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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1396/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1396/2025, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale TRA
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1985, con l'Avv. BRUNO BARBARANELLI RICORRENTE E
( , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. MARCO PROSPERONI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
, veniva richiesta l'emissione di sentenza tesa a disciplinare Controparte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori Per_1
nato il [...] a [...] e nato il [...]
[...] Persona_2
a Roma, stabilendo in particolare le modalità di affidamento, la collocazione dei minori il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario oltre a stabilire la somma da corrispondere per il mantenimento del figlio. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda tesa ad ottenere una regolamentazione della responsabilità genitoriale, contestava specifici aspetti di merito. Nel corso della prima udienza, le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa della controversia:
1. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi al lunedi quando poi li riaccompagnerà a scuola e un giorno a settimana (il lunedi) dalle ore 15,00 alle ore 20.30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 30 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dal padre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Le indicate somme saranno dovute in favore di parte ricorrente a far data dell'1.8.2025
2. corrisponderà alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese la Controparte_1 somma complessiva di Euro 520,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (260 per ognuno), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
3. L'assegno Unico sarà corrisposto per intero in favore della Sig.ra Parte_1
;
[...]
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano di accettare la proposta e chiedono di emettere sentenza”
Ciò posto, preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta. Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando in merito alla disciplina della responsabilità genitoriale dei genitori e Parte_1
con riguardo ai figli minori nato Controparte_1 Persona_1 il 04.12.2012 a Roma e nato il [...] dispone come da Persona_2 accordo che precede.
2. Spese processuali compensate. Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 27.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1396/2025, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale TRA
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1985, con l'Avv. BRUNO BARBARANELLI RICORRENTE E
( , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. MARCO PROSPERONI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
, veniva richiesta l'emissione di sentenza tesa a disciplinare Controparte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori Per_1
nato il [...] a [...] e nato il [...]
[...] Persona_2
a Roma, stabilendo in particolare le modalità di affidamento, la collocazione dei minori il diritto di visita e gli incontri con il genitore non collocatario oltre a stabilire la somma da corrispondere per il mantenimento del figlio. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda tesa ad ottenere una regolamentazione della responsabilità genitoriale, contestava specifici aspetti di merito. Nel corso della prima udienza, le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa della controversia:
1. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi al lunedi quando poi li riaccompagnerà a scuola e un giorno a settimana (il lunedi) dalle ore 15,00 alle ore 20.30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 30 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dal padre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Le indicate somme saranno dovute in favore di parte ricorrente a far data dell'1.8.2025
2. corrisponderà alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese la Controparte_1 somma complessiva di Euro 520,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (260 per ognuno), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
3. L'assegno Unico sarà corrisposto per intero in favore della Sig.ra Parte_1
;
[...]
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano di accettare la proposta e chiedono di emettere sentenza”
Ciò posto, preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta. Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando in merito alla disciplina della responsabilità genitoriale dei genitori e Parte_1
con riguardo ai figli minori nato Controparte_1 Persona_1 il 04.12.2012 a Roma e nato il [...] dispone come da Persona_2 accordo che precede.
2. Spese processuali compensate. Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 27.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco