Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 521
CS
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in procedendo e in iudicando

    Il Collegio ritiene che il provvedimento di ammonimento sia di natura preventiva e cautelare, non richiedendo prove rigorose come in un giudizio penale. È sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile il compimento di atti molesti o minacciosi. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza potersi sostituire alla valutazione di merito dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Error in iudicando

    Il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia esaminato le dichiarazioni della parte offesa e la documentazione agli atti, acquisendo elementi sufficienti per una ragionevole convinzione di un comportamento vessatorio, rendendo il provvedimento legittimo e non manifestamente incongruo o irrazionale.

  • Rigettato
    Error in iudicando

    Il Collegio ribadisce che il provvedimento di ammonimento si basa su elementi indiziari e non richiede la stessa rigorosità probatoria di un giudizio penale. La valutazione del giudice amministrativo è limitata alla manifesta irragionevolezza o sproporzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 521
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 521
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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