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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5441/2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 5441/2017 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 21.10.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di on gli avv.ti Sandro Barcali Parte_1
e OL GL, di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Freni, Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5441/2017 R.G. TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Freni, per procura in atti,
Opponente Contro con sede in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Segreto, opposta
E contro con sede in Firenze, via J. da Diacceto 48, in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Barcali nonché, anche disgiuntamente, dall'avv. OL GL Chiamata in causa- Interveniente In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 22.09.2017, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1009/2017 con cui il Tribunale di Messina, su ricorso della quale cessionaria del credito vantato da (in forza di Controparte_2 Parte_1 due contratti di finanziamento stipulati con il , ha emesso in data 01/06/2017 nei CP_1 confronti dello stesso il decreto ingiuntivo n. 1009/17 per il pagamento di €.23.634,56, CP_1 oltre interessi e spese. Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione, Controparte_1 chiedendo in via preliminare di chiamare in causa al fine di essere dalla stessa Parte_1 manlevato e garantito in relazione alle pretese della ricorrente in monitorio ed, in ogni caso, al fine di
1 conseguire il risarcimento dei danni. Nel merito l'opponente ha chiesto l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo e l'annullamento ex art. 428 c.c. dei due contratti di finanziamento n. 20153795148001 e n. 20153795148013, in quanto a suo dire sarebbe stato totalmente incapace di sottoscrivere i detti contratti perché affetto da disturbo della personalità e totalmente incapace di sottoscrivere consapevolmente e deliberatamente i contratti stessi, come dimostrato da CTU depositata in una causa relativa al riconoscimento della pensione di inabilità. Il comportamento fraudolento della (a conoscenza della situazione di salute dell'opponente, perché Parte_1 manifestata al momento della stipulazione del contratto di finanziamento) avrebbe cagionato un serio danno al da liquidarsi in via equitativa oltre che legittimare la richiesta di restituzione CP_1 di quanto versato a titolo di interessi legali e spese della pratica maggiorato di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
La si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria CP_2 esecuzione del D.I. opposto e chiedendo rigettarsi l'opposizione con conferma del D.I., rilevando che il credito azionato non è stato contestato nell'esistenza e nell'ammontare e che la documentazione allegata dall'opponente è del tutto inidonea ad attestare l'incapacità di autodeterminazione dell'opponente mentre, di contro, parte ricorrente opposta ha fornito ampia prova documentale del proprio credito.
Con ordinanza del 18-12- 2018, è stata autorizzata la chiamata in causa di Parte_1
e rinviata la prima udienza al 16/07/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta ed atto di intervento ex art. 111 co. III c.p.c, si è costituita precisando che nelle more del giudizio aveva proceduto a riacquistare il Parte_1 credito (come da sottostanti accordi con la . In via pregiudiziale ha eccepito, ex artt. 428 CP_2
II co. c.c. e 1442 c.c., l'intervenuta prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, dell'azione di annullamento svolta da controparte essendo i contratti del 10/07/2013 e del 19/03/2014 ed essendo stata la citazione notificata alla società esponente con plico spedito il 27/03/2019. Ha osservato che i contratti erano ancora in essere al momento della citazione e ha chiesto rigettarsi l'opposizione con la conferma del decreto opposto e/o comunque condanna del a pagare a CP_1 Parte_1
gli stessi importi del decreto ingiuntivo, salvo diversa somma ritenuta di giustizia.
[...]
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre premettere che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi
2 comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901).
Nel caso di specie, in data 10/07/2013 concedeva una linea di credito a rimborso Parte_1 rateale usufruibile con carta per acquisti o per prelevamenti di denaro da rimborsare ratealmente (rapporto contrassegnato al n. 20153795148001); in data 19/03/2014 concedeva un finanziamento di
€ 20.330,00 da restituire con gli interessi convenuti (TAN 9,00% - TAEG 9,3 8%) in n. 72 rate mensili di € 390,30 ciascuna (rapporto 20153795148013). Dato solo il parziale adempimento della obbligazione da parte dell'opponente, il Tribunale di Messina, su ricorso della (di Controparte_2 seguito , quale cessionaria del credito vantato da ha emesso in CP_2 Parte_1 data 01/06/2017 nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 1009/17 per il pagamento di CP_1
€.23.634,56, oltre interessi e spese.
Avverso il decreto sopra citato il ha proposto opposizione sostenendo l'inefficacia del CP_1 contratto di finanziamento siccome sottoscritto da persona affetta da disturbi psichici, totalmente incapace di sottoscrivere consapevolmente e deliberatamente i contratti stessi;
ne chiesto l'annullamento con contestuale richiesta di restituzione di quanto versato.
Ciò posto, le domande attoree risultano infondate e devono, pertanto, essere rigettate alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si rileva preliminarmente che sebbene, come correttamente rilevato da parte opposta, ex art. 428 c.3 c.c., è decorso il termine di prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità naturale, in questa sede processuale l'opponente ha fatto valere l'annullabilità in via d'eccezione, la quale è imprescrittibile ex art. 1442 ult.com.. Quando ricorre l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, il convenuto per l'adempimento ha la facoltà di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'articolo 1442, ult.com. c.c., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte (in senso conforme Cass.12083/2015; Cass.10638/2012; Cass.11182/2002).
Ciò posto, deve procedersi a valutare nel merito tale eccezione tenendo, altresì, conto che il negozio oggetto di impugnazione non è un atto unilaterale ma un contratto con la conseguente applicabilità al caso concreto dell'art. 428 c.
2.. Ebbene, ai sensi dell'art. 428 c.2 c.c., ai fini dell'annullamento del contratto occorre la prova, rigorosa e specifica, a carico di chi abbia interesse ad ottenerne la declaratoria, della sussistenza al momento della stipula, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, dello stato di incapacità naturale di un contraente - da intendersi quale transitoria menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'atto giuridico al momento del suo compimento
3 (cfr. ex multis Cass. 20545/2017 e Cass. 13659/2017; 515/2004) - e della malafede dell'altro contraente - nel senso della sua consapevolezza o addirittura conoscenza dell'altrui condizione di incapacità, con conseguente approfittamento, senza necessità della prova del grave pregiudizio per l'incapace, ritenuto solo uno dei possibili criteri con cui pervenire alla prova della malafede (Cass.19458/2015; Cass.4677/2009; Cass.1770/2012; Cass.26729/2011; Cass. 21050/2004; Cass. 9007/1998).
L'incapacità naturale consiste in uno stato 'di fatto' della persona, la quale non risulta in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa, permanente o transitoria. Essa assume rilevanza giuridica perché inficia la volontà negoziale, rendendo annullabile l'atto. Non coincide, tuttavia, con uno stato 'legale' d'incapacità, né si traduce di per sé nella perdita o nella riduzione della capacità d'agire del soggetto. Pertanto, è irrilevante che la persona non risulti destinataria di un provvedimento giudiziale di interdizione, inabilitazione o di nomina di un amministratore di sostegno.
E tale presupposto deve essere provato in modo rigoroