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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4139/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cabella Ligure (AL) il 04/07/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II
- Serie A, Anno 2015.
pagina 1 di 5 Dall'unione è nato, in data 24/04/2019, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Cabella Ligure (AL) il 04/07/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra trasferirà la propria residenza unitamente al figlio Controparte_1 in Borgosesia (VC), Viale Rimembranze n. 9; Per_1
2. DISPONE che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Borgosesia (VC), Viale Rimembranze n.9;
3. DISPONE che il padre non collocatario possa esercitare il diritto di visita in qualunque giorno infrasettimanale, previo avviso e accordo con la madre;
pagina 2 di 5 4. DISPONE che salvo diversi e migliorativi accordi liberamente assunti dai genitori che tengano conto del variare dell'età e delle esigenze del figlio, il sig. tenga con sé il Pt_1 minore due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica ore 21, e un altro week- end, da venerdì sera ore 18 a domenica mattina ore 10;
5. DISPONE che le feste civili e religiose e i ponti siano trascorse da Per_1 alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, dandosi atto che la festa dell'Immacolata 2025 il minore sarà affidato alla cura del padre. Per le vacanze scolastiche , Per_2 resterà presso il padre dall'ultimo giorno di scuola alla cena della vigilia di Natale Per_1 dopo di che sarà riportato, entro le ore 22, a casa della madre con la quale trascorrerà il pranzo del 25 dicembre;
dal 25 dicembre pomeriggio fino al 27 dicembre mattina il minore starà con il padre;
mentre i restanti giorni di vacanza scolastica saranno equamente suddivisi tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi della madre e dei desideri del bambino;
le festività di Capodanno ed AN verranno gestiti in modo alternato, il capodanno dell'anno corrente 2025 starà con il padre e l'AN starà con la madre. Per quanto riguarda le ferie estive, entrambi i genitori trascorreranno con almeno 15 giorni Per_1 consecutivi. I genitori si impegnano a comunicare con adeguato anticipo le date di interesse e a condividere la scelta della destinazione;
6. DISPONE che tutte le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, religione, residenza abituale, viaggi all'estero, ecc.) siano assunte congiuntamente tra i genitori, mentre quelle di carattere ordinario resteranno di competenza del genitore in quel momento collocatario;
7. DISPONE che ogni variazione significativa riguardante la vita del minore (malattia del minore, viaggi all'estero) debba essere comunicata all'altro genitore tempestivamente. Le comunicazioni avverranno verbalmente oppure, se richiesto, anche in forma scritta;
8. DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a favorire e incentivare la comunicazione del minore con l'altro genitore;
9. DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a garantire che il figlio mantenga rapporti significativi con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali;
10. DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a:
- garantire una crescita equilibrata e serena al figlio;
- favorire la continuità affettiva con entrambi;
- concordare e tenersi reciprocamente informati su questioni mediche, scolastiche e sociali;
- concordare e condividere le linee educative basilari;
- rispettare il calendario scolastico e le esigenze educative del figlio;
11. DISPONE che a decorrere da gennaio 2026 il padre versi alla madre entro il 25 di ogni mese un assegno mensile di concorso al mantenimento del figlio che sarà di euro Per_1
500,00 fino al compimento del decimo anno;
dall'undicesimo anno al compimento del quattordicesimo anno aumenterà ad € 600,00 mensili;
dal quindicesimo anno fino a quando il figlio non sarà in grado di mantenersi autonomamente: € 700,00 al mese, tutte le dette somme saranno adeguate alla variazione Istat del costo della vita;
12. DISPONE che i genitori sopportino al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie per il figlio mediche, scolastiche e ludiche;
per l'indicazione e specificazione delle dette spese, le modalità di accordo e di pagamento, i sigg. e faranno riferimento al CP_1 Pt_1 protocollo di questo Tribunale che dichiarano di conoscere;
pagina 3 di 5 13. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire per intero l'Assegno Unico di famiglia CP_1 ed ogni altro sostegno economico alle famiglie;
14. DÀ ATTO che definizione di ogni questione patrimoniale fra loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla composizione della crisi familiare, i coniugi convengono che:
- la casa ex coniugale sita in Borgosesia (VC), Via Abate Lirelli n.1 e i terreni costituenti pertinenza della stessa, contraddistinta al NCEU Mapp. 1, F. 32, N. 10, Zona Cens. 2, Cat. A/7, Classe 1, Consis. 11,0 vani, Sup. Catast. totale: 323 m2 e totale escluse aree scoperte: 323 m2, Rendita € 1.306,64; i terreni contraddistinti: Map. 1, F. 32, Part. 9, Qualità Classe prato arbor. 01, Superficie are 40 ca 50, Reddito dominicale euro 18,82 e agrario euro 14,64; Map 2, F.32, Part.415, Qualità Classe bosco misto 01, Superficie are 14 ca 80, Reddito dominicale euro 2,29 e agrario euro 0,46; Map 3, F.32, Part.416, Qualità Classe bosco misto 01, Superficie are 07 ca 20, Reddito dominicale euro 1,12 e agrario euro 0,22 di proprietà comune, saranno posti in vendita dalla firma del presente ad un prezzo non inferiore a € 650.000,00. Fino al 31-12-2026 la vendita della casa sarà tentata senza l'utilizzo di un'agenzia immobiliare. Superata tale data senza aver reperito un acquirente, la vendita dell'immobile verrà affidata ad un'agenzia scelta di comune accordo. Il ricavato dalla vendita sia così utilizzato:
- estinzione mutuo;
- restituzione della somma di € 224.000 a e;
CP_2 CP_3
- copertura delle spese di notaio/agenzia accessorie alla vendita della casa.
- restituzione a delle seguenti somme: Parte_1
€ 69.600 per spese sostenute per la casa di GN
€ 46.382,48 per rimborso rate mutuo casa sostenute fino al 31/12/25
- restituzione a di un importo pari a: Controparte_1
€ 27.340 spese sostenute per la casa di GN;
- al momento della vendita della casa verranno conteggiate le rate del mutuo pagate da entrambe le parti a partire dal 01/01/26 e ognuno riceverà rimborso per la spesa sostenuta. L'eventuale eccedenza, proveniente dalla vendita della casa ad una cifra superiore alla cifra minima stabilita, verrà utilizzata per rimborsare a le spese sostenute per Parte_1 eventuali lavori di miglioria all'immobile svolti al fine di agevolare la vendita dello stesso (previo accordo tra le parti dei lavori da effettuarsi). L'ulteriore eventuale eccedenza verrà divisa equamente tra le parti;
15. DÀ ATTO che a far data dal 01/01/26 fino al 31/12/2026 la sig. verserà sul conto CP_1 corrente cointestato alla banca Unicredit, la somma corrispondente a metà della rata del mutuo;
16. DÀ ATTO che i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minorenne Per_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
Sezione Civile
N. R.G. VG 4139/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cabella Ligure (AL) il 04/07/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II
- Serie A, Anno 2015.
pagina 1 di 5 Dall'unione è nato, in data 24/04/2019, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Cabella Ligure (AL) il 04/07/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra trasferirà la propria residenza unitamente al figlio Controparte_1 in Borgosesia (VC), Viale Rimembranze n. 9; Per_1
2. DISPONE che il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Borgosesia (VC), Viale Rimembranze n.9;
3. DISPONE che il padre non collocatario possa esercitare il diritto di visita in qualunque giorno infrasettimanale, previo avviso e accordo con la madre;
pagina 2 di 5 4. DISPONE che salvo diversi e migliorativi accordi liberamente assunti dai genitori che tengano conto del variare dell'età e delle esigenze del figlio, il sig. tenga con sé il Pt_1 minore due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica ore 21, e un altro week- end, da venerdì sera ore 18 a domenica mattina ore 10;
5. DISPONE che le feste civili e religiose e i ponti siano trascorse da Per_1 alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, dandosi atto che la festa dell'Immacolata 2025 il minore sarà affidato alla cura del padre. Per le vacanze scolastiche , Per_2 resterà presso il padre dall'ultimo giorno di scuola alla cena della vigilia di Natale Per_1 dopo di che sarà riportato, entro le ore 22, a casa della madre con la quale trascorrerà il pranzo del 25 dicembre;
dal 25 dicembre pomeriggio fino al 27 dicembre mattina il minore starà con il padre;
mentre i restanti giorni di vacanza scolastica saranno equamente suddivisi tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi della madre e dei desideri del bambino;
le festività di Capodanno ed AN verranno gestiti in modo alternato, il capodanno dell'anno corrente 2025 starà con il padre e l'AN starà con la madre. Per quanto riguarda le ferie estive, entrambi i genitori trascorreranno con almeno 15 giorni Per_1 consecutivi. I genitori si impegnano a comunicare con adeguato anticipo le date di interesse e a condividere la scelta della destinazione;
6. DISPONE che tutte le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, religione, residenza abituale, viaggi all'estero, ecc.) siano assunte congiuntamente tra i genitori, mentre quelle di carattere ordinario resteranno di competenza del genitore in quel momento collocatario;
7. DISPONE che ogni variazione significativa riguardante la vita del minore (malattia del minore, viaggi all'estero) debba essere comunicata all'altro genitore tempestivamente. Le comunicazioni avverranno verbalmente oppure, se richiesto, anche in forma scritta;
8. DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a favorire e incentivare la comunicazione del minore con l'altro genitore;
9. DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a garantire che il figlio mantenga rapporti significativi con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali;
10. DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a:
- garantire una crescita equilibrata e serena al figlio;
- favorire la continuità affettiva con entrambi;
- concordare e tenersi reciprocamente informati su questioni mediche, scolastiche e sociali;
- concordare e condividere le linee educative basilari;
- rispettare il calendario scolastico e le esigenze educative del figlio;
11. DISPONE che a decorrere da gennaio 2026 il padre versi alla madre entro il 25 di ogni mese un assegno mensile di concorso al mantenimento del figlio che sarà di euro Per_1
500,00 fino al compimento del decimo anno;
dall'undicesimo anno al compimento del quattordicesimo anno aumenterà ad € 600,00 mensili;
dal quindicesimo anno fino a quando il figlio non sarà in grado di mantenersi autonomamente: € 700,00 al mese, tutte le dette somme saranno adeguate alla variazione Istat del costo della vita;
12. DISPONE che i genitori sopportino al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie per il figlio mediche, scolastiche e ludiche;
per l'indicazione e specificazione delle dette spese, le modalità di accordo e di pagamento, i sigg. e faranno riferimento al CP_1 Pt_1 protocollo di questo Tribunale che dichiarano di conoscere;
pagina 3 di 5 13. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire per intero l'Assegno Unico di famiglia CP_1 ed ogni altro sostegno economico alle famiglie;
14. DÀ ATTO che definizione di ogni questione patrimoniale fra loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla composizione della crisi familiare, i coniugi convengono che:
- la casa ex coniugale sita in Borgosesia (VC), Via Abate Lirelli n.1 e i terreni costituenti pertinenza della stessa, contraddistinta al NCEU Mapp. 1, F. 32, N. 10, Zona Cens. 2, Cat. A/7, Classe 1, Consis. 11,0 vani, Sup. Catast. totale: 323 m2 e totale escluse aree scoperte: 323 m2, Rendita € 1.306,64; i terreni contraddistinti: Map. 1, F. 32, Part. 9, Qualità Classe prato arbor. 01, Superficie are 40 ca 50, Reddito dominicale euro 18,82 e agrario euro 14,64; Map 2, F.32, Part.415, Qualità Classe bosco misto 01, Superficie are 14 ca 80, Reddito dominicale euro 2,29 e agrario euro 0,46; Map 3, F.32, Part.416, Qualità Classe bosco misto 01, Superficie are 07 ca 20, Reddito dominicale euro 1,12 e agrario euro 0,22 di proprietà comune, saranno posti in vendita dalla firma del presente ad un prezzo non inferiore a € 650.000,00. Fino al 31-12-2026 la vendita della casa sarà tentata senza l'utilizzo di un'agenzia immobiliare. Superata tale data senza aver reperito un acquirente, la vendita dell'immobile verrà affidata ad un'agenzia scelta di comune accordo. Il ricavato dalla vendita sia così utilizzato:
- estinzione mutuo;
- restituzione della somma di € 224.000 a e;
CP_2 CP_3
- copertura delle spese di notaio/agenzia accessorie alla vendita della casa.
- restituzione a delle seguenti somme: Parte_1
€ 69.600 per spese sostenute per la casa di GN
€ 46.382,48 per rimborso rate mutuo casa sostenute fino al 31/12/25
- restituzione a di un importo pari a: Controparte_1
€ 27.340 spese sostenute per la casa di GN;
- al momento della vendita della casa verranno conteggiate le rate del mutuo pagate da entrambe le parti a partire dal 01/01/26 e ognuno riceverà rimborso per la spesa sostenuta. L'eventuale eccedenza, proveniente dalla vendita della casa ad una cifra superiore alla cifra minima stabilita, verrà utilizzata per rimborsare a le spese sostenute per Parte_1 eventuali lavori di miglioria all'immobile svolti al fine di agevolare la vendita dello stesso (previo accordo tra le parti dei lavori da effettuarsi). L'ulteriore eventuale eccedenza verrà divisa equamente tra le parti;
15. DÀ ATTO che a far data dal 01/01/26 fino al 31/12/2026 la sig. verserà sul conto CP_1 corrente cointestato alla banca Unicredit, la somma corrispondente a metà della rata del mutuo;
16. DÀ ATTO che i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minorenne Per_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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