Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1986, n. 39
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 marzo 1986
Art. 5.
Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica deve apporre su ciascuna unita', costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unita' tecnica, il numero di omologazione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986