TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 7068/2016 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 marzo 2025 tra nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Arizzi giu- C.F._1
sta procura in atti;
attore e
1. in persona del suo legale rappresentante pro tem- Parte_2
pore, p.i. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Crupi P.IVA_1
giusta procura in atti;
2. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Candido Bonaventura giusta procura in atti;
convenute e
residente in [...]
candele n. 538;
1 convenuto contumace avente ad oggetto: proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La rappresentava di aver subito una procedura esecutiva, Parte_1
promossa, tra gli altri, dalla da e dalla so- Parte_2 CP_2
cietà Nella procedura veniva inserito e successiva- Controparte_1
mente messo in vendita l'immobile sito in Venetico (Messsina), c.da Beviola, via Nino Gazzara n. 11, censito al catasto di detto comune al foglio n. 2, part. 463, sub 6 e sub 7, che, però, secondo la ricostruzione di parte attrice era di esclusiva proprietà di . L'immobile, infatti, era stato ac- Controparte_3
quistato dalla e da ed adibito da questi a casa co- CP_3 Controparte_4
niugale. Nel 2002, deceduto , l'appartamento era rimasto nel- Controparte_4
la disponibilità della tra la denuncia di successione e la scoperta CP_3
del testamento olografo con cui aveva istituito erede univer- Controparte_4
sale solo la moglie e non anche il figlio, ovvero parte at- Controparte_3
trice, i creditori di quest'ultimo avevano chiesto che fosse eseguito il pigno- ramento sulla porzione pari ad ¼ dell'intero dell'immobile. L'attore rappre- sentava di non aver mai accettato l'eredità del padre e che, pertanto,
l'immobile fosse di esclusiva proprietà della madre. La aveva, pe- CP_3
raltro, proposto, invano, opposizione di terzo perché il cespite fosse escluso dalla procedura. Al fine di evitare che i costi per la vendita dell'immobile della gravassero sul debitore, si era rivolto ex art. 615, II comma, CP_3
c.p.c., al G.E., il quale aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione deducendo la carenza di legittimazione attiva del CP_4
condannandolo ex art. 96, III comma c.p.c., stante la evidente finalità dilato-
2 ria dell'azione proposta. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato il decreto emesso dal G.E.; che fosse dichiarato che non potesse desumersi l'accettazione tacita dell'eredità dalla mera trascrizione della successione, stante la natura prevalentemente fiscale dell'atto; che fosse dichiarata la pro- prietà in capo a dell'immobile; che fosse dichiarata Controparte_3
l'inefficacia del pignoramento eseguito su ¼ dell'intero dell'appartamento di proprietà di e che, conseguentemente, questo fosse Controparte_3
escluso dai beni messi in vendita.
Si costituiva in giudizio la società deducendo la prete- Parte_3
stuosità del presente giudizio, stante l'esame già effettuato dal G.E. delle mo- tivazioni poste a fondamento dello stesso. Nel merito, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del in considerazione dell'azione volta a tute- CP_4
lare un bene immobile non di sua proprietà; eccepiva, altresì, la sussistenza della qualità di erede in capo all'attore, nonché la anteriorità della trascrizio- ne del pignoramento rispetto alla pubblicazione del testamento olografo.
Chiedeva, pertanto, che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per ca- renza di legittimazione attiva;
che l'azione fosse dichiarata tardiva;
che fosse accertato che sulle questioni oggetto di causa si fosse già formato il giudica- to;
che fosse confermato il provvedimento reso dal G.E. e che fosse dichiara- ta la piena efficacia dei pignoramenti eseguiti;
che l'attore fosse condannato ex art. 96, comma III, c.p.c..
Si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva Controparte_1
la tardività dell'opposizione, in considerazione del fatto che le ragioni a fon- damento della stessa fossero le medesime già proposte in sede di opposizione all'esecuzione del 2009. Deduceva, invero, che l'attore avrebbe dovuto re-
3 clamare l'ordinanza di rigetto della sospensione emessa nel corso del primo giudizio e/o riassumere quel procedimento nel giudizio di merito. Deduceva, in ogni caso, la sussistenza della qualità di erede in capo al e, quin- CP_4
di, chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile;
che l'azione fosse dichiarata tardiva;
che fosse accertato che sulle questioni oggetto di causa si fosse già formato il giudicato;
che fosse confermato il provvedimen- to reso dal G.E. e che fosse dichiarata la piena efficacia dei pignoramenti eseguiti;
che l'attore fosse condannato ex art. 96, comma III, c.p.c..
Conclusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva tratte- nuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il CP_2
quale pur ritualmente citato, non si è costituito.
La domanda di revoca del decreto di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, di cui alla domanda n. 1, e le connesse domande, di cui ai nn. 4 e 5 dell'atto di citazione, devono essere dichiarate inammissibili.
Invero, il decreto di rigetto del G.E. emesso in data 12 ottobre 2016, era un provvedimento che, seppur autonomo, si inseriva in una complessa procedura esecutiva di cui al proc. civ. 50/2009 R.G.E.. Sul punto, deve essere precisato che con provvedimento del 6 luglio 2018 la procedura esecutiva è stata di- chiarata estinta, previa approvazione del piano di riparto depositato dall'avv.
Puglisi in quel procedimento. Pertanto, non può non considerarsi il giudicato implicito già formato sulla domanda volta ad ottenere, per un verso, la revoca del decreto di rigetto della sospensione dell'esecuzione forzata e, per altro verso, la dichiarazione di inefficacia del pignoramento sull'appartamento e l'espunzione di quest'ultimo dalla procedura esecutiva. Queste domande e le
4 intrinseche doglianze, invero, sono già state oggetto di valutazione da parte del G.E. nel corso della procedura esecutiva n. 50/2009 R.G.E. e sono state vagliate anche in seguito all'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da il 17 dicembre 2009, nonché al ricorso in opposizione Controparte_3
proposto il 9 giugno 2016 dal debitore esecutato.
D'altra parte, solo ad colorandam, dal fascicolo dell'esecuzione acquisito in atti, non risulta che la procedura esecutiva nel suo esito abbia inciso sul bene oggetto di causa. Invero, dall'esame della documentazione, si evince che solo uno dei tre lotti è stato oggetto di trasferimento della proprietà (ex D.M.
227/2015, art. 2 n. 3 e 4). Nello specifico, a seguito della vendita senza incan- to del 28 maggio 2015, con decreto di trasferimento dell'11 settembre 2015, il G.E. trasferiva a il bene sito in Venetico, , Controparte_5 Parte_4
via Nino Gazzara, censito al catasto di detto comune al foglio n. 2, part. 463, sub 3 con aggraffata part. 592, sub 1 e sub 2, per il prezzo di euro 29.125,00.
Il bene per cui oggi è causa non è stato, pertanto, oggetto della vendita e, stando a quanto versato in atti, si trova nella disponibilità dell'attore e della
CP_3
Le domande, tra loro connesse e riconducibili al medesimo rapporto e dal medesimo interesse giuridicamente tutelato, evidentemente vertono su que- stioni già definite con pronuncia passata in giudicato. Invero, in relazione al rilievo oggettivo del giudicato non è solo una questione di identità o meno tra la domanda oggetto di decisione del giudice dell'esecuzione e quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui le doman- de – anche qualora tra loro diverse – si riferiscono. Va, al riguardo, ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto
5 giuridico ed uno di essi sia stato definito con provvedimento passato in giudi- cato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridi- ca, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica in- dispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclu- de il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se – astrat- tamente – il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Detto principio generale è stato, altresì, confermato di recente dalla S.C. la quale ha affermato che “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuri- diche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specifica- mente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modi- ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fer- mo restando il requisito dell'identità delle persone” (Cass. civ. n. 1259/2024).
È noto, d'altra parte, che il giudicato anteriormente formatosi tenda ad esclu- dere non solo una decisione contraria alla precedente, divenuta inoppugnabi- le, ma anche ogni decisione su ciò che fu già oggetto di giudicato, ogni qual volta il nuovo e successivo giudizio abbia per oggetto il medesimo diritto il
6 cui accertamento risulti ormai coperto dall'autorità di quel giudicato. La sus- sistenza del giudicato esterno, d'altra parte, pur resa nota ed eccepita dalle parti convenute, ben avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio ogni qualvolta il giudicato fosse risultato da atti o da documenti comunque prodotti nel giudi- zio di merito. Difatti, le ss.un. si sono espresse in tal senso affermando che
“l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio” (conf. Cass. civ. ss. un. n. 2735/2017 e Cass. civ. ss. un. n.
9050/2001). Sarebbe, d'altra parte, nel caso di specie improduttiva di qualsia- si effetto la pronuncia resa da questo organo giudicante sulla revoca di un de- creto di sospensione di un'esecuzione forzata che si è già realizzata e/o sull'espunzione di un bene da una procedura esecutiva già estinta. Le doman- de individuate ai nn. 1, 4, 5 dell'atto di citazione vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
La domanda di cui al n. 3 dell'atto di citazione, volta ad ottenere l'accertamento della proprietà del bene in capo a deve Controparte_3
essere parimenti dichiarata inammissibile.
Come noto, chi propone un'azione di mero accertamento della proprietà – ben diversa dalle altre azioni petitorie – ha come primario, ed anche unico, interesse ad una decisione giudiziale che confermi l'esistenza del diritto in capo al soggetto agente (Cass. civ. n. 6258/2009; Cass. civ. n. 12300/1997).
Sul piano processuale è, però, presupposto indefettibile che, in questo caso l'attore, sia titolare di un diritto di proprietà di cui, per l'appunto, invoca l'accertamento, non essendo il fine dell'azione il riconoscimento di un diritto in capo a terzi. Nel caso di specie, tuttavia, la domanda così proposta, soprat- tutto sul presupposto invocato dal secondo cui egli non è proprieta- CP_4
7 rio del bene, difetta ex se dei requisiti richiesti dall'azione che, come corret- tamente dedotto da entrambe le società convenute, avrebbe dovuto – even- tualmente – essere proposta dalla in quanto proprietaria, avverso CP_3
chi vanta un diritto sul bene. Invero, con l'azione di mero accertamento – che rientra nel genus più ampio della tutela di cognizione – può chiedersi esclusi- vamente l'accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui (accertamento negativo).
Ciò in quanto il processo è strumentale alla tutela di un diritto e si presuppo- ne che l'interesse sotteso alla tutela sorga a seguito di una violazione o conte- stazione di una posizione giuridica meritevole di tutela. Il limite intrinseco alle azioni di accertamento si rinviene pacificamente nell'art. 100 c.p.c.. Di- fatti, in mancanza di tale requisito, ovvero l'interesse ad agire, definito come un requisito extra-formale e generalissimo, deve pronunciarsi un rigetto di mero rito. In questo caso, difatti, l'interesse ad agire (che nella domanda in esame difetta in senso assoluto) assolverebbe una funzione di filtro in chiave
- tra l'altro – deflattiva fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevo- lezza dell'interesse sostanziale in gioco anche ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 111 della Costituzione. La valutazione dell'interesse ad agire, in quest'ottica, diviene efficace antidoto del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell'azione in forme eccedenti rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento. Adire in giudizio senza un concreto ed attuale interesse ad agire implica la lesione del principio del giusto processo secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio. Difatti, non può ritenersi meritevole di tutela l'interesse dedotto da parte attrice
(“malgrado la porzione di appartamento in questione non appartenga, in
8 modo evidente e palese, al deducente è pure vero che — Parte_1
già venduto, in questa procedura esecutiva, il cespite di proprietà dello stes- so — la procedura, in buona sostanza, sta ancora proseguendo per CP_4
la vendita di un bene che appartiene a un terzo, con un dispendio di attività che comporta costi che, comunque vada a finire, al termine andranno a gra- vare sul debitore esecutato sig. Vi è quindi, in capo al Parte_1 [...]
un interesse diretto e immediato all'accertamento negativo della pro- CP_4
prietà del cespite di cui si discute”), anche alla luce della giurisprudenza eu- ropea che ha affermato come l'interesse ad agire debba essere inteso come presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (Cor- te giustizia Unione Europea Sez. IV, 20/12/2017, n. 268/16). Al contrario,
l'interesse economico rappresentato dal – rispetto ad un maggiore CP_4
dispendio economico della procedura – non si ritiene coerente con l'azione proposta di mero accertamento della proprietà; a ciò si aggiunge, in ogni ca- so, che, non essendo il proprietario del bene, non è legittimato atti- CP_4
vamente alla proposizione della domanda che può essere proposta esclusiva- mente dal proprietario dello stesso.
