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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 752/2021 ed al n. 1319/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
nato in [...], il [...], C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato in [...], il [...], C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale C.F._2
Sorriento e dall'avv. Giovanni Antonio Cillo ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Dante n.
31;
Attori
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Anna Maria Vittoria Vecchione ed elettivamente domiciliato in
Avellino in via Fra Scipione Bellabona n. 11;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1453/2020 del 28 dicembre 2020, emesso su ricorso del
[...]
, il Tribunale di Avellino ha ingiunto ai germani Parte_3 [...] ed , in solido tra loro, il pagamento della somma di € 29.312,07, oltre Pt_1 Parte_2 interessi legali e spese di lite, di cui € 28.864,50 per debiti risultanti dai rendiconti consuntivi dal
30.09.2017 al 31.01.2019, approvati, insieme al preventivo 2019, con delibera del 30.03.2019 ed €
448,20 per debiti di cui al rendiconto consuntivo 2019 e dal preventivo 2020, approvati in seno all'assemblea del 30.10.2020.
Con atto di opposizione depositato il 23.02.2021, ha chiesto, in via preliminare, di Parte_1 annullare, revocare o di dichiarare la nullità o inefficacia giuridica del provvedimento monitorio, per 1/6 carenza di legittimazione attiva e della titolarità del rapporto dedotto in giudizio del condominio opposto;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità delle delibere condominiali del 30.03.2019 e del
30.10.2020, per grave violazione dei propri diritti ed interessi, per illiceità dell'oggetto, per insussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 1134 c.c. e per violazione dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. Con atto di citazione di identico contenuto, depositato il 29.03.2021,
ha, a sua volta, impugnato il mentovato provvedimento monitorio, chiedendo la Parte_2 riunione dei giudizi.
In punto di fatto gli attori, comproprietari di un'unità immobiliare all'interno del in esame, CP_1 hanno esposto che nei contratti di appalto stipulati con le imprese C.M.C. e Controparte_2 Pt_4 aventi ad oggetto i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza del fabbricato e di realizzazione del marciapiede, erano previste clausole di scioglimento del vincolo di solidarietà; che, con nota del
23.06.2016, l'allora delegato alla ricostruzione comunicava che la loro quota era pari ad € 25.647,39 per i lavori svolti dalla società C.M.C. e ad € 2.421,00 per i lavori della società Controparte_2 Pt_4 invitandoli ad effettuare il pagamento nei confronti del condominio anziché direttamente nei confronti delle imprese appaltatrici e precisando che il loro debito maturato nei confronti dell'impresa C.M.C. costruzioni s.r.l. era stato anticipato da altri condomini. In merito, le parti hanno esposto che il predetto pagamento era stato eseguito senza alcuna autorizzazione ed in assenza dei presupposti, tenuto conto che il rapporto obbligatorio era intercorso direttamente con le imprese appaltatrici, che non si erano mai attivate per il recupero dei crediti. Le parti hanno, quindi, eccepito la nullità delle delibere, nella parte in cui risultava la loro posizione debitoria nei confronti del condominio nonchè l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1134 c.c. e l'illegittimità delle delibere anche ai sensi dell'art. 1123 c.c. In termini più precisi hanno evidenziato “ l'origine della presunta debitoria dei condomini nei confronti Pt_1 dei terzi e i titolari del presunti crediti, illegittimamente auto-attribuiti dal in assenza di alcun valido CP_1 vincolo giuridico, rappresentando all'Ill.mo Giudice adito la regolamentazione dei rapporti tra il Condominio ed i condomini e le imprese appaltatrici, tra committente ed appaltatore e le obbligazioni assunte…” deducendo che
“… in applicazione della normativa vigente ed applicabile, nonché degli accordi contrattuali, l'amministratore avrebbe dovuto unicamente comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei condomini morosi.”; che “Il rapporto obbligatorio, infatti, doveva essere definito tra il condomino e l'impresa appaltatrice, essendo il Pt_1
Condominio terzo estraneo, eventualmente con il pagamento, ovvero con una diversa definizione tra le parti in virtù di altri rapporti personali e/o professionali, possibilità che è stata arbitrariamente preclusa all'ing. Pt_1 dall'illegittimo comportamento del Condominio e dei condomini” e richiamando, infine, la nota del 27.9.2009
“…inviata dall'amministratore p.t. alla impresa Corifa s.r.l., in riscontro alla richiesta di pagamento della CP_3 stessa inviata al Condominio.” con cui “l'ing. correttamente e legittimamente aveva contestato la pretesa CP_3 dell'appaltatore, facendo riferimento alla clausola di esclusione del vincolo di solidarietà contenuta nel contratto di appalto ed indicando il condomino moroso e l'entità delle quote non versate..”
Il condominio convenuto si è costituito in entrambi i giudizi, in persona dell'amministratore
[...]
[...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità, la nullità, Controparte_4
l'improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, di confermare il d.i. opposto, con condanna degli opponenti per lite temeraria. Con riferimento alla sola procedura con R.G. n. 1319/2021, il convenuto ha eccepito la nullità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini a comparire. La parte ha, poi, esposto che non occorre una delibera condominiale per la nomina di un difensore e che ha comunque provveduto a rendere edotti i condomini con la convocazione del 26.03.2021 per la ratifica del mandato. Nel merito, l'opposto ha osservato che l'esclusione del vincolo di solidarietà prevista contratti di appalto, non priva il condominio del potere di attivarsi per il recupero delle spese condominiali;
che la posizione debitoria dei germani risale all'assemblea dell'08.05.2016, non impugnata, in cui Pt_1 veniva approvato il rendiconto per la ripartizione delle spese di ricostruzione;
che l'anticipazione delle spese da parte dei condomini , , , ha evitato Parte_5 Parte_6 CP_3 Pt_7 Pt_8 ulteriori danni al condominio e l'occupazione di suolo pubblico per € 40.000,00 ed infine che dai rendiconti approvati risulta l'unico pagamento eseguito da nel 2021 pari ad € Parte_2
2.463,00.
Con ordinanza del 07.04.2022, il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del d.i., così motivando:
“ritenuta la fondatezza della istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, avanzata ex art. 649 c.p.c. dall'opponente, , nel caso di specie ricorrendo i gravi motivi normativamente Parte_1 richiesti, atteso che, nonostante il peculiare valore delle prove scritte e/o delle ragioni addotte per conseguire la clausola ex art. 642 c.p.c., le contestazioni del debitore, anche in punto di nullità delle delibere condominiali per intervenuta ripartizione tra i condomini non morosi del debito delle quote condominiali dei condomini morosi, unite alla sua complessiva attività assertiva e istruttoria, risultano idonee - seppure alla stregua della cognizione sommaria consentita in questa sede - a compromettere il fumus boni juris o comunque la prova del buon diritto del creditore (Trib. Milano 9 aprile 2005; Trib.
Ferrara 9 agosto 2004)”.
All'esito dell'udienza dell'08.06.2023, è stata disposta la riunione del fascicolo recante R.G. n.
1319/2021 a quello iscritto con R.G. n. 752/2021.
Con le note per l'udienza del 01.07.2024 e con quelle per l'udienza del 05.05.2025, il ha CP_1 rappresentato la persistenza della morosità.
Precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 05.05.2025, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata il 01.07.2025 e successiva memoria di replica, il condominio si
è riportato ai precedenti atti rilevando che, nell'ultimo rendiconto consuntivo, approvato con delibera del 28 marzo 2025, risulta che il debito dei germani ammonta ad € 30.646,08. Gli attori non Pt_1 hanno, invece, depositato la propria comparsa conclusionale.
Ciò premesso, i rilievi del sulla nullità dell'opposizione per mancato rispetto dei CP_1 termini a comparire non sono meritevoli di accoglimento. Diversamente da come esso argomenta, il giudice, preso atto che fra la data della notifica dell'opposizione (25/03/2021) e quella dell'udienza
3/6 indicata in citazione (12/05/2021) decorreva un termine inferiore a quello dell'art. 163-bis c.p.c. vigente ratione temporis (novanta giorni liberi), poteva disporre ex art. 164 c.p.c. la rinnovazione della citazione, come di fatto avvenuto con l'ordinanza del 07.04.2022.
In punto di diritto e in linea generale deve essere, poi, ricordato che “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite
e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. La legittimazione ad agire
o a contraddire, quale condizione della azione, si fonda - dunque - esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda
e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. Civ. sez. III, 28/10/2015, n.21925).” Con particolare riferimento ai contratti di appalto vale, inoltre, osservare che le osservazioni formulate dagli opponenti risultano condivisibili in quando rientra nell'autonomia negoziale delle parti statuire che l'accertamento e la riscossione dei crediti dell'appaltatore avvengano direttamente verso i condomini inadempienti e non verso il;
che l'art. 63, comma 1, seconda parte CP_1 disp. Att. c.c. dispone che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, mentre il comma 2 stabilisce che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; che, dunque, l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi;
che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall'amministratore e solo successivamente nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti i quali garantiscono l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui;
che il Condominio è estraneo all'ingiunzione di pagamento intentata dall'appaltatore se dal contratto di appalto risulta che solo i condomini morosi sono passivamente legittimati.
Ciò premesso, vale anzitutto rilevare che, dall'esame del contratto di appalto del 03.06.2012 emerge che i comproprietari del fabbricato, e non il condominio opposto, hanno stipulato un contratto di appalto, nella qualità di committenti, con la società CMC costruzioni s.r.l. per l'esecuzione dei lavori relativi al fabbricato sito in Avellino al , prevedendo il pagamento dei Controparte_1 lavori a cura del delegato , legittimato a riscuotere le quote dai singoli proprietari e l'esclusione CP_3
4/6 della natura solidale dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, vigente solo nell'ambito di ciascun gruppo familiare. Vale soggiungere che dall'esame della delibera di assemblea del 30.03.2019 emerge la semplice evidenza di un'esposizione debitoria degli opponenti compensata, tuttavia, grazie ai maggiori esborsi eseguiti da alcuni condomini. Risulta, poi, che l'assemblea ha approvato all'unanimità dei presenti (ad esclusione di allontanatosi prima della discussione sul Parte_1 punto) il rendiconto consuntivo dal 01.10.2017 al 31.01.2019 ed il riparto preventivo per il 2019 (allegati al deliberato). Nel “riepilogo generale e quadro economico dal 01.10.2018 al 31.01.2019”, che compone il “riparto spese e stato patrimoniale dal 30.09.2017 al 31.01.2019”, infine, risulta indicato, a carico dei germani l'importo di € 28.864,51. Dalla lettura della delibera del 30.10.2020, risulta, invece, Pt_1 che l'assemblea condominiale, in seconda convocazione, al punto 1) dell'o.d.g., ha approvato, all'unanimità dei presenti il consuntivo 2019/2020 e, al punto 5) dell'o.d.g., ha deliberato di procedere al recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi. Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge chiaramente che il debito degli opponenti è stato assunto dai comproprietari del fabbricato nei confronti delle imprese sopra indicate e che sussiste, allo stato attuale, eventualmente, nei confronti dei condomini che hanno anticipato le somme relative alle spese di ricostruzione, ma non nei confronti del . Peraltro, a tali fini, la parte opposta ha allegato CP_1 che la debitoria dei “…non nasce con l'approvazione della rendicontazione all'assemblea del 30 Pt_1 marzo 2019, laddove viene approvato semplicemente un bilancio consuntivo dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio
2019 e riportato,…” (che sono i documenti allegati al ricorso monitorio) “…ma il debito Parte_9 proviene dall'assemblea dell'8 maggio 2016 laddove fu approvato il bilancio spese di ripartizione spese di
[...] ricostruzione..”(non prodotto in atti e a cui è seguito l'adempimento da parte dei terzi). Ne deriva che è la stessa parte opposta a prospettare la titolarità del credito in capo ai condomini che hanno eseguito i maggiori esborsi anticipando le somme per conto degli opponenti. Infine, come sostenuto dalla stessa parte opposta, le delibere poste alla base del ricorso monitorio attengono a spese condominiali anche ordinarie e rispetto alle quali non è stata formulata alcuna domanda che risulta limitata, come detto, al recupero delle spese di ricostruzione anticipate da singoli condomini e non dal . Viceversa, quanto alla somma di € 448,20 per debiti di cui al rendiconto CP_1 consuntivo 2019 e dal preventivo 2020, approvati in seno all'assemblea del 30.10.2020, deve essere rilevato che i rendiconti in disamina non sono stati depositati dalle parti e che, in assenza di ulteriori elementi chiarificatori, si riscontra difetto di specifiche allegazioni e di prova su questa parte del credito sotto il profilo del titolo causale.
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso monitorio per carenza di legittimazione attiva del e CP_1 con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla legittimità dell'anticipo delle somme da parte dei condomini indicati in atti.
Le spese di lite dei giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione
5/6 del valore della lite, delle attività difensive espletate, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria, dello svolgimento di un'unica fase decisionale e dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1453/2020 del 28 dicembre 2020;
- condanna il condominio di al pagamento, in favore degli Controparte_1 opponenti, delle spese di lite delle due procedure riunite, complessivamente liquidate in € 4.357,5, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed euro 572,00 per marche da bollo e c.u., con attribuzione in favore degli avvocati che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 20.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 752/2021 ed al n. 1319/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
nato in [...], il [...], C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato in [...], il [...], C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale C.F._2
Sorriento e dall'avv. Giovanni Antonio Cillo ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Dante n.
31;
Attori
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Anna Maria Vittoria Vecchione ed elettivamente domiciliato in
Avellino in via Fra Scipione Bellabona n. 11;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1453/2020 del 28 dicembre 2020, emesso su ricorso del
[...]
, il Tribunale di Avellino ha ingiunto ai germani Parte_3 [...] ed , in solido tra loro, il pagamento della somma di € 29.312,07, oltre Pt_1 Parte_2 interessi legali e spese di lite, di cui € 28.864,50 per debiti risultanti dai rendiconti consuntivi dal
30.09.2017 al 31.01.2019, approvati, insieme al preventivo 2019, con delibera del 30.03.2019 ed €
448,20 per debiti di cui al rendiconto consuntivo 2019 e dal preventivo 2020, approvati in seno all'assemblea del 30.10.2020.
Con atto di opposizione depositato il 23.02.2021, ha chiesto, in via preliminare, di Parte_1 annullare, revocare o di dichiarare la nullità o inefficacia giuridica del provvedimento monitorio, per 1/6 carenza di legittimazione attiva e della titolarità del rapporto dedotto in giudizio del condominio opposto;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità delle delibere condominiali del 30.03.2019 e del
30.10.2020, per grave violazione dei propri diritti ed interessi, per illiceità dell'oggetto, per insussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 1134 c.c. e per violazione dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. Con atto di citazione di identico contenuto, depositato il 29.03.2021,
ha, a sua volta, impugnato il mentovato provvedimento monitorio, chiedendo la Parte_2 riunione dei giudizi.
In punto di fatto gli attori, comproprietari di un'unità immobiliare all'interno del in esame, CP_1 hanno esposto che nei contratti di appalto stipulati con le imprese C.M.C. e Controparte_2 Pt_4 aventi ad oggetto i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza del fabbricato e di realizzazione del marciapiede, erano previste clausole di scioglimento del vincolo di solidarietà; che, con nota del
23.06.2016, l'allora delegato alla ricostruzione comunicava che la loro quota era pari ad € 25.647,39 per i lavori svolti dalla società C.M.C. e ad € 2.421,00 per i lavori della società Controparte_2 Pt_4 invitandoli ad effettuare il pagamento nei confronti del condominio anziché direttamente nei confronti delle imprese appaltatrici e precisando che il loro debito maturato nei confronti dell'impresa C.M.C. costruzioni s.r.l. era stato anticipato da altri condomini. In merito, le parti hanno esposto che il predetto pagamento era stato eseguito senza alcuna autorizzazione ed in assenza dei presupposti, tenuto conto che il rapporto obbligatorio era intercorso direttamente con le imprese appaltatrici, che non si erano mai attivate per il recupero dei crediti. Le parti hanno, quindi, eccepito la nullità delle delibere, nella parte in cui risultava la loro posizione debitoria nei confronti del condominio nonchè l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1134 c.c. e l'illegittimità delle delibere anche ai sensi dell'art. 1123 c.c. In termini più precisi hanno evidenziato “ l'origine della presunta debitoria dei condomini nei confronti Pt_1 dei terzi e i titolari del presunti crediti, illegittimamente auto-attribuiti dal in assenza di alcun valido CP_1 vincolo giuridico, rappresentando all'Ill.mo Giudice adito la regolamentazione dei rapporti tra il Condominio ed i condomini e le imprese appaltatrici, tra committente ed appaltatore e le obbligazioni assunte…” deducendo che
“… in applicazione della normativa vigente ed applicabile, nonché degli accordi contrattuali, l'amministratore avrebbe dovuto unicamente comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei condomini morosi.”; che “Il rapporto obbligatorio, infatti, doveva essere definito tra il condomino e l'impresa appaltatrice, essendo il Pt_1
Condominio terzo estraneo, eventualmente con il pagamento, ovvero con una diversa definizione tra le parti in virtù di altri rapporti personali e/o professionali, possibilità che è stata arbitrariamente preclusa all'ing. Pt_1 dall'illegittimo comportamento del Condominio e dei condomini” e richiamando, infine, la nota del 27.9.2009
“…inviata dall'amministratore p.t. alla impresa Corifa s.r.l., in riscontro alla richiesta di pagamento della CP_3 stessa inviata al Condominio.” con cui “l'ing. correttamente e legittimamente aveva contestato la pretesa CP_3 dell'appaltatore, facendo riferimento alla clausola di esclusione del vincolo di solidarietà contenuta nel contratto di appalto ed indicando il condomino moroso e l'entità delle quote non versate..”
Il condominio convenuto si è costituito in entrambi i giudizi, in persona dell'amministratore
[...]
[...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità, la nullità, Controparte_4
l'improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, di confermare il d.i. opposto, con condanna degli opponenti per lite temeraria. Con riferimento alla sola procedura con R.G. n. 1319/2021, il convenuto ha eccepito la nullità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini a comparire. La parte ha, poi, esposto che non occorre una delibera condominiale per la nomina di un difensore e che ha comunque provveduto a rendere edotti i condomini con la convocazione del 26.03.2021 per la ratifica del mandato. Nel merito, l'opposto ha osservato che l'esclusione del vincolo di solidarietà prevista contratti di appalto, non priva il condominio del potere di attivarsi per il recupero delle spese condominiali;
che la posizione debitoria dei germani risale all'assemblea dell'08.05.2016, non impugnata, in cui Pt_1 veniva approvato il rendiconto per la ripartizione delle spese di ricostruzione;
che l'anticipazione delle spese da parte dei condomini , , , ha evitato Parte_5 Parte_6 CP_3 Pt_7 Pt_8 ulteriori danni al condominio e l'occupazione di suolo pubblico per € 40.000,00 ed infine che dai rendiconti approvati risulta l'unico pagamento eseguito da nel 2021 pari ad € Parte_2
2.463,00.
Con ordinanza del 07.04.2022, il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del d.i., così motivando:
“ritenuta la fondatezza della istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, avanzata ex art. 649 c.p.c. dall'opponente, , nel caso di specie ricorrendo i gravi motivi normativamente Parte_1 richiesti, atteso che, nonostante il peculiare valore delle prove scritte e/o delle ragioni addotte per conseguire la clausola ex art. 642 c.p.c., le contestazioni del debitore, anche in punto di nullità delle delibere condominiali per intervenuta ripartizione tra i condomini non morosi del debito delle quote condominiali dei condomini morosi, unite alla sua complessiva attività assertiva e istruttoria, risultano idonee - seppure alla stregua della cognizione sommaria consentita in questa sede - a compromettere il fumus boni juris o comunque la prova del buon diritto del creditore (Trib. Milano 9 aprile 2005; Trib.
Ferrara 9 agosto 2004)”.
All'esito dell'udienza dell'08.06.2023, è stata disposta la riunione del fascicolo recante R.G. n.
1319/2021 a quello iscritto con R.G. n. 752/2021.
Con le note per l'udienza del 01.07.2024 e con quelle per l'udienza del 05.05.2025, il ha CP_1 rappresentato la persistenza della morosità.
Precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 05.05.2025, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata il 01.07.2025 e successiva memoria di replica, il condominio si
è riportato ai precedenti atti rilevando che, nell'ultimo rendiconto consuntivo, approvato con delibera del 28 marzo 2025, risulta che il debito dei germani ammonta ad € 30.646,08. Gli attori non Pt_1 hanno, invece, depositato la propria comparsa conclusionale.
Ciò premesso, i rilievi del sulla nullità dell'opposizione per mancato rispetto dei CP_1 termini a comparire non sono meritevoli di accoglimento. Diversamente da come esso argomenta, il giudice, preso atto che fra la data della notifica dell'opposizione (25/03/2021) e quella dell'udienza
3/6 indicata in citazione (12/05/2021) decorreva un termine inferiore a quello dell'art. 163-bis c.p.c. vigente ratione temporis (novanta giorni liberi), poteva disporre ex art. 164 c.p.c. la rinnovazione della citazione, come di fatto avvenuto con l'ordinanza del 07.04.2022.
In punto di diritto e in linea generale deve essere, poi, ricordato che “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite
e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. La legittimazione ad agire
o a contraddire, quale condizione della azione, si fonda - dunque - esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda
e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. Civ. sez. III, 28/10/2015, n.21925).” Con particolare riferimento ai contratti di appalto vale, inoltre, osservare che le osservazioni formulate dagli opponenti risultano condivisibili in quando rientra nell'autonomia negoziale delle parti statuire che l'accertamento e la riscossione dei crediti dell'appaltatore avvengano direttamente verso i condomini inadempienti e non verso il;
che l'art. 63, comma 1, seconda parte CP_1 disp. Att. c.c. dispone che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, mentre il comma 2 stabilisce che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; che, dunque, l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi;
che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall'amministratore e solo successivamente nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti i quali garantiscono l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui;
che il Condominio è estraneo all'ingiunzione di pagamento intentata dall'appaltatore se dal contratto di appalto risulta che solo i condomini morosi sono passivamente legittimati.
Ciò premesso, vale anzitutto rilevare che, dall'esame del contratto di appalto del 03.06.2012 emerge che i comproprietari del fabbricato, e non il condominio opposto, hanno stipulato un contratto di appalto, nella qualità di committenti, con la società CMC costruzioni s.r.l. per l'esecuzione dei lavori relativi al fabbricato sito in Avellino al , prevedendo il pagamento dei Controparte_1 lavori a cura del delegato , legittimato a riscuotere le quote dai singoli proprietari e l'esclusione CP_3
4/6 della natura solidale dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, vigente solo nell'ambito di ciascun gruppo familiare. Vale soggiungere che dall'esame della delibera di assemblea del 30.03.2019 emerge la semplice evidenza di un'esposizione debitoria degli opponenti compensata, tuttavia, grazie ai maggiori esborsi eseguiti da alcuni condomini. Risulta, poi, che l'assemblea ha approvato all'unanimità dei presenti (ad esclusione di allontanatosi prima della discussione sul Parte_1 punto) il rendiconto consuntivo dal 01.10.2017 al 31.01.2019 ed il riparto preventivo per il 2019 (allegati al deliberato). Nel “riepilogo generale e quadro economico dal 01.10.2018 al 31.01.2019”, che compone il “riparto spese e stato patrimoniale dal 30.09.2017 al 31.01.2019”, infine, risulta indicato, a carico dei germani l'importo di € 28.864,51. Dalla lettura della delibera del 30.10.2020, risulta, invece, Pt_1 che l'assemblea condominiale, in seconda convocazione, al punto 1) dell'o.d.g., ha approvato, all'unanimità dei presenti il consuntivo 2019/2020 e, al punto 5) dell'o.d.g., ha deliberato di procedere al recupero dei crediti nei confronti dei condomini morosi. Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge chiaramente che il debito degli opponenti è stato assunto dai comproprietari del fabbricato nei confronti delle imprese sopra indicate e che sussiste, allo stato attuale, eventualmente, nei confronti dei condomini che hanno anticipato le somme relative alle spese di ricostruzione, ma non nei confronti del . Peraltro, a tali fini, la parte opposta ha allegato CP_1 che la debitoria dei “…non nasce con l'approvazione della rendicontazione all'assemblea del 30 Pt_1 marzo 2019, laddove viene approvato semplicemente un bilancio consuntivo dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio
2019 e riportato,…” (che sono i documenti allegati al ricorso monitorio) “…ma il debito Parte_9 proviene dall'assemblea dell'8 maggio 2016 laddove fu approvato il bilancio spese di ripartizione spese di
[...] ricostruzione..”(non prodotto in atti e a cui è seguito l'adempimento da parte dei terzi). Ne deriva che è la stessa parte opposta a prospettare la titolarità del credito in capo ai condomini che hanno eseguito i maggiori esborsi anticipando le somme per conto degli opponenti. Infine, come sostenuto dalla stessa parte opposta, le delibere poste alla base del ricorso monitorio attengono a spese condominiali anche ordinarie e rispetto alle quali non è stata formulata alcuna domanda che risulta limitata, come detto, al recupero delle spese di ricostruzione anticipate da singoli condomini e non dal . Viceversa, quanto alla somma di € 448,20 per debiti di cui al rendiconto CP_1 consuntivo 2019 e dal preventivo 2020, approvati in seno all'assemblea del 30.10.2020, deve essere rilevato che i rendiconti in disamina non sono stati depositati dalle parti e che, in assenza di ulteriori elementi chiarificatori, si riscontra difetto di specifiche allegazioni e di prova su questa parte del credito sotto il profilo del titolo causale.
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso monitorio per carenza di legittimazione attiva del e CP_1 con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla legittimità dell'anticipo delle somme da parte dei condomini indicati in atti.
Le spese di lite dei giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione
5/6 del valore della lite, delle attività difensive espletate, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria, dello svolgimento di un'unica fase decisionale e dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1453/2020 del 28 dicembre 2020;
- condanna il condominio di al pagamento, in favore degli Controparte_1 opponenti, delle spese di lite delle due procedure riunite, complessivamente liquidate in € 4.357,5, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed euro 572,00 per marche da bollo e c.u., con attribuzione in favore degli avvocati che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 20.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6