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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3679 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/09/2025 da:
1) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] scala B int.6
2) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_2 C.F._2 in Sacile (PN), via Meneghini, 22/1 entrambi con l'Avv. Alessandra ROS presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in FO (PN) il 18/8/2007 (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 106 parte 2 serie C) separati consensualmente con verbale in data 14/9/2018, omologato con decreto n. cron. 8287/2018 del 18/10/2018
con i seguenti figli: n. a OR VE (TV) in data 1/5/2009 Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e Controparte_1 collocamento presso la madre in Sacile;
2) nulla in merito all'assegnazione della casa famigliare essendo questa già stata alienata prima della separazione dei coniugi;
3) la figlia starà con il padre ogni fine settimana dal sabato alla domenica o nella sola CP_1 giornata di domenica in dipendenza degli impegni della figlia, oltre ad altri momenti nel corso della settimana, sempre nel rispetto degli impegni della ragazza. Il padre avrà, comunque, ampio diritto di visita della figlia, anche all'infuori dei tempi suindicati e previo avviso alla sig.ra , nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , Pt_2 CP_1 nonchè dei propri impegni lavorativi e di quelli della madre. Nel corso delle vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con due settimane, anche CP_1 non consecutive, con preavviso di almeno un mese tra i genitori, nel rispetto degli impegni di lavoro di entrambi. Le vacanze natalizie verranno trascorse per la metà - tendenzialmente dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre - con un genitore e per l'altra metà - dal 1 gennaio alla ripresa della scuola - con l'altro genitore, alternando detti periodi di anno in anno tra i genitori. Anche le vacanze pasquali seguiranno il criterio della parità di permanenza e dell'alternanza, così come quelle natalizie. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere anche di volta in volta, nel rispetto dell'interesse della minore e comunque sempre in accordo con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza e con quelli lavorativi dei genitori.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 315,00 mensili, Parte_1 CP_1 che verranno versati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il Pt_2 giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente ex indice Istat.
5) le spese straordinarie in favore di verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura CP_1 del 50% ciascuno sulla base del Protocollo sulle spese Straordinarie del Tribunale di Pordenone, cui le parti fanno integrale riferimento.
6) La sig.ra rinuncerà agli arretrati Istat del contributo al mantenimento stabilito in sede Pt_2 di separazione eventualmente maturati.
7) Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile nè a qualunque altro titolo.
8) Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio ed a dotare anche la figlia di detti documenti e a provvedere CP_1 al loro rinnovo.
9) Ai sensi dell'art.473 bis 51 cpc i coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando già in questa sede di non volersi conciliare. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in FO (PN) il 18/8/2007 tra
. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FO (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 106 parte 2 serie C).
Così deciso in Pordenone, il 12/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/09/2025 da:
1) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] scala B int.6
2) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_2 C.F._2 in Sacile (PN), via Meneghini, 22/1 entrambi con l'Avv. Alessandra ROS presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in FO (PN) il 18/8/2007 (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 106 parte 2 serie C) separati consensualmente con verbale in data 14/9/2018, omologato con decreto n. cron. 8287/2018 del 18/10/2018
con i seguenti figli: n. a OR VE (TV) in data 1/5/2009 Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e Controparte_1 collocamento presso la madre in Sacile;
2) nulla in merito all'assegnazione della casa famigliare essendo questa già stata alienata prima della separazione dei coniugi;
3) la figlia starà con il padre ogni fine settimana dal sabato alla domenica o nella sola CP_1 giornata di domenica in dipendenza degli impegni della figlia, oltre ad altri momenti nel corso della settimana, sempre nel rispetto degli impegni della ragazza. Il padre avrà, comunque, ampio diritto di visita della figlia, anche all'infuori dei tempi suindicati e previo avviso alla sig.ra , nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , Pt_2 CP_1 nonchè dei propri impegni lavorativi e di quelli della madre. Nel corso delle vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con due settimane, anche CP_1 non consecutive, con preavviso di almeno un mese tra i genitori, nel rispetto degli impegni di lavoro di entrambi. Le vacanze natalizie verranno trascorse per la metà - tendenzialmente dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre - con un genitore e per l'altra metà - dal 1 gennaio alla ripresa della scuola - con l'altro genitore, alternando detti periodi di anno in anno tra i genitori. Anche le vacanze pasquali seguiranno il criterio della parità di permanenza e dell'alternanza, così come quelle natalizie. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere anche di volta in volta, nel rispetto dell'interesse della minore e comunque sempre in accordo con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza e con quelli lavorativi dei genitori.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 315,00 mensili, Parte_1 CP_1 che verranno versati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il Pt_2 giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente ex indice Istat.
5) le spese straordinarie in favore di verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura CP_1 del 50% ciascuno sulla base del Protocollo sulle spese Straordinarie del Tribunale di Pordenone, cui le parti fanno integrale riferimento.
6) La sig.ra rinuncerà agli arretrati Istat del contributo al mantenimento stabilito in sede Pt_2 di separazione eventualmente maturati.
7) Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile nè a qualunque altro titolo.
8) Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio ed a dotare anche la figlia di detti documenti e a provvedere CP_1 al loro rinnovo.
9) Ai sensi dell'art.473 bis 51 cpc i coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando già in questa sede di non volersi conciliare. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in FO (PN) il 18/8/2007 tra
. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FO (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2007 atto n. 106 parte 2 serie C).
Così deciso in Pordenone, il 12/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini