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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore
13:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Greccio - Via Limiti Nord 17 02045 Greccio RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 446 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 294 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 371 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 433 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 862 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 293 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2025 depositato il 15/09/2025 Richieste delle parti:
La parte ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento, rilevando che gli avvisi emessi fino al 2018 sono ormai prescritti, mentre, per gli altri, le particelle sottese non risultano essere di proprietà della sig.ra Ricorrente_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU e TASI emessi dal Comune di Greccio per le annualità dal 2014 al 2017, che deduce esserle stati originariamente notificati il 29.12.2020 e in seguito ad istanza di annullamento in autotutela il 31.1.2024 in rettifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Deve considerarsi che come rappresentato dall'istante il Comune aveva in precedenza notificato gli Avvisi di accertamento relativi alle annualità in questione, successivamente rettificandoli.
La prima notifica ha comunque interrotto il termine di prescrizione.
Per cui non risultando dagli atti che gli Avvisi di ricevimento siano stati ricevuti dal destinatario in data diversa deve ritenersi prescritta l'annualità relativa al 2014 avuto riguardo a quanto stabilito dalla legge (art. 1, comma
161, della legge n. 206 del 2006).
L'eccezione relativa agli immobili dell'eredità Nominativo_1, madre della ricorrente (Indirizzo_1, dati cat_1) che ella assume essere di proprietà di nominativo_3 e Nominativo_2 è infondata.
L'allegata Visura storica per immobile dell'Agenzia delle entrate non dimostra la proprietà dei soggetti indicati dalla ricorrente per le annualità in questione, risultando essi intestatari con diritto di proprietà per 1/2 dal
02/06/1979 al 04/07/1990.
Inoltre la ricorrente non ha dedotto di aver rinunciato all'eredità.
L'asserita mancanza di titolarità della de cuius non è idoneamente dimostrata mancando peraltro agli atti la dichiarazione di successione che attesti il patrimonio ereditario.
In conclusione il ricorso va accolto nei sensi di cui motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie nei sensi di cui in motivazione e condanna il Comune di Greccio alle spese di lite liquidate nella misura di euro 450,00 oltre accessori di legge.
Rieti 14.7.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore
13:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Greccio - Via Limiti Nord 17 02045 Greccio RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 446 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 294 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 371 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 433 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 862 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 293 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2025 depositato il 15/09/2025 Richieste delle parti:
La parte ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento, rilevando che gli avvisi emessi fino al 2018 sono ormai prescritti, mentre, per gli altri, le particelle sottese non risultano essere di proprietà della sig.ra Ricorrente_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU e TASI emessi dal Comune di Greccio per le annualità dal 2014 al 2017, che deduce esserle stati originariamente notificati il 29.12.2020 e in seguito ad istanza di annullamento in autotutela il 31.1.2024 in rettifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Deve considerarsi che come rappresentato dall'istante il Comune aveva in precedenza notificato gli Avvisi di accertamento relativi alle annualità in questione, successivamente rettificandoli.
La prima notifica ha comunque interrotto il termine di prescrizione.
Per cui non risultando dagli atti che gli Avvisi di ricevimento siano stati ricevuti dal destinatario in data diversa deve ritenersi prescritta l'annualità relativa al 2014 avuto riguardo a quanto stabilito dalla legge (art. 1, comma
161, della legge n. 206 del 2006).
L'eccezione relativa agli immobili dell'eredità Nominativo_1, madre della ricorrente (Indirizzo_1, dati cat_1) che ella assume essere di proprietà di nominativo_3 e Nominativo_2 è infondata.
L'allegata Visura storica per immobile dell'Agenzia delle entrate non dimostra la proprietà dei soggetti indicati dalla ricorrente per le annualità in questione, risultando essi intestatari con diritto di proprietà per 1/2 dal
02/06/1979 al 04/07/1990.
Inoltre la ricorrente non ha dedotto di aver rinunciato all'eredità.
L'asserita mancanza di titolarità della de cuius non è idoneamente dimostrata mancando peraltro agli atti la dichiarazione di successione che attesti il patrimonio ereditario.
In conclusione il ricorso va accolto nei sensi di cui motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie nei sensi di cui in motivazione e condanna il Comune di Greccio alle spese di lite liquidate nella misura di euro 450,00 oltre accessori di legge.
Rieti 14.7.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna