TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16716 del ruolo generale per l'anno 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Siena, S.da di Pescaia n. Parte_1
54/56, presso lo studio dell'avv. Alessandro Betti che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2023, il ricorrente, premesso di essere stato detenuto in vari istituti carcerari fino all'attualità e di aver prestato, dal mese di settembre 2014 al mese di settembre 2018, l'attività lavorativa continuativa dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari di lavoro osservati, come risultava dai cedolini paga depositati, ha dedotto che solo a far data dall'ottobre 2017 il aveva provveduto ad adeguare parzialmente le mercedi CP_1
versate in ragione di quanto dovuto secondo la normativa legale e contrattuale in materia;
che pertanto esso ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciute differenze retributive per complessivi euro 1.950,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Concludeva chiedendo la condanna del al versamento CP_1
delle differenze maturate nella misura di euro 1.950,45, oltre interessi e rivalutazione,
a titolo di differenze retributive per remunerazione, ratei mensilità aggiuntive, ferie non godute e TFR, con vittoria di spese e di onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito l'esistenza di precedente CP_1
giudicato, in quanto il medesimo ricorrente, assistito dallo stesso avv. Alessandro
Betti, aveva azionato il diritto in trattazione, nel giudizio R.G.L. 9319/2020 avanti al
Tribunale di Roma, per il medesimo periodo, definito con sentenza di rigetto n.
9063/2020 pubblicata il 23 dicembre 2020. Deduceva che dalla comparazione dei due ricorsi emergeva l'identità di tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi;
che, in particolare, in entrambi il ricorrente pretendeva l'adeguamento delle remunerazioni relative alle prestazioni rese durante la detenzione in carcere, nei seguenti periodi: settembre e ottobre 2014 in qualità di scrivano presso il carcere di
Benevento, luglio, agosto, settembre 2017 in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti presso la casa di reclusione di San Gimignano, giugno, luglio, agosto e settembre 2018 in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti presso la casa di reclusione di San Gimignano;
che l'unico elemento di differenza, che tuttavia non valeva a escludere l'esistenza del giudicato, era il riferimento – ai fini dell'adeguamento delle remunerazioni – a diversi contratti collettivi nazionali di categoria;
che infatti la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che vi era, ovviamente, identità di petitum e causa petendi e, dunque, giudicato, anche quando con il secondo giudizio l'interessato richiami a sostegno della domanda un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel primo giudizio: «Pur dunque con la prospettazione di un differente contratto collettivo da applicare alla fattispecie, e dunque di un differente supporto normativo a sostegno della pretesa, non si era determinato alcun mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato (tale da porre in essere una pretesa diversa), restando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia identici nella loro intrinseca essenza (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Ordinanza n. 63213 del 27 marzo 2015); che, pertanto, il ricorso andava respinto, per esistenza di un precedente giudicato tra le parti. Concludeva per il rigetto del ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed invero è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto. Ed invero con ricorso rubricato R.G.L. n. 9319/2020 il CP_1
ricorrente ha convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1
l'adeguamento tariffario delle mercedi percepite in ragione del lavoro carcerario svolto da settembre 2014 al settembre 2018 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente). Come dichiarato dalle parti e risultante dagli atti, tale controversia veniva definita con sentenza di rigetto n. 9063/2020 pubblicata il 23 dicembre 2020 (cfr. doc.
n. 2 del fascicolo di parte resistente). Con il presente ricorso il ricorrente agisce per la differenza retributiva percepita in meno per l'adeguamento retributivo relativamente all'attività lavorativa svolta “presso la Casa Circondariale di
Benevento nei mesi di Settembre-Ottobre 2014 con mansione di “Scrivano”; presso la Casa di Reclusione di San Gimignano nei mesi di Luglio-Agosto-Settembre-
Ottobre 2017 con mansione di “Addetto alla distribuzione dei pasti”; presso la Casa di Reclusione di San Gimignano nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2018 con mansione di “Addetto alla distribuzione dei pasti” (pag. 2 del ricorso, secondo cpv). Da tali elementi emerge l'incontestabile identità del periodo azionato, del petitum e della causa petendi. Del resto, lo stesso procuratore del ricorrente all'udienza del 12 febbraio 2024 ha confermato che procedimento analogo è stato deciso con sentenza n. 9063 del 2020, per cui ha rinunciato all'azione. Tale rinuncia non è però stata accettata dall'Avvocatura dello Stato. In realtà la rinuncia all'azione non necessita di accettazione. Essa deve essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, trattandosi di rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte e determinante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass.
