CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 17710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17710 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 03/02/2025 udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale QU SE D'AQ ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 03/02/2025, il Tribunale del riesame di Salerno, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 01/10/2024, ha confermato l'ordinanza del 10/05/2024 con cui il Gip della stessa città aveva applicato nei confronti di NO NO, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a più reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 commessi a Maiori, tra ottobre e dicembre 2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per avere il Tribunale trascurato di valutare in relazione alle esigenze cautelari, il fatto che NO si era allontanato dal luogo di consumazione dei reati Penale Sent. Sez. 2 Num. 17710 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 09/04/2025 contestati e quindi aveva interrotto le condotte criminose commesse in Maiori nell'anno 2022. 3. Deduce, con un secondo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad un copia - incolla dell'ordinanza genetica, del precedente provvedimento di riesame e della sentenza rescindente della Corte di cassazione senza valutare l'adeguatezza delle misura cautelare applicata, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. 4. Il ricorso è inammissibile. In data 24/03/2025 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di NO NO, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia/ non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è stata determinata dall'intervenuta revoca della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. p.q.nn. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/04/2025