Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/03/2026, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15642 del 2025, proposto da OB FF, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Forleo, Luca Froio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Torre Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la condanna
di Roma Capitale, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego maturato sull’istanza di accesso prot. n. QI/2025/0215761, presentata dal ricorrente in data 24.10.2025, all’ostensione degli atti ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 19.12.2025, OB FF ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, quale parte resistente, e di Torre SGR S.p.A., quale parte controinteressata, al fine di sentir condannare l’Amministrazione, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego maturato sull’istanza di accesso prot. n. QI/2025/0215761 presentata dal ricorrente in data 24.10.2025, all’ostensione degli atti ivi indicati.
In data 7.1.2026, Roma Capitale si è costituita in giudizio con una memoria di stile e, successivamente, ha depositato la nota prot. n. 22719 del 5.2.2025 di accoglimento dell’istanza di accesso agli atti per cui è causa, ivi fornendo le indicazioni per ottenere l’effettiva ostensione degli atti.
Con memoria del 20.2.2026, parte ricorrente ha confermato di aver ottenuto tutta documentazione di cui all’istanza di accesso agli atti per cui è causa e ha insistito per la declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
Benchè ritualmente intimata, Torre SGR S.p.A. non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 24.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l’allegazione di parte ricorrente, unitamente alla documentazione versata in atti da parte resistente, consentono al Collegio di dichiarare cessata tra le parti la materia del contendere, stante la coincidenza tra la documentazione oggetto della descritta istanza di accesso e quella esibita da Roma Capitale.
Sennonchè, Roma Capitale ha sì versato in atti gli atti tutta la documentazione richiesta, ma solamente a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, cosicchè essa, alla stregua del principio della soccombenza virtuale, deve essere ritenuta soccombente e, come tale, tenuta alla rifusione delle spese di lite - che verranno liquidate come in dispositivo - in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere.
Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 750,00, oltre accessori di legge, fermo il diritto di parte ricorrente di ripetere quanto dalla stessa esborsato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA LL, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
AN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | LA LL |
IL SEGRETARIO