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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 533/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4580/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 06/12/2018
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090021756491 S. PECUNIARIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso iscritto al n. 1790/2018 R.G., la società
s.a.s., in persona del legale rappresentante pro
Difensore_3tempore, rappresentata e difesa dall'avv. , impugnava innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la cartella di pagamento n.
29820090021756491 nonché il connesso provvedimento n. AT 298902017002219623101 del 15 giugno 2017, deducendo l'illegittima esclusione della predetta cartella dall'ambito della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016.
La società ricorrente assumeva che l'indicazione della cartella nell'istanza di definizione avrebbe dovuto comportarne l'automatica inclusione nel provvedimento dell'Agente della riscossione, invocando il principio del legittimo affidamento e deducendo le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata definizione del carico, anche in relazione a segnalazioni di inadempienza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 4580/06/2018, pronunciata il 19 novembre 2018 e depositata il 6 dicembre 2018, rigettava le domande della società nella parte in cui tendevano all'annullamento della cartella di pagamento, ritenendo che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo rientrasse nella competenza dell'Agente della riscossione e non potesse essere imposta dal giudice tributario.
La medesima Commissione dichiarava tuttavia l'illegittimità del provvedimento dell'Agente della riscossione limitatamente all'omesso esame della cartella in sede di definizione agevolata e, ritenendo tale omissione causalmente collegata all'instaurazione del giudizio, condannava Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del
Difensore_1Direttore Generale f.f., rappresentata e difesa dall'avv. , deducendo l'erroneità della sentenza per indebita estensione del sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, nonché per l'ingiustificata condanna alle spese, disposta in assenza di una condotta contra legem.
Si costituiva la società appellata, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3 , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla statuizione sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dallo svolgimento del processo emerge che il giudice di primo grado ha correttamente escluso la possibilità di annullare la cartella di pagamento, riconoscendo che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo rientra nella sfera di attribuzioni dell'Agente della riscossione e non può essere oggetto di imposizione giudiziale.
Tuttavia, nel dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'Agente della riscossione per il solo omesso esame della cartella e nel trarne quale conseguenza la condanna alle spese, la Commissione Provinciale ha oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale. In particolare, il nesso causale individuato dal giudice di primo grado tra l'omissione riscontrata e l'instaurazione del giudizio non risulta giuridicamente fondato, poiché la mera mancata inclusione di una cartella in sede di definizione agevolata non integra, di per sé, un comportamento contra legem dell'Agente della riscossione, né è idonea a configurare una soccombenza sostanziale.
La definizione agevolata costituisce, infatti, procedura eccezionale e a carattere amministrativo, nella quale l'Agente della riscossione è chiamato a effettuare verifiche tecniche sulla base dei dati disponibili, senza che l'indicazione del carico da parte del contribuente determini automaticamente un vincolo giuridico all'accoglimento.
Ne consegue che il comportamento dell'Agente della riscossione, come ricostruito negli atti, non può essere qualificato come causa efficiente dell'instaurazione del giudizio, venendo meno il presupposto applicativo del principio di causalità in materia di spese processuali.
Pertanto, la statuizione di condanna alle spese pronunciata in primo grado non può essere mantenuta.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.
Considerata la natura della controversia e l'oggettiva complessità del quadro normativo e applicativo di riferimento, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4580/06/2018 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione VI, rigetta il ricorso introduttivo Resistente_1proposto da s.a.s..
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Presidente est.
ZI CI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 533/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4580/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 06/12/2018
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090021756491 S. PECUNIARIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso iscritto al n. 1790/2018 R.G., la società
s.a.s., in persona del legale rappresentante pro
Difensore_3tempore, rappresentata e difesa dall'avv. , impugnava innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la cartella di pagamento n.
29820090021756491 nonché il connesso provvedimento n. AT 298902017002219623101 del 15 giugno 2017, deducendo l'illegittima esclusione della predetta cartella dall'ambito della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016.
La società ricorrente assumeva che l'indicazione della cartella nell'istanza di definizione avrebbe dovuto comportarne l'automatica inclusione nel provvedimento dell'Agente della riscossione, invocando il principio del legittimo affidamento e deducendo le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata definizione del carico, anche in relazione a segnalazioni di inadempienza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 4580/06/2018, pronunciata il 19 novembre 2018 e depositata il 6 dicembre 2018, rigettava le domande della società nella parte in cui tendevano all'annullamento della cartella di pagamento, ritenendo che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo rientrasse nella competenza dell'Agente della riscossione e non potesse essere imposta dal giudice tributario.
La medesima Commissione dichiarava tuttavia l'illegittimità del provvedimento dell'Agente della riscossione limitatamente all'omesso esame della cartella in sede di definizione agevolata e, ritenendo tale omissione causalmente collegata all'instaurazione del giudizio, condannava Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del
Difensore_1Direttore Generale f.f., rappresentata e difesa dall'avv. , deducendo l'erroneità della sentenza per indebita estensione del sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, nonché per l'ingiustificata condanna alle spese, disposta in assenza di una condotta contra legem.
Si costituiva la società appellata, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3 , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla statuizione sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dallo svolgimento del processo emerge che il giudice di primo grado ha correttamente escluso la possibilità di annullare la cartella di pagamento, riconoscendo che la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo rientra nella sfera di attribuzioni dell'Agente della riscossione e non può essere oggetto di imposizione giudiziale.
Tuttavia, nel dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'Agente della riscossione per il solo omesso esame della cartella e nel trarne quale conseguenza la condanna alle spese, la Commissione Provinciale ha oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale. In particolare, il nesso causale individuato dal giudice di primo grado tra l'omissione riscontrata e l'instaurazione del giudizio non risulta giuridicamente fondato, poiché la mera mancata inclusione di una cartella in sede di definizione agevolata non integra, di per sé, un comportamento contra legem dell'Agente della riscossione, né è idonea a configurare una soccombenza sostanziale.
La definizione agevolata costituisce, infatti, procedura eccezionale e a carattere amministrativo, nella quale l'Agente della riscossione è chiamato a effettuare verifiche tecniche sulla base dei dati disponibili, senza che l'indicazione del carico da parte del contribuente determini automaticamente un vincolo giuridico all'accoglimento.
Ne consegue che il comportamento dell'Agente della riscossione, come ricostruito negli atti, non può essere qualificato come causa efficiente dell'instaurazione del giudizio, venendo meno il presupposto applicativo del principio di causalità in materia di spese processuali.
Pertanto, la statuizione di condanna alle spese pronunciata in primo grado non può essere mantenuta.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.
Considerata la natura della controversia e l'oggettiva complessità del quadro normativo e applicativo di riferimento, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4580/06/2018 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione VI, rigetta il ricorso introduttivo Resistente_1proposto da s.a.s..
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Presidente est.
ZI CI