CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 38200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38200 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da IG Di FA - Presidente - Sent. n. sez. 1447/2025 MA GR ET CC - 21/10/2025 RI OR - Relatore - R.G.N. 27465/2025 OL Di IM AN IO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da OS EL, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Salvatore Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente all’aggravante dell’art. 80, co.2, del d.P.R. n. 309 del 1990. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato l’ordinanza emessa in data 23 giugno 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i seguenti reati: capo 1) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per la cessione a MA AN di sette panetti da un chilogrammo ciascuno di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di sette chilogrammi (il 21 giugno 2025); Penale Sent. Sez. 6 Num. 38200 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 21/10/2025 2 capo 2) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per il trasporto e detenzione di due panetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina per un totale di due chilogrammi, nonché di un altro chilo e mezzo della stessa tipologia di sostanza rinvenuta sempre all’interno della sua autovettura (il 21 giugno 2025). Dall’ordinanza impugnata emerge che la sostanza stupefacente in totale detenuta da OS era pari a 11,350 chili lordi, di cui 7 ceduti a MA il giorno dell’arresto e gli altri rinvenuti nella autovettura, perquisita subito dopo la cessione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, EL OS ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ritenuta aggravante dell’ingente quantità, in mancanza dell’accertamento peritale sulla quantità di principio attivo e grado di purezza della sostanza sequestrata, dovendosi tenere conto altresì del peso degli involucri di plastica da computare ai fini del calcolo del peso lordo e del quantitativo medio di purezza che statisticamente per la cocaina è attorno al 50%. 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ricordare che secondo la richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è «di norma» ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia detenibile per presunto uso personale), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). L’anzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantitativo unicamente per il capo 1) ed esclusa per il capo 2), in ragione del peso lordo e del presumibile superamento della soglia di kg 1,5 (mg 1.500.000) di principio attivo in applicazione del criterio di calcolo fissato dalla sopra richiamata sentenza Biondi delle Sezioni Unite per l’aggravante dell’ingente quantità, che, con riferimento alla cocaina risulta pari a duemila volte il valore-soglia di 750 mg, e quindi pari a mg 1.500.000 (corrispondente a 10 mila dosi, calcolando mg. 150 per singola dose). 3 La motivazione dell’ordinanza sulla quale si regge il superamento della soglia di mg.
1.500.000 di principio attivo, pur in assenza e in attesa dei risultati della disposta consulenza tecnica per la verifica del grado di purezza dello stupefacente in sequestro, non può ritenersi illogica, né viziata da alcun travisamento delle risultanze probatorie. Secondo l’ordinanza impugnata il confezionamento in “panetti” da un chilo ciascuno per un quantitativo lordo di circa 7 chilogrammi – con riferimento al solo capo 1 – e tenuto conto delle modalità del trasporto della sostanza e della intervenuta cessione di una parte di essa, rende altamente probabile che si tratti di sostanza non ancora “tagliata”, ovvero non ancora miscelata con altre sostanze utili a diminuirne il grado percentuale di purezza, e quindi con un peso complessivo di principio attivo senz’altro superiore alla predetta soglia di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura (mg 1.500.000). Nello stesso ricorso in modo contraddittorio si assume che la cocaina secondo le emergenze statistiche della media dei sequestri operati sul mercato illegale potrebbe avere una percentuale di purezza del 50%. Già il riferimento a questo dato rende palese che trattandosi di un quantitativo di cocaina del peso lordo di circa 7 chilogrammi, il peso del principio attivo sarebbe pari a circa tre chilogrammi e mezzo (la metà), senza che possa assumere rilievo il peso degli involucri di plastica, certamente irrisorio rispetto al preponderante peso del quantitativo di sostanza contenuta al loro interno. Inoltre, pur non essendo oggetto di ricorso, va osservato che la valutazione separata dei due quantitativi pari a oltre dieci chili di cocaina, detenuta dall’imputato nel corso del trasporto in macchina e di cui 7 chili sono stati poi oggetto di cessione, non appare corretta, perché il peso della sostanza andrebbe considerato in riferimento all’unico fatto di detenzione e trasporto di cocaina, con eventuale assorbimento della condotta di cessione di una parte del carico, perché avvenuta nel medesimo contesto spazio temporale. Si deve al riguardo ribadire in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che la ricorrenza della circostanza aggravante della ingente quantità va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che la stessa sia configurabile in ragione della sommatoria dei quantitativi di volta in volta singolarmente detenuti, a meno che non sia possibile identificare una condotta antecedente unica, avente ad oggetto l’intero quantitativo, successivamente frazionato in quote distinte (Sez. 4, n. 27736 del 11/04/2014, S., Rv. 261058). 4 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI OR IG Di FA
