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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 624 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Ciacio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo ( TP ) nella via Soldato
EN TI n° 33
opponente
E
nella qualità di titolare della ditta individuale “Il Controparte_1
Fornaretto di Mandalà Carmelo”, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Lucia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Marchese di
Villabianca n° 126
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1
individuale “Il Fornaretto di Mandalà Carmelo” agisce in sede monitoria per ottenere l'adempimento da parte di , già titolare della ditta Parte_1
individuale , della prestazione di pagamento del Parte_1
corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti da forno effettuata dal primo in favore del secondo per un complessivo importo pari ad € 26.489,54 ( oltre interessi e spese della procedura sommaria ), allegando alla domanda di ingiunzione fatture ( n.20/13 del 30.06.2013 di € 4.507,37; n. 23/13 del
31.07.2013 per € 6.168,97; n. 29/13 del 31.08.2013 per € 7.857,20; n. 33/13 del
30.09.2013 per € 7.956,00 ) ed estratti autenticati dal registro IVA delle fatture.
Con riguardo alla preliminare eccezione mossa da con Parte_1
atto di opposizione al decreto ingiuntivo ex adverso ottenuto in punto di incompetenza territoriale del giudice adito, va osservato che in caso di concorrenza di fori, detta eccezione deve essere estesa a tutti i possibili fori concorrenti e, quindi, ai fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche e, in caso di cause relative a diritti di obbligazione, ai fori speciali previsti alternativamente dall'art. 20 c.p.c. ( si vedano in tal senso ex plurimis Cass. civ. n. 13132/06 e n. 24277/07 ), di guisa che, non avendo nella specie l'opponente contestato tutti i fori alternativamente concorrenti, dovrà ritenersi inammissibile la predetta eccezione con il conseguente radicarsi della competenza del Tribunale di Palermo.
A fronte poi della censura mossa da parte opponente in ordine ai vizi che inficerebbero il provvedimento monitorio ottenuto dall'odierna parte opposta, mette conto evidenziare come un vaglio di detta doglianza appaia ininfluente nella presente sede, atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass.
2 civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria.
Venendo alla doglianza formulata dall'opponente in ordine alla carenza di prova della pretesa creditoria avanzata ex adverso, deve osservarsi come, se da un lato non risulti contestata la sussistenza di un rapporto negoziale tra le odierne parti in causa ( laddove, peraltro, il contratto di somministrazione cui soggiace detto rapporto è a forma libera ), ancorché l'opponente sostenga che esso sia terminato nel giugno del 2013, dall'altro, alla luce delle emergenze probatorie in atti e segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta acclarata l'intervenuta esecuzione a cura della di fornitura di Controparte_2
prodotti da forno in favore della ditta di sino a settembre Parte_1
2013 ( vedasi in particolare l'audizione del teste che ha peraltro riferito di Tes_1
aver lavorato per entrambe le ditte ), consentendo ciò ragionevolmente di ritenere che i prodotti di cui alle fatture allegate in sede monitoria ( documenti, si rammenta, relativi a somministrazioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013 ), in forza di una fonte negoziale non caducatasi, ma ancora in essere, siano stati effettivamente forniti all'opponente.
In ragione delle superiori argomentazioni, in difetto di qualsivoglia ulteriore doglianza, andrà rigettata l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo.
3 L'opponente va condannato a rifondere a parte avversa le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 7.01.20 avverso il decreto ingiuntivo n. 6149/19 emesso, su ricorso di , nella qualità di titolare della ditta individuale “Il Controparte_1
Fornaretto di Mandalà Carmelo”, dal Tribunale di Palermo in data 12.11.19, che per l'effetto conferma;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte avversa delle spese della presente fase di opposizione ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93
c.p.c. ), quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 19.12.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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