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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2681/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SS ER, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12062/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ESTRATTO DI RUOLO n. 350016/2025 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250077241854000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1796/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.12062/2025, depositato telematicamente, il Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato il ruolo n. n. 2025/050016 e la cartella di pagamento n. 097 2025 00772418 54
000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22/04/2025, in relazione ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, riguardante sanzioni per complessivi €.939,78=, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 ter DPR 600/73 per il periodo d'imposta
2020, a seguito di comunicazione n.04228732188 del 25/06/2024, richiedendone l'annullamento. Deduce che il Dott. Nominativo_1 (cod. fisc. CF_1), avente domicilio fiscale ad Avellino, nella sua qualità di Responsabile dell'Assistenza Fiscale – per brevità R.A.F. - del ricorrente Ricorrente_1
rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno di imposta 2020, della
Signora Nominativo_2 , cod. fisc. CF_2 , residente nella Provincia di Milano. Successivamente, la Direzione Provinciale 1 di Milano avviava, ai sensi dell'art. 36 ter, d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, all'esito della quale annullava l'importo pari ad euro 16.514 che non risulta correttamente documentato. Sulla base dell'assunto - infondato - dell'infedeltà nel rilascio di detto visto di conformità, la Direzione Regionale della Campania formava il ruolo nei confronti dell'asserito trasgressore R.A.F., oltre che del ricorrente Ricorrente_1 (soggetto solidalmente obbligato ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 39, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), e, di conseguenza, l'Agente della Riscossione notificava la cartella di pagamento oggi impugnata, con cui, ai sensi della lett. a), comma
1, del citato art. 39, viene operato - a titolo sanzionatorio - il recupero dell'importo pari al 30 % della presunta maggiore imposta accertata in capo al dichiarante. In considerazione dell'infondatezza e dell'illegittimità dei rilievi, il Ricorrente_1 proponeva due istanze di annullamento in autotutela, che, tuttavia, venivano rigettate, A motivi di impugnazione deduce la illegittimità per infondatezza nel merito della pretesa in quanto è presente tutta la congrua ed idonea documentazione comprovante le spese sostenute e la loro detraibilità (fatture per spese sanitarie intestate alla Signora Nominativo_2 , modalità di pagamento tracciabili e scontrini); documentazione che, peraltro, è conforme rispetto a quanto prevede la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.
Eccepisce inoltre la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e/o inapplicabilità delle stesse, anche ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 546/1992, in quanto le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ...”. E' evidente l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e/o la loro inapplicabilità, posto che è la stessa Agenzia delle Entrate, con i propri rilievi (invero, arbitrari ed infondati) a dare atto di una presunta incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa.
Eccepisce inoltre la nullità per difetto di motivazione. violazione degli artt. 7 e 17, legge 212/2000; la illegittimità per violazione dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) e dell'art. 97 cost.; in via subordinata la inapplicabilità delle sanzioni ex art. 8, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Preliminarmente dichiara che il Rappresentante di Assistenza fiscale (R.A.F.) - coobbligato solidale per il ruolo in esame, non risulta aver proposto ricorso né in questa sede - congiuntamente al CAF -, né separatamente;
la contribuente Nominativo_2, con riferimento al ruolo scaturente dal controllo formale sul Mod. 730/2021 a.i. 2020, contenente – a differenza del ruolo in esame – imposta ed interessi – non ha proposto impugnazione. Eccepisce il difetto di competenza territoriale di codesta Corte di Giustizia
e la competenza della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso sollevati dal CAF sono volti a contestare l'operato della Direzione regionale della Campania che ha formato il ruolo oggetto della presente controversia. Nel merito ribadisce che la pretesa dell'Amministrazione, pertanto, è pienamente fondata, come già esplicitato nella parte motiva della prodromica comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter, alla quale integralmente si rinvia, come ribadita ed arricchita in entrambi i provvedimenti espressi di diniego di autotutela già trasmessi all'odierna controparte. Ribadisce che il requisito richiesto dalla norma (Legge di Bilancio 2020) circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall' art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. Vi è di più. Il contribuente potrebbe utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito. Tale circostanza non è stata in alcun modo dimostrata. Contesta le ulteriori censure di parte ricorrente.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio della C.G.T. di primo grado di Roma formulata dalla D.P. resistente
è infondata, posto che la cartella di pagamento impugnata è stata formata e notificata nei confronti del
Ricorrente_1 Srl dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di “Roma”, competente per avere lo stesso CAF domicilio fiscale a Roma, ed il ricorso è stato correttamente proposto: contro la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate che ha formato il ruolo;
e contro l'Agente della Riscossione che ha formato e notificato la cartella impugnata. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 546/1992, la C.G.T. di primo grado competente è, senz'altro, quella del luogo (Roma) ove ha sede l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato, come ribadito da costante giurisprudenza (Cass. Civ. ordinanza 31 ottobre 2019,
n. 28064; Cass. Civ. ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4115).
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (ex multis, Cass. Sez. V, Ordinanza n. 363 del 9.1.2019), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono validamente fondate ed idonee, anche alla stregua della documentazione prodotta agli atti del giudizio, a dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossi dall'Ufficio.
Il Giudice ritiene la iscrizione a ruolo carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, che determina la impossibilità, da parte della contribuente, di comprendere la ragione in virtù delle quali l'ufficio ha inteso correggere l'errore commesso dalla contribuente.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
Nel caso di specie la cartella non riporta la motivazione sostanziale in base alla quale l'Ufficio ha deciso di richiedere l'ulteriore importo in relazione all'anno d'imposta 2018.
Il Collegio ritiene che gli elementi fondamentali della pretesa devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa (Cass. n. 15842/2006- Cass. n. 25064/2006-
Cass.21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti,
l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati dell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
La Corte rileva che a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, l'Ufficio è gravato dell'onere di supportare il proprio operato con concreti e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Occorre ricordare che l'art. 6 L. 130/22 ha aggiunto all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, il comma 5-bis, per il quale "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati". Tale disposizione, di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa, si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022 e pertanto rileva nella fattispecie.
Ciò posto, nel caso di specie, la prova della fondatezza dell'atto impositivo addotta dall'Ufficio appare
"insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Il ricorrente in applicazione del principio che ritiene onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, ha depositato documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e ha offerto elementi utile che consentono di verificare e valutare le ragioni enunciate dalla parte.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Per quanto esposto questa Commissione ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento della cartella impugnata.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SS ER, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12062/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ESTRATTO DI RUOLO n. 350016/2025 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250077241854000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1796/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.12062/2025, depositato telematicamente, il Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato il ruolo n. n. 2025/050016 e la cartella di pagamento n. 097 2025 00772418 54
000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22/04/2025, in relazione ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, riguardante sanzioni per complessivi €.939,78=, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 ter DPR 600/73 per il periodo d'imposta
2020, a seguito di comunicazione n.04228732188 del 25/06/2024, richiedendone l'annullamento. Deduce che il Dott. Nominativo_1 (cod. fisc. CF_1), avente domicilio fiscale ad Avellino, nella sua qualità di Responsabile dell'Assistenza Fiscale – per brevità R.A.F. - del ricorrente Ricorrente_1
rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno di imposta 2020, della
Signora Nominativo_2 , cod. fisc. CF_2 , residente nella Provincia di Milano. Successivamente, la Direzione Provinciale 1 di Milano avviava, ai sensi dell'art. 36 ter, d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, all'esito della quale annullava l'importo pari ad euro 16.514 che non risulta correttamente documentato. Sulla base dell'assunto - infondato - dell'infedeltà nel rilascio di detto visto di conformità, la Direzione Regionale della Campania formava il ruolo nei confronti dell'asserito trasgressore R.A.F., oltre che del ricorrente Ricorrente_1 (soggetto solidalmente obbligato ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 39, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), e, di conseguenza, l'Agente della Riscossione notificava la cartella di pagamento oggi impugnata, con cui, ai sensi della lett. a), comma
1, del citato art. 39, viene operato - a titolo sanzionatorio - il recupero dell'importo pari al 30 % della presunta maggiore imposta accertata in capo al dichiarante. In considerazione dell'infondatezza e dell'illegittimità dei rilievi, il Ricorrente_1 proponeva due istanze di annullamento in autotutela, che, tuttavia, venivano rigettate, A motivi di impugnazione deduce la illegittimità per infondatezza nel merito della pretesa in quanto è presente tutta la congrua ed idonea documentazione comprovante le spese sostenute e la loro detraibilità (fatture per spese sanitarie intestate alla Signora Nominativo_2 , modalità di pagamento tracciabili e scontrini); documentazione che, peraltro, è conforme rispetto a quanto prevede la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.
Eccepisce inoltre la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e/o inapplicabilità delle stesse, anche ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 546/1992, in quanto le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ...”. E' evidente l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e/o la loro inapplicabilità, posto che è la stessa Agenzia delle Entrate, con i propri rilievi (invero, arbitrari ed infondati) a dare atto di una presunta incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa.
Eccepisce inoltre la nullità per difetto di motivazione. violazione degli artt. 7 e 17, legge 212/2000; la illegittimità per violazione dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) e dell'art. 97 cost.; in via subordinata la inapplicabilità delle sanzioni ex art. 8, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Preliminarmente dichiara che il Rappresentante di Assistenza fiscale (R.A.F.) - coobbligato solidale per il ruolo in esame, non risulta aver proposto ricorso né in questa sede - congiuntamente al CAF -, né separatamente;
la contribuente Nominativo_2, con riferimento al ruolo scaturente dal controllo formale sul Mod. 730/2021 a.i. 2020, contenente – a differenza del ruolo in esame – imposta ed interessi – non ha proposto impugnazione. Eccepisce il difetto di competenza territoriale di codesta Corte di Giustizia
e la competenza della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso sollevati dal CAF sono volti a contestare l'operato della Direzione regionale della Campania che ha formato il ruolo oggetto della presente controversia. Nel merito ribadisce che la pretesa dell'Amministrazione, pertanto, è pienamente fondata, come già esplicitato nella parte motiva della prodromica comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter, alla quale integralmente si rinvia, come ribadita ed arricchita in entrambi i provvedimenti espressi di diniego di autotutela già trasmessi all'odierna controparte. Ribadisce che il requisito richiesto dalla norma (Legge di Bilancio 2020) circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall' art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. Vi è di più. Il contribuente potrebbe utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito. Tale circostanza non è stata in alcun modo dimostrata. Contesta le ulteriori censure di parte ricorrente.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio della C.G.T. di primo grado di Roma formulata dalla D.P. resistente
è infondata, posto che la cartella di pagamento impugnata è stata formata e notificata nei confronti del
Ricorrente_1 Srl dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di “Roma”, competente per avere lo stesso CAF domicilio fiscale a Roma, ed il ricorso è stato correttamente proposto: contro la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate che ha formato il ruolo;
e contro l'Agente della Riscossione che ha formato e notificato la cartella impugnata. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 546/1992, la C.G.T. di primo grado competente è, senz'altro, quella del luogo (Roma) ove ha sede l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato, come ribadito da costante giurisprudenza (Cass. Civ. ordinanza 31 ottobre 2019,
n. 28064; Cass. Civ. ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4115).
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (ex multis, Cass. Sez. V, Ordinanza n. 363 del 9.1.2019), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono validamente fondate ed idonee, anche alla stregua della documentazione prodotta agli atti del giudizio, a dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossi dall'Ufficio.
Il Giudice ritiene la iscrizione a ruolo carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, che determina la impossibilità, da parte della contribuente, di comprendere la ragione in virtù delle quali l'ufficio ha inteso correggere l'errore commesso dalla contribuente.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
Nel caso di specie la cartella non riporta la motivazione sostanziale in base alla quale l'Ufficio ha deciso di richiedere l'ulteriore importo in relazione all'anno d'imposta 2018.
Il Collegio ritiene che gli elementi fondamentali della pretesa devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa (Cass. n. 15842/2006- Cass. n. 25064/2006-
Cass.21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti,
l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati dell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
La Corte rileva che a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, l'Ufficio è gravato dell'onere di supportare il proprio operato con concreti e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Occorre ricordare che l'art. 6 L. 130/22 ha aggiunto all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, il comma 5-bis, per il quale "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati". Tale disposizione, di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa, si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022 e pertanto rileva nella fattispecie.
Ciò posto, nel caso di specie, la prova della fondatezza dell'atto impositivo addotta dall'Ufficio appare
"insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Il ricorrente in applicazione del principio che ritiene onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, ha depositato documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e ha offerto elementi utile che consentono di verificare e valutare le ragioni enunciate dalla parte.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Per quanto esposto questa Commissione ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento della cartella impugnata.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.