udita la relazione svolta dal Consigliere RI OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Salvatore Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente all’aggravante dell’art. 80, co.2, del d.P.R. n. 309 del 1990. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato l’ordinanza emessa in data 23 giugno 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i seguenti reati: capo 1) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per la cessione a MA AN di sette panetti da un chilogrammo ciascuno di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di sette chilogrammi (il 21 giugno 2025); Penale Sent. Sez. 6 Num. 38200 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 21/10/2025 2 capo 2) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per il trasporto e detenzione di due panetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina per un totale di due chilogrammi, nonché di un altro chilo e mezzo della stessa tipologia di sostanza rinvenuta sempre all’interno della sua autovettura (il 21 giugno 2025). Dall’ordinanza impugnata emerge che la sostanza stupefacente in totale detenuta da OS era pari a 11,350 chili lordi, di cui 7 ceduti a MA il giorno dell’arresto e gli altri rinvenuti nella autovettura, perquisita subito dopo la cessione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, EL OS ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ritenuta aggravante dell’ingente quantità, in mancanza dell’accertamento peritale sulla quantità di principio attivo e grado di purezza della sostanza sequestrata, dovendosi tenere conto altresì del peso degli involucri di plastica da computare ai fini del calcolo del peso lordo e del quantitativo medio di purezza che statisticamente per la cocaina è attorno al 50%. 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ricordare che secondo la richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è «di norma» ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia detenibile per presunto uso personale), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). L’anzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantitativo unicamente per il capo 1) ed esclusa per il capo 2), in ragione del peso lordo e del presumibile superamento della soglia di kg 1,5 (mg 1.500.000) di principio attivo in applicazione del criterio di calcolo fissato dalla sopra richiamata sentenza Biondi delle Sezioni Unite per l’aggravante dell’ingente quantità, che, con riferimento alla cocaina risulta pari a duemila volte il valore-soglia di 750 mg, e quindi pari a mg 1.500.000 (corrispondente a 10 mila dosi, calcolando mg. 150 per singola dose). 3 La motivazione dell’ordinanza sulla quale si regge il superamento della soglia di mg.
1.500.000 di principio attivo, pur in assenza e in attesa dei risultati della disposta consulenza tecnica per la verifica del grado di purezza dello stupefacente in sequestro, non può ritenersi illogica, né viziata da alcun travisamento delle risultanze probatorie. Secondo l’ordinanza impugnata il confezionamento in “panetti” da un chilo ciascuno per un quantitativo lordo di circa 7 chilogrammi – con riferimento al solo capo 1 – e tenuto conto delle modalità del trasporto della sostanza e della intervenuta cessione di una parte di essa, rende altamente probabile che si tratti di sostanza non ancora “tagliata”, ovvero non ancora miscelata con altre sostanze utili a diminuirne il grado percentuale di purezza, e quindi con un peso complessivo di principio attivo senz’altro superiore alla predetta soglia di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura (mg 1.500.000). Nello stesso ricorso in modo contraddittorio si assume che la cocaina secondo le emergenze statistiche della media dei sequestri operati sul mercato illegale potrebbe avere una percentuale di purezza del 50%. Già il riferimento a questo dato rende palese che trattandosi di un quantitativo di cocaina del peso lordo di circa 7 chilogrammi, il peso del principio attivo sarebbe pari a circa tre chilogrammi e mezzo (la metà), senza che possa assumere rilievo il peso degli involucri di plastica, certamente irrisorio rispetto al preponderante peso del quantitativo di sostanza contenuta al loro interno. Inoltre, pur non essendo oggetto di ricorso, va osservato che la valutazione separata dei due quantitativi pari a oltre dieci chili di cocaina, detenuta dall’imputato nel corso del trasporto in macchina e di cui 7 chili sono stati poi oggetto di cessione, non appare corretta, perché il peso della sostanza andrebbe considerato in riferimento all’unico fatto di detenzione e trasporto di cocaina, con eventuale assorbimento della condotta di cessione di una parte del carico, perché avvenuta nel medesimo contesto spazio temporale. Si deve al riguardo ribadire in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che la ricorrenza della circostanza aggravante della ingente quantità va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che la stessa sia configurabile in ragione della sommatoria dei quantitativi di volta in volta singolarmente detenuti, a meno che non sia possibile identificare una condotta antecedente unica, avente ad oggetto l’intero quantitativo, successivamente frazionato in quote distinte (Sez. 4, n. 27736 del 11/04/2014, S., Rv. 261058). 4 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI OR IG Di FA