Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 24506/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 21.3.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Salvatore Parascandola RICORRENTE
E
, nato a [...] il 1°.8.1981, rappresentato e difeso dall'avv.Angela Controparte_1
Bonetta, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. CP_2
CURATRICE SPECIALE IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 21.3.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi presenti che hanno confermato i patti sottoscritti, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole in data 25.3.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2023, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 12.5.2017 dal quale era nato il [...] – CP_1 Per_1 esponeva: (…) la Sig.ra è, anche, casalinga dovendosi interessare soprattutto del figlio e della Pt_1 casa, pur svolgendo una propria attività professionale autonoma di assistenza per lo svolgimento di pratiche amministrative;
il Sig. è dipendente di società sita in Teverola CP_1
(CE); - i redditi della Sig.ra sono portati dai modelli di dichiarazione che si producono Pt_1 relativamente agli ultimi tre anni;
- al momento la famiglia vive temporaneamente in una piccola porzione di un appartamento del padre di questa ricorrente nella stessa strada, in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione della propria residenza;
- i primi anni di matrimonio sono trascorsi, pur tra immediate incomprensioni, con una certa normalità. Purtroppo dalla nascita del figlio il Sig. si è mostrato subito insofferente alla presenza della Per_1 CP_1 moglie in casa, mostrandosi disinteressato ad ogni attività della moglie, anche ad una
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quotidiana richiesta di progettualità di crescita familiare. Il suo disinteresse per la moglie si è concretizzato in un'assenza totale di rapporti coniugali ed in particolare rifiutando ogni rapporto anche nel segreto dell'intimità coniugale. La frequentemente ha sollecitato e Pt_1 chiesto un diverso atteggiamento preoccupata della qualità insufficiente del rapporto coniugale e preoccupandosi delle conseguenze che inevitabilmente si riversano sulla famiglia. (…) E' impossibile vivere sotto lo stesso tetto infliggendo da parte del marito alla moglie una sorta di tendenza all'espulsione, creando barriere alla normale convivenza familiare. (…) In tutto questo la cura il figlio tenendolo con sé tutta la giornata e provvedendo a tutto quanto Pt_1 necessita, fatta eccezione di poche parentesi al ritorno del marito dal lavoro. (…) - Il giorno 9/11/23 ha lasciato euro 200,00 in contanti sul mobile e poi con una successiva telefonata ha riferito che per questo mese questo era il suo contributo al mantenimento della famiglia e che ha preso il bancomat intestato alla moglie per evitare che lei lo potesse utilizzare, eliminando anche il pagamento delle utenze di casa. (…) Con il suo atteggiamento anche il trascorrere quotidiano sta assumendo il carattere dell'oltraggio e della continua minaccia caratterizzata soprattutto dalla provocazione nel tentativo di indurre la moglie a commettere qualche errore per “poterne profittare”.
Ha chiesto che il Tribunale: Voglia dichiarare la separazione coniugale e conseguentemente, nei termini di legge, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra la ricorrente ed il marito della stessa, così come innanzi generalizzato, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e stabilendo la residenza stabile del figlio minore presso la ricorrente stessa, disponendo il contributo mensile di mantenimento del figlio minore nonché ogni altra disposizione necessaria ed il piano genitoriale che si allega al presente ricorso.
