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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2623/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to A. Matrone, con cui elett.te domicilia in Scafati, al Parte_1
C.so Nazionale 95, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5/6/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
chiedendo quanto segue: “
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare
ingiustificata e, conseguentemente, illegittima la trattenuta per compensazione operata
CP_ dall' sul credito di € 513,48, riconosciuto in favore della ricorrente con nota del
06.03.2025, a titolo di ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento;
2. in
subordine, dichiarare impignorabile e, pertanto, non assoggettabile a trattenute nella misura
CP_ operata dall' , la prestazione assistenziale della ricorrente, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle
singole trattenute al soddisfo;
…”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituito l contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è da rigettare.
Prima di tutto, è da precisare che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale,
si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza
di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico".
Nulla sul punto ha allegato e provato la parte ricorrente nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, l ha dedotto che non si tratta di pignoramento di importi, ma di CP_1
debiti e crediti riferiti a somme indebitamente percepite e dovute a titolo di arretrati sulla medesima prestazione assistenziale n. 044-720104088697 Cat. INVCIV non più in godimento.
L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd.
compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Nella fattispecie al vaglio, i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione.
E' costante e condivisibile l'orientamento della Cassazione, secondo cui “la compensazione
impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da
un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o
decadenza alla proponibilità delle relative eccezioni. Ed invero, in caso di compensazione
impropria, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò
il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione
della domanda riconvenzionale, potendo il calcolo delle somme a credito e a debito essere
compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della
domanda.” (Cass. n. 10798/2018; n. 8971/2011; n. 11030/2006).
Ciò comporta l'inapplicabilità nella fattispecie di causa del divieto previsto dall'art. 1246 c.c.,
comma 3, con la conseguente deducibilità per intero del controcredito.
Le considerazioni svolte portano al rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione di cui al ricorso.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 dell'art. 545 c.p.c. o ai sensi delle disposizioni speciali vigenti in materia;
3. in ogni caso,
CP_ condannare l alla restituzione dell'importo complessivo di € 513,48, pari a quanto
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to A. Matrone, con cui elett.te domicilia in Scafati, al Parte_1
C.so Nazionale 95, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5/6/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
chiedendo quanto segue: “
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare
ingiustificata e, conseguentemente, illegittima la trattenuta per compensazione operata
CP_ dall' sul credito di € 513,48, riconosciuto in favore della ricorrente con nota del
06.03.2025, a titolo di ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento;
2. in
subordine, dichiarare impignorabile e, pertanto, non assoggettabile a trattenute nella misura
CP_ operata dall' , la prestazione assistenziale della ricorrente, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle
singole trattenute al soddisfo;
…”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituito l contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è da rigettare.
Prima di tutto, è da precisare che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale,
si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza
di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico".
Nulla sul punto ha allegato e provato la parte ricorrente nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, l ha dedotto che non si tratta di pignoramento di importi, ma di CP_1
debiti e crediti riferiti a somme indebitamente percepite e dovute a titolo di arretrati sulla medesima prestazione assistenziale n. 044-720104088697 Cat. INVCIV non più in godimento.
L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd.
compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Nella fattispecie al vaglio, i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione.
E' costante e condivisibile l'orientamento della Cassazione, secondo cui “la compensazione
impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da
un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o
decadenza alla proponibilità delle relative eccezioni. Ed invero, in caso di compensazione
impropria, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò
il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione
della domanda riconvenzionale, potendo il calcolo delle somme a credito e a debito essere
compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della
domanda.” (Cass. n. 10798/2018; n. 8971/2011; n. 11030/2006).
Ciò comporta l'inapplicabilità nella fattispecie di causa del divieto previsto dall'art. 1246 c.c.,
comma 3, con la conseguente deducibilità per intero del controcredito.
Le considerazioni svolte portano al rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione di cui al ricorso.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 dell'art. 545 c.p.c. o ai sensi delle disposizioni speciali vigenti in materia;
3. in ogni caso,
CP_ condannare l alla restituzione dell'importo complessivo di € 513,48, pari a quanto