CA
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2024, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1113/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, nata in [...] il [...], residente in Giovinazzo ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n.37 c/o la procuratore e Org_1 difensore di sè medesima
appellante
Contro
, nato in [...] il [...] e , nata in Controparte_1 Controparte_2
Milano il 29/9/1965, coniugi residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in Bari alla pagina 1 di 12 via Lofoco n.18 (studio avv. Antonia Porcelluzzi), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Patruno del Foro di Trani
appellati
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.10055/2017, resa dal Tribunale monocratico di
Bari, in data 14/02/2017, pubblicata il successivo 27/02/2017, a definizione del giudizio rubricato al n.10042/2007 del r.g.c., proposto dagli odierni appellati, in danno della odierna appellante , avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta depositate dalle parti , in previsione dell'udienza di p.c. dell'11/11/2022, trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio all'introdotta disciplina emergenziale: per l' appellante:
“A)rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari n.1211/07, depositato il 20/6/07 in quanto infondata in fatto e diritto, confermandolo integralmente, con conseguente condanna dei coniugi al pagamento in Controparte_3 solido in favore dell'avv. della somma di €69.630,00 come ingiunta, Parte_1 oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in €1.215,00 ovvero la diversa somma eventualmente ritenuta giusta, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda ed ulteriori interessi legali ex art.1283 c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale, con condanna degli opponenti-appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
in subordine, si chiede disporsi CTU al fine di determinare gli importi percepiti dai coniugi in virtù dell'attività Controparte_3 professionale svolta dall'avv. conclusosi con esito favorevole agli stessi, ovvero Pt_1 alla percezione dell'indennizzo ai sensi della L.210 del 1992 e 229 del 2005, ciò allorquando la Ecc.ma Corte dovesse avere dubbi sulla consulenza tecnica di parte a firma del dott. ” ; per gli appellati , si insisteva, in via preliminare per Persona_1
l'accoglimento della proposta eccezione d'inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso e, in via subordinata e nel merito per il rigetto dell'avverso gravame, integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bari del 30/4/07, l'avv. Parte_1
in proprio, chiedeva concedersi decreto ingiuntivo in suo favore ed in danno dei
[...] coniugi e in forza di compensi dalla stessa maturati Controparte_1 CP_2 per attività stragiudiziale e giudiziale svolta in favore dei predetti coniugi ed avente ad oggetto una richiesta indennitaria-risarcitoria per la propria figlia minore e conseguente alle conseguenze invalidanti di una eseguita vaccinazione obbligatoria.
Assumeva a supporto della domanda monitoria di aver svolto, su mandato dei coniugi predetti, un'attività stragiudiziale consistita nella redazione di un ricorso amministrativo al Ministero della Salute pubblica ex art. 5 L.201/92 avverso il verbale emesso dalla
CMO dell' militare di Bari, con il quale era stata rigettata l'istanza di indennizzo Org_2 proposta da essi coniugi, quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore , ritenuta irreversibilmente danneggiata da affezione post vaccinale. Per_2
Aggiungeva di aver svolto anche una successiva attività giudiziale rappresentata dalla redazione e deposito di un ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Trani per conto dei predetti coniugi, nella spiegata qualità rappresentativa, avverso il predetto
, onde accertare la grave forma d'invalidità (grave encefalopatìa con ritardata CP_4 evoluzione motoria) in diretta dipendenza della vaccinazione obbligatoria effettuata, con condanna, in caso di positivo accertamento, del convenuto all'indennizzo CP_4 previsto dalla L.210/92.
Esponeva, inoltre, che, con sentenza n.4307/06 del 14/7/06 il predetto Tribunale tranese accoglieva la domanda, condannando il convenuto alla corresponsione CP_4 dell'indennizzo.
Asseriva, altresì, di aver successivamente depositato, sempre dinanzi il Tribunale di
Trani-sezione lavoro e previdenza, un ulteriore ricorso ex art.442 c.p.c. per la determinazione della somma dovuta in forza della predetta sentenza.
In forza della predetta attività difensiva ed a seguito della revoca del mandato a suo tempo conferitole da parte dei coniugi con racc. del 15/3/07, si attivava, CP_1
pagina 3 di 12 presso il competente Ordine forense di appartenenza, per il previsto parere di congruità delle competenze maturate con successiva delibera che riconosceva quale congrua la somma complessiva di €44.870,00 oltre spese, diritti ed accessori di legge, in forza della quale, quindi, chiedeva al Tribunale barese concedersi un decreto monitorio per la somma complessiva di €69.630,33 (di cui €44.870,00 per onorari difensivi, €4.837,00 per diritti procuratori ed accessori) ricorso esitato da un provvedimento interlocutorio del 28/5/07, con il quale essa ricorrente veniva invitata ad una integrazione documentale mediante deposito della parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta ed inviata ai clienti.
Espletato il predetto adempimento istruttorio, veniva concesso il richiesto decreto monitorio, in data 20/6/07, per la richiesta somma di €69.630,33 oltre interessi e spese processuali, notificato al solo il successivo 16/7/07. CP_1
Con citazione del 18/9/07 coniugi proponevano formale e tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, in via preliminare, l'avversa falsa ed errata ricostruzione fattuale ed assumendo una violazione e falsa applicazione sia della L.210/92 che della L.
229/05 oltre che dell'art.5 della vigente tariffa professionale.
In particolare, in primo luogo, contestavano il rilascio di regolare mandato per la procedura ex art.442 c.p.c.; in secondo luogo, assumevano l'errata applicazione della tariffa professionale vigente (art.5 D.M. 127/04), laddove si faceva riferimento, nella determinazione dell'onorario difensivo, ai risultati effettivamente raggiunti piuttosto che a quelli potenzialmente conseguibili, configurandosi, nella specie, l'unico risultato concreto, quello ottenuto con il ricorso ex L.210/92.
Con riferimento al quantum assumevano l'esorbitanza della pretesa creditoria rispetto ai vantaggi conseguiti e, nel merito, chiedevano la rideterminazione, secondo equità, del compenso professionale spettante all'avv. Pt_1
Concludevano, pertanto, previa revoca dell'opposto decreto, per la determinazione delle effettive spettanze in favore del ridetto professionista, a fronte delle formulate eccezioni di difetto di mandato per la procedura ex art.442 c.p.c. e di concreta inutilità della pagina 4 di 12 stessa, asserendo di contabilizzare un acconto di €700,00 a suo tempo versato in favore della Pt_1
Si costituiva l'opposta creditrice, in proprio e con l'ulteriore patrocinio dell'avv. Oscar
Lojodice.
Rilevava l'opposta, l'avvenuto avverso riconoscimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale, contestando e confutando le avverse eccezioni difensive ed insistendo per il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma dell'opposto provvedimento monitorio oltre alla refusione delle spese di lite.
All'esito delle deduzioni difensive addotte dagli opponenti nel corso della prima udienza di comparizione del 26/5/08 ed a scioglimento della riserva di cui alla successiva udienza del 14/7/08, l'assegnatario del ruolo, con motivata ordinanza del 30/8/08, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, rinviando la causa ai sensi dell'art.183 c.p.c..
Istruita la causa con gli ammessi mezzi di prova orale (reciproci interrogatori formali e prova testimoniale richiesta dalla sola convenuta), la stessa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, perveniva all'udienza di p.c. del 5/10/16 nel corso della quale veniva riservata in decisione.
Con successiva sentenza del 27/2/17 l'adìto Tribunale definiva la controversia accogliendo, per quanto di ragione, la proposta opposizione e, per l'effetto, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta della somma di €7.627,10 a titolo di compenso professionale dalla stessa maturato, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, premetteva il Tribunale la doverosa applicazione, al giudizio in esame, del consolidato principio processuale in ordine al riparto dell'onere probatorio secondo il quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento della controparte debba solo fornire la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, posto che pagina 5 di 12 incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Peraltro, rilevava il primo giudice, presupposto essenziale dell'esistenza di un rapporto di prestazione professionale è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente, convenuto per il pagamento di tale compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, allorché il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata istaurazione di un simile rapporto, gravava sull'attore (Cass. 27/1/2016 n.1741).
Nel caso di specie, evidenziava il Tribunale, si configurava contestato il conferimento dell'incarico per l'azione giudiziale ex L.229/05, nonché l'ammontare dei compensi spettanti alla professionista nella misura determinata con l'opposto decreto ingiuntivo.
In merito all'attività svolta, riteneva il Tribunale non potersi ritenere raggiunta la prova del conferimento del mandato per il giudizio ex L.229/05, a nulla rilevando le argomentazioni dell'opposta in merito all'asserito automatismo della predetta azione a seguito dell'accoglimento della precedente domanda ex L.210/92, atteso che l'avv. depositava, in data 14/11/06 un ricorso ex art.442 c.p.c. finalizzato Pt_1 all'ottenimento di un ulteriore indennizzo, rispetto a quello già conseguito con il precedente giudizio, da parte dei ricorrenti, già beneficiari del provvedimento indennitario precedente, condizionato, peraltro, alla rinuncia dello stesso da parte dei predetti beneficiari.
Con riferimento alla prova dell'effettiva attività difensiva svolta, riteneva inattendibile la deposizione del teste addotta dalla stessa convenuta opposta per i motivati rilievi.
Sulla scorta di quanto innanzi, riteneva il Tribunale rideterminarsi il compenso professionale limitando lo stesso alla sola attività effettivamente prestata in base ad un mandato ricevuto.
pagina 6 di 12 A tale riguardo, evidenziava il principio consolidato in base al quale, il compenso avrebbe dovuto essere calcolato in base a criteri di corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario professionale all'opera effettivamente svolta.
Nel caso di specie, per le ragioni anzidette, doveva ritenersi incontestata la sola azione stragiudiziale mediante il ricorso amministrativo ex art.5 L.210/92, portato a termine con l'introduzione del successivo giudizio definito con sentenza di accoglimento, con attività difensiva limitata alla redazione e deposito del ricorso introduttivo, dovendosi circoscrivere l'opera prestata solamente a tali attività in base alla vigente tariffa professionale ed adottando i valori medi in relazione ad una causa di valore indeterminabile.
Veniva quindi sostanzialmente accolta la doglianza prospettata dagli opponenti in ordine all'eccessività di quanto richiesto ed opinato dal consiglio dell'ordine di appartenenza
(ovviamente irrilevante in sede di opposizione) atteso che, in assenza dei verbali di causa, doveva ritenersi non provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni giudiziali indicate nella correlativa nota specifica.
In definitiva, concludeva il Tribunale, visti gli incarichi assunti e portati effettivamente a termine nelle singole fasi stragiudiziali e giudiziali ed applicato il D.M. 127/2004 con allegate tabelle, poteva essere riconosciuto in favore della convenuta opposta il compenso di €7.627,10 (come dettagliatamente determinato) al netto dell'allegato e comprovato acconto di €700,00.
La rilevante rideterminazione riduttiva della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, induceva il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese.
Avverso la sentenza predetta, tempestivamente e ritualmente notificata tanto alla in proprio, quanto al designato suo codifensore, avv. Lojodice, proponeva l'avv. Pt_1
in proprio, il gravame che ci occupa a supporto del quale, con una esposizione, a Pt_1 dire il vero, piuttosto confusa (ai limiti dell'inammissibilità formale ex art.342 c.p.c.) assumeva, quale unica motivazione, una prospettata erronea valutazione da parte del
Tribunale delle eccezioni difensive proposte dagli opponenti (mancanza di mandato per la procedura ex L.229/05 e mancata prova delle prestazioni eseguite) valorizzando, di pagina 7 di 12 contro, il beneficio dagli stessi conseguito con la sentenza definitiva del giudizio ex
L.210/92, censurando, altresì, la ritenuta inattendibilità del teste , all'epoca dei Tes_1 fatti collaboratore di studio della ricorrente.
Si costituivano i coniugi eccependo, preliminarmente ed in rito, Controparte_3
l'inammissibilità dell'avverso gravame per la rilevata sua tardiva proposizione, come agevolmente evincibile dalla cronistoria delle vicende processuali successive alla pubblicazione della impugnata sentenza di primo grado e proponendo, in via subordinata, ulteriore eccezione d'inammissibilità formale ex artt.348 bis e 342 c.p.c., contestando, nel merito, l'infondatezza dello stesso gravame, a fronte della correttezza dell'impugnata sentenza di primo grado, richiedendo, in ogni caso la condanna dell'appellante alle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 2/11/2018, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 3/7/20, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 21/5/21 nel corso della quale, a seguito dell'avvenuta dichiarazione dell'intervenuto decesso, nelle more, della minore , rappresentata dai convenuti Persona_3 appellati, il giudizio veniva dichiarato interrotto, per essere successivamente riassunto ad iniziativa dell'appellante con propria istanza manoscritta del 17/9/2021 e fissazione dell'udienza di prosecuzione in riassunzione del 26/11/2021 per la p.c. in previsione della quale avveniva la costituzione in riassunzione dei coniugi CP_1
Si perveniva quindi, all'udienza decisoria di cui in epigrafe dell'11/11/22, così fissata a seguito rilevato carico del ruolo della precedente udienza del 26/11/21, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione conseguenti alla disposta modalità cartolare, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
La evidente prioritaria disamina della proposta eccezione d'inammissibilità del gravame per proposta tardività dello stesso, conduce all'accoglimento dell'eccezione in quanto fondata su incontestabili riscontri documentali.
pagina 8 di 12 A tale riguardo devono premettersi rilevanti circostanze processuali, al fine di individuare correttamente sia la disciplina processuale relativa ai termini brevi d'impugnazione, conseguenti ad una ritenuta corretta notificazione della sentenza di primo grado, sia a quelli relativi al termine lungo nella subordinata ipotesi di accoglimento dell'eccezione difensiva dell'appellante in punto di corretta notificazione della stessa all'avv. Oscar Lojodice (all'epoca dei fatti sospeso dall'esercizio della professione in conseguenza di provvedimento disciplinare dell'Ordine di appartenenza).
A tale riguardo, rileva, in primo luogo l'attestazione di avvenuta notifica della sentenza ad entrambi i destinatari, ovvero tanto all'avv. , in proprio, che al Parte_1 proprio designato codifensore, avv. Oscar Lojodice, avvenuta via pec in data 28/2/2017
(come attestato dalle allegate certificazioni) conseguendone la scadenza del termine breve per l'impugnazione nel trentesimo giorno successivo alla predetta data di perfezionamento della notifica, ovvero in data 29/3/2017, a fronte della notifica del gravame agli appellati ed al loro difensore in primo grado, in data 11/4/2018, ovvero oltre un anno dopo il compiuto termine breve di cui innanzi.
La difesa dell'appellata, a seguito della costituzione in corso di giudizio, dell'avv. CP_5
, autore della depositata memoria conclusionale, eccepiva la nullità della notifica
[...] all'avv. Oscar Lojodice, codifensore della in primo grado, in quanto nella data di Pt_1 attestata notifica a mezzo pec, lo stesso era provvisoriamente sospeso dall'esercizio professionale a seguito provvedimento disciplinare interno.
L'assunto difensivo è destituito di fondamento per la dirimente circostanza, agevolmente desumibile dagli atti processuali, che l'avv. Lojodice era pur sempre un codifensore della convenuta opposta, la quale doveva considerarsi quale difensore di sé medesima, come confermato dalle molteplici comparizioni in udienza, anche in sostituzione del Collega
Lojodice e dalla stessa redazione e sottoscrizione individuale della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Pur ammettendo, quindi, la nullità della notifica operata all'avv. Lojodice, restava pur sempre valida quella operata alla parte personalmente (cfr. Cass. n.11298 del pagina 9 di 12 10/5/2018) da intendersi con l'ulteriore scopo di notifica ad un ulteriore difensore costituito, in grado di sanare l'inefficacia della notifica al codifensore sospeso.
Tuttavia, pur ammettendo, a tutto concedere, il fondamento dell'eccezione e ritenendo quindi non validamente applicato il c.d. termine breve di trenta giorni per la tempestiva proposizione del gravame, deve rilevarsi, come correttamente evidenziato dal difensore degli appellati con un rilievo temporale incontestabile e condivisibile, che anche il termine lungo era, nel caso di specie, abbondantemente compiuto.
A tale riguardo, come innanzi accennato, essendo il giudizio introdotto con citazione del
18/9/07 ante riforma del 2009, il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza doveva ritenersi sospeso nel periodo feriale (ridotto dall'1/1/2015 da 46 a 31 giorni).
La sentenza, tardivamente impugnata, risultava pubblicata il 27/2/2017, conseguendone che il termine lungo per impugnare veniva a compiersi a distanza di un anno e 31 giorni dalla data predetta, ovvero in data 29/3/2018, ben prima quindi dell'avvenuta notifica dell'atto di appello dell'11/4/2018.
L'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la sospensione doveva comprendere oltre il mese di agosto anche la metà del mese di settembre, ovvero un termine complessivo di 46 giorni ( a fronte di quello validamente e correttamente ritenuto di 31 giorni) non può condividersi, atteso che la data di pubblicazione della sentenza de qua agitur è incontestabilmente successiva all'entrata in vigore del nuovo termine di sospensione così come novellato (cfr. ex plurimis Cass. 9/4/2018 n.8623; ord. 26/10/2017 n.25492).
Il novellato e ridotto termine di sospensione feriale era, invero, immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art.16, comma 1, dello stesso d.l. a nulla rilevando la data d'introduzione del giudizio, presumibilmente ed erroneamente ritenuta efficace dall'appellante (cfr. Cass. ord. 6/9/2017 n.20866).
Sulla scorta dei rilievi temporali di cui innanzi, il gravame risulta insanabilmente tardivo e tanto, sia considerando il termine breve dall'avvenuta notifica della sentenza quanto,
pagina 10 di 12 in via estremamente gradata, considerando il termine lungo dalla pubblicazione della stessa.
La inammissibilità rituale dell'impugnazione assorbe, evidentemente, qualsiasi ulteriore delibazione circa il merito della stessa, peraltro prima facie palesemente infondato, attesa la dirimente motivazione addotta dal Tribunale in ordine alle ritenute carenze documentali in ordine al mandato difensivo per il giudizio ex art.442 c.p.c.. ed alla prova dell'effettiva attività difensiva svolta, senza produzione dei correlativi verbali d'udienza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1 in proprio, avverso la sentenza n.1055/2017, resa dal Tribunale monocratico di Bari in data 24/2/2017, pubblicata il successivo 27/2/2017, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore degli appellati in solido, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse sulla scorta del dichiarato valore del giudizio, in complessivi €9,991,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta al versamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 26/3/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, nata in [...] il [...], residente in Giovinazzo ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n.37 c/o la procuratore e Org_1 difensore di sè medesima
appellante
Contro
, nato in [...] il [...] e , nata in Controparte_1 Controparte_2
Milano il 29/9/1965, coniugi residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in Bari alla pagina 1 di 12 via Lofoco n.18 (studio avv. Antonia Porcelluzzi), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Patruno del Foro di Trani
appellati
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.10055/2017, resa dal Tribunale monocratico di
Bari, in data 14/02/2017, pubblicata il successivo 27/02/2017, a definizione del giudizio rubricato al n.10042/2007 del r.g.c., proposto dagli odierni appellati, in danno della odierna appellante , avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta depositate dalle parti , in previsione dell'udienza di p.c. dell'11/11/2022, trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio all'introdotta disciplina emergenziale: per l' appellante:
“A)rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari n.1211/07, depositato il 20/6/07 in quanto infondata in fatto e diritto, confermandolo integralmente, con conseguente condanna dei coniugi al pagamento in Controparte_3 solido in favore dell'avv. della somma di €69.630,00 come ingiunta, Parte_1 oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in €1.215,00 ovvero la diversa somma eventualmente ritenuta giusta, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda ed ulteriori interessi legali ex art.1283 c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale, con condanna degli opponenti-appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
in subordine, si chiede disporsi CTU al fine di determinare gli importi percepiti dai coniugi in virtù dell'attività Controparte_3 professionale svolta dall'avv. conclusosi con esito favorevole agli stessi, ovvero Pt_1 alla percezione dell'indennizzo ai sensi della L.210 del 1992 e 229 del 2005, ciò allorquando la Ecc.ma Corte dovesse avere dubbi sulla consulenza tecnica di parte a firma del dott. ” ; per gli appellati , si insisteva, in via preliminare per Persona_1
l'accoglimento della proposta eccezione d'inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso e, in via subordinata e nel merito per il rigetto dell'avverso gravame, integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Bari del 30/4/07, l'avv. Parte_1
in proprio, chiedeva concedersi decreto ingiuntivo in suo favore ed in danno dei
[...] coniugi e in forza di compensi dalla stessa maturati Controparte_1 CP_2 per attività stragiudiziale e giudiziale svolta in favore dei predetti coniugi ed avente ad oggetto una richiesta indennitaria-risarcitoria per la propria figlia minore e conseguente alle conseguenze invalidanti di una eseguita vaccinazione obbligatoria.
Assumeva a supporto della domanda monitoria di aver svolto, su mandato dei coniugi predetti, un'attività stragiudiziale consistita nella redazione di un ricorso amministrativo al Ministero della Salute pubblica ex art. 5 L.201/92 avverso il verbale emesso dalla
CMO dell' militare di Bari, con il quale era stata rigettata l'istanza di indennizzo Org_2 proposta da essi coniugi, quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore , ritenuta irreversibilmente danneggiata da affezione post vaccinale. Per_2
Aggiungeva di aver svolto anche una successiva attività giudiziale rappresentata dalla redazione e deposito di un ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Trani per conto dei predetti coniugi, nella spiegata qualità rappresentativa, avverso il predetto
, onde accertare la grave forma d'invalidità (grave encefalopatìa con ritardata CP_4 evoluzione motoria) in diretta dipendenza della vaccinazione obbligatoria effettuata, con condanna, in caso di positivo accertamento, del convenuto all'indennizzo CP_4 previsto dalla L.210/92.
Esponeva, inoltre, che, con sentenza n.4307/06 del 14/7/06 il predetto Tribunale tranese accoglieva la domanda, condannando il convenuto alla corresponsione CP_4 dell'indennizzo.
Asseriva, altresì, di aver successivamente depositato, sempre dinanzi il Tribunale di
Trani-sezione lavoro e previdenza, un ulteriore ricorso ex art.442 c.p.c. per la determinazione della somma dovuta in forza della predetta sentenza.
In forza della predetta attività difensiva ed a seguito della revoca del mandato a suo tempo conferitole da parte dei coniugi con racc. del 15/3/07, si attivava, CP_1
pagina 3 di 12 presso il competente Ordine forense di appartenenza, per il previsto parere di congruità delle competenze maturate con successiva delibera che riconosceva quale congrua la somma complessiva di €44.870,00 oltre spese, diritti ed accessori di legge, in forza della quale, quindi, chiedeva al Tribunale barese concedersi un decreto monitorio per la somma complessiva di €69.630,33 (di cui €44.870,00 per onorari difensivi, €4.837,00 per diritti procuratori ed accessori) ricorso esitato da un provvedimento interlocutorio del 28/5/07, con il quale essa ricorrente veniva invitata ad una integrazione documentale mediante deposito della parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta ed inviata ai clienti.
Espletato il predetto adempimento istruttorio, veniva concesso il richiesto decreto monitorio, in data 20/6/07, per la richiesta somma di €69.630,33 oltre interessi e spese processuali, notificato al solo il successivo 16/7/07. CP_1
Con citazione del 18/9/07 coniugi proponevano formale e tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, in via preliminare, l'avversa falsa ed errata ricostruzione fattuale ed assumendo una violazione e falsa applicazione sia della L.210/92 che della L.
229/05 oltre che dell'art.5 della vigente tariffa professionale.
In particolare, in primo luogo, contestavano il rilascio di regolare mandato per la procedura ex art.442 c.p.c.; in secondo luogo, assumevano l'errata applicazione della tariffa professionale vigente (art.5 D.M. 127/04), laddove si faceva riferimento, nella determinazione dell'onorario difensivo, ai risultati effettivamente raggiunti piuttosto che a quelli potenzialmente conseguibili, configurandosi, nella specie, l'unico risultato concreto, quello ottenuto con il ricorso ex L.210/92.
Con riferimento al quantum assumevano l'esorbitanza della pretesa creditoria rispetto ai vantaggi conseguiti e, nel merito, chiedevano la rideterminazione, secondo equità, del compenso professionale spettante all'avv. Pt_1
Concludevano, pertanto, previa revoca dell'opposto decreto, per la determinazione delle effettive spettanze in favore del ridetto professionista, a fronte delle formulate eccezioni di difetto di mandato per la procedura ex art.442 c.p.c. e di concreta inutilità della pagina 4 di 12 stessa, asserendo di contabilizzare un acconto di €700,00 a suo tempo versato in favore della Pt_1
Si costituiva l'opposta creditrice, in proprio e con l'ulteriore patrocinio dell'avv. Oscar
Lojodice.
Rilevava l'opposta, l'avvenuto avverso riconoscimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale, contestando e confutando le avverse eccezioni difensive ed insistendo per il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma dell'opposto provvedimento monitorio oltre alla refusione delle spese di lite.
All'esito delle deduzioni difensive addotte dagli opponenti nel corso della prima udienza di comparizione del 26/5/08 ed a scioglimento della riserva di cui alla successiva udienza del 14/7/08, l'assegnatario del ruolo, con motivata ordinanza del 30/8/08, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, rinviando la causa ai sensi dell'art.183 c.p.c..
Istruita la causa con gli ammessi mezzi di prova orale (reciproci interrogatori formali e prova testimoniale richiesta dalla sola convenuta), la stessa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, perveniva all'udienza di p.c. del 5/10/16 nel corso della quale veniva riservata in decisione.
Con successiva sentenza del 27/2/17 l'adìto Tribunale definiva la controversia accogliendo, per quanto di ragione, la proposta opposizione e, per l'effetto, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta della somma di €7.627,10 a titolo di compenso professionale dalla stessa maturato, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, premetteva il Tribunale la doverosa applicazione, al giudizio in esame, del consolidato principio processuale in ordine al riparto dell'onere probatorio secondo il quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento della controparte debba solo fornire la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, posto che pagina 5 di 12 incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Peraltro, rilevava il primo giudice, presupposto essenziale dell'esistenza di un rapporto di prestazione professionale è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente, convenuto per il pagamento di tale compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, allorché il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata istaurazione di un simile rapporto, gravava sull'attore (Cass. 27/1/2016 n.1741).
Nel caso di specie, evidenziava il Tribunale, si configurava contestato il conferimento dell'incarico per l'azione giudiziale ex L.229/05, nonché l'ammontare dei compensi spettanti alla professionista nella misura determinata con l'opposto decreto ingiuntivo.
In merito all'attività svolta, riteneva il Tribunale non potersi ritenere raggiunta la prova del conferimento del mandato per il giudizio ex L.229/05, a nulla rilevando le argomentazioni dell'opposta in merito all'asserito automatismo della predetta azione a seguito dell'accoglimento della precedente domanda ex L.210/92, atteso che l'avv. depositava, in data 14/11/06 un ricorso ex art.442 c.p.c. finalizzato Pt_1 all'ottenimento di un ulteriore indennizzo, rispetto a quello già conseguito con il precedente giudizio, da parte dei ricorrenti, già beneficiari del provvedimento indennitario precedente, condizionato, peraltro, alla rinuncia dello stesso da parte dei predetti beneficiari.
Con riferimento alla prova dell'effettiva attività difensiva svolta, riteneva inattendibile la deposizione del teste addotta dalla stessa convenuta opposta per i motivati rilievi.
Sulla scorta di quanto innanzi, riteneva il Tribunale rideterminarsi il compenso professionale limitando lo stesso alla sola attività effettivamente prestata in base ad un mandato ricevuto.
pagina 6 di 12 A tale riguardo, evidenziava il principio consolidato in base al quale, il compenso avrebbe dovuto essere calcolato in base a criteri di corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario professionale all'opera effettivamente svolta.
Nel caso di specie, per le ragioni anzidette, doveva ritenersi incontestata la sola azione stragiudiziale mediante il ricorso amministrativo ex art.5 L.210/92, portato a termine con l'introduzione del successivo giudizio definito con sentenza di accoglimento, con attività difensiva limitata alla redazione e deposito del ricorso introduttivo, dovendosi circoscrivere l'opera prestata solamente a tali attività in base alla vigente tariffa professionale ed adottando i valori medi in relazione ad una causa di valore indeterminabile.
Veniva quindi sostanzialmente accolta la doglianza prospettata dagli opponenti in ordine all'eccessività di quanto richiesto ed opinato dal consiglio dell'ordine di appartenenza
(ovviamente irrilevante in sede di opposizione) atteso che, in assenza dei verbali di causa, doveva ritenersi non provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni giudiziali indicate nella correlativa nota specifica.
In definitiva, concludeva il Tribunale, visti gli incarichi assunti e portati effettivamente a termine nelle singole fasi stragiudiziali e giudiziali ed applicato il D.M. 127/2004 con allegate tabelle, poteva essere riconosciuto in favore della convenuta opposta il compenso di €7.627,10 (come dettagliatamente determinato) al netto dell'allegato e comprovato acconto di €700,00.
La rilevante rideterminazione riduttiva della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, induceva il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese.
Avverso la sentenza predetta, tempestivamente e ritualmente notificata tanto alla in proprio, quanto al designato suo codifensore, avv. Lojodice, proponeva l'avv. Pt_1
in proprio, il gravame che ci occupa a supporto del quale, con una esposizione, a Pt_1 dire il vero, piuttosto confusa (ai limiti dell'inammissibilità formale ex art.342 c.p.c.) assumeva, quale unica motivazione, una prospettata erronea valutazione da parte del
Tribunale delle eccezioni difensive proposte dagli opponenti (mancanza di mandato per la procedura ex L.229/05 e mancata prova delle prestazioni eseguite) valorizzando, di pagina 7 di 12 contro, il beneficio dagli stessi conseguito con la sentenza definitiva del giudizio ex
L.210/92, censurando, altresì, la ritenuta inattendibilità del teste , all'epoca dei Tes_1 fatti collaboratore di studio della ricorrente.
Si costituivano i coniugi eccependo, preliminarmente ed in rito, Controparte_3
l'inammissibilità dell'avverso gravame per la rilevata sua tardiva proposizione, come agevolmente evincibile dalla cronistoria delle vicende processuali successive alla pubblicazione della impugnata sentenza di primo grado e proponendo, in via subordinata, ulteriore eccezione d'inammissibilità formale ex artt.348 bis e 342 c.p.c., contestando, nel merito, l'infondatezza dello stesso gravame, a fronte della correttezza dell'impugnata sentenza di primo grado, richiedendo, in ogni caso la condanna dell'appellante alle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 2/11/2018, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 3/7/20, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 21/5/21 nel corso della quale, a seguito dell'avvenuta dichiarazione dell'intervenuto decesso, nelle more, della minore , rappresentata dai convenuti Persona_3 appellati, il giudizio veniva dichiarato interrotto, per essere successivamente riassunto ad iniziativa dell'appellante con propria istanza manoscritta del 17/9/2021 e fissazione dell'udienza di prosecuzione in riassunzione del 26/11/2021 per la p.c. in previsione della quale avveniva la costituzione in riassunzione dei coniugi CP_1
Si perveniva quindi, all'udienza decisoria di cui in epigrafe dell'11/11/22, così fissata a seguito rilevato carico del ruolo della precedente udienza del 26/11/21, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione conseguenti alla disposta modalità cartolare, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
La evidente prioritaria disamina della proposta eccezione d'inammissibilità del gravame per proposta tardività dello stesso, conduce all'accoglimento dell'eccezione in quanto fondata su incontestabili riscontri documentali.
pagina 8 di 12 A tale riguardo devono premettersi rilevanti circostanze processuali, al fine di individuare correttamente sia la disciplina processuale relativa ai termini brevi d'impugnazione, conseguenti ad una ritenuta corretta notificazione della sentenza di primo grado, sia a quelli relativi al termine lungo nella subordinata ipotesi di accoglimento dell'eccezione difensiva dell'appellante in punto di corretta notificazione della stessa all'avv. Oscar Lojodice (all'epoca dei fatti sospeso dall'esercizio della professione in conseguenza di provvedimento disciplinare dell'Ordine di appartenenza).
A tale riguardo, rileva, in primo luogo l'attestazione di avvenuta notifica della sentenza ad entrambi i destinatari, ovvero tanto all'avv. , in proprio, che al Parte_1 proprio designato codifensore, avv. Oscar Lojodice, avvenuta via pec in data 28/2/2017
(come attestato dalle allegate certificazioni) conseguendone la scadenza del termine breve per l'impugnazione nel trentesimo giorno successivo alla predetta data di perfezionamento della notifica, ovvero in data 29/3/2017, a fronte della notifica del gravame agli appellati ed al loro difensore in primo grado, in data 11/4/2018, ovvero oltre un anno dopo il compiuto termine breve di cui innanzi.
La difesa dell'appellata, a seguito della costituzione in corso di giudizio, dell'avv. CP_5
, autore della depositata memoria conclusionale, eccepiva la nullità della notifica
[...] all'avv. Oscar Lojodice, codifensore della in primo grado, in quanto nella data di Pt_1 attestata notifica a mezzo pec, lo stesso era provvisoriamente sospeso dall'esercizio professionale a seguito provvedimento disciplinare interno.
L'assunto difensivo è destituito di fondamento per la dirimente circostanza, agevolmente desumibile dagli atti processuali, che l'avv. Lojodice era pur sempre un codifensore della convenuta opposta, la quale doveva considerarsi quale difensore di sé medesima, come confermato dalle molteplici comparizioni in udienza, anche in sostituzione del Collega
Lojodice e dalla stessa redazione e sottoscrizione individuale della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Pur ammettendo, quindi, la nullità della notifica operata all'avv. Lojodice, restava pur sempre valida quella operata alla parte personalmente (cfr. Cass. n.11298 del pagina 9 di 12 10/5/2018) da intendersi con l'ulteriore scopo di notifica ad un ulteriore difensore costituito, in grado di sanare l'inefficacia della notifica al codifensore sospeso.
Tuttavia, pur ammettendo, a tutto concedere, il fondamento dell'eccezione e ritenendo quindi non validamente applicato il c.d. termine breve di trenta giorni per la tempestiva proposizione del gravame, deve rilevarsi, come correttamente evidenziato dal difensore degli appellati con un rilievo temporale incontestabile e condivisibile, che anche il termine lungo era, nel caso di specie, abbondantemente compiuto.
A tale riguardo, come innanzi accennato, essendo il giudizio introdotto con citazione del
18/9/07 ante riforma del 2009, il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza doveva ritenersi sospeso nel periodo feriale (ridotto dall'1/1/2015 da 46 a 31 giorni).
La sentenza, tardivamente impugnata, risultava pubblicata il 27/2/2017, conseguendone che il termine lungo per impugnare veniva a compiersi a distanza di un anno e 31 giorni dalla data predetta, ovvero in data 29/3/2018, ben prima quindi dell'avvenuta notifica dell'atto di appello dell'11/4/2018.
L'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la sospensione doveva comprendere oltre il mese di agosto anche la metà del mese di settembre, ovvero un termine complessivo di 46 giorni ( a fronte di quello validamente e correttamente ritenuto di 31 giorni) non può condividersi, atteso che la data di pubblicazione della sentenza de qua agitur è incontestabilmente successiva all'entrata in vigore del nuovo termine di sospensione così come novellato (cfr. ex plurimis Cass. 9/4/2018 n.8623; ord. 26/10/2017 n.25492).
Il novellato e ridotto termine di sospensione feriale era, invero, immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art.16, comma 1, dello stesso d.l. a nulla rilevando la data d'introduzione del giudizio, presumibilmente ed erroneamente ritenuta efficace dall'appellante (cfr. Cass. ord. 6/9/2017 n.20866).
Sulla scorta dei rilievi temporali di cui innanzi, il gravame risulta insanabilmente tardivo e tanto, sia considerando il termine breve dall'avvenuta notifica della sentenza quanto,
pagina 10 di 12 in via estremamente gradata, considerando il termine lungo dalla pubblicazione della stessa.
La inammissibilità rituale dell'impugnazione assorbe, evidentemente, qualsiasi ulteriore delibazione circa il merito della stessa, peraltro prima facie palesemente infondato, attesa la dirimente motivazione addotta dal Tribunale in ordine alle ritenute carenze documentali in ordine al mandato difensivo per il giudizio ex art.442 c.p.c.. ed alla prova dell'effettiva attività difensiva svolta, senza produzione dei correlativi verbali d'udienza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1 in proprio, avverso la sentenza n.1055/2017, resa dal Tribunale monocratico di Bari in data 24/2/2017, pubblicata il successivo 27/2/2017, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore degli appellati in solido, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse sulla scorta del dichiarato valore del giudizio, in complessivi €9,991,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta al versamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 26/3/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12