Si è costituito il sign. e, non opponendosi alla separazione- ha dedotto: CP_1 il comparente contesta parola per parola il contenuto dell'atto introduttivo in quanto non è stato riferito dalla signora alcuna verità sulle motivazioni che hanno portato alla Pt_1 disgregazione del rapporto coniugale. A differenza di ciò che afferma controparte, il matrimonio è fallito esclusivamente a causa del comportamento della signora che per il Pt_1 marito non prova amore, affetto, rispetto e stima e forse non li ha mai provati. (…) La ricorrente non ha mai condiviso nulla con il marito: interessi, passioni e nemmeno gli obiettivi che una giovane coppia si prefigge con il matrimonio e la nascita di un figlio;
i coniugi non frequentavano amici in quanto alla non piaceva mai nessuno, non uscivano, non Pt_1 dialogavano, non avevano rapporti intimi, se non occasionalmente e comunque senza alcun trasporto passionale. La ricorrente non ha mai cercato di risolvere i problemi matrimoniali, ad ella non interessava recuperare l'amore del marito o l'unione familiare. La nascita del piccolo ha allontanato definitivamente i coniugi. (…) L'unica cosa che interessa e Per_1 preoccupa la ricorrente era ed è l'acquisto di una bella casa. Infatti, i coniugi, da prima hanno comprato un immobile in completo stato di abbandono e pertanto da ristrutturare, anche contro il parere del sig. che aveva intuito di non fare un buon acquisto, tanto da essere CP_1 costretti dopo un po' di tempo a rivenderlo;
dopo di che hanno acquistato, anche con i proventi della vendita dell'immobile, una quota pari ad 1/3 dell'appartamento che era di proprietà del padre della , il sig. , che aveva i diritti di proprietà pari ad a 2/3. In tale Pt_1 Per_2 acquisto il sig. ha investito il proprio TFR relativo ad un primo rapporto lavorativo CP_1
(pari a circa 25 mila euro), nonché un anticipo sul TFR di euro 7603,00 chiesto alla azienda dove attualmente lavora, la FERCAM spa, anche per assolvere al pagamento delle spese di ristrutturazione effettuate con la richiesta del bonus al 110% per la cui eccedenza di euro 30.000,00 i coniugi hanno dovuto pagare, anche con un prestito ricevuto dai genitori di che hanno versato euro 15.000,00, con l'impegno dei coniugi di restituirlo a breve, ed CP_1 infine hanno dovuto sottoscrivere un contratto di mutuo/finanziamento Findomestic di euro
54,800,00 mila, ancora attualmente in corso. A ristrutturazione ultimata, avvenuta a marzo
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2023, la signora ha iniziato il proprio percorso di denigrazione del marito al fine di Pt_1 farlo allontanare definitivamente dalla casa coniugale (…) Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, è evidente che la separazione sia da addebitare alla signora , che Parte_1 non solo ha violato e continua a violare gli obblighi imposti dal matrimonio ma sicuramente non offre garanzia di essere una buona madre. A parere della scrivente, ricorre nel caso specifico l'esigenza di operare una attenta valutazione dell'idoneità genitoriale della signora
, in quanto restia a provvedere ai bisogni materiali ed affettivi del piccolo , e Pt_1 Per_1 soprattutto a rinunciare o a posticipare i propri bisogni per anteporvi quelli del figlio. (…) Relativamente alle richieste di natura economica, si fa rilevare che la signora Parte_1
ha omesso di documentare correttamente la propria situazione reddituale. Dall'estratto
[...] conto allegato in atti, n. 002/2021 (nel quale è stato accreditato l'importo del finanziamento Findomestic) considerato che il versa solo il proprio stipendio, si evincono i seguenti CP_1 versamenti operati dalla e derivanti dalla sua attività di consulente nella gestione di Pt_1 pratiche assistenziali (…) Pertanto, è evidente che la stessa possa e debba pagare per intero la rata mensile Findomestic, prestito contratto dal sig. unicamente per far fronte CP_1 all'acquisto della casa coniugale. (…) Pertanto, si chiede che la stessa sia onerata a pagare la rata mensile di euro 608,67, considerato che il sig. ha già investito nell'acquisto e CP_1 nella ristrutturazione tutte le somme che erano nella propria disponibilità ed anche future, e senza tralasciare la circostanza che lo stesso dovrà locare un appartamento dove poter vivere e trascorrere del tempo con il figlioletto. (…)
Ha chiesto: voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a Pt_1 e per l'effetto: assegni alla signora la casa coniugale, disponendo a suo carico
[...] Pt_1 il pagamento della intera rata di finanziamento di euro 608,67 contratto per l'acquisto e la ristrutturazione del predetto immobile, solo formalmente intestato a (in quanto CP_1 unica parte, possessore di regolare busta-paga, a poter accedere al credito al consumo, ) con garanzia fideiussoria della;
disporre a carico di un assegno mensile per Pt_1 CP_1 il mantenimento del piccolo nella misura di euro 200,00, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie mediche e scolastiche concordate e documentate. Si consideri che lo stesso versa ogni mese una rata mensile di euro 242,90 per l'acquisto della vettura, ed euro 50,00 mensili per la custodia nel posto auto, oltre la rata di euro 608,67 a favore della Findomestic;
oltre le spese di carburante giornaliero da a Teverola per circa 100 Km al giorno per recarsi sul posto CP_3 di lavoro e un costo di euro 300,00 mensili, oltre le spese personali. Ripartizione dell'AUU ad entrambi i genitori al 50%;
6. disporre il monitoraggio delle capacità genitoriali della signora
(…). Parte_1
Nel corso dell'istruttoria - dopo l'adozione dei provvedimenti urgenti ex art. 473 bis n. 22 – è stata nominata curatrice speciale del minore l'avv. alla luce della conflittualità CP_2 dei coniugi che appariva di pregiudizio all'equilibrio psico-fisico del minore e sono state richieste indagini socio-ambientali ai SS competenti per territorio.
