Inammissibile
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01681/2026REG.PROV.COLL.
N. 05943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5943 del 2025, proposto dal Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza, 56;
- la Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata e l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, non costituite in giudizio;
nei confronti
della Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Davide Maggiore ed Egidio Ferri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2,
per la revocazione
della sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 2981/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Servizi Integrati S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. EN RD e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. L’odierna appellante ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Basilicata l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative e ausilio operativo, disposta dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo in favore di Servizi Integrati S.r.l..
1.2. La ricorrente:
- ha lamentato la presentazione, da parte dell’aggiudicataria, di due offerte economiche: la prima, generata automaticamente dalla piattaforma multimediale messa a disposizione dalla stazione appaltante, conformemente alle prescrizioni contenute nell’art. 13 del disciplinare di gara; la seconda, presentata in data 12 dicembre 2023 in conformità a quanto consentito dalla medesima stazione appaltante con apposito avviso pubblicato in data 5 dicembre 2023;
- ha censurato le valutazioni, effettuate dalla stazione appaltante in seno al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sulle spese generali e sul costo della manodopera, quantificato dall’aggiudicataria nella somma di € 8.872.380,96 nel quinquennio e, dunque, sottostimato rispetto a quello indicato.
1.3. Il T.a.r. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo violato il principio di unicità dell’offerta, come codificato dall’art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023.
2.1. Questo Consiglio di Stato, con la sentenza oggetto di revocazione, ha accolto l’appello prodotto dalla odierna controinteressata e respinto l’appello incidentale presentato dalla CNS, non ravvisando alcuna violazione del già citato principio di unicità dell’offerta.
2.2. La sentenza ha, altresì, osservato che:
- “ l’operatore Servizi Integrati non ha presentato un’offerta plurima, limitandosi lo stesso ad ottemperare a quanto specificamente indicato dalla stazione appaltante, come del resto hanno fatto tutti gli altri concorrenti, ivi incluso CNS ”;
- “ le doglianze proposte dall’odierna resistente ed appellante incidentale si appalesano pretestuose, avendo CNS tenuto il medesimo comportamento contestato a Servizi Integrati, prestandosi la condotta processuale dell’operatore ad un utilizzo abusivo del diritto e dei mezzi processuali. Com’è stato condivisibilmente statuito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo ”;
- per quanto attiene all’appello incidentale proposto da CNS, che “ nel caso di specie deve ritenersi che il ribasso offerto da Servizi Integrati è stato dettagliatamente giustificato in sede di verifica di anomalia dell’offerta e ritenuto congruo e sostenibile, con discrezionale valutazione motivata dell’Amministrazione, non affetta da vizi logici, contraddittorietà manifesta o illogicità o travisamento dei fatti, che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in subjecta materia ”, laddove “ le censure formulate dall’appellante incidentale si risolvono in una generica contestazione dell’offerta di Servizi Integrati, effettuata sulla base di una relazione di parte, ma non sono idonee a dimostrare l’incongruità della suddetta offerta ”.
3. Con il presente ricorso per revocazione, la società CNS lamenta che la sentenza affermerebbe “ il contrario di quanto risulta invece dagli atti processuali ”, avendo il giudice d’appello “ omesso di considerare la Lex Specialis di gara ”, la quale sanciva “ in modo inequivoco l’impossibilità di modificare l’offerta ed il relativo format d’offerta economica ”.
Pertanto, “ acclarato che l’unico elemento che accomuna le due diverse offerte presentate da Servizi Integrati è proprio il costo della manodopera già ribassato in occasione della presentazione dell’offerta su modulo telematico (in entrambe è pari ad € 8.872.380,96) , ciò che è cambiato è il ribasso offerto (20,08 nella prima e 23,60 nella seconda) nonché il valore complessivo dell’offerta (€ 9.818.164,00 nel quinquennio nella prima e € 9.384.748,70 nel quinquennio nella seconda) (…) diversità delle offerte non giustificata dalla esigenza di ribassare anche il costo della manodopera (operazione asseritamente non possibile con il modulo telematico, al contrario sconfessata proprio da entrambe le offerte presentate da Servizi Integrati che ne aveva già ribassato il valore in seno alla prima offerta quella telematica) ”.
4. La Regione Basilicata, nel costituirsi, ha osservato che “ la terminologia usata dai Giudici di Consiglio di Stato “prima e seconda offerta” non ha un valore temporale in quanto per prima offerta deve intendersi l’offerta generata automaticamente dal sistema e per seconda offerta deve intendersi quella presentata con elaborato K, tutte e due presentate contestualmente. Infatti, il contenitore informatico della piattaforma SUARB può contenere un’unica offerta con relativi allegati inoltrata in un determinato istante certificato dalla marca temporale, che sostituisce la eventuale precedente offerta inoltrata e di cui la stazione appaltante non può conoscere né il mittente né il contenuto prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte. Le offerte di tutti i concorrenti, quindi, risultano uniche e presentate dopo il chiarimento che il C.d.S. ha equiparato ad una mera indicazione operativa e riportano tutte senza ambiguità la precisa volontà negoziale degli offerenti, come dimostrato dalla stazione appaltante e constatato nella sentenza del C.d.S. ” .
5. La controinteressata Servizi Integrati S.r.l., con più memorie:
- ha assunto l’insussistenza degli errori di fatto invocati da controparte, ed ha eccepito l’nammissibilità del gravame revocatorio, sul rilievo che “ la ratio della decisione del Consiglio di Stato non poggia affatto sulle parti ritenute da controparte asseritamente viziate da errore di fatto, bensì sulla ritenuta facoltà di ribasso dei costi della manodopera e sulla legittimità della decisione della Stazione appaltante di richiedere ai concorrenti la presentazione di nuove offerte in sostituzione di quelle limitate dal blocco della piattaforma, rendendo inconfigurabile la fattispecie della doppia offerta ”, e quindi “ su una motivazione totalmente giuridica e scevra da profili di fatto che è del tutto autonoma e nemmeno contestata da controparte ”;
- ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito del gravame.
6. La ricorrente ha depositato memoria di replica in cui ha insistito nel sostenere le proprie tesi.
7. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente va osservato che l’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).
L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
In altre parole, per configurare un’ipotesi revocatoria occorre il c.d. “ abbaglio dei sensi ”, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e questo non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (la giurisprudenza sul punto è pacifica e consolidata; si veda già Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, e poi, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 729).
3. Venendo al caso di specie va rilevato che il ricorso è palesemente inammissibile, stante l’assoluta insussistenza dei pretesi errori di fatto revocatori e, in ogni caso, la loro inidoneità a determinare – sul piano rescissorio – un esito processuale diverso da quello cui è pervenuta la sentenza impugnata.
3.1. E invero, quanto al primo preteso errore di fatto, è irrilevante ai fini della decisione che l’avviso integrativo del 5 dicembre 2023 (a seguito del quale fu consentito ai concorrenti di ripresentare le proprie offerte) sia scaturito da una richiesta di chiarimenti – come si legge in sentenza – o da una mera segnalazione relativa all’inidoneità della piattaforma informatica a consentire agli offerenti di ribassare i costi della manodopera in presenza delle condizioni di legge che ciò rendessero possibile, essendo acclarato – e non contestato neanche dall’odierna ricorrente – che tale avviso intervenne a termini di presentazione delle offerte ancora aperti, rappresentando quindi una modifica della disciplina di gara inidonea ad alterare in alcun modo il confronto competitivo.
Sotto tale ultimo profilo, l’asserita violazione della lex specialis che il predetto avviso avrebbe determinato è sostenuta dalla ricorrente sulla base di una citazione parziale della risposta data dalla stazione appaltante al Quesito n. 12, avendo la ricorrente omesso di riportare il passaggio dove veniva fatta salva la possibilità di ribassare i costi della manodopera nei casi previsti dall’articolo 41, comma 14, ultimo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a conferma dunque che la finalità dell’avviso de quo non era quella di consentire un ribasso in precedenza vietato dalla legge di gara, bensì semplicemente di ovviare a un limite della piattaforma sotto tale specifico profilo.
3.2. Quanto al secondo preteso errore revocatorio, l’affermazione su cui la prospettazione attorea si regge si scontra con quanto attestato dal RUP in apposita relazione circa il fatto che tutte le imprese partecipanti dopo l’avviso del 5 dicembre 2023 si avvalsero della facoltà di ripresentare le proprie offerte economiche, disvelando che verosimilmente parte ricorrente fa leva sull’equivocità dell’espressione “ seconda offerta ” per differenziare tra imprese che – come Servizi Integrati S.r.l. – introdussero modifiche all’offerta originaria e altre che si limitarono a confermare le offerte già formulate: ciò che però è del tutto irrilevante ai fini del decidere, avendo il Collegio motivatamente escluso che nella specie si fosse in presenza di offerta plurima, non essendo contestato che la seconda offerta sostituiva in toto quella precedente e fu la sola a essere valutata dal seggio di gara.
3.3. Quanto al terzo preteso errore, al § 14 della sentenza revocanda sono riportati i valori del costo della manodopera indicati sia nella prima che nella seconda offerta di Servizi Integrati S.r.l., in modo da escludere in radice ogni errore di percezione in cui sarebbe incorso il Collegio in ordine alla identità dei valori indicati nelle due offerte.
In ogni caso, come eccepito da Servizi Integrati S.r.l., anche su quest’ultimo punto non vi è alcuna decisività del supposto errore – ove anche vi fosse stato – sull’esito del giudizio, essendo stato il rigetto della censura de qua , come detto, determinato dalla motivata esclusione di ogni violazione del principio di unicità dell’offerta.
4. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Amministrazione resistente e della Servizi Integrati S.r.l., che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF RE, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
EN RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RD | FF RE |
IL SEGRETARIO