La domanda di cui al n. 2 dell'atto di citazione (“Ritenere e dichiarare che non può desumersi l'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'articolo 476 cod. civ., dalla mera trascrizione della successione che è atto che ha valenza
a fini meramente fiscali e, comunque non comporta devoluzione dell'asse ereditario perchè non è atto idoneo a manifestare la volontà di accettazione dell'eredità”) deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con l'atto di citazione parte attrice ha asserito che l'accettazione dell'eredità non può desumersi dalla mera trascrizione della successione (effettuata dal
9 e dalla il 20 novembre 2007) in quanto trattasi di un atto CP_4 CP_3
che ha esclusiva valenza fiscale e che non è idoneo a manifestare la volontà di accettazione dell'eredità. D'altra parte, sempre secondo parte attrice, il pa- dre, con testamento del 13 ottobre 2001, aveva istituito quale erede universa- le “di tutti i miei beni attualmente nella mia proprietà mia moglie
[...]
nata a [...] il [...] […]. Non lascio alcun bene a mio CP_3
figlio in quanto ad esso ho già dato sino ad oggi quanto di sua Pt_1
spettanza”. Detto testamento è stato rinvenuto e registrato solo in data 22 ot- tobre 2009, e dunque, successivamente alla dichiarazione di successione de- positata il 20 novembre 2007 e alla data del pignoramento immobiliare da parte della effettuato in data 16 febbraio 2009. Parte_2
Prescindendo da valutazioni di merito in ordine alla genuinità del testamento
– che non sono oggetto di questo giudizio – deve ritenersi che seppur, come rilevato da parte attrice e da giurisprudenza costante la trascrizione della di- chiarazione di successione non è sufficiente ad attribuire la qualità di erede
(cfr. Cass. civ. n. 10796/2009, conf. Cass.. civ. n. 5226/2002), è pur vero che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva sia da entrambi i punti di vista.
Stando a quanto risulta in atti ed in particolare a quanto già accertato dal giu- dice dell'esecuzione (come si evince dal provvedimento del 12 ottobre 2016), in effetti, il aveva effettuato una voltura catastale che è, invece, da CP_4
sola idonea a configurare un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, salvi poi, eventualmente, gli effetti di un testamento sopravvenuto di cui non si è richiesto in questa sede l'accertamento.
10 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore deve essere, pertanto, accolta. Invero, l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, può rilevarsi che la condotta processuale tenuta da parte attrice abbia integrato l'ipotesi di colpa grave, anche in consi- derazione delle domande proposte in assenza di un concreto interesse ad agi- re che implicano la lesione del principio del giusto processo. Infatti, l'art. 96
c.p.c. punisce il contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con colpa grave, riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il con- tegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del dirit- to d'azione; condizioni che, per le ragioni esposte, già riconosciute in capo al nel giudizio n. 50/2009 R.G.E., sono ravvisabili anche nel caso in CP_4
esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011), anche in considerazione della già nota infondatezza delle questioni affrontate col presente giudizio essendo le stesse state esaminate e respinte già in sede di esecuzione. Avuto riguardo alla modesta entità processuale svolta, si ritiene congruo determinare la misu- ra della condanna ex art. 96 c.p.c. nell'importo di euro 500,00 per ciascuna parte costituita.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia sulle domande principali, se- guono la soccombenza e si liquidano – nei rapporti con le parti costituite - come in dispositivo valore fino ad euro 260.000,00, scaglioni minimi in con- siderazione della modesta complessità delle questioni trattate.
11
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 7068/2016 R.G., così decide:
1) Dichiara inammissibili le domande individuate ai nn. 1, 4, 5 dell'atto di citazione, stante il giudicato già formatosi tra le parti;
2) Dichiara inammissibile la domanda di accertamento della proprietà dell'immobile sito in Venetico (Messina), c.da Beviola, via Nino
Gazzara n. 11, censito al catasto di detto comune al foglio n. 2, part. 463, sub 6 e sub 7, per difetto di legittimazione attiva e di un interesse ad agire in capo a Parte_1
3) Rigetta la domanda di cui al n. 2 dell'atto di citazione;
4) Accoglie la domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da e da e liquida a ti- Parte_2 Controparte_1
tolo di responsabilità aggravata l'importo pari ad euro 500,00 ciascu- na;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favo- Parte_1
re della che liquida in euro 7.052,00, oltre spese ge- Parte_2
nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favo- Parte_1
re della che liquida in euro 7.052,00, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Messina, 18/12/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 7068/2016 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 28 marzo 2025 tra nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Arizzi giu- C.F._1
sta procura in atti;
attore e
1. in persona del suo legale rappresentante pro tem- Parte_2
pore, p.i. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Crupi P.IVA_1
giusta procura in atti;
2. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Candido Bonaventura giusta procura in atti;
convenute e
residente in [...]
candele n. 538;
1 convenuto contumace avente ad oggetto: proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La rappresentava di aver subito una procedura esecutiva, Parte_1
promossa, tra gli altri, dalla da e dalla so- Parte_2 CP_2
cietà Nella procedura veniva inserito e successiva- Controparte_1
mente messo in vendita l'immobile sito in Venetico (Messsina), c.da Beviola, via Nino Gazzara n. 11, censito al catasto di detto comune al foglio n. 2, part. 463, sub 6 e sub 7, che, però, secondo la ricostruzione di parte attrice era di esclusiva proprietà di . L'immobile, infatti, era stato ac- Controparte_3
quistato dalla e da ed adibito da questi a casa co- CP_3 Controparte_4
niugale. Nel 2002, deceduto , l'appartamento era rimasto nel- Controparte_4
la disponibilità della tra la denuncia di successione e la scoperta CP_3
del testamento olografo con cui aveva istituito erede univer- Controparte_4
sale solo la moglie e non anche il figlio, ovvero parte at- Controparte_3
trice, i creditori di quest'ultimo avevano chiesto che fosse eseguito il pigno- ramento sulla porzione pari ad ¼ dell'intero dell'immobile. L'attore rappre- sentava di non aver mai accettato l'eredità del padre e che, pertanto,
l'immobile fosse di esclusiva proprietà della madre. La aveva, pe- CP_3
raltro, proposto, invano, opposizione di terzo perché il cespite fosse escluso dalla procedura. Al fine di evitare che i costi per la vendita dell'immobile della gravassero sul debitore, si era rivolto ex art. 615, II comma, CP_3
c.p.c., al G.E., il quale aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione deducendo la carenza di legittimazione attiva del CP_4
condannandolo ex art. 96, III comma c.p.c., stante la evidente finalità dilato-
2 ria dell'azione proposta. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato il decreto emesso dal G.E.; che fosse dichiarato che non potesse desumersi l'accettazione tacita dell'eredità dalla mera trascrizione della successione, stante la natura prevalentemente fiscale dell'atto; che fosse dichiarata la pro- prietà in capo a dell'immobile; che fosse dichiarata Controparte_3
l'inefficacia del pignoramento eseguito su ¼ dell'intero dell'appartamento di proprietà di e che, conseguentemente, questo fosse Controparte_3
escluso dai beni messi in vendita.
Si costituiva in giudizio la società deducendo la prete- Parte_3
stuosità del presente giudizio, stante l'esame già effettuato dal G.E. delle mo- tivazioni poste a fondamento dello stesso. Nel merito, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del in considerazione dell'azione volta a tute- CP_4
lare un bene immobile non di sua proprietà; eccepiva, altresì, la sussistenza della qualità di erede in capo all'attore, nonché la anteriorità della trascrizio- ne del pignoramento rispetto alla pubblicazione del testamento olografo.
Chiedeva, pertanto, che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per ca- renza di legittimazione attiva;
che l'azione fosse dichiarata tardiva;
che fosse accertato che sulle questioni oggetto di causa si fosse già formato il giudica- to;
che fosse confermato il provvedimento reso dal G.E. e che fosse dichiara- ta la piena efficacia dei pignoramenti eseguiti;
che l'attore fosse condannato ex art. 96, comma III, c.p.c..
Si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva Controparte_1
la tardività dell'opposizione, in considerazione del fatto che le ragioni a fon- damento della stessa fossero le medesime già proposte in sede di opposizione all'esecuzione del 2009. Deduceva, invero, che l'attore avrebbe dovuto re-
3 clamare l'ordinanza di rigetto della sospensione emessa nel corso del primo giudizio e/o riassumere quel procedimento nel giudizio di merito. Deduceva, in ogni caso, la sussistenza della qualità di erede in capo al e, quin- CP_4
di, chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile;
che l'azione fosse dichiarata tardiva;
che fosse accertato che sulle questioni oggetto di causa si fosse già formato il giudicato;
che fosse confermato il provvedimen- to reso dal G.E. e che fosse dichiarata la piena efficacia dei pignoramenti eseguiti;
che l'attore fosse condannato ex art. 96, comma III, c.p.c..
Conclusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva tratte- nuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il CP_2
quale pur ritualmente citato, non si è costituito.
La domanda di revoca del decreto di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, di cui alla domanda n. 1, e le connesse domande, di cui ai nn. 4 e 5 dell'atto di citazione, devono essere dichiarate inammissibili.
Invero, il decreto di rigetto del G.E. emesso in data 12 ottobre 2016, era un provvedimento che, seppur autonomo, si inseriva in una complessa procedura esecutiva di cui al proc. civ. 50/2009 R.G.E.. Sul punto, deve essere precisato che con provvedimento del 6 luglio 2018 la procedura esecutiva è stata di- chiarata estinta, previa approvazione del piano di riparto depositato dall'avv.
Puglisi in quel procedimento. Pertanto, non può non considerarsi il giudicato implicito già formato sulla domanda volta ad ottenere, per un verso, la revoca del decreto di rigetto della sospensione dell'esecuzione forzata e, per altro verso, la dichiarazione di inefficacia del pignoramento sull'appartamento e l'espunzione di quest'ultimo dalla procedura esecutiva. Queste domande e le
4 intrinseche doglianze, invero, sono già state oggetto di valutazione da parte del G.E. nel corso della procedura esecutiva n. 50/2009 R.G.E. e sono state vagliate anche in seguito all'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da il 17 dicembre 2009, nonché al ricorso in opposizione Controparte_3
proposto il 9 giugno 2016 dal debitore esecutato.
D'altra parte, solo ad colorandam, dal fascicolo dell'esecuzione acquisito in atti, non risulta che la procedura esecutiva nel suo esito abbia inciso sul bene oggetto di causa. Invero, dall'esame della documentazione, si evince che solo uno dei tre lotti è stato oggetto di trasferimento della proprietà (ex D.M.
227/2015, art. 2 n. 3 e 4). Nello specifico, a seguito della vendita senza incan- to del 28 maggio 2015, con decreto di trasferimento dell'11 settembre 2015, il G.E. trasferiva a il bene sito in Venetico, , Controparte_5 Parte_4
via Nino Gazzara, censito al catasto di detto comune al foglio n. 2, part. 463, sub 3 con aggraffata part. 592, sub 1 e sub 2, per il prezzo di euro 29.125,00.
Il bene per cui oggi è causa non è stato, pertanto, oggetto della vendita e, stando a quanto versato in atti, si trova nella disponibilità dell'attore e della
CP_3
Le domande, tra loro connesse e riconducibili al medesimo rapporto e dal medesimo interesse giuridicamente tutelato, evidentemente vertono su que- stioni già definite con pronuncia passata in giudicato. Invero, in relazione al rilievo oggettivo del giudicato non è solo una questione di identità o meno tra la domanda oggetto di decisione del giudice dell'esecuzione e quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui le doman- de – anche qualora tra loro diverse – si riferiscono. Va, al riguardo, ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto
5 giuridico ed uno di essi sia stato definito con provvedimento passato in giudi- cato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridi- ca, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica in- dispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclu- de il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se – astrat- tamente – il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Detto principio generale è stato, altresì, confermato di recente dalla S.C. la quale ha affermato che “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuri- diche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specifica- mente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modi- ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fer- mo restando il requisito dell'identità delle persone” (Cass. civ. n. 1259/2024).
È noto, d'altra parte, che il giudicato anteriormente formatosi tenda ad esclu- dere non solo una decisione contraria alla precedente, divenuta inoppugnabi- le, ma anche ogni decisione su ciò che fu già oggetto di giudicato, ogni qual volta il nuovo e successivo giudizio abbia per oggetto il medesimo diritto il
6 cui accertamento risulti ormai coperto dall'autorità di quel giudicato. La sus- sistenza del giudicato esterno, d'altra parte, pur resa nota ed eccepita dalle parti convenute, ben avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio ogni qualvolta il giudicato fosse risultato da atti o da documenti comunque prodotti nel giudi- zio di merito. Difatti, le ss.un. si sono espresse in tal senso affermando che
“l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio” (conf. Cass. civ. ss. un. n. 2735/2017 e Cass. civ. ss. un. n.
