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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI SP, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 4168/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio Parte_2 C.F._2 ed in qualità di legale rappresentante della
(P.IVA Controparte_1
), P.IVA_1 tutti elettivamente domiciliati in NOCERA INFERIORE, presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentati e difesi dall'Avv. DEL RE POMPEO (C.F. ), giusta procura a margine C.F._3 dell'atto di citazione OPPONENTI E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del CP_3
Gruppo Bancario Albo dei Gruppi Bancari Codice 2008.1 CP_2
– Società Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – con sede legale in Roma alla Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano alla Piazza Cordusio, capitale sociale versato Euro 19.647.948.525,10, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma (Codice fiscale e Partita Iva
) e, per essa, “ (denominazione P.IVA_2 CP_4 assunta dalla società “ Controparte_5 giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 30.10.2015, con verbale del Notaio di Milano - Rep. 12539 e Racc. Persona_1
6528), società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, Banca iscritta all'Albo delle Banche (iscrizione al Registro delle Imprese di Verona - C.F.
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 , P.Iva ), quale mandataria - giusta P.IVA_3 P.IVA_4 procura per notar Dott. del 06.06.2016 (Rep. 35945 e Per_2
Racc. 166209) registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 08.06.2016 al N. 19168 serie 1T, di “ Controparte_2 stessa - rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per notar Dott. di Persona_3
Velletri rogito in data 15.12.2014 (Rep. n. 67011 e Racc. n. 21240), dall'Avv. Claudia SONDEREGGER (C.F.
), con la quale elettivamente domicilia in C.F._4
Salerno al viale delle Acacie n. 3 OPPOSTO
NONCHE'
società a responsabilità Controparte_6 limitata con socio unico, con sede legale in viale Brenta n. 18/B, 20139 Milano, Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. , R.E.A.:MI 2124902, costituita P.IVA_5 ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, e per essa quale mandataria – giusta procura per Notaio
[...]
di Milano del 20 luglio 2017 n. 60852 di rep. e n. 11359 Per_4 di racc. - (nuova denominazione assunta da CP_7 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con CP_4 verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 Persona_5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi
) con studio in Napoli alla Via Alcide de CodiceFiscale_5
Gasperi n. 33 in virtù di procura generale alle liti per Notaio
in Verona del 26 luglio 2010, rep. n° 67482, racc. Persona_6
n° 18596
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
e e Controparte_1 Parte_1
in qualità di fideiussori, proponevano Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2191/2016, dell'11/4/2016, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 293.592,91, di cui: CP_2
a - € 203.608,35, oltre interessi maturati all'1/2/2016, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 400339475 (già 391) sottoscritto con la società “ CP_2 Controparte_8 in data 11/8/2008 sul quale, in data 10/5/2013, erano stati concessi due affidamenti per un importo pari ad € 111.000,00 e 89.000,00; b - € 89.984,56, oltre interessi maturati all'1/2/2016, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 400664979 (già 051) sottoscritto con la società “ Controparte_9 in data 11/8/2008 sul quale, in data 23/1/2012, erano stati concessi due affidamenti per un importo pari ad € 30.000,00 e 200.000,00.
Parte opponente eccepiva:
1) l'inammissibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione;
2) la nullità del ricorso per non essere indicati la persona fisica, le generalità e la relativa qualità del legale rappresentante della;
CP_4
3) il difetto di legittimazione attiva della e la CP_4 mancata notifica delle cessioni;
4) inammissibilità, improcedibilità e nullità della domanda,
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 presupponendo la condanna una domanda di anticipata risoluzione giudiziale:
5) l'inesigibilità del credito per estinzione della fideiussione per decadenza ex art. 1956 c.c.;
6) il difetto di legittimazione passiva degli ingiunti;
7) l'apocrifia della sottoscrizione di del piano di Parte_1 rientro:
8) la cessazione della garanzia, essendo dipesa la mancata realizzazione del credito dalla negligenza del cessionario;
9) la violazione dell'art. 1375 c.c.;
10) la nullità del contratto di mutuo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
11) la mancanza di prova scritta del credito vantato;
12) l'erroneità nel quantum.
Parte opponente concludeva pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale
- di ritenere e di dichiarare inammissibile ed improcedibile l'avversa domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione o di negoziazione assistita;
- di ritenere e di dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'azione spiegata, a causa della nullità insanabile del ricorso per ingiunzione in atti e in ragione dell'assoluta incertezza della persona fisica del legale rappresentante, della funzione, della qualità e/o della carica rivestita, nonché della persona giuridica legittimata ad agire, nonché per la carenza dei relativi presupposti e condizioni dell'azione per decadenza ed estinzione dell'azione nei confronti dei fideiussori;
- in subordine, di ritenere e dichiarare inammissibile l'avversa domanda per difetto di preventiva domanda costitutiva e/o dichiarativa di risoluzione contrattuale;
- in via di ulteriore subordine, di ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, di rigettare l'avversa domanda per nullità del contratto di prestito personale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1283, 1284, 1344 e 1418 c.c. e 644 c.p.; nel merito
- di dichiarare infondata e non provata, per le espresse
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 causali, la domanda della ricorrente, sempre revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
- in via di estremo subordine, fatto salvo gravame, di determinare nel quantum l'importo richiesto dall'opposta, manifestamente eccessivo e non dovuto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 15/11/2016, si costituiva la e, per essa, Controparte_2
quale mandataria di eccependo CP_4 Controparte_2
l'infondatezza e la dilatorietà dell'opposizione. In particolare:
- sulla eccezione di improcedibilità per non avere esperito il procedimento di mediazione, evidenziava come la mediazione dovesse essere esperita dopo la pronuncia sulla provvisorietà del decreto ingiuntivo, nel corso del giudizio di opposizione;
- sulla eccezione di nullità della domanda e di difetto della capacità processuale dei procuratori delle banche o di generica indicazione dei loro legali rappresentanti evidenziava che, in allegato al fascicolo del monitorio, era stata prodotta la procura generale per notar Per_1 conferita da “ a “ (già Controparte_2 CP_4
“ ) ove era Controparte_5 chiaramente specificato che i legali rappresentanti della in tale atto erano i signori nato a CP_3 Controparte_10
IM TI (NO) il 21/10/1956 e Persona_7 nato a [...] l'[...]; inoltre era stato allegato l'atto di fusione e la procura generale alla lite rilasciata al difensore in data 15/12/2014 per notar Per_8 di Velletri, in cui era indicato sia il soggetto che
[...] conferisce la procura, sia i suoi poteri a provvedere a tanto;
- sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della (già CP_4 Controparte_5
, evidenziava che non vi era stata alcuna cessione dei
[...] rapporti;
a seguito di atto di fusione per notar di Per_9
Torino registrato il 19/10/2010, “ Controparte_9
, presso la cui filiale la Società aveva stipulato nel
[...]
2008 i contratti di conto corrente, si era fusa con altri Istituti di Credito per dare origine alla “ che, in Controparte_2 forza della procura generale per Notar registrata il Per_1
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 13/11/2015, aveva conferito mandato alla “ CP_4
(già “ ), di agire Controparte_5 in suo nome e per suo conto in giudizio per il recupero dei propri crediti;
- sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per non essere intervenuta la risoluzione del rapporto bancario, evidenziava che, con missiva raccomandata del 5/3/2014, la aveva revocato tutti CP_3 gli affidamenti concessi alla Società ed aveva comunicato il recesso dai contratti di conto corrente;
- . sulla presunta inesigibilità del credito per estinzione delle fideiussioni, evidenziava che le garanzie personali prestate dai signori e erano qualificabili come Parte_1 Pt_2 contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni afferenti al rapporto fondamentale e che erano sono state pattuite clausole derogatorie della disciplina fideiussoria, tra cui gli artt. 1956 e 1957 c.c.;
- sul disconoscimento delle sottoscrizioni della signora in calce al documento di rimodulazione del Parte_1 credito del 13/12/2013, ne evidenziava l'irrilevanza, volta che tale sottoscrizione era stata apposta semplicemente per ratificare l'emissione di un effetto cambiario emesso a garanzia della proposta transattiva di rimodulazione, e l'inammissibilità, non essendo stata disconosciuta la conformità delle copie agli originali, proponendo, in subordine, istanza di verificazione;
con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata del 5/3/2014, con cui era stato comunicato dalla il recesso dai rapporti CP_3 contrattuali, trattandosi di attestazione di pubblico ufficiale, doveva essere proposta querela di falso;
- sulla presunta liberazione dei debitori ex art. 1267 comma 2 c.c., evidenziava che la aveva sempre richiesto CP_2 il pagamento ai debitori ceduti, non imponendo, tra l'altro, l'art. 1267 c.c., comma 2, al creditore cessionario di azionare in via giudiziaria o esecutiva il credito oggetto di cessione, essendo all'uopo sufficiente qualunque iniziativa volta a consentire la realizzazione del credito ovvero a mantenerne la possibilità di attuazione;
la aveva CP_3
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 sempre presentato all'incasso le fatture, gli effetti e gli assegni, comunicando alla correntista l'esito di tali operazioni o restituendo i titoli in caso di mancata esazione, pur essendo espressamente esonerata a darne notizia alla cliente;
con riguardo alla posizione dei garanti, evidenziava che essi non potevano sollevare alcuna eccezione in merito, in ragione del carattere di autonomia della garanzia prestata;
- sulla buona fede della banca ex art. 1375 c.c., evidenziava che la aveva sempre agito nel rispetto della normativa CP_3 vigente, nonché delle clausole contrattuali;
- sul presunto anatocismo nel contratto di conto corrente, evidenziava che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi, il contratto di conto corrente, stipulato dopo l'entrata in vigore di detta Legge, applicava proprio tale disposizione normativa.;
- sulla presunta mancanza di prova scritta del credito vantato, eccepiva che la aveva prodotto tutta la CP_3 documentazione posta a fondamento della sua pretesa: Conto corrente n. 400339475 (già 391) stipulato in data 11.08.2008; Conto corrente n. 400664979 (già 051) stipulato in data 11.08.2008; Certificati ex art. 50 D.Lgs. 385/1993; Lettera di revoca del 05.03.2014; Affidamenti;
Estratti conto;
Fideiussioni; Proposte transattive del 03.09.2013 e del 13.12.2013; Procura gestoria;
Procura generale alle liti;
- sulla presunta usura, evidenziava che i tassi di interesse ultralegali, così come le spese, erano stati espressamente pattuiti per iscritto e giammai, sia in fase genetica, che in fase esecutiva del rapporto, avevano superato il cd. tasso soglia.
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo di confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
In data 17/11/2016, il Giudice concedeva termine per la mediazione, che aveva esito negativo.
In data 18/10/2017, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
In data 5/11/2021, interveniva nel giudizio
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_6 CP_7
(nuova denominazione assunta da )
[...] CP_4 evidenziando:
- che, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di compresi quelli di cui al presente atto, la Controparte_2 società era divenuta Controparte_6 titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti Crediti ad Essa trasferiti dalla cedente CP_2
come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta
[...]
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017, contrassegnato dal codice redazionale TX17AAB8478 - così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 126 del 26/10/2019 individuato dal codice redazionale TX19AAB11530;
- che aveva conferito alla Controparte_6 mandataria ora con atto in CP_4 CP_7 data 20 luglio 2017 n. 60852 di rep. e n. 11359 di racc. Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21 Persona_4 luglio 2017 al n. 40324 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni,
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante;
- che ha, in data 25.06.2019, modificato la CP_4 propria denominazione sociale in giusta CP_7 iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25.06.2019;
- che il mero mutamento di denominazione sociale della società da a non aveva CP_4 CP_7 comportato la nascita di un soggetto autonomo, nuovo e distinto, rispetto all'impresa originaria, tant'è che risultano invariati il codice fiscale, la partita iva e l'indirizzo della sede sociale;
- che, alla luce della precisata cessione, il soggetto legittimato era la che agisce per il Controparte_6 tramite della sua procuratrice speciale CP_7 creditrice della nonché dei Controparte_1 signori e . Parte_2 Parte_1
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda e di difetto della capacità processuale dei procuratori delle banche, nonché di generica indicazione dei loro legali rappresentanti, dal momento che, in allegato al fascicolo del monitorio, risulta depositata la procura generale per notar conferita da “ a “ (già Per_1 Controparte_2 CP_4
“ ) ove è specificato che Controparte_5
i legali rappresentanti della in tale atto sono CP_3 [...]
; risultano, altresì, prodotti l'atto di Persona_10 fusione e la procura generale alla lite rilasciata al difensore in data 15/12/2014 per notar di Velletri, in cui era Persona_8 indicato sia il soggetto che conferisce la procura, sia i suoi poteri a provvedere a tanto. Va altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della (già CP_4 Controparte_5
, dal momento che non vi era stata alcuna cessione dei
[...] rapporti;
a seguito di atto di fusione per notar di Torino Per_9
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 registrato il 19/10/2010, “ , presso Controparte_9 la cui filiale la Società aveva stipulato nel 2008 i contratti di conto corrente, si era fusa con altri Istituti di Credito per dare origine alla “ che, in forza della procura generale per Controparte_2
Notar registrata il 13/11/2015, aveva conferito mandato Per_1 alla “ (già “ CP_4 Controparte_5
), di agire in suo nome e per suo conto in giudizio per il
[...] recupero dei propri crediti Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di Controparte_11
Nel caso di specie, infatti, non risulta provata la cessione dello stesso, volta che, a fronte della contestazione di parte opponente, dagli atti di causa emerge la cessione di un pacchetto di crediti in favore di parte opposta, ma senza che, tra tali crediti, risulti espressamente indicato quello oggetto del decreto ingiuntivo emesso. Secondo la Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852), il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute, incombendo sul soggetto cessionario l'onere di dimostrare che le posizioni creditorie fatte valere fossero ricomprese nel perimetro dei crediti ceduti in blocco. Né può ritenersi idonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, dal momento che «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente». Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. n. 21821/2023). Non è sufficiente neppure la notizia dell'avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si possa verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta documentalmente provata la stipula, tra la Coop. Agricola Santa Maria e l'istituto di credito i seguenti rapporti di CP_2 conto corrente: 1) conto corrente ordinario n. 400664979 (già n. 4007051), che presenta le seguenti condizioni contrattuali:
- tasso creditore: 0.01%
- tasso debitore: 13,75%
- commissione massimo scoperto: 0,98%
- capitalizzazione degli interessi: trimestrale
- spese tenuta conto: 0 2) conto anticipi n. 400339475 (già n. 777391), che presenta le seguenti condizioni contrattuali:
- tasso creditore: 0.01%
- tasso debitore: 9,25%
- commissione massimo scoperto: 0,98%
- capitalizzazione degli interessi: trimestrale
- spese tenuta conto: € 8,00
Per entrambi i rapporti di conto corrente risultano depositati tutti gli estratti conto, dalla data di apertura sino alla chiusura degli stessi con conseguente giroconto a sofferenza, avvenuto per entrambi in data 28/7/2024. In particolare, il conto corrente ordinario n. 400664979 (già 4007051) riporta un saldo passivo a sofferenza di € 89.157,71 mentre il conto anticipi n. 400339475 (già 777391), in data 28/7/2014 viene girocontato a sofferenza per € 201.737,44. Le condizioni contrattuali sono le seguenti:
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Risultano, altresì, diversi contratti di affidamento alle seguenti condizioni: a) data 10/5/2013
- c/c 400339475
- affidamento;
€ 111.000,00
- validità: fino al 30/9/2013
- tasso debitore: 8,25%
b) data 10/5/2013
- c/c 400339475
- affidamento;
€ 89.000,00
- validità: fino al 15/6/2013
- tasso debitore: 8,25%
c) data 23/1/2012
- c/c 400664979
- affidamento;
€ 30.000,00
- validità: fino a revoca
- tasso debitore: 12,50%
- commissione per la messa a disposizione di fondi: 0,50%
d) data 23/1/2012
- c/c 400664979
- affidamento;
€ 200.000,00
- validità: fino al 30/9/2013
- tasso debitore: 6,50%
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per non essere intervenuta la risoluzione del rapporto bancario, dal momento che, con raccomandata del 5/3/2014, la aveva revocato tutti gli CP_3 affidamenti concessi alla Società ed aveva comunicato il recesso dai contratti di conto corrente. Per tali rapporti, in data 11/8/2008 ed in data 24/1/2012, erano state sottoscritte delle fideiussioni, rispettivamente, da Parte_1
e da .
[...] Parte_2
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, volta che possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo alla verifica della presenza illegittima dell'anatocismo (art. 1283 c.c.), va premesso che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi o interessi composti o secondari. Salvo usi contrari (anatocismo usuario), gli interessi scaduti possono produrre altri interessi: quando il creditore ne chieda il pagamento con domanda giudiziale (anatocismo giudiziale); quando le parti abbiano concluso una pattuizione in tal senso (anatocismo convenzionale). In entrambi i casi, si deve trattare di interessi dovuti da almeno 6 mesi (capitalizzazione semestrale). In materia, viene in rilievo l'art. 120 TUB che, nel tempo, ha subito diverse modifiche: nel 1999, nel 2014 e nel 2016. Nel caso in esame, è applicabile la versione dell'art. 120 come modificata nel 1999 (dall'art. 25 del d. lgs. 342/1999). Nei contratti di conto corrente, per anni, gli istituti bancari hanno inserito le clausole di capitalizzazione, in particolare si trattava di capitalizzazione trimestrale per i crediti a favore della banca e di capitalizzazione annuale per crediti a favore dei clienti. Questo doppio regime di contabilizzazione degli interessi (trimestrale per l'istituto creditizio e annuale per il correntista) è stato considerato sperequativo in danno del cliente e ha dato la scaturigine ad un ripensamento sull'anatocismo bancario. Le banche giustificavano la disparità delle clausole di capitalizzazione in virtù degli "usi bancari", una sorta di prassi invalsa, nel tempo, nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Nondimeno, tale prassi risultava in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., il quale consente l'anatocismo solamente in tre ipotesi tassative: in presenza di conformi usi normativi (c.d. anatocismo usuario); a seguito di espressa pattuizione (c.d. anatocismo convenzionale); in virtù di una domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale). I giudici di legittimità nel 1999 (Cass. 2374/1999), per la prima volta, hanno dichiarato nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente, che prevede la capitalizzazione trimestrale, giacché basata su un uso negoziale e
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 non già normativo. È in questo contesto che si inserisce la modifica dell'art. 120 TUB. Successivamente, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2004 (sent. 21095/2004) si è ribadita la nullità delle clausole di capitalizzazione a debito del correntista, in quanto risulta inesistente un uso normativo idoneo a derogare quanto disposto dell'art. 1283 c.c. Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nel 2010 (sent. 24418/2010), ha statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono nulle e non si convertono in clausole di diversa periodicità (semestrale o annuale). Di seguito il testo dell'art. 120 c. 2 TUB nella versione applicabile ratione temporis: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" Per completezza espositiva, si ricorda che l'art. 120 TUB ha subito due ulteriori modifiche nel 2014 e nel 2016 che, però, non rilevano nella fattispecie in esame. La legge di stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 legge 147/2013) ha sostituito l'art. 120 c. 2 TUB escludendo la capitalizzazione degli interessi (art. 120 c. 2 lett. b) e rinviando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Il decreto-legge 18/2016 (art. 17 bis c. 1) ha nuovamente modificato l'art. 120 c. 2 lettere a) e b) TUB, ammettendo la previsione della capitalizzazione seguendo quanto previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. L'art. 120 TUB nella versione del 1999 rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede quanto segue: art. 3 "dopo aver prescritto, al comma I, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; art. 6 "I contratti relativi alle
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". Pertanto, l'art. 120 TUB nella versione del 1999, qui applicabile, ammette la possibilità dell'anatocismo nel rispetto delle modalità indicate dalla delibera CICR succitata, secondo cui è necessario che: ricorra la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e nel contratto sia indicato il tasso annuo calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (in caso di capitalizzazione infrannuale). Relativamente a tali aspetti, la Cassazione, con la sentenza n. 4321/2022, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e all'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (in caso di capitalizzazione infrannuale). Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo, ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato, non rispetta la previsione di cui sopra, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Per aversi la capitalizzazione, è necessario che il tasso effettivo (tasso annuo dell'interesse capitalizzato) sia superiore al tasso annuo (tasso annuo dell'interesse non capitalizzato). In altre parole, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione, il contratto di conto corrente mancante della
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo in base alla succitata delibera CICR. Con riferimento all'eventuale applicazione di interessi anatocistici, il CTU ha correttamente rilevato che l'istituto di credito ha adottato le disposizioni previste dalla delibera Cicr del 2000. Il CTU ha poi provveduto, per entrambi i conti correnti, a verificare se gli interessi convenuti nei relativi contratti fossero superiori al tasso-soglia vigente al momento della stipula degli stessi. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per il rapporto di conto corrente ordinario n. 400664979, considerando un TAN a debito pari al 13,750%, un'aliquota CMS pari al 0,98 e spese trimestrali pari a euro 0,00, il TAEG è pari al 18,876% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,805%. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per il rapporto di conto anticipi n. 400339475, considerando un TAN a debito pari al 9,250%, un'aliquota CMS pari al 0,98 e spese trimestrali pari a euro 8,00, il TAEG è pari al 13,852% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 10,215%. A seguito di tale verifica il CTU ha ricalcolato il saldo passivo senza applicazione di interessi, ai sensi dell'art.1815 co. 2 c.c. Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, essa è il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna nullità della CMS qualora la stessa sia frutto di una specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis, Cass. n. 19825/2022: è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, poiché il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca;
Cass. n. 18664/2023; Cass. n. 1373/2024: le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, nonché le valutazioni inerenti all'intenzione delle parti e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, contribuiscono a definire la periodicità di calcolo e quindi la determinatezza della commissione di massimo scoperto). La Cassazione (Cass. n. 5359/2024; Cass. n. 19825/2022) ha confermato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione. In tali casi, infatti, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca (v. art. 117 TUB). Non è dunque legittima una clausola negoziale che indichi la commissione di massimo scoperto unicamente mediante una percentuale, senza alcun riferimento al valore su cui tale percentuale deve essere calcolata. Nel caso di specie, il Ctu ha rilevato che le condizioni in tema di CMS contrattualmente previste, note al cliente e applicate dalla per entrambi i rapporti di conto corrente, si concretizzano CP_3 nella sola indicazione delle percentuali applicate a titolo di cms. Pertanto, in mancanza delle indicazioni sopra indicate, il CTU nei propri ricalcoli ha provveduto ad epurare entrambi i conti da tale onere. Con rifermento all'addebito di ulteriori costi o spese, il Ctu ha verificato che non sussistono ulteriori costi o spese non espressamente pattuiti. Il Ctu, in relazione al c/c 400664979, operato il ricalcolo, ha determinato un saldo, a favore della banca di € - 64.998,48. In relazione al c/c 400339475, operato il ricalcolo, ha determinato un saldo, a favore della banca di € - 133.524,92. Risulta, pertanto, dovuta dalla società correntista la minore
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 somma di € 198.523,4. Con riguardo alla posizione dei fideiussori, in data 11/8/2008 ed in data 24/1/2012 sono state sottoscritte delle fideiussioni, rispettivamente, da e da , per Parte_1 Parte_2
l'importo massimo di € 650.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società Controparte_1
verso la
[...] CP_3
Né rileva il disconoscimento operato dalla signora in Parte_1 relazione alla propria sottoscrizione in calce al documento di rimodulazione del credito del 13/12/2013. Tale sottoscrizione, infatti, è stata apposta semplicemente per ratificare l'emissione di un effetto cambiario emesso a garanzia della proposta transattiva di rimodulazione. Occorre a questo punto verificare se tali garanzie abbiano il carattere dell'accessorietà rispetto alle obbligazioni principali o vadano qualificate come contratti autonomi di garanzia. Nel caso di specie, l'art. 6 prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e l'art. 8 prevede che il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata già estinta. Si tratta di clausole che rendono l'obbligazione dei garanti autonoma rispetto a quella del debitore principale, configurando, pertanto, tali contratti, come contratti autonomi di garanzia. L'inserimento in un contratto di fideiussione dell'obbligo al pagamento immediato a semplice richiesta e della resistenza all'invalidità, fanno configurare il negozio come contratto autonomo di garanzia essendo tali clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Per giurisprudenza costante, è, pertanto, sufficiente l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” per trasformare il contratto di fideiussione nel contratto autonomo di garanzia, poiché tale previsione è incompatibile con la natura accessoria che caratterizza il negozio giuridico della fideiussione (ex multis Cass. Civ., Sentenza n. 27619/2020). Con il contratto autonomo di garanzia, si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti, cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti. È, difatti, incontestabile che, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e/o senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. 21.01.2020 n.1186; Cass. 19.02.2019 n. 4717; Cass. 20.10.2014 n.22233; Cass. S.U. 18/02/2010 n. 3947). La Corte di Cassazione, sin dall'affermazione del principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2010, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, ha avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 attinenti al rapporto garantito. Né, d'altra parte, possono essere avanzati dubbi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso tale contratto, giacché – come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte –
“ lo schema negoziale della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale, assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; ed infatti, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “ l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare “illico et immediate”, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (cfr., Cass. 10.04.2019 n.9987; Cass. 31.03.2017 n. 8342). Così riassunto il pensiero della Suprema Corte e ricordato che esso è stato assiduamente ripreso dalla giurisprudenza di merito (ex multiis App. Milano 08.07.2020; App. Potenza 28.07.2020; Trib. Napoli 01.10.2019 n.8630; Trib. Avellino 1.10.2019 n.1774; Trib. Roma 30.05.2019 n.11483; Trib. Ancona 19.03.2019 n.539 Trib. Modena, 23.01.2019 n.122; Trib. Padova 29.01.2019; Trib. Teramo 15.01.2019; Trib. Salerno Sent. 12.05.2017 n.2311; Sent 20.06.2016 n. 2971; Trib. Roma 09.02.2017 n. 2562; Trib. Firenze 18.07.2016; App. Roma, Sez. I, 17/11/2008) è doveroso rimarcare che dalla lettura dell'intero contenuto della convenzione negoziale non emerge alcun elemento che, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, possa far dubitare della sua natura di contratto autonomo di garanzia. In tema di contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa pattuizione dei contraenti, non si applica il dettato normativo di cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. Difatti, con il rilascio di una garanzia personale autonoma e atipica, il garante assume su di sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale.
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21 Secondo la giurisprudenza, “nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica nonché di quella che prevede interessi usurari, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta” (Corte appello Roma, sez. I civile, sentenza n. 6316 del 29/09/2021). I garanti possono opporre, pertanto, la nullità del contratto-base che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; App. Milano 4.2.2016; Trib. Napoli 15.10.2021). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021). In definitiva, la natura di norma imperativa dell'art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite. Con la conseguenza che anche i garanti saranno tenuti a corrispondere la somma di € 198.523,4, ricalcolata dal CTU. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 22 a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza N.R.G. 7615/2016 - n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dalla Banca, gli opponenti vanno condannati al pagamento della somma di € 198.523,4, oltre interessi legali dall'1/2/2016 al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Sono dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 23 processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). Gli opponenti, poi, sono tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, liquidate sulla base del decisum. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente per 2/3 a carico degli opponenti e per 1/3 a carico della parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4168/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1
Parte_2 Controparte_1
, e, per essa, “ ,
[...] Controparte_2 CP_4 [...]
e per essa quale mandataria Controparte_6 CP_7
(nuova denominazione assunta da , ogni
[...] CP_4 contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara inammissibile l'intervento di
[...]
Controparte_6
2. accoglie l'opposizione;
3. revoca il decreto ingiuntivo n. 2191/2016, dell'11/4/2016;
4. accoglie parzialmente la domanda proposta dall'opposta;
5. condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido Controparte_1 tra loro al pagamento, in favore della Controparte_2 della somma di € 198.523,4, oltre interessi legali dall'1/2/2016 al soddisfo;
6. condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido Controparte_1 tra loro al pagamento, in favore della Controparte_2 delle spese del giudizio monitorio che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 2242,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 24 7. condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido Controparte_1 tra loro al pagamento, in favore della Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
8. pone definitivamente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio, per 2/3 a carico degli opponenti e per 1/3 a carico della parte opposta.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/12/2025 Il Giudice Dott.ssa CI SP
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 25
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI SP, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 4168/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio Parte_2 C.F._2 ed in qualità di legale rappresentante della
(P.IVA Controparte_1
), P.IVA_1 tutti elettivamente domiciliati in NOCERA INFERIORE, presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentati e difesi dall'Avv. DEL RE POMPEO (C.F. ), giusta procura a margine C.F._3 dell'atto di citazione OPPONENTI E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del CP_3
Gruppo Bancario Albo dei Gruppi Bancari Codice 2008.1 CP_2
– Società Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – con sede legale in Roma alla Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano alla Piazza Cordusio, capitale sociale versato Euro 19.647.948.525,10, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma (Codice fiscale e Partita Iva
) e, per essa, “ (denominazione P.IVA_2 CP_4 assunta dalla società “ Controparte_5 giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 30.10.2015, con verbale del Notaio di Milano - Rep. 12539 e Racc. Persona_1
6528), società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, Banca iscritta all'Albo delle Banche (iscrizione al Registro delle Imprese di Verona - C.F.
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 , P.Iva ), quale mandataria - giusta P.IVA_3 P.IVA_4 procura per notar Dott. del 06.06.2016 (Rep. 35945 e Per_2
Racc. 166209) registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 08.06.2016 al N. 19168 serie 1T, di “ Controparte_2 stessa - rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per notar Dott. di Persona_3
Velletri rogito in data 15.12.2014 (Rep. n. 67011 e Racc. n. 21240), dall'Avv. Claudia SONDEREGGER (C.F.
), con la quale elettivamente domicilia in C.F._4
Salerno al viale delle Acacie n. 3 OPPOSTO
NONCHE'
società a responsabilità Controparte_6 limitata con socio unico, con sede legale in viale Brenta n. 18/B, 20139 Milano, Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. , R.E.A.:MI 2124902, costituita P.IVA_5 ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, e per essa quale mandataria – giusta procura per Notaio
[...]
di Milano del 20 luglio 2017 n. 60852 di rep. e n. 11359 Per_4 di racc. - (nuova denominazione assunta da CP_7 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con CP_4 verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 Persona_5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi
) con studio in Napoli alla Via Alcide de CodiceFiscale_5
Gasperi n. 33 in virtù di procura generale alle liti per Notaio
in Verona del 26 luglio 2010, rep. n° 67482, racc. Persona_6
n° 18596
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
e e Controparte_1 Parte_1
in qualità di fideiussori, proponevano Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2191/2016, dell'11/4/2016, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 293.592,91, di cui: CP_2
a - € 203.608,35, oltre interessi maturati all'1/2/2016, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 400339475 (già 391) sottoscritto con la società “ CP_2 Controparte_8 in data 11/8/2008 sul quale, in data 10/5/2013, erano stati concessi due affidamenti per un importo pari ad € 111.000,00 e 89.000,00; b - € 89.984,56, oltre interessi maturati all'1/2/2016, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 400664979 (già 051) sottoscritto con la società “ Controparte_9 in data 11/8/2008 sul quale, in data 23/1/2012, erano stati concessi due affidamenti per un importo pari ad € 30.000,00 e 200.000,00.
Parte opponente eccepiva:
1) l'inammissibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione;
2) la nullità del ricorso per non essere indicati la persona fisica, le generalità e la relativa qualità del legale rappresentante della;
CP_4
3) il difetto di legittimazione attiva della e la CP_4 mancata notifica delle cessioni;
4) inammissibilità, improcedibilità e nullità della domanda,
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 presupponendo la condanna una domanda di anticipata risoluzione giudiziale:
5) l'inesigibilità del credito per estinzione della fideiussione per decadenza ex art. 1956 c.c.;
6) il difetto di legittimazione passiva degli ingiunti;
7) l'apocrifia della sottoscrizione di del piano di Parte_1 rientro:
8) la cessazione della garanzia, essendo dipesa la mancata realizzazione del credito dalla negligenza del cessionario;
9) la violazione dell'art. 1375 c.c.;
10) la nullità del contratto di mutuo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
11) la mancanza di prova scritta del credito vantato;
12) l'erroneità nel quantum.
Parte opponente concludeva pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale
- di ritenere e di dichiarare inammissibile ed improcedibile l'avversa domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione o di negoziazione assistita;
- di ritenere e di dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'azione spiegata, a causa della nullità insanabile del ricorso per ingiunzione in atti e in ragione dell'assoluta incertezza della persona fisica del legale rappresentante, della funzione, della qualità e/o della carica rivestita, nonché della persona giuridica legittimata ad agire, nonché per la carenza dei relativi presupposti e condizioni dell'azione per decadenza ed estinzione dell'azione nei confronti dei fideiussori;
- in subordine, di ritenere e dichiarare inammissibile l'avversa domanda per difetto di preventiva domanda costitutiva e/o dichiarativa di risoluzione contrattuale;
- in via di ulteriore subordine, di ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, di rigettare l'avversa domanda per nullità del contratto di prestito personale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1283, 1284, 1344 e 1418 c.c. e 644 c.p.; nel merito
- di dichiarare infondata e non provata, per le espresse
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 causali, la domanda della ricorrente, sempre revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
- in via di estremo subordine, fatto salvo gravame, di determinare nel quantum l'importo richiesto dall'opposta, manifestamente eccessivo e non dovuto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 15/11/2016, si costituiva la e, per essa, Controparte_2
quale mandataria di eccependo CP_4 Controparte_2
l'infondatezza e la dilatorietà dell'opposizione. In particolare:
- sulla eccezione di improcedibilità per non avere esperito il procedimento di mediazione, evidenziava come la mediazione dovesse essere esperita dopo la pronuncia sulla provvisorietà del decreto ingiuntivo, nel corso del giudizio di opposizione;
- sulla eccezione di nullità della domanda e di difetto della capacità processuale dei procuratori delle banche o di generica indicazione dei loro legali rappresentanti evidenziava che, in allegato al fascicolo del monitorio, era stata prodotta la procura generale per notar Per_1 conferita da “ a “ (già Controparte_2 CP_4
“ ) ove era Controparte_5 chiaramente specificato che i legali rappresentanti della in tale atto erano i signori nato a CP_3 Controparte_10
IM TI (NO) il 21/10/1956 e Persona_7 nato a [...] l'[...]; inoltre era stato allegato l'atto di fusione e la procura generale alla lite rilasciata al difensore in data 15/12/2014 per notar Per_8 di Velletri, in cui era indicato sia il soggetto che
[...] conferisce la procura, sia i suoi poteri a provvedere a tanto;
- sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della (già CP_4 Controparte_5
, evidenziava che non vi era stata alcuna cessione dei
[...] rapporti;
a seguito di atto di fusione per notar di Per_9
Torino registrato il 19/10/2010, “ Controparte_9
, presso la cui filiale la Società aveva stipulato nel
[...]
2008 i contratti di conto corrente, si era fusa con altri Istituti di Credito per dare origine alla “ che, in Controparte_2 forza della procura generale per Notar registrata il Per_1
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 13/11/2015, aveva conferito mandato alla “ CP_4
(già “ ), di agire Controparte_5 in suo nome e per suo conto in giudizio per il recupero dei propri crediti;
- sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per non essere intervenuta la risoluzione del rapporto bancario, evidenziava che, con missiva raccomandata del 5/3/2014, la aveva revocato tutti CP_3 gli affidamenti concessi alla Società ed aveva comunicato il recesso dai contratti di conto corrente;
- . sulla presunta inesigibilità del credito per estinzione delle fideiussioni, evidenziava che le garanzie personali prestate dai signori e erano qualificabili come Parte_1 Pt_2 contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni afferenti al rapporto fondamentale e che erano sono state pattuite clausole derogatorie della disciplina fideiussoria, tra cui gli artt. 1956 e 1957 c.c.;
- sul disconoscimento delle sottoscrizioni della signora in calce al documento di rimodulazione del Parte_1 credito del 13/12/2013, ne evidenziava l'irrilevanza, volta che tale sottoscrizione era stata apposta semplicemente per ratificare l'emissione di un effetto cambiario emesso a garanzia della proposta transattiva di rimodulazione, e l'inammissibilità, non essendo stata disconosciuta la conformità delle copie agli originali, proponendo, in subordine, istanza di verificazione;
con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata del 5/3/2014, con cui era stato comunicato dalla il recesso dai rapporti CP_3 contrattuali, trattandosi di attestazione di pubblico ufficiale, doveva essere proposta querela di falso;
- sulla presunta liberazione dei debitori ex art. 1267 comma 2 c.c., evidenziava che la aveva sempre richiesto CP_2 il pagamento ai debitori ceduti, non imponendo, tra l'altro, l'art. 1267 c.c., comma 2, al creditore cessionario di azionare in via giudiziaria o esecutiva il credito oggetto di cessione, essendo all'uopo sufficiente qualunque iniziativa volta a consentire la realizzazione del credito ovvero a mantenerne la possibilità di attuazione;
la aveva CP_3
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 sempre presentato all'incasso le fatture, gli effetti e gli assegni, comunicando alla correntista l'esito di tali operazioni o restituendo i titoli in caso di mancata esazione, pur essendo espressamente esonerata a darne notizia alla cliente;
con riguardo alla posizione dei garanti, evidenziava che essi non potevano sollevare alcuna eccezione in merito, in ragione del carattere di autonomia della garanzia prestata;
- sulla buona fede della banca ex art. 1375 c.c., evidenziava che la aveva sempre agito nel rispetto della normativa CP_3 vigente, nonché delle clausole contrattuali;
- sul presunto anatocismo nel contratto di conto corrente, evidenziava che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi, il contratto di conto corrente, stipulato dopo l'entrata in vigore di detta Legge, applicava proprio tale disposizione normativa.;
- sulla presunta mancanza di prova scritta del credito vantato, eccepiva che la aveva prodotto tutta la CP_3 documentazione posta a fondamento della sua pretesa: Conto corrente n. 400339475 (già 391) stipulato in data 11.08.2008; Conto corrente n. 400664979 (già 051) stipulato in data 11.08.2008; Certificati ex art. 50 D.Lgs. 385/1993; Lettera di revoca del 05.03.2014; Affidamenti;
Estratti conto;
Fideiussioni; Proposte transattive del 03.09.2013 e del 13.12.2013; Procura gestoria;
Procura generale alle liti;
- sulla presunta usura, evidenziava che i tassi di interesse ultralegali, così come le spese, erano stati espressamente pattuiti per iscritto e giammai, sia in fase genetica, che in fase esecutiva del rapporto, avevano superato il cd. tasso soglia.
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo di confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
In data 17/11/2016, il Giudice concedeva termine per la mediazione, che aveva esito negativo.
In data 18/10/2017, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
In data 5/11/2021, interveniva nel giudizio
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_6 CP_7
(nuova denominazione assunta da )
[...] CP_4 evidenziando:
- che, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di compresi quelli di cui al presente atto, la Controparte_2 società era divenuta Controparte_6 titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti Crediti ad Essa trasferiti dalla cedente CP_2
come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta
[...]
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017, contrassegnato dal codice redazionale TX17AAB8478 - così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 126 del 26/10/2019 individuato dal codice redazionale TX19AAB11530;
- che aveva conferito alla Controparte_6 mandataria ora con atto in CP_4 CP_7 data 20 luglio 2017 n. 60852 di rep. e n. 11359 di racc. Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21 Persona_4 luglio 2017 al n. 40324 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni,
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante;
- che ha, in data 25.06.2019, modificato la CP_4 propria denominazione sociale in giusta CP_7 iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25.06.2019;
- che il mero mutamento di denominazione sociale della società da a non aveva CP_4 CP_7 comportato la nascita di un soggetto autonomo, nuovo e distinto, rispetto all'impresa originaria, tant'è che risultano invariati il codice fiscale, la partita iva e l'indirizzo della sede sociale;
- che, alla luce della precisata cessione, il soggetto legittimato era la che agisce per il Controparte_6 tramite della sua procuratrice speciale CP_7 creditrice della nonché dei Controparte_1 signori e . Parte_2 Parte_1
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda e di difetto della capacità processuale dei procuratori delle banche, nonché di generica indicazione dei loro legali rappresentanti, dal momento che, in allegato al fascicolo del monitorio, risulta depositata la procura generale per notar conferita da “ a “ (già Per_1 Controparte_2 CP_4
“ ) ove è specificato che Controparte_5
i legali rappresentanti della in tale atto sono CP_3 [...]
; risultano, altresì, prodotti l'atto di Persona_10 fusione e la procura generale alla lite rilasciata al difensore in data 15/12/2014 per notar di Velletri, in cui era Persona_8 indicato sia il soggetto che conferisce la procura, sia i suoi poteri a provvedere a tanto. Va altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della (già CP_4 Controparte_5
, dal momento che non vi era stata alcuna cessione dei
[...] rapporti;
a seguito di atto di fusione per notar di Torino Per_9
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 registrato il 19/10/2010, “ , presso Controparte_9 la cui filiale la Società aveva stipulato nel 2008 i contratti di conto corrente, si era fusa con altri Istituti di Credito per dare origine alla “ che, in forza della procura generale per Controparte_2
Notar registrata il 13/11/2015, aveva conferito mandato Per_1 alla “ (già “ CP_4 Controparte_5
), di agire in suo nome e per suo conto in giudizio per il
[...] recupero dei propri crediti Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di Controparte_11
Nel caso di specie, infatti, non risulta provata la cessione dello stesso, volta che, a fronte della contestazione di parte opponente, dagli atti di causa emerge la cessione di un pacchetto di crediti in favore di parte opposta, ma senza che, tra tali crediti, risulti espressamente indicato quello oggetto del decreto ingiuntivo emesso. Secondo la Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852), il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute, incombendo sul soggetto cessionario l'onere di dimostrare che le posizioni creditorie fatte valere fossero ricomprese nel perimetro dei crediti ceduti in blocco. Né può ritenersi idonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, dal momento che «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente». Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. n. 21821/2023). Non è sufficiente neppure la notizia dell'avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si possa verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta documentalmente provata la stipula, tra la Coop. Agricola Santa Maria e l'istituto di credito i seguenti rapporti di CP_2 conto corrente: 1) conto corrente ordinario n. 400664979 (già n. 4007051), che presenta le seguenti condizioni contrattuali:
- tasso creditore: 0.01%
- tasso debitore: 13,75%
- commissione massimo scoperto: 0,98%
- capitalizzazione degli interessi: trimestrale
- spese tenuta conto: 0 2) conto anticipi n. 400339475 (già n. 777391), che presenta le seguenti condizioni contrattuali:
- tasso creditore: 0.01%
- tasso debitore: 9,25%
- commissione massimo scoperto: 0,98%
- capitalizzazione degli interessi: trimestrale
- spese tenuta conto: € 8,00
Per entrambi i rapporti di conto corrente risultano depositati tutti gli estratti conto, dalla data di apertura sino alla chiusura degli stessi con conseguente giroconto a sofferenza, avvenuto per entrambi in data 28/7/2024. In particolare, il conto corrente ordinario n. 400664979 (già 4007051) riporta un saldo passivo a sofferenza di € 89.157,71 mentre il conto anticipi n. 400339475 (già 777391), in data 28/7/2014 viene girocontato a sofferenza per € 201.737,44. Le condizioni contrattuali sono le seguenti:
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Risultano, altresì, diversi contratti di affidamento alle seguenti condizioni: a) data 10/5/2013
- c/c 400339475
- affidamento;
€ 111.000,00
- validità: fino al 30/9/2013
- tasso debitore: 8,25%
b) data 10/5/2013
- c/c 400339475
- affidamento;
€ 89.000,00
- validità: fino al 15/6/2013
- tasso debitore: 8,25%
c) data 23/1/2012
- c/c 400664979
- affidamento;
€ 30.000,00
- validità: fino a revoca
- tasso debitore: 12,50%
- commissione per la messa a disposizione di fondi: 0,50%
d) data 23/1/2012
- c/c 400664979
- affidamento;
€ 200.000,00
- validità: fino al 30/9/2013
- tasso debitore: 6,50%
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per non essere intervenuta la risoluzione del rapporto bancario, dal momento che, con raccomandata del 5/3/2014, la aveva revocato tutti gli CP_3 affidamenti concessi alla Società ed aveva comunicato il recesso dai contratti di conto corrente. Per tali rapporti, in data 11/8/2008 ed in data 24/1/2012, erano state sottoscritte delle fideiussioni, rispettivamente, da Parte_1
e da .
[...] Parte_2
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, volta che possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo alla verifica della presenza illegittima dell'anatocismo (art. 1283 c.c.), va premesso che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi o interessi composti o secondari. Salvo usi contrari (anatocismo usuario), gli interessi scaduti possono produrre altri interessi: quando il creditore ne chieda il pagamento con domanda giudiziale (anatocismo giudiziale); quando le parti abbiano concluso una pattuizione in tal senso (anatocismo convenzionale). In entrambi i casi, si deve trattare di interessi dovuti da almeno 6 mesi (capitalizzazione semestrale). In materia, viene in rilievo l'art. 120 TUB che, nel tempo, ha subito diverse modifiche: nel 1999, nel 2014 e nel 2016. Nel caso in esame, è applicabile la versione dell'art. 120 come modificata nel 1999 (dall'art. 25 del d. lgs. 342/1999). Nei contratti di conto corrente, per anni, gli istituti bancari hanno inserito le clausole di capitalizzazione, in particolare si trattava di capitalizzazione trimestrale per i crediti a favore della banca e di capitalizzazione annuale per crediti a favore dei clienti. Questo doppio regime di contabilizzazione degli interessi (trimestrale per l'istituto creditizio e annuale per il correntista) è stato considerato sperequativo in danno del cliente e ha dato la scaturigine ad un ripensamento sull'anatocismo bancario. Le banche giustificavano la disparità delle clausole di capitalizzazione in virtù degli "usi bancari", una sorta di prassi invalsa, nel tempo, nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Nondimeno, tale prassi risultava in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., il quale consente l'anatocismo solamente in tre ipotesi tassative: in presenza di conformi usi normativi (c.d. anatocismo usuario); a seguito di espressa pattuizione (c.d. anatocismo convenzionale); in virtù di una domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale). I giudici di legittimità nel 1999 (Cass. 2374/1999), per la prima volta, hanno dichiarato nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente, che prevede la capitalizzazione trimestrale, giacché basata su un uso negoziale e
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 non già normativo. È in questo contesto che si inserisce la modifica dell'art. 120 TUB. Successivamente, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2004 (sent. 21095/2004) si è ribadita la nullità delle clausole di capitalizzazione a debito del correntista, in quanto risulta inesistente un uso normativo idoneo a derogare quanto disposto dell'art. 1283 c.c. Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nel 2010 (sent. 24418/2010), ha statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono nulle e non si convertono in clausole di diversa periodicità (semestrale o annuale). Di seguito il testo dell'art. 120 c. 2 TUB nella versione applicabile ratione temporis: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" Per completezza espositiva, si ricorda che l'art. 120 TUB ha subito due ulteriori modifiche nel 2014 e nel 2016 che, però, non rilevano nella fattispecie in esame. La legge di stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 legge 147/2013) ha sostituito l'art. 120 c. 2 TUB escludendo la capitalizzazione degli interessi (art. 120 c. 2 lett. b) e rinviando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Il decreto-legge 18/2016 (art. 17 bis c. 1) ha nuovamente modificato l'art. 120 c. 2 lettere a) e b) TUB, ammettendo la previsione della capitalizzazione seguendo quanto previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. L'art. 120 TUB nella versione del 1999 rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede quanto segue: art. 3 "dopo aver prescritto, al comma I, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; art. 6 "I contratti relativi alle
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". Pertanto, l'art. 120 TUB nella versione del 1999, qui applicabile, ammette la possibilità dell'anatocismo nel rispetto delle modalità indicate dalla delibera CICR succitata, secondo cui è necessario che: ricorra la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e nel contratto sia indicato il tasso annuo calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (in caso di capitalizzazione infrannuale). Relativamente a tali aspetti, la Cassazione, con la sentenza n. 4321/2022, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e all'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (in caso di capitalizzazione infrannuale). Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo, ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato, non rispetta la previsione di cui sopra, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Per aversi la capitalizzazione, è necessario che il tasso effettivo (tasso annuo dell'interesse capitalizzato) sia superiore al tasso annuo (tasso annuo dell'interesse non capitalizzato). In altre parole, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione, il contratto di conto corrente mancante della
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo in base alla succitata delibera CICR. Con riferimento all'eventuale applicazione di interessi anatocistici, il CTU ha correttamente rilevato che l'istituto di credito ha adottato le disposizioni previste dalla delibera Cicr del 2000. Il CTU ha poi provveduto, per entrambi i conti correnti, a verificare se gli interessi convenuti nei relativi contratti fossero superiori al tasso-soglia vigente al momento della stipula degli stessi. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per il rapporto di conto corrente ordinario n. 400664979, considerando un TAN a debito pari al 13,750%, un'aliquota CMS pari al 0,98 e spese trimestrali pari a euro 0,00, il TAEG è pari al 18,876% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,805%. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per il rapporto di conto anticipi n. 400339475, considerando un TAN a debito pari al 9,250%, un'aliquota CMS pari al 0,98 e spese trimestrali pari a euro 8,00, il TAEG è pari al 13,852% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 10,215%. A seguito di tale verifica il CTU ha ricalcolato il saldo passivo senza applicazione di interessi, ai sensi dell'art.1815 co. 2 c.c. Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, essa è il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna nullità della CMS qualora la stessa sia frutto di una specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis, Cass. n. 19825/2022: è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, poiché il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca;
Cass. n. 18664/2023; Cass. n. 1373/2024: le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, nonché le valutazioni inerenti all'intenzione delle parti e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, contribuiscono a definire la periodicità di calcolo e quindi la determinatezza della commissione di massimo scoperto). La Cassazione (Cass. n. 5359/2024; Cass. n. 19825/2022) ha confermato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione. In tali casi, infatti, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca (v. art. 117 TUB). Non è dunque legittima una clausola negoziale che indichi la commissione di massimo scoperto unicamente mediante una percentuale, senza alcun riferimento al valore su cui tale percentuale deve essere calcolata. Nel caso di specie, il Ctu ha rilevato che le condizioni in tema di CMS contrattualmente previste, note al cliente e applicate dalla per entrambi i rapporti di conto corrente, si concretizzano CP_3 nella sola indicazione delle percentuali applicate a titolo di cms. Pertanto, in mancanza delle indicazioni sopra indicate, il CTU nei propri ricalcoli ha provveduto ad epurare entrambi i conti da tale onere. Con rifermento all'addebito di ulteriori costi o spese, il Ctu ha verificato che non sussistono ulteriori costi o spese non espressamente pattuiti. Il Ctu, in relazione al c/c 400664979, operato il ricalcolo, ha determinato un saldo, a favore della banca di € - 64.998,48. In relazione al c/c 400339475, operato il ricalcolo, ha determinato un saldo, a favore della banca di € - 133.524,92. Risulta, pertanto, dovuta dalla società correntista la minore
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 somma di € 198.523,4. Con riguardo alla posizione dei fideiussori, in data 11/8/2008 ed in data 24/1/2012 sono state sottoscritte delle fideiussioni, rispettivamente, da e da , per Parte_1 Parte_2
l'importo massimo di € 650.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società Controparte_1
verso la
[...] CP_3
Né rileva il disconoscimento operato dalla signora in Parte_1 relazione alla propria sottoscrizione in calce al documento di rimodulazione del credito del 13/12/2013. Tale sottoscrizione, infatti, è stata apposta semplicemente per ratificare l'emissione di un effetto cambiario emesso a garanzia della proposta transattiva di rimodulazione. Occorre a questo punto verificare se tali garanzie abbiano il carattere dell'accessorietà rispetto alle obbligazioni principali o vadano qualificate come contratti autonomi di garanzia. Nel caso di specie, l'art. 6 prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e l'art. 8 prevede che il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata già estinta. Si tratta di clausole che rendono l'obbligazione dei garanti autonoma rispetto a quella del debitore principale, configurando, pertanto, tali contratti, come contratti autonomi di garanzia. L'inserimento in un contratto di fideiussione dell'obbligo al pagamento immediato a semplice richiesta e della resistenza all'invalidità, fanno configurare il negozio come contratto autonomo di garanzia essendo tali clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Per giurisprudenza costante, è, pertanto, sufficiente l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” per trasformare il contratto di fideiussione nel contratto autonomo di garanzia, poiché tale previsione è incompatibile con la natura accessoria che caratterizza il negozio giuridico della fideiussione (ex multis Cass. Civ., Sentenza n. 27619/2020). Con il contratto autonomo di garanzia, si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti, cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti. È, difatti, incontestabile che, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e/o senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. 21.01.2020 n.1186; Cass. 19.02.2019 n. 4717; Cass. 20.10.2014 n.22233; Cass. S.U. 18/02/2010 n. 3947). La Corte di Cassazione, sin dall'affermazione del principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2010, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, ha avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 attinenti al rapporto garantito. Né, d'altra parte, possono essere avanzati dubbi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso tale contratto, giacché – come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte –
“ lo schema negoziale della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale, assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; ed infatti, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “ l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare “illico et immediate”, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (cfr., Cass. 10.04.2019 n.9987; Cass. 31.03.2017 n. 8342). Così riassunto il pensiero della Suprema Corte e ricordato che esso è stato assiduamente ripreso dalla giurisprudenza di merito (ex multiis App. Milano 08.07.2020; App. Potenza 28.07.2020; Trib. Napoli 01.10.2019 n.8630; Trib. Avellino 1.10.2019 n.1774; Trib. Roma 30.05.2019 n.11483; Trib. Ancona 19.03.2019 n.539 Trib. Modena, 23.01.2019 n.122; Trib. Padova 29.01.2019; Trib. Teramo 15.01.2019; Trib. Salerno Sent. 12.05.2017 n.2311; Sent 20.06.2016 n. 2971; Trib. Roma 09.02.2017 n. 2562; Trib. Firenze 18.07.2016; App. Roma, Sez. I, 17/11/2008) è doveroso rimarcare che dalla lettura dell'intero contenuto della convenzione negoziale non emerge alcun elemento che, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, possa far dubitare della sua natura di contratto autonomo di garanzia. In tema di contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa pattuizione dei contraenti, non si applica il dettato normativo di cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. Difatti, con il rilascio di una garanzia personale autonoma e atipica, il garante assume su di sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale.
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21 Secondo la giurisprudenza, “nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica nonché di quella che prevede interessi usurari, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta” (Corte appello Roma, sez. I civile, sentenza n. 6316 del 29/09/2021). I garanti possono opporre, pertanto, la nullità del contratto-base che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; App. Milano 4.2.2016; Trib. Napoli 15.10.2021). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021). In definitiva, la natura di norma imperativa dell'art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite. Con la conseguenza che anche i garanti saranno tenuti a corrispondere la somma di € 198.523,4, ricalcolata dal CTU. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 22 a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza N.R.G. 7615/2016 - n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dalla Banca, gli opponenti vanno condannati al pagamento della somma di € 198.523,4, oltre interessi legali dall'1/2/2016 al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Sono dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 23 processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). Gli opponenti, poi, sono tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, liquidate sulla base del decisum. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente per 2/3 a carico degli opponenti e per 1/3 a carico della parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4168/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1
Parte_2 Controparte_1
, e, per essa, “ ,
[...] Controparte_2 CP_4 [...]
e per essa quale mandataria Controparte_6 CP_7
(nuova denominazione assunta da , ogni
[...] CP_4 contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara inammissibile l'intervento di
[...]
Controparte_6
2. accoglie l'opposizione;
3. revoca il decreto ingiuntivo n. 2191/2016, dell'11/4/2016;
4. accoglie parzialmente la domanda proposta dall'opposta;
5. condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido Controparte_1 tra loro al pagamento, in favore della Controparte_2 della somma di € 198.523,4, oltre interessi legali dall'1/2/2016 al soddisfo;
6. condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido Controparte_1 tra loro al pagamento, in favore della Controparte_2 delle spese del giudizio monitorio che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 2242,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 24 7. condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido Controparte_1 tra loro al pagamento, in favore della Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
8. pone definitivamente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio, per 2/3 a carico degli opponenti e per 1/3 a carico della parte opposta.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/12/2025 Il Giudice Dott.ssa CI SP
N.R.G.4168/2016- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 25