TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Valeria Galassi
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver ottenuto nel 2020 (in primo grado) e nel 2021 (in Appello) due provvedimenti giudiziali favorevoli dichiarativi dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla convenuta con nota del 19.04.2019; che, in particolare, con la sentenza di primo grado, accertata detta illegittimità, si riconosceva al ricorrente la sola tutela risarcitoria, mentre, con sentenza di secondo grado si ordinava altresì la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
che tuttavia, la convenuta rispetto a detto ordine rimaneva inadempiente;
che da detto illegittimo comportamento, che aveva costretto il lavoratore ad una forzata inoperosità, erano derivati, in capo allo stesso, danni di diversa natura
(patrimoniale, per non aver conseguito la maggiorazione per il lavoro straordinario in passato svolto;
non patrimoniale, per la lesione del diritto all'immagine nei confronti dei colleghi;
di natura psichica, essendo il ricorrente chiuso in casa, avendo perso interesse per lo sport e la frequentazione di amici;
alla professionalità, in quanto la prolungata inoperosità lo avrebbe
1
costretto a riprendere con notevoli difficoltà le attività in precedenza svolte) – chiedeva:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento datoriale:
Condannare la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad euro 50.000,00
o a quanto ritenuto di ragione dell'Onorevole Tribunale adito sulla scorta di quanto dedotto nella narrativa che precede, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva la società convenuta contestando gli avversi assunti in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**
La domanda è solo parzialmente fondata.
Parte ricorrente lamenta, sul presupposto della totale privazione di mansioni successiva alla sentenza di appello che aveva condannato la società alla reintegra, l'inadempimento della stessa a detta statuizione, ed agisce per il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniale.
Ebbene, la mancata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato costituisce fatto pacifico. Sotto tale profilo deve ritenersi accertato l'inadempimento della convenuta. Altrettanto pacifico è che, nonostante ciò, la società abbia continuato a corrispondere la retribuzione al ricorrente.
Quanto alle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento datoriale, vale quanto segue.
Deve tenersi in considerazione (perché estensibile anche al caso di specie), in materia di onere della prova, il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte espresso in tema di demansionamento, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul
2
fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”
(Cass. civ., sez. lav., 05/12/2017, n. 29047). La giurisprudenza insegna anche che “Nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile “in re ipsa”, poiché quest'ultimo rappresenta una conseguenza possibile, ma non necessaria, della violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale “verso il basso”. L'oggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento (e il nesso causale) va, perciò, provato, dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni” (Cass. civ, sez. lav.,
29/05/2018, n. 13484). Ha più volte poi precisato che “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art.
2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo
a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cass. civ. sez. lav.,
15/10/2018, n. 25743; v. anche Id., 03/01/2019, n. 21).
Occorre dunque applicare detti principi al caso di specie, nel quale il ricorrente ha avanzato diverse richieste risarcitorie. Esse riguardano:
-il danno patrimoniale, per non aver conseguito la maggiorazione per il lavoro straordinario in passato svolto;
- non patrimoniale: per la lesione del diritto all'immagine nei confronti dei colleghi;
di natura psichica, essendo il ricorrente chiuso in casa, avendo perso interesse per lo sport e la frequentazione di amici;
alla professionalità, in quanto la prolungata inoperosità lo avrebbe costretto a riprendere con notevoli difficoltà le attività in precedenza svolte).
Sul danno patrimoniale
il ricorrente ha lamentato il pregiudizio economico derivante dalla mancata percezione delle somme ulteriori prima percepite a titolo di lavoro straordinario. Le deduzioni attoree
3
sembrerebbero configurare un danno da perdita di chance di conseguire maggiori guadagni a causa della forzata inattività.
Ebbene, è evidente, da quanto sopra riportato, che difettano nella specie i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento, avendo parte ricorrente automaticamente fatto discendere la perdita della chance di conseguire il maggiore guadagno dall'inadempimento datoriale, ma senza provato gli elementi concreti atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire detto vantaggio economico, considerato che non esiste alcun diritto all'espletamento del lavoro straordinario e che in ogni caso difetta la prova altresì dell'espletamento dello stesso nella misura rappresentata in ricorso nel periodo in cui il ha svolto l'attività Pt_1 lavorativa per la convenuta.
Sul danno non patrimoniale
- Il danno all'immagine.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento di detto danno per lesione dell'immagine nei confronti “dei suoi colleghi, atteso che il contegno aziendale appare frutto di una manifestazione di forza non volendosi “piegare” al dettato giurisdizionale che l'ha vista soccombere”.
Deve rilevarsi, in ossequio ai principi giurisprudenziali prima evidenziati, che anche detto danno è rimasto del tutto sfornito di prova.
Proprio in relazione danno non patrimoniale, già dal 2006, con la sentenza n. 6572, la
Cassazione a Sezioni Unite fece carico all'interessato dell'onere dell'allegazione specifica sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine (o alla libera esplicazione ed alla dignità professionale) come automatica conseguenza della dequalificazione.
