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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7504/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
, (c.f. ) nato il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CE) alla Via Petrara n. 43, ed elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa (CE) al I° Vico F. Iannone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Annunziata Diana - (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE E
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e la sig.ra Controparte_1 C.F._3 CP_2 oli (Na), il 01.12.1998 (c.f. mbe reside
[...] C.F._4
(Ce), alla Via Raffaello n. 4, elettivamente domiciliate in Acerra (Na), alla via Venezia n.14, presso lo studio dell'avv. Nicolina Fontana – c.f. p.iva – che le rappresenta e difende giusta C.F._5 P.IVA_1 procura in atti;
OPPOSTE CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione in opposizione notificato, a mezzo pec, in data 02.07.2022 alle sigg. e CP_1 CP_2 presso il loro procuratore costituito (cfr. Doc. nn. 02; 03 e 04), il sig. proponeva formale Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1855/2022 notificatogli in data del quale gli veniva ingiunto di pagare «a parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso […] 1) la somma di € 11.000,00; 2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi professionali;
in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende con clausola di attribuzione» (cfr. Doc. nn. 05 e 06). A sostegno della pretesa creditoria parte opposta poneva, per un verso, il certificato di proprietà nonché la carta di circolazione del veicolo venduto al sig. e, per altro verso, non solo l'atto di trasferimento di Parte_1 proprietà del medesimo ma anche l'estratto cronologico dimostrativi, specie quest'ultimo, del fatto che il sig.
, sebbene nelle more non avesse soddisfatto le sigg. e , aveva comunque Parte_1 CP_1 CP_2 provveduto alla rivendita del veicolo “Fiat 500X” tg. FB463BJ trattenendosi perciò, indebitamente, l'intero importo riscosso (cfr. All. nn. 01; 02; 03 e 04). Di talché con l'atto di opposizione, il sig. contestava Parte_1 il provvedimento monitorio ed eccepiva tra l'altro la irregolare formazione del titolo per assenza della prova sia dell'atto di vendita, sia della preventiva diffida stragiudiziale. Si costituivano le sigg.re contestando l'avversa Controparte_3 opposizione di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.
2.Nel merito. L'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1855/2022 dell'11.5.2022. Invero, dall'esame della documentazione in atti emerge che tra le odierne parti in causa sia intercorso un tentativo di bonario componimento della controversia che, sebbene abbia avuto esito negativo, ha comportato il riconoscimento del debito da parte dell'odierno opponente. Ed infatti in data 30.01.2023 l'avvocato Diana, nell'interesse dell'assistito , inoltrava al Parte_1 difensore delle odierne opposte una bozza di transazione firmata dal Suo assistito e da LL sottoscritta digitalmente (cfr. doc. nn.01 e 02); tuttavia, queste ultime, ritenendo non vantaggiosa la proposta transattiva, si rifiutavano di provvedere alla sottoscrizione della stessa. Epperò, nella medesima comunicazione del 06.02.2023 le sigg. e dichiaravano di accettare CP_1 CP_2 la «dichiarazione di riconoscimento del debito resa nei loro riguardi dal sig. il quale Persona_1
[infatti] all'art. 5 del menzionato atto aveva) riconosciuto “di essere debitore della CP_1 CP_2 somma complessiva di € 11.876,31 (undicimilaottocentosettantasei/31), come innanzi determinata ed avente titolo nel decreto ingiuntivo n. 1855/2022”». Stante l'efficacia della predetta dichiarazione unilaterale l'opposizione non può che essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1855/2022 dell'11.5.2022 confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le opposte, infine, hanno richiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La domanda è infondata tanto con riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 che a quella prevista dal comma 1 della citata disposizione. Invero, tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (in tal senso, Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014 secondo cui “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa”; in tal senso, in precedenza, Cass. 30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al comma 3 attesa la sua natura sanzionatoria. Inoltre, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale rechi in sè una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015 la cui massima testualmente recita “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare - almeno - gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; negli stessi termini si esprime anche Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato).
3. Sulle spese di lite. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, con attribuzione in favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7504/2022 del R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1855/2022 dell'11.5.2022, reso dal Tribunale di Napoli Nord, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Aversa, il 3.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo