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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/08/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. EA CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1441 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Villa del Colle (PD), Piazza Vittoria n.30 presso lo studio dell'avv.to Giuliana Podavini Masin che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Piove di sacco (PD), Via Garibaldi n.31 presso lo studio dell'avv.to Mario Zecchin che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. EA CANCIANI 1 n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.9.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Porto Empedocle il 8.9.1989 con e che dall'unione Controparte_1 sono nati i figli (33 anni, essendo nato il [...]) e (24 anni, Per_1 Per_2 essendo nato il [...]), entrambi ormai maggiorenni ma solo il primo economicamente indipendente;
che il Tribunale di Padova, con provvedimento in data 20.1.2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale offrendosi di provvedere integralmente al mantenimento del figlio e che fosse rigettata qualsiasi Per_2 domanda di contributo economico eventualmente avanzata da controparte (che, avendo intrapreso nuova convivenza, avrebbe dovuto essere condannata a restituire da tale epoca le somme ricevute a titolo di assegno di mantenimento).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, nulla opponendo alla domanda in punto status, chiedeva rigettarsi le altre domande di controparte e riconoscersi, invece, in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 650,00 mensili.
Avviato tra loro confronto all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 26.3.2025, le parti successivamente riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile. Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato da Pt_2
è fondato e deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione
[...] della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
dr. EA CANCIANI 2 n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come le parti, nulla prevedendo in proposito nelle conclusioni da ultimo rassegnate, debbano ritenersi aver implicitamente convenuto anche sull'ormai intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne;
quanto precede non essendovi più contestazione su Per_2 quanto allegato dalla resistente nella propria comparsa di costituzione (vds. “...il figlio si è oramai inserito nel mondo del lavoro e, in ogni caso, ha Persona_3 di recente avviato una propria attività imprenditoriale con un proprio amico...”).
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Empedocle il 8.9.1989 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1 21.3.1964 e nata a [...] il [...]; Controparte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1989, al n. 57, parte II, serie A;
2) dichiara che i rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi e Parte_1 sono stati definiti mediante versamento in un'unica Controparte_1 soluzione della somma di € 19.800,00 da e a Parte_1 Controparte_1 titolo di versamento una tantum ex art. 5 L.898/70 e succ. modif. e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30.7.2025 ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza ove successiva alla predetta scadenza;
quanto precede prevedendosi in tale ultimo caso che continui a versare a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 550,00 entro e non oltre il 10 di ogni mese, successivamente decurtando tali versamenti dalla somma totale da versare alla moglie a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio. Con accordo a che il bonifico eseguito costituisca quietanza e che CP_1 non possa proporre alcuna successiva domanda di contenuto
[...] economico nei confronti di;
Parte_1 3) con impegno assunto da nell'ambito della Controparte_1 regolamentazione dei rapporti economici patrimoniali tra i coniugi, a cedere a - che si impegna ad acquistarli tramite atto notarile Parte_1 da stipularsi entro il mese di agosto 2025 (ovvero entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza di divorzio se successiva a tale termine) presso lo Studio del Notaio in Persona_4 Villafranca Padovana, Via del Donatore n.
8 - tutti i diritti/quote di proprietà alla medesima spettanti sull'abitazione familiare e relative pertinenze site in Curtarolo (PD), Via Cà Ferri, 8, così identificate al Catasto Fabbricati dello stesso Comune: fg. 16, part. particella 88, sub 7, cat. A/2; fg. 16, particella 88, sub 5, cat. C/6; fg. 16, particella 414, sub 1 graffato con sub 2, cat. C/6. Dandosi atto di come il prezzo della compravendita venga fin da ora fissato in € 19.650,00 netti da qualsiasi costo/spesa, da corrispondere con assegno circolare intestato a all'atto del rogito. Facendo le parti Controparte_1 richiesta ai fini fiscali, comunque ed in ogni caso, di applicazione delle
dr. EA CANCIANI 3 n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge 74/1987 (esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale);
4) dandosi atto di come con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarino di aver definito tra loro ogni questione insorta, di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per i titoli dedotti nei rispettivi atti e, più in generale, a qualsiasi titolo e/o ragione nemmeno restitutoria;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 22.8.2025
Il Presidente est.
(dott. EA CANCIANI)
dr. EA CANCIANI 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. EA CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1441 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Villa del Colle (PD), Piazza Vittoria n.30 presso lo studio dell'avv.to Giuliana Podavini Masin che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Piove di sacco (PD), Via Garibaldi n.31 presso lo studio dell'avv.to Mario Zecchin che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. EA CANCIANI 1 n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.9.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Porto Empedocle il 8.9.1989 con e che dall'unione Controparte_1 sono nati i figli (33 anni, essendo nato il [...]) e (24 anni, Per_1 Per_2 essendo nato il [...]), entrambi ormai maggiorenni ma solo il primo economicamente indipendente;
che il Tribunale di Padova, con provvedimento in data 20.1.2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale offrendosi di provvedere integralmente al mantenimento del figlio e che fosse rigettata qualsiasi Per_2 domanda di contributo economico eventualmente avanzata da controparte (che, avendo intrapreso nuova convivenza, avrebbe dovuto essere condannata a restituire da tale epoca le somme ricevute a titolo di assegno di mantenimento).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, nulla opponendo alla domanda in punto status, chiedeva rigettarsi le altre domande di controparte e riconoscersi, invece, in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 650,00 mensili.
Avviato tra loro confronto all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 26.3.2025, le parti successivamente riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile. Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato da Pt_2
è fondato e deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione
[...] della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
dr. EA CANCIANI 2 n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come le parti, nulla prevedendo in proposito nelle conclusioni da ultimo rassegnate, debbano ritenersi aver implicitamente convenuto anche sull'ormai intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne;
quanto precede non essendovi più contestazione su Per_2 quanto allegato dalla resistente nella propria comparsa di costituzione (vds. “...il figlio si è oramai inserito nel mondo del lavoro e, in ogni caso, ha Persona_3 di recente avviato una propria attività imprenditoriale con un proprio amico...”).
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Empedocle il 8.9.1989 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1 21.3.1964 e nata a [...] il [...]; Controparte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1989, al n. 57, parte II, serie A;
2) dichiara che i rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi e Parte_1 sono stati definiti mediante versamento in un'unica Controparte_1 soluzione della somma di € 19.800,00 da e a Parte_1 Controparte_1 titolo di versamento una tantum ex art. 5 L.898/70 e succ. modif. e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30.7.2025 ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza ove successiva alla predetta scadenza;
quanto precede prevedendosi in tale ultimo caso che continui a versare a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 550,00 entro e non oltre il 10 di ogni mese, successivamente decurtando tali versamenti dalla somma totale da versare alla moglie a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio. Con accordo a che il bonifico eseguito costituisca quietanza e che CP_1 non possa proporre alcuna successiva domanda di contenuto
[...] economico nei confronti di;
Parte_1 3) con impegno assunto da nell'ambito della Controparte_1 regolamentazione dei rapporti economici patrimoniali tra i coniugi, a cedere a - che si impegna ad acquistarli tramite atto notarile Parte_1 da stipularsi entro il mese di agosto 2025 (ovvero entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza di divorzio se successiva a tale termine) presso lo Studio del Notaio in Persona_4 Villafranca Padovana, Via del Donatore n.
8 - tutti i diritti/quote di proprietà alla medesima spettanti sull'abitazione familiare e relative pertinenze site in Curtarolo (PD), Via Cà Ferri, 8, così identificate al Catasto Fabbricati dello stesso Comune: fg. 16, part. particella 88, sub 7, cat. A/2; fg. 16, particella 88, sub 5, cat. C/6; fg. 16, particella 414, sub 1 graffato con sub 2, cat. C/6. Dandosi atto di come il prezzo della compravendita venga fin da ora fissato in € 19.650,00 netti da qualsiasi costo/spesa, da corrispondere con assegno circolare intestato a all'atto del rogito. Facendo le parti Controparte_1 richiesta ai fini fiscali, comunque ed in ogni caso, di applicazione delle
dr. EA CANCIANI 3 n. 1441/2024 R.G.A.C.C.
agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge 74/1987 (esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale);
4) dandosi atto di come con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarino di aver definito tra loro ogni questione insorta, di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per i titoli dedotti nei rispettivi atti e, più in generale, a qualsiasi titolo e/o ragione nemmeno restitutoria;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 22.8.2025
Il Presidente est.
(dott. EA CANCIANI)
dr. EA CANCIANI 4