Infine, all'udienza del 21.3.2025, le parti sono comparse personalmente, unitamente alla curatrice, ed hanno sottoscritto i seguenti accordi:
1. Il figlio minore resterà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, attualmente sita in alla via Miliscola 23; CP_3
2. Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì dalle 18 alle 21 e nella settimana il cui weekend è di spettanza della madre anche il giovedì dalle 18 alle 21, nonchè a weekend alterni dalle 18 del venerdì alle 21 della domenica sera;
resta inteso che tali accordi potranno essere all'occorrenza modificati da ciascuno dei genitori con un preavviso
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all'altro di almeno 48 ore e con il consenso di entrambi;
3. durante le festività natalizie il minore trascorrerà il 23 e 24 dicembre con un genitore, 25 e 26 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
il 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore, 5 e 6 gennaio con l'altro, sempre ad anni alterni;
la domenica di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì in Albis con l'altro ad anni alterni, così come trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, la festa del papà e quella della mamma, mentre i ponti festivi nel corso dell'anno seguiranno il principio dell'alternanza. Il minore trascorrerà il suo compleanno, ove possibile, con entrambi i genitori e in caso di disaccordo il pomeriggio con uno dei genitori e la sera con l'altro, ad anni alterni e ciò a prescindere dal calendario di visite.
4. nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 gg. non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da comunicarsi per iscritto entro il 31 maggio dell'anno in corso;
in caso di disaccordo, trascorrerà con un genitore dal 1 al 15 agosto e con l'altro dal 16 al 31, ad anni alterni.
5. le parti si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione del figlio, impegnandosi sin d'ora a cooperare tra loro per la loro serena crescita;
allo stesso modo comunicheranno tempestivamente all'altro genitore il luogo in cui porteranno il minore in vacanza, nonché il recapito telefonico, al fine di preservare il necessario e costante rapporto genitoriale;
essi si impegnano inoltre a darsi reciproca comunicazione di eventuali e successivi cambi di residenza e/o domicilio almeno 15 gg. prima di quando l'evento dovrà verificarsi e ciò nell'esclusivo interesse del minore.
In ordine agli aspetti economici le parti si sono accordate come segue: la sign.ra ha dichiarato: chiedo che l'assegno unico per sia percepito Pt_1 Per_1 interamente da me. La somma di 300 euro per mio figlio che il giudice ha stabilito può essere confermata, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite. Per le modalità di visita sono d'accordo sulla proposta dell'avv. . CP_2
Il sig. ha dichiara: sono d'accordo su tutto tranne che sull'assegno unico CP_1 per mio figlio del quale chiedo che sia percepito per metà da ognuno di noi. Non posso accettare perché altrimenti non saprei come fare. Confermo di riuscire a corrispondere la somma di € 300 per mio figlio come già stabilito.
Orbene, il Tribunale – preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie – ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Atteso, inoltre, che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Non è stato ritenuto necessario ascoltare in ragione della tenera età dello stesso, Per_1 nonché alla luce degli accordi raggiunti dalle parti.
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Avuto riguardo al contributo al mantenimento per il figlio minore – concordato tra le Per_1 parti nella misura di € 300,00 a carico del padre da corrispondersi alla ricorrente – il Tribunale dispone che tale importo decorre dal giugno 2024, come già statuito dal Gi in sede di adozione dei provvedimenti provvisori con ordinanza del 23.9.2024 e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat da ottobre 2025.
Restano a carico di entrambi le parti il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 2018.
L'unico punto sul quale le parti divergono attiene all'Assegno Unico per il minore. Osserva il Tribunale che il legislatore abbia previsto come regola generale che l'assegno unico universale sia diviso al 50% tra i genitori separati, che abbiano l'affidamento condiviso dei figli, con la facoltà che si accordino anche nel senso di prevedere che l'assegno possa essere riscosso in misura pari al 100% da uno solo dei due genitori.
Nel caso concreto, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025 - (con la quale la Corte ha ritenuto che la circolare dell'INPS n. 23/22, laddove specifica che se il
Giudice, in caso di affido condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico per i figli, possa optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario in aggiunta all'assegno di mantenimento) – il Tribunale stabilisce che l'assegno unico per il piccolo sia percepito per intero dalla madre collocataria, con decorrenza dalla Per_1 pronuncia.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
€ 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dal settembre 2024 e rivalutazione annuale da ottobre 2025; d) autorizza la sign. a riscuotere per intero l'assegno unico per il minore, con Parte_1 decorrenza dalla pronuncia;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) CP_3
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 23, Parte II serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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