9050/2001). Sarebbe, d'altra parte, nel caso di specie improduttiva di qualsia- si effetto la pronuncia resa da questo organo giudicante sulla revoca di un de- creto di sospensione di un'esecuzione forzata che si è già realizzata e/o sull'espunzione di un bene da una procedura esecutiva già estinta. Le doman- de individuate ai nn. 1, 4, 5 dell'atto di citazione vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
La domanda di cui al n. 3 dell'atto di citazione, volta ad ottenere l'accertamento della proprietà del bene in capo a deve Controparte_3
essere parimenti dichiarata inammissibile.
Come noto, chi propone un'azione di mero accertamento della proprietà – ben diversa dalle altre azioni petitorie – ha come primario, ed anche unico, interesse ad una decisione giudiziale che confermi l'esistenza del diritto in capo al soggetto agente (Cass. civ. n. 6258/2009; Cass. civ. n. 12300/1997).
Sul piano processuale è, però, presupposto indefettibile che, in questo caso l'attore, sia titolare di un diritto di proprietà di cui, per l'appunto, invoca l'accertamento, non essendo il fine dell'azione il riconoscimento di un diritto in capo a terzi. Nel caso di specie, tuttavia, la domanda così proposta, soprat- tutto sul presupposto invocato dal secondo cui egli non è proprieta- CP_4
7 rio del bene, difetta ex se dei requisiti richiesti dall'azione che, come corret- tamente dedotto da entrambe le società convenute, avrebbe dovuto – even- tualmente – essere proposta dalla in quanto proprietaria, avverso CP_3
chi vanta un diritto sul bene. Invero, con l'azione di mero accertamento – che rientra nel genus più ampio della tutela di cognizione – può chiedersi esclusi- vamente l'accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui (accertamento negativo).
Ciò in quanto il processo è strumentale alla tutela di un diritto e si presuppo- ne che l'interesse sotteso alla tutela sorga a seguito di una violazione o conte- stazione di una posizione giuridica meritevole di tutela. Il limite intrinseco alle azioni di accertamento si rinviene pacificamente nell'art. 100 c.p.c.. Di- fatti, in mancanza di tale requisito, ovvero l'interesse ad agire, definito come un requisito extra-formale e generalissimo, deve pronunciarsi un rigetto di mero rito. In questo caso, difatti, l'interesse ad agire (che nella domanda in esame difetta in senso assoluto) assolverebbe una funzione di filtro in chiave
- tra l'altro – deflattiva fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevo- lezza dell'interesse sostanziale in gioco anche ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 111 della Costituzione. La valutazione dell'interesse ad agire, in quest'ottica, diviene efficace antidoto del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell'azione in forme eccedenti rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento. Adire in giudizio senza un concreto ed attuale interesse ad agire implica la lesione del principio del giusto processo secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio. Difatti, non può ritenersi meritevole di tutela l'interesse dedotto da parte attrice
(“malgrado la porzione di appartamento in questione non appartenga, in
8 modo evidente e palese, al deducente è pure vero che — Parte_1
già venduto, in questa procedura esecutiva, il cespite di proprietà dello stes- so — la procedura, in buona sostanza, sta ancora proseguendo per CP_4
la vendita di un bene che appartiene a un terzo, con un dispendio di attività che comporta costi che, comunque vada a finire, al termine andranno a gra- vare sul debitore esecutato sig. Vi è quindi, in capo al Parte_1 [...]
un interesse diretto e immediato all'accertamento negativo della pro- CP_4
prietà del cespite di cui si discute”), anche alla luce della giurisprudenza eu- ropea che ha affermato come l'interesse ad agire debba essere inteso come presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (Cor- te giustizia Unione Europea Sez. IV, 20/12/2017, n. 268/16). Al contrario,
l'interesse economico rappresentato dal – rispetto ad un maggiore CP_4
dispendio economico della procedura – non si ritiene coerente con l'azione proposta di mero accertamento della proprietà; a ciò si aggiunge, in ogni ca- so, che, non essendo il proprietario del bene, non è legittimato atti- CP_4
vamente alla proposizione della domanda che può essere proposta esclusiva- mente dal proprietario dello stesso.
La domanda di cui al n. 2 dell'atto di citazione (“Ritenere e dichiarare che non può desumersi l'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'articolo 476 cod. civ., dalla mera trascrizione della successione che è atto che ha valenza
a fini meramente fiscali e, comunque non comporta devoluzione dell'asse ereditario perchè non è atto idoneo a manifestare la volontà di accettazione dell'eredità”) deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con l'atto di citazione parte attrice ha asserito che l'accettazione dell'eredità non può desumersi dalla mera trascrizione della successione (effettuata dal
9 e dalla il 20 novembre 2007) in quanto trattasi di un atto CP_4 CP_3
che ha esclusiva valenza fiscale e che non è idoneo a manifestare la volontà di accettazione dell'eredità. D'altra parte, sempre secondo parte attrice, il pa- dre, con testamento del 13 ottobre 2001, aveva istituito quale erede universa- le “di tutti i miei beni attualmente nella mia proprietà mia moglie
[...]
nata a [...] il [...] […]. Non lascio alcun bene a mio CP_3
figlio in quanto ad esso ho già dato sino ad oggi quanto di sua Pt_1
spettanza”. Detto testamento è stato rinvenuto e registrato solo in data 22 ot- tobre 2009, e dunque, successivamente alla dichiarazione di successione de- positata il 20 novembre 2007 e alla data del pignoramento immobiliare da parte della effettuato in data 16 febbraio 2009. Parte_2
Prescindendo da valutazioni di merito in ordine alla genuinità del testamento
– che non sono oggetto di questo giudizio – deve ritenersi che seppur, come rilevato da parte attrice e da giurisprudenza costante la trascrizione della di- chiarazione di successione non è sufficiente ad attribuire la qualità di erede
(cfr. Cass. civ. n. 10796/2009, conf. Cass.. civ. n. 5226/2002), è pur vero che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva sia da entrambi i punti di vista.
Stando a quanto risulta in atti ed in particolare a quanto già accertato dal giu- dice dell'esecuzione (come si evince dal provvedimento del 12 ottobre 2016), in effetti, il aveva effettuato una voltura catastale che è, invece, da CP_4
sola idonea a configurare un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, salvi poi, eventualmente, gli effetti di un testamento sopravvenuto di cui non si è richiesto in questa sede l'accertamento.
10 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore deve essere, pertanto, accolta. Invero, l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, può rilevarsi che la condotta processuale tenuta da parte attrice abbia integrato l'ipotesi di colpa grave, anche in consi- derazione delle domande proposte in assenza di un concreto interesse ad agi- re che implicano la lesione del principio del giusto processo. Infatti, l'art. 96
c.p.c. punisce il contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con colpa grave, riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il con- tegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del dirit- to d'azione; condizioni che, per le ragioni esposte, già riconosciute in capo al nel giudizio n. 50/2009 R.G.E., sono ravvisabili anche nel caso in CP_4
esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011), anche in considerazione della già nota infondatezza delle questioni affrontate col presente giudizio essendo le stesse state esaminate e respinte già in sede di esecuzione. Avuto riguardo alla modesta entità processuale svolta, si ritiene congruo determinare la misu- ra della condanna ex art. 96 c.p.c. nell'importo di euro 500,00 per ciascuna parte costituita.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia sulle domande principali, se- guono la soccombenza e si liquidano – nei rapporti con le parti costituite - come in dispositivo valore fino ad euro 260.000,00, scaglioni minimi in con- siderazione della modesta complessità delle questioni trattate.
11
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 7068/2016 R.G., così decide:
1) Dichiara inammissibili le domande individuate ai nn. 1, 4, 5 dell'atto di citazione, stante il giudicato già formatosi tra le parti;
2) Dichiara inammissibile la domanda di accertamento della proprietà dell'immobile sito in Venetico (Messina), c.da Beviola, via Nino
Gazzara n. 11, censito al catasto di detto comune al foglio n. 2, part. 463, sub 6 e sub 7, per difetto di legittimazione attiva e di un interesse ad agire in capo a Parte_1
3) Rigetta la domanda di cui al n. 2 dell'atto di citazione;
4) Accoglie la domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da e da e liquida a ti- Parte_2 Controparte_1
tolo di responsabilità aggravata l'importo pari ad euro 500,00 ciascu- na;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favo- Parte_1
re della che liquida in euro 7.052,00, oltre spese ge- Parte_2
nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favo- Parte_1
re della che liquida in euro 7.052,00, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Messina, 18/12/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
13