Se dunque pure volesse ammettersi la possibilità di far ricorso a meccanismi probatori eminentemente inferenziali e presuntivi, ciò dovrebbe avvenire necessariamente attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie il ricorrente deduce un danno in re ipsa, senza nemmeno allegare qualsivoglia elemento concreto da cui dedurre la lesione del bene indicato (immagine personale o professionale).
4
Pertanto, anche detta richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento.
- Il danno alla professionalità.
Parte ricorrente sotto detto profilo lamenta che la prolungata inoperosità lo avrebbe costretto in futuro a riprendere con notevoli difficoltà le attività in precedenza svolte, senza indicare quale sia il livello di conoscenze professionali necessarie ai fini dello svolgimento delle mansioni, ovvero dedurre in che modo e per quale ragione le stesse potrebbero ritenersi soggette ad obsolescenza o a particolare involuzione qualora non esercitate.
Difetta dunque la prova del danno alla professionalità.
- Il danno di natura psichica.
Il ricorrente ha dedotto di essersi chiuso in casa, avendo perso interesse per lo sport e la frequentazione di amici, frutto di una depressione cagionata dall'inadempimento datoriale.
Lamenta in sostanza un danno esistenziale (quello che si ripercuote sul fare areddituale del soggetto alterando le sue abitudini di vita).
Tuttavia, a ben vedere, dalla certificazione medica (referto di visita neurologica) allegata al ricorso emerge che la depressione e il cambiamento delle abitudini di vita con perdita di interesse per le comuni attività quotidiane erano insorte già due anni prima e dunque nel
2019, contestualmente al licenziamento, e dunque ben prima dell'inadempimento datoriale accertato nella presente sede. Pertanto, deve escludersi che il (solo genericamente) dedotto danno possa ritenersi etiologicamente ricollegabile alla mancata reintegra (considerato peraltro che la visita medica del 9 marzo 2021 è di poco successiva alla pronuncia giudiziale di reintegra del 23.02.2021).
In sostanza, alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi qualsiasi conseguenza risarcitoria dell'accertato inadempimento datoriale, con conseguente rigetto delle relative richieste attoree.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e della configurabilità di una soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'inadempimento della convenuta consistente nella mancata completa reintegra del ricorrente con adibizione alle mansioni in precedenza svolte;
5
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. spese compensate.
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
6
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Valeria Galassi
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver ottenuto nel 2020 (in primo grado) e nel 2021 (in Appello) due provvedimenti giudiziali favorevoli dichiarativi dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla convenuta con nota del 19.04.2019; che, in particolare, con la sentenza di primo grado, accertata detta illegittimità, si riconosceva al ricorrente la sola tutela risarcitoria, mentre, con sentenza di secondo grado si ordinava altresì la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
che tuttavia, la convenuta rispetto a detto ordine rimaneva inadempiente;
che da detto illegittimo comportamento, che aveva costretto il lavoratore ad una forzata inoperosità, erano derivati, in capo allo stesso, danni di diversa natura
(patrimoniale, per non aver conseguito la maggiorazione per il lavoro straordinario in passato svolto;
non patrimoniale, per la lesione del diritto all'immagine nei confronti dei colleghi;
di natura psichica, essendo il ricorrente chiuso in casa, avendo perso interesse per lo sport e la frequentazione di amici;
alla professionalità, in quanto la prolungata inoperosità lo avrebbe
1
costretto a riprendere con notevoli difficoltà le attività in precedenza svolte) – chiedeva:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento datoriale:
Condannare la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad euro 50.000,00
o a quanto ritenuto di ragione dell'Onorevole Tribunale adito sulla scorta di quanto dedotto nella narrativa che precede, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva la società convenuta contestando gli avversi assunti in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**
La domanda è solo parzialmente fondata.
Parte ricorrente lamenta, sul presupposto della totale privazione di mansioni successiva alla sentenza di appello che aveva condannato la società alla reintegra, l'inadempimento della stessa a detta statuizione, ed agisce per il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniale.
Ebbene, la mancata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato costituisce fatto pacifico. Sotto tale profilo deve ritenersi accertato l'inadempimento della convenuta. Altrettanto pacifico è che, nonostante ciò, la società abbia continuato a corrispondere la retribuzione al ricorrente.
Quanto alle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento datoriale, vale quanto segue.
Deve tenersi in considerazione (perché estensibile anche al caso di specie), in materia di onere della prova, il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte espresso in tema di demansionamento, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul
2
fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”
(Cass. civ., sez. lav., 05/12/2017, n. 29047). La giurisprudenza insegna anche che “Nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile “in re ipsa”, poiché quest'ultimo rappresenta una conseguenza possibile, ma non necessaria, della violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale “verso il basso”. L'oggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento (e il nesso causale) va, perciò, provato, dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni” (Cass. civ, sez. lav.,
29/05/2018, n. 13484). Ha più volte poi precisato che “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art.
2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo
a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cass. civ. sez. lav.,
15/10/2018, n. 25743; v. anche Id., 03/01/2019, n. 21).
Occorre dunque applicare detti principi al caso di specie, nel quale il ricorrente ha avanzato diverse richieste risarcitorie. Esse riguardano:
-il danno patrimoniale, per non aver conseguito la maggiorazione per il lavoro straordinario in passato svolto;
- non patrimoniale: per la lesione del diritto all'immagine nei confronti dei colleghi;
di natura psichica, essendo il ricorrente chiuso in casa, avendo perso interesse per lo sport e la frequentazione di amici;
alla professionalità, in quanto la prolungata inoperosità lo avrebbe costretto a riprendere con notevoli difficoltà le attività in precedenza svolte).
Sul danno patrimoniale
il ricorrente ha lamentato il pregiudizio economico derivante dalla mancata percezione delle somme ulteriori prima percepite a titolo di lavoro straordinario. Le deduzioni attoree
3
sembrerebbero configurare un danno da perdita di chance di conseguire maggiori guadagni a causa della forzata inattività.
Ebbene, è evidente, da quanto sopra riportato, che difettano nella specie i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento, avendo parte ricorrente automaticamente fatto discendere la perdita della chance di conseguire il maggiore guadagno dall'inadempimento datoriale, ma senza provato gli elementi concreti atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire detto vantaggio economico, considerato che non esiste alcun diritto all'espletamento del lavoro straordinario e che in ogni caso difetta la prova altresì dell'espletamento dello stesso nella misura rappresentata in ricorso nel periodo in cui il ha svolto l'attività Pt_1 lavorativa per la convenuta.
Sul danno non patrimoniale
- Il danno all'immagine.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento di detto danno per lesione dell'immagine nei confronti “dei suoi colleghi, atteso che il contegno aziendale appare frutto di una manifestazione di forza non volendosi “piegare” al dettato giurisdizionale che l'ha vista soccombere”.
Deve rilevarsi, in ossequio ai principi giurisprudenziali prima evidenziati, che anche detto danno è rimasto del tutto sfornito di prova.
Proprio in relazione danno non patrimoniale, già dal 2006, con la sentenza n. 6572, la
Cassazione a Sezioni Unite fece carico all'interessato dell'onere dell'allegazione specifica sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine (o alla libera esplicazione ed alla dignità professionale) come automatica conseguenza della dequalificazione.
Se dunque pure volesse ammettersi la possibilità di far ricorso a meccanismi probatori eminentemente inferenziali e presuntivi, ciò dovrebbe avvenire necessariamente attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie il ricorrente deduce un danno in re ipsa, senza nemmeno allegare qualsivoglia elemento concreto da cui dedurre la lesione del bene indicato (immagine personale o professionale).
4
Pertanto, anche detta richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento.
- Il danno alla professionalità.
Parte ricorrente sotto detto profilo lamenta che la prolungata inoperosità lo avrebbe costretto in futuro a riprendere con notevoli difficoltà le attività in precedenza svolte, senza indicare quale sia il livello di conoscenze professionali necessarie ai fini dello svolgimento delle mansioni, ovvero dedurre in che modo e per quale ragione le stesse potrebbero ritenersi soggette ad obsolescenza o a particolare involuzione qualora non esercitate.
Difetta dunque la prova del danno alla professionalità.
- Il danno di natura psichica.
Il ricorrente ha dedotto di essersi chiuso in casa, avendo perso interesse per lo sport e la frequentazione di amici, frutto di una depressione cagionata dall'inadempimento datoriale.
Lamenta in sostanza un danno esistenziale (quello che si ripercuote sul fare areddituale del soggetto alterando le sue abitudini di vita).
Tuttavia, a ben vedere, dalla certificazione medica (referto di visita neurologica) allegata al ricorso emerge che la depressione e il cambiamento delle abitudini di vita con perdita di interesse per le comuni attività quotidiane erano insorte già due anni prima e dunque nel
2019, contestualmente al licenziamento, e dunque ben prima dell'inadempimento datoriale accertato nella presente sede. Pertanto, deve escludersi che il (solo genericamente) dedotto danno possa ritenersi etiologicamente ricollegabile alla mancata reintegra (considerato peraltro che la visita medica del 9 marzo 2021 è di poco successiva alla pronuncia giudiziale di reintegra del 23.02.2021).
In sostanza, alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi qualsiasi conseguenza risarcitoria dell'accertato inadempimento datoriale, con conseguente rigetto delle relative richieste attoree.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e della configurabilità di una soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'inadempimento della convenuta consistente nella mancata completa reintegra del ricorrente con adibizione alle mansioni in precedenza svolte;
5
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. spese compensate.
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
6