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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da inadempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 434 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1
Maldera, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Raffella Parte_2
Zagaria, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
in Controparte_1
persona del procuratore generale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma, con studio in Milano, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 27.1.2021 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, con cui il ha quivi convenuto Pt_1
in giudizio il dottore commercialista, deducendo Pt_2
quanto segue.> affidò al convenuto l'incarico di curare la presentazione di <
alle agevolazioni per il lavoro autonomo ex d.lgs. 185/2000
da erogarsi da parte di Invitalia, agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa>>.
<
provvide all'invio ad Invitalia, assumendo l'impegno ad effettuare tutta l'ulteriore attività necessaria al buon fine della pratica>>. Con raccomandata del 17.2.2011,
l' ha poi richiesto al < CP_2 Pt_1
2 contratto di concessione, di provvedere ai pagamenti dovuti,
nonché all'invio di ulteriore documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse>>. Immediatamente il ricorrente tornò allora a rivolgersi al dott. , < Pt_2
tutta la documentazione, perché provvedesse all'invio entro il termine previsto>>, ricevendone l'assicurazione che tanto avrebbe fatto. Senonché, sebbene il < Pt_1
recato] più volte presso lo studio del professionista per sollecitare l'invio della predetta documentazione>>, con successiva raccomandata del 7.11.2011, INVITALIA gli ha comunicato <
della "mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti", intimando la restituzione della somma erogata a titolo di agevolazioni finanziarie, pari ad € 15.744,23,
entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata>>. Di
nuovo il subito si presentò dal convenuto < Pt_1
chiedere spiegazioni>>, ricevendone anche questa volta l'assicurazione che <>
e che < ] risolto ogni problema>>. Pt_2
Dopo di che, però, <
sempre da parte di Invitalia, ingiunzione di Pt_1
pagamento … per la somma di € 14.984,23>>, e <
28.6.2019 … cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle
Entrate, per il pagamento dell'importo di € 15.437,48, emessa
3 per il mancato versamento delle somme richieste da
Invitalia>> con l'ingiunzione di pagamento, ciò di cui pure il ricorrente aveva <> interessato il dott.
sempre ricevendone l'assicurazione che tutto Pt_2
sarebbe stato risolto. A questo punto, a seguito della notifica della cartella esattoriale, preso definitivamente atto della inerzia del commercialista, il si è Pt_1
disposto a pagare quanto gli veniva richiesto, chiedendo e ottenendo dall'Agenzia delle Entrate di poter rateizzare il debito. Il danno in tal modo subito dal ricorrente,
<
costretto a restituire ad Invitalia>>, va dunque ascritto a responsabilità del dott. , per ciò che, < Pt_2
professionista incaricato, non ha svolto con diligenza gli obblighi previsti dal mandato ricevuto, non inviando l'ulteriore documentazione richiesta per il completamento della pratica e successivamente non risolvendo la problematica da lui stesso creata>>.
Il chiede pertanto condannarsi il convenuto a pagare Pt_1
in suo favore <la somma di oltre interessi dal>28.6.2019>>.
Il dott. si è tempestivamente costituito in giudizio Pt_2
con comparsa di risposta depositata il 19.4.2021, con la quale, eccependo l'estinzione per prescrizione dell'avversa pretesa e declinando comunque ogni propria responsabilità,
ha ad ogni buon conto preliminarmente chiesto e ottenuto
4 differirsi la prima udienza per la chiamata in causa in garanzia della sua compagnia assicuratrice della responsabilità professionale a cui ha poi CP_1
ritualmente provveduto.
Si è infine costituita in giudizio l'Assicurazione, con comparsa di risposta del pari tempestivamente depositata il
5.10.2021, associandosi alle difese opposte al ricorrente dall'assicurato chiamante, ma nel contempo eccependo nei confronti del dott. la inoperatività della polizza Pt_2
invocata e comunque la previsione nella stessa di una franchigia di € 350,00.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.10.2021, a cui la causa
è stata chiamata per la prima comparizione delle parti a seguito della estensione del contraddittorio alla
[...]
a concorde richiesta delle parti è stato disposto il CP_1
mutamento del rito da sommario in ordinario, a norma dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.
Il giudizio è stato quindi istruito mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, che non ha dato esiti confessori di sorta, e l'audizione di testi: per il
[...]
la madre e una sua cognata, e la moglie per il dott. Pt_1
. Pt_2
È documentato e, per ciò che non lo è, è incontroverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che il convenuto, che curava anche gli adempimenti contabili della ditta di commercio al dettaglio di carni che il ha Pt_1
5 esercitato dal 12.10.2005 al 18.5.2011, ha prestato la propria attività professionale in favore del ricorrente al fine di fargli conseguire il beneficio da parte della
[...]
(agenzia del Ministero dell'Economia, che ne è CP_3
l'azionista unico) della erogazione di un finanziamento agevolato da investire nello sviluppo della sua impresa individuale, al quale il è stato effettivamente Pt_1
ammesso con contratto stipulato l'11.11.2004.
Con la stipula di tale contratto, deve ritenersi, secondo la natura dell'affare, che il professionista avesse senz'altro completato l'incarico come sopra affidatogli;
e dal ricorrente non è offerta alcuna prova del suo contrario assunto – la cui veridicità, ancora ex art. 115, co. 1, c.c.,
dal dott. è invece in questo caso espressamente Pt_2
negata, donde l'onere della prova in capo al a mente Pt_1
dell'art. 2697, co. 1, c.c. - che <
professionista non si esaurivano … in quelli necessari ad avviare la pratica, ma una volta ottenuta l'ammissione alle agevolazioni, contemplavano anche adempimenti successivi a tale ammissione>>: ed invero il perdurare di un mandato professionale per tutto il tempo, non determinato,
occorrente per l'esecuzione di parimenti indeterminati
<> al raggiungimento dello scopo dell'incarico, nella specie costituito dalla concessione del finanziamento agevolato, regolarmente avvenuta, non può
ragionevolmente formare oggetto di alcuna presunzione.
6 Consegue che, sempre in forza dello stesso art. 2697, co. 1,
c.c., era onere del ricorrente fornire innanzitutto la prova del conferimento al dott. di nuovo mandato allo Pt_2
specifico fine di dare in primo luogo riscontro alle richieste avanzate dalla INVITALIA con la raccomandata del
17.2.2011, anche tale circostanza essendo espressamente negata dal convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.c.; né il dott. poteva reputarsi Pt_2
conferitario di questo incarico per il mero fatto di essere il commercialista della ditta del Pt_1
Per la cura degli adempimenti contabili di tale impresa, lo stesso ricorrente ha documentato e dal convenuto non è
contestato che il professionista era depositario di alcune scritture della ditta e precisamente del registro dei beni ammortizzabili, del registro acquisti IVA, del registro fatture IVA e del registro corrispettivi IVA, e di null'altro.
Con la raccomandata del 17.2.2011, la INVITALIA richiedeva l'invio di: 1) <
agevolazioni in c/investimento>>; 2) <
dichiarazioni di quietanza liberatoria conformi allo standard (allegato del Contratto di concessione delle agevolazioni) relative a tutte le fatture presentate alle agevolazioni in c/investimento, dalle quali risulti l'intero pagamento del debito, IVA compresa>>; 3) <
bancario o in assenza lista movimenti bancari timbrata e
7 firmata dalla banca, dalla quale risultino gli addebiti dei pagamenti delle fatture ammesse alle agevolazioni in c/investimento>>; 4) < della scheda di destinazione fondi (allegato del Contratto di concessione delle agevolazioni), debitamente compilato in ogni sua parte>>.
Le testi di parte ricorrente, sua madre e Testimone_1
moglie di suo fratello, ragioniera, hanno Testimone_2
riferito che il giorno dopo il ricevimento della raccomandata della INVITALIA del 17.2.2011, se non lo stesso giorno,
accompagnarono il presso lo studio del dott. Pt_1 Pt_2
per incaricarlo di darvi risposta o di mettere il ricorrente in condizione di darvi risposta, ciò che il professionista avrebbe accettato di fare direttamente, affermando che
<>
( ); ed infatti nessun documento il ha mai Tes_1 Pt_1
fornito al dott. a tal fine, in quanto ha dichiarato Pt_2
la : < Tes_2
portare al e non ne trovammo, perché era il Pt_2 Pt_2
a seguire la contabilità dell'attività di macelleria esercitata da mio cognato e quindi aveva già con sé tutti i documenti>>.
Senonché - anche in disparte il fatto che la circostanza di tale incontro, oltre ad essere stata negata dal ricorrente anche in sede dell'interrogatorio formale reso, è stata smentita dalla teste di parte convenuta Testimone_3
8 moglie del dott. e sua collaboratrice di studio quale Pt_2
<> - la stessa concorde dichiarazione delle testi di parte ricorrente, che il
[...]
non ha mai fornito al convenuto alcun documento al fine Pt_1
di dare risposta alla raccomandata della INVITALIA del
17.2.2011 né alcuna cooperazione, depone nel senso della non veridicità del conferimento al dott. di un siffatto Pt_2
incarico e della sua accettazione da parte del professionista.
Questi infatti, in virtù dell'attività di commercialista della ditta del ricorrente che come innanzi svolgeva, non poteva essere già in possesso che delle sole fatture di cui al n. 1 delle richieste della INVITALIA come sopra riportate,
nel mentre i documenti di cui ai nn. 2 e 3 avrebbero dovuto necessariamente essergli appositamente consegnati dal
[...]
e soltanto unitamente al medesimo, poi, il Pt_1 Pt_1
professionista avrebbe potuto compilare il documento di cui al n. 4; e di tanto non è pensabile che potesse non essere perfettamente consapevole quanto meno la cognata
"ragioniera" del ricorrente, così da darne avviso al , Pt_1
il quale pertanto mai si sarebbe potuto acquietare di fronte alle presunte rassicurazioni del dott. prima che Pt_2
avrebbe senz'altro provveduto a dare diretto riscontro alle richieste della INVITALIA e poi che lo aveva fatto.
È per contro documentato che il convenuto si è adoperato affinché il potesse ottenere l'annullamento della Pt_1
9 revoca della concessione del beneficio deliberata dalla
INVITALIA il 7.11.2011 e comunicatagli con raccomandata in pari data, disposta a seguito della <
della documentazione comprovante la destinazion[e] dei fondi erogati in conto investimenti>>.
Tanto risulta dalla raccomandata - prodotta in giudizio dal dott. unitamente alla relativa ricevuta di Pt_2
spedizione - che il professionista ha egli stesso inviato o predisposto perché fosse inviata dal ricorrente il
5.12.2011, corredata dalla documentazione ivi indicata, e dalla stampa di due messaggi di posta elettronica – prodotta in giudizio dal ricorrente e la cui conformità al vero non
è contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. – l'uno del 21.11.2011, che evidentemente, a suo tenore, prelude all'invio della raccomandata del 5.12.2011, e l'altro del 1°.9.2015, con il quale, a seguito della ingiunzione di pagamento della stessa
INVITALIA del 20.7.2015, sono chiesti ragguagli in ordine al mancato annullamento della revoca ad onta dell'invio della predetta raccomandata del 5.12.2011, con la documentazione ad essa allegata.
E tuttavia non è poi offerta alcuna prova, che sempre incombeva al ricorrente di fornire ex art. 2697, co. 1, c.c.,
del fatto che sia imputabile a responsabilità del convenuto la circostanza che, intervenuta la revoca del beneficio per fatti che non è provato siano addebitabili a colpa del
10 professionista, la INVITALIA non ha più inteso annullare tale provvedimento.
Discende che, assorbita ogni altra questione, la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del dott. Pt_1
va rigettata siccome non provata, con condanna del Pt_2
ricorrente al pagamento delle spese di causa in suo favore,
nella misura liquidata in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
Tanto, a fronte della eccezione di inoperatività della polizza opposta dalla compagnia assicurativa chiamata in causa in manleva dal convenuto, non esime peraltro dalla valutazione anche della virtuale fondatezza o meno di tale eccezione al mero fine del regolamento delle spese di causa nei confronti dell'Assicurazione, atteso che, per consolidata massima della giurisprudenza di legittimità (v.
Cass.
7.3.2024 n. 6144 fra le più recenti), <
rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, [secondo il principio c.d. di causalità,] anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché
non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato>>, ciò che è
escluso nel caso di specie, trattandosi di chiamata in
11 garanzia.
L'inoperatività della polizza invocata dal dott. n. Pt_2
IFL0005638.010473, stipulata il 28.9.2020 <
rischi professionali connessi alla responsabilità civile>>,
è opposta dalla Compagnia per ciò che: pacificamente l'art. 3, lett. f), delle condizioni di assicurazione esclude la garanzia per i sinistri per i quali l'assicurato ha già
ricevuto richiesta di risarcimento o ha avuto comunque conoscenza di averli potuti causare <
periodo di assicurazione>>, ed è nella specie documentato dal e non è contestato dal convenuto che questi ha Pt_1
ricevuto richiesta di risarcimento per il sinistro per cui
è causa con missiva del legale del ricorrente datata
31.3.2020, inviatagli mediante posta elettronica certificata il 6.4.2020, e dunque in data precedente alla sottoscrizione della polizza in parola, avvenuta il 28.9.2020; 2)
altrettanto pacificamente, di ciò il dott. ha omesso Pt_2
di dare atto nell'apposito questionario sottopostogli alla sottoscrizione della polizza e ne ha fatto denuncia all'Assicurazione soltanto il 16.2.2021, in violazione altresì dell'art. 27 delle condizioni di contratto, il quale assegna a tal fine all'assicurato il <
giorni>> dalla acquisita conoscenza della richiesta di risarcimento.
Obietta in contrario il dott. che: la polizza Pt_2
sottoscritta il 28.9.2020 costituiva mero rinnovo di
12 precedente polizza, sicché il sinistro oggetto di causa era coperto da questa precedente polizza se non da quella sottoscritta il 28.9.2020; non è allegato dalla Compagnia
che essa abbia subito un qualche pregiudizio per effetto del ritardo con il quale la denuncia di sinistro è stata formalizzata, a cui il dott. sarebbe stato indotto Pt_2
dalle indicazioni ricevute dal suo agente, che egli subito verbalmente informò della richiesta di risarcimento.
Ebbene, per un verso, anche la circostanza per cui il sinistro in questione cadeva nel periodo di efficacia di precedente polizza in essere fra le parti, di cui la polizza sottoscritta il 28.9.2020 costituisce mero rinnovo non è
contestata dall'Assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Per altro verso, è consolidato insegnamento del Supremo
Collegio che, <
inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c.
[anche, oltre che dalla polizza], di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore,
il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento
13 fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto>> (Cass. 11.7.2024 n. 19071).
Nessuna prova nella specie la ha offerto, né di CP_1
un dolo del dott. nel ritardo con il quale ha Pt_2
provveduto a comunicare la denuncia di sinistro nelle forme previste in contratto, neppure soltanto dedotto, né di un pregiudizio che la Compagnia abbia risentito in conseguenza di tale ritardo, neppure soltanto dedotto esso pure.
Di modo che, per ciò che qui rileva, può senz'altro escludersi che il chiamante abbia proceduto alla chiamata in garanzia dell'Assicurazione con "manifesta infondatezza" o con "palese arbitrarietà", e dunque anche le spese processuali relative alla chiamata in causa della Compagnia
vanno poste a carico dell'attore soccombente, in forza del richiamato principio di causalità.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e da questi nei confronti della
[...]
in persona del Controparte_1
procuratore generale, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto;
14 - dichiara assorbita la domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza da esso chiamata in causa;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del convenuto e della terza chiamata, che si liquidano per ciascuna parte nella complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.4.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 434 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1
Maldera, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Raffella Parte_2
Zagaria, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
in Controparte_1
persona del procuratore generale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma, con studio in Milano, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 27.1.2021 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, con cui il ha quivi convenuto Pt_1
in giudizio il dottore commercialista, deducendo Pt_2
quanto segue.
alle agevolazioni per il lavoro autonomo ex d.lgs. 185/2000
da erogarsi da parte di Invitalia, agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa>>.
<
provvide all'invio ad Invitalia, assumendo l'impegno ad effettuare tutta l'ulteriore attività necessaria al buon fine della pratica>>. Con raccomandata del 17.2.2011,
l' ha poi richiesto al < CP_2 Pt_1
2 contratto di concessione, di provvedere ai pagamenti dovuti,
nonché all'invio di ulteriore documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse>>. Immediatamente il ricorrente tornò allora a rivolgersi al dott. , < Pt_2
tutta la documentazione, perché provvedesse all'invio entro il termine previsto>>, ricevendone l'assicurazione che tanto avrebbe fatto. Senonché, sebbene il < Pt_1
recato] più volte presso lo studio del professionista per sollecitare l'invio della predetta documentazione>>, con successiva raccomandata del 7.11.2011, INVITALIA gli ha comunicato <
della "mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti", intimando la restituzione della somma erogata a titolo di agevolazioni finanziarie, pari ad € 15.744,23,
entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata>>. Di
nuovo il subito si presentò dal convenuto < Pt_1
chiedere spiegazioni>>, ricevendone anche questa volta l'assicurazione che <>
e che < ] risolto ogni problema>>. Pt_2
Dopo di che, però, <
sempre da parte di Invitalia, ingiunzione di Pt_1
pagamento … per la somma di € 14.984,23>>, e <
28.6.2019 … cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle
Entrate, per il pagamento dell'importo di € 15.437,48, emessa
3 per il mancato versamento delle somme richieste da
Invitalia>> con l'ingiunzione di pagamento, ciò di cui pure il ricorrente aveva <> interessato il dott.
sempre ricevendone l'assicurazione che tutto Pt_2
sarebbe stato risolto. A questo punto, a seguito della notifica della cartella esattoriale, preso definitivamente atto della inerzia del commercialista, il si è Pt_1
disposto a pagare quanto gli veniva richiesto, chiedendo e ottenendo dall'Agenzia delle Entrate di poter rateizzare il debito. Il danno in tal modo subito dal ricorrente,
<
costretto a restituire ad Invitalia>>, va dunque ascritto a responsabilità del dott. , per ciò che, < Pt_2
professionista incaricato, non ha svolto con diligenza gli obblighi previsti dal mandato ricevuto, non inviando l'ulteriore documentazione richiesta per il completamento della pratica e successivamente non risolvendo la problematica da lui stesso creata>>.
Il chiede pertanto condannarsi il convenuto a pagare Pt_1
in suo favore <la somma di oltre interessi dal>28.6.2019>>.
Il dott. si è tempestivamente costituito in giudizio Pt_2
con comparsa di risposta depositata il 19.4.2021, con la quale, eccependo l'estinzione per prescrizione dell'avversa pretesa e declinando comunque ogni propria responsabilità,
ha ad ogni buon conto preliminarmente chiesto e ottenuto
4 differirsi la prima udienza per la chiamata in causa in garanzia della sua compagnia assicuratrice della responsabilità professionale a cui ha poi CP_1
ritualmente provveduto.
Si è infine costituita in giudizio l'Assicurazione, con comparsa di risposta del pari tempestivamente depositata il
5.10.2021, associandosi alle difese opposte al ricorrente dall'assicurato chiamante, ma nel contempo eccependo nei confronti del dott. la inoperatività della polizza Pt_2
invocata e comunque la previsione nella stessa di una franchigia di € 350,00.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.10.2021, a cui la causa
è stata chiamata per la prima comparizione delle parti a seguito della estensione del contraddittorio alla
[...]
a concorde richiesta delle parti è stato disposto il CP_1
mutamento del rito da sommario in ordinario, a norma dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.
Il giudizio è stato quindi istruito mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, che non ha dato esiti confessori di sorta, e l'audizione di testi: per il
[...]
la madre e una sua cognata, e la moglie per il dott. Pt_1
. Pt_2
È documentato e, per ciò che non lo è, è incontroverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che il convenuto, che curava anche gli adempimenti contabili della ditta di commercio al dettaglio di carni che il ha Pt_1
5 esercitato dal 12.10.2005 al 18.5.2011, ha prestato la propria attività professionale in favore del ricorrente al fine di fargli conseguire il beneficio da parte della
[...]
(agenzia del Ministero dell'Economia, che ne è CP_3
l'azionista unico) della erogazione di un finanziamento agevolato da investire nello sviluppo della sua impresa individuale, al quale il è stato effettivamente Pt_1
ammesso con contratto stipulato l'11.11.2004.
Con la stipula di tale contratto, deve ritenersi, secondo la natura dell'affare, che il professionista avesse senz'altro completato l'incarico come sopra affidatogli;
e dal ricorrente non è offerta alcuna prova del suo contrario assunto – la cui veridicità, ancora ex art. 115, co. 1, c.c.,
dal dott. è invece in questo caso espressamente Pt_2
negata, donde l'onere della prova in capo al a mente Pt_1
dell'art. 2697, co. 1, c.c. - che <
professionista non si esaurivano … in quelli necessari ad avviare la pratica, ma una volta ottenuta l'ammissione alle agevolazioni, contemplavano anche adempimenti successivi a tale ammissione>>: ed invero il perdurare di un mandato professionale per tutto il tempo, non determinato,
occorrente per l'esecuzione di parimenti indeterminati
<> al raggiungimento dello scopo dell'incarico, nella specie costituito dalla concessione del finanziamento agevolato, regolarmente avvenuta, non può
ragionevolmente formare oggetto di alcuna presunzione.
6 Consegue che, sempre in forza dello stesso art. 2697, co. 1,
c.c., era onere del ricorrente fornire innanzitutto la prova del conferimento al dott. di nuovo mandato allo Pt_2
specifico fine di dare in primo luogo riscontro alle richieste avanzate dalla INVITALIA con la raccomandata del
17.2.2011, anche tale circostanza essendo espressamente negata dal convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.c.; né il dott. poteva reputarsi Pt_2
conferitario di questo incarico per il mero fatto di essere il commercialista della ditta del Pt_1
Per la cura degli adempimenti contabili di tale impresa, lo stesso ricorrente ha documentato e dal convenuto non è
contestato che il professionista era depositario di alcune scritture della ditta e precisamente del registro dei beni ammortizzabili, del registro acquisti IVA, del registro fatture IVA e del registro corrispettivi IVA, e di null'altro.
Con la raccomandata del 17.2.2011, la INVITALIA richiedeva l'invio di: 1) <
agevolazioni in c/investimento>>; 2) <
dichiarazioni di quietanza liberatoria conformi allo standard (allegato del Contratto di concessione delle agevolazioni) relative a tutte le fatture presentate alle agevolazioni in c/investimento, dalle quali risulti l'intero pagamento del debito, IVA compresa>>; 3) <
bancario o in assenza lista movimenti bancari timbrata e
7 firmata dalla banca, dalla quale risultino gli addebiti dei pagamenti delle fatture ammesse alle agevolazioni in c/investimento>>; 4) < della scheda di destinazione fondi (allegato del Contratto di concessione delle agevolazioni), debitamente compilato in ogni sua parte>>.
Le testi di parte ricorrente, sua madre e Testimone_1
moglie di suo fratello, ragioniera, hanno Testimone_2
riferito che il giorno dopo il ricevimento della raccomandata della INVITALIA del 17.2.2011, se non lo stesso giorno,
accompagnarono il presso lo studio del dott. Pt_1 Pt_2
per incaricarlo di darvi risposta o di mettere il ricorrente in condizione di darvi risposta, ciò che il professionista avrebbe accettato di fare direttamente, affermando che
<>
( ); ed infatti nessun documento il ha mai Tes_1 Pt_1
fornito al dott. a tal fine, in quanto ha dichiarato Pt_2
la : < Tes_2
portare al e non ne trovammo, perché era il Pt_2 Pt_2
a seguire la contabilità dell'attività di macelleria esercitata da mio cognato e quindi aveva già con sé tutti i documenti>>.
Senonché - anche in disparte il fatto che la circostanza di tale incontro, oltre ad essere stata negata dal ricorrente anche in sede dell'interrogatorio formale reso, è stata smentita dalla teste di parte convenuta Testimone_3
8 moglie del dott. e sua collaboratrice di studio quale Pt_2
<> - la stessa concorde dichiarazione delle testi di parte ricorrente, che il
[...]
non ha mai fornito al convenuto alcun documento al fine Pt_1
di dare risposta alla raccomandata della INVITALIA del
17.2.2011 né alcuna cooperazione, depone nel senso della non veridicità del conferimento al dott. di un siffatto Pt_2
incarico e della sua accettazione da parte del professionista.
Questi infatti, in virtù dell'attività di commercialista della ditta del ricorrente che come innanzi svolgeva, non poteva essere già in possesso che delle sole fatture di cui al n. 1 delle richieste della INVITALIA come sopra riportate,
nel mentre i documenti di cui ai nn. 2 e 3 avrebbero dovuto necessariamente essergli appositamente consegnati dal
[...]
e soltanto unitamente al medesimo, poi, il Pt_1 Pt_1
professionista avrebbe potuto compilare il documento di cui al n. 4; e di tanto non è pensabile che potesse non essere perfettamente consapevole quanto meno la cognata
"ragioniera" del ricorrente, così da darne avviso al , Pt_1
il quale pertanto mai si sarebbe potuto acquietare di fronte alle presunte rassicurazioni del dott. prima che Pt_2
avrebbe senz'altro provveduto a dare diretto riscontro alle richieste della INVITALIA e poi che lo aveva fatto.
È per contro documentato che il convenuto si è adoperato affinché il potesse ottenere l'annullamento della Pt_1
9 revoca della concessione del beneficio deliberata dalla
INVITALIA il 7.11.2011 e comunicatagli con raccomandata in pari data, disposta a seguito della <
della documentazione comprovante la destinazion[e] dei fondi erogati in conto investimenti>>.
Tanto risulta dalla raccomandata - prodotta in giudizio dal dott. unitamente alla relativa ricevuta di Pt_2
spedizione - che il professionista ha egli stesso inviato o predisposto perché fosse inviata dal ricorrente il
5.12.2011, corredata dalla documentazione ivi indicata, e dalla stampa di due messaggi di posta elettronica – prodotta in giudizio dal ricorrente e la cui conformità al vero non
è contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. – l'uno del 21.11.2011, che evidentemente, a suo tenore, prelude all'invio della raccomandata del 5.12.2011, e l'altro del 1°.9.2015, con il quale, a seguito della ingiunzione di pagamento della stessa
INVITALIA del 20.7.2015, sono chiesti ragguagli in ordine al mancato annullamento della revoca ad onta dell'invio della predetta raccomandata del 5.12.2011, con la documentazione ad essa allegata.
E tuttavia non è poi offerta alcuna prova, che sempre incombeva al ricorrente di fornire ex art. 2697, co. 1, c.c.,
del fatto che sia imputabile a responsabilità del convenuto la circostanza che, intervenuta la revoca del beneficio per fatti che non è provato siano addebitabili a colpa del
10 professionista, la INVITALIA non ha più inteso annullare tale provvedimento.
Discende che, assorbita ogni altra questione, la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del dott. Pt_1
va rigettata siccome non provata, con condanna del Pt_2
ricorrente al pagamento delle spese di causa in suo favore,
nella misura liquidata in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
Tanto, a fronte della eccezione di inoperatività della polizza opposta dalla compagnia assicurativa chiamata in causa in manleva dal convenuto, non esime peraltro dalla valutazione anche della virtuale fondatezza o meno di tale eccezione al mero fine del regolamento delle spese di causa nei confronti dell'Assicurazione, atteso che, per consolidata massima della giurisprudenza di legittimità (v.
Cass.
7.3.2024 n. 6144 fra le più recenti), <
rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, [secondo il principio c.d. di causalità,] anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché
non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato>>, ciò che è
escluso nel caso di specie, trattandosi di chiamata in
11 garanzia.
L'inoperatività della polizza invocata dal dott. n. Pt_2
IFL0005638.010473, stipulata il 28.9.2020 <
rischi professionali connessi alla responsabilità civile>>,
è opposta dalla Compagnia per ciò che: pacificamente l'art. 3, lett. f), delle condizioni di assicurazione esclude la garanzia per i sinistri per i quali l'assicurato ha già
ricevuto richiesta di risarcimento o ha avuto comunque conoscenza di averli potuti causare <
periodo di assicurazione>>, ed è nella specie documentato dal e non è contestato dal convenuto che questi ha Pt_1
ricevuto richiesta di risarcimento per il sinistro per cui
è causa con missiva del legale del ricorrente datata
31.3.2020, inviatagli mediante posta elettronica certificata il 6.4.2020, e dunque in data precedente alla sottoscrizione della polizza in parola, avvenuta il 28.9.2020; 2)
altrettanto pacificamente, di ciò il dott. ha omesso Pt_2
di dare atto nell'apposito questionario sottopostogli alla sottoscrizione della polizza e ne ha fatto denuncia all'Assicurazione soltanto il 16.2.2021, in violazione altresì dell'art. 27 delle condizioni di contratto, il quale assegna a tal fine all'assicurato il <
giorni>> dalla acquisita conoscenza della richiesta di risarcimento.
Obietta in contrario il dott. che: la polizza Pt_2
sottoscritta il 28.9.2020 costituiva mero rinnovo di
12 precedente polizza, sicché il sinistro oggetto di causa era coperto da questa precedente polizza se non da quella sottoscritta il 28.9.2020; non è allegato dalla Compagnia
che essa abbia subito un qualche pregiudizio per effetto del ritardo con il quale la denuncia di sinistro è stata formalizzata, a cui il dott. sarebbe stato indotto Pt_2
dalle indicazioni ricevute dal suo agente, che egli subito verbalmente informò della richiesta di risarcimento.
Ebbene, per un verso, anche la circostanza per cui il sinistro in questione cadeva nel periodo di efficacia di precedente polizza in essere fra le parti, di cui la polizza sottoscritta il 28.9.2020 costituisce mero rinnovo non è
contestata dall'Assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Per altro verso, è consolidato insegnamento del Supremo
Collegio che, <
inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c.
[anche, oltre che dalla polizza], di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore,
il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento
13 fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto>> (Cass. 11.7.2024 n. 19071).
Nessuna prova nella specie la ha offerto, né di CP_1
un dolo del dott. nel ritardo con il quale ha Pt_2
provveduto a comunicare la denuncia di sinistro nelle forme previste in contratto, neppure soltanto dedotto, né di un pregiudizio che la Compagnia abbia risentito in conseguenza di tale ritardo, neppure soltanto dedotto esso pure.
Di modo che, per ciò che qui rileva, può senz'altro escludersi che il chiamante abbia proceduto alla chiamata in garanzia dell'Assicurazione con "manifesta infondatezza" o con "palese arbitrarietà", e dunque anche le spese processuali relative alla chiamata in causa della Compagnia
vanno poste a carico dell'attore soccombente, in forza del richiamato principio di causalità.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e da questi nei confronti della
[...]
in persona del Controparte_1
procuratore generale, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto;
14 - dichiara assorbita la domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza da esso chiamata in causa;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del convenuto e della terza chiamata, che si liquidano per ciascuna parte nella complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.4.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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