n. 2268/99). Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per l'operatività della rinuncia all'azione non è richiesta l'accettazione del convenuto il quale mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, ovverosia di una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. Nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 è stato osservato che “la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Nella
Sentenza n. 5506 dell'8 maggio 1992 La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art. 263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. n. 2268/99)”. In definitiva una rinuncia all'azione non richiede l'adozione di forme particolari e “diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”. Cass. civ., Sez. I, Sent. 10 settembre 2004 n. 18255. Tuttavia, nel presente giudizio la rinuncia all'azione dichiarata dal procuratore del ricorrente non può dare luogo all'estinzione del giudizio e alla declaratoria della cessazione della materia del contendere in quanto il difensore non è risultato munito del mandato speciale per effettuare tale rinuncia. La Suprema Corte ha evidenzato come la rinuncia all'azione, ossia all'intera domanda giudiziale, costituisca un atto di disposizione del diritto in contesa e pertanto richieda un mandato speciale in capo al difensore non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. Essa si distingue così sia dalla rinuncia ad una parte dell'originale domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sia da dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. In sintesi, la rinuncia all'azione costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, in quanto diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., Sez. II Civ., 19 febbraio 2019, n. 4837) non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. Nella fattispecie non risulta quindi intervenuta una valida rinuncia all'azione, per cui, essendo emersa l'incontestabile identità del periodo azionato, del petitum e della causa petendi rispetto al giudicato di cui alla sentenza di rigetto n. 9063/2020 pubblicata il 23 dicembre 2020, per come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In definitiva deve ritenersi che la domanda azionata dal ricorrente sia la medesima già esplicata nel precedente ricorso, definito con sentenza passata in giudicato. La domanda va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori come per legge.
Roma li 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16716 del ruolo generale per l'anno 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Siena, S.da di Pescaia n. Parte_1
54/56, presso lo studio dell'avv. Alessandro Betti che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2023, il ricorrente, premesso di essere stato detenuto in vari istituti carcerari fino all'attualità e di aver prestato, dal mese di settembre 2014 al mese di settembre 2018, l'attività lavorativa continuativa dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari di lavoro osservati, come risultava dai cedolini paga depositati, ha dedotto che solo a far data dall'ottobre 2017 il aveva provveduto ad adeguare parzialmente le mercedi CP_1
versate in ragione di quanto dovuto secondo la normativa legale e contrattuale in materia;
che pertanto esso ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciute differenze retributive per complessivi euro 1.950,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Concludeva chiedendo la condanna del al versamento CP_1
delle differenze maturate nella misura di euro 1.950,45, oltre interessi e rivalutazione,
a titolo di differenze retributive per remunerazione, ratei mensilità aggiuntive, ferie non godute e TFR, con vittoria di spese e di onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito l'esistenza di precedente CP_1
giudicato, in quanto il medesimo ricorrente, assistito dallo stesso avv. Alessandro
Betti, aveva azionato il diritto in trattazione, nel giudizio R.G.L. 9319/2020 avanti al
Tribunale di Roma, per il medesimo periodo, definito con sentenza di rigetto n.
9063/2020 pubblicata il 23 dicembre 2020. Deduceva che dalla comparazione dei due ricorsi emergeva l'identità di tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi;
che, in particolare, in entrambi il ricorrente pretendeva l'adeguamento delle remunerazioni relative alle prestazioni rese durante la detenzione in carcere, nei seguenti periodi: settembre e ottobre 2014 in qualità di scrivano presso il carcere di
Benevento, luglio, agosto, settembre 2017 in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti presso la casa di reclusione di San Gimignano, giugno, luglio, agosto e settembre 2018 in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti presso la casa di reclusione di San Gimignano;
che l'unico elemento di differenza, che tuttavia non valeva a escludere l'esistenza del giudicato, era il riferimento – ai fini dell'adeguamento delle remunerazioni – a diversi contratti collettivi nazionali di categoria;
che infatti la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che vi era, ovviamente, identità di petitum e causa petendi e, dunque, giudicato, anche quando con il secondo giudizio l'interessato richiami a sostegno della domanda un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel primo giudizio: «Pur dunque con la prospettazione di un differente contratto collettivo da applicare alla fattispecie, e dunque di un differente supporto normativo a sostegno della pretesa, non si era determinato alcun mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato (tale da porre in essere una pretesa diversa), restando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia identici nella loro intrinseca essenza (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Ordinanza n. 63213 del 27 marzo 2015); che, pertanto, il ricorso andava respinto, per esistenza di un precedente giudicato tra le parti. Concludeva per il rigetto del ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed invero è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto. Ed invero con ricorso rubricato R.G.L. n. 9319/2020 il CP_1
ricorrente ha convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1
l'adeguamento tariffario delle mercedi percepite in ragione del lavoro carcerario svolto da settembre 2014 al settembre 2018 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente). Come dichiarato dalle parti e risultante dagli atti, tale controversia veniva definita con sentenza di rigetto n. 9063/2020 pubblicata il 23 dicembre 2020 (cfr. doc.
n. 2 del fascicolo di parte resistente). Con il presente ricorso il ricorrente agisce per la differenza retributiva percepita in meno per l'adeguamento retributivo relativamente all'attività lavorativa svolta “presso la Casa Circondariale di
Benevento nei mesi di Settembre-Ottobre 2014 con mansione di “Scrivano”; presso la Casa di Reclusione di San Gimignano nei mesi di Luglio-Agosto-Settembre-
Ottobre 2017 con mansione di “Addetto alla distribuzione dei pasti”; presso la Casa di Reclusione di San Gimignano nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2018 con mansione di “Addetto alla distribuzione dei pasti” (pag. 2 del ricorso, secondo cpv). Da tali elementi emerge l'incontestabile identità del periodo azionato, del petitum e della causa petendi. Del resto, lo stesso procuratore del ricorrente all'udienza del 12 febbraio 2024 ha confermato che procedimento analogo è stato deciso con sentenza n. 9063 del 2020, per cui ha rinunciato all'azione. Tale rinuncia non è però stata accettata dall'Avvocatura dello Stato. In realtà la rinuncia all'azione non necessita di accettazione. Essa deve essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, trattandosi di rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte e determinante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass.
n. 2268/99). Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per l'operatività della rinuncia all'azione non è richiesta l'accettazione del convenuto il quale mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, ovverosia di una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. Nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 è stato osservato che “la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Nella
Sentenza n. 5506 dell'8 maggio 1992 La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art. 263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. n. 2268/99)”. In definitiva una rinuncia all'azione non richiede l'adozione di forme particolari e “diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”. Cass. civ., Sez. I, Sent. 10 settembre 2004 n. 18255. Tuttavia, nel presente giudizio la rinuncia all'azione dichiarata dal procuratore del ricorrente non può dare luogo all'estinzione del giudizio e alla declaratoria della cessazione della materia del contendere in quanto il difensore non è risultato munito del mandato speciale per effettuare tale rinuncia. La Suprema Corte ha evidenzato come la rinuncia all'azione, ossia all'intera domanda giudiziale, costituisca un atto di disposizione del diritto in contesa e pertanto richieda un mandato speciale in capo al difensore non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. Essa si distingue così sia dalla rinuncia ad una parte dell'originale domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sia da dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. In sintesi, la rinuncia all'azione costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, in quanto diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., Sez. II Civ., 19 febbraio 2019, n. 4837) non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. Nella fattispecie non risulta quindi intervenuta una valida rinuncia all'azione, per cui, essendo emersa l'incontestabile identità del periodo azionato, del petitum e della causa petendi rispetto al giudicato di cui alla sentenza di rigetto n. 9063/2020 pubblicata il 23 dicembre 2020, per come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In definitiva deve ritenersi che la domanda azionata dal ricorrente sia la medesima già esplicata nel precedente ricorso, definito con sentenza passata in giudicato. La domanda va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori come per legge.
Roma li 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi