in via residuale anche il trimestre successivo (-OMISSIS-), ma risultando largamente positivo nei successivi 2 trimestri (rispettivamente + -OMISSIS- e +-OMISSIS-). Il cash-flow negativo del primo trimestre con saldo negativo sembrerebbe, peraltro, derivare dalla scelta – non supportata nel Piano da commenti circa i criteri di quantificazione – di sottostimare le entrate finanziarie da “smobilizzo crediti” (-OMISSIS-) dell’ultimo trimestre 2021, applicando criteri non coerenti (meno del 20% del fatturato annuo) con quelli che sembrerebbero essere stati adottati per i dati dei successivi trimestri, laddove la quantificazione appare proporzionata al tempo, corrispondendo al 25% circa del fatturato previsto per l’esercizio. Non sembrerebbe pertanto confermata la situazione di temporanea difficoltà finanziaria dovuta a flussi finanziari prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art.3 comma 2 lett. a) del Decreto Direttoriale -OMISSIS-) ”.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La novità e complessità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per il lazio (sezione quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e riuniti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle ulteriori società citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AU LA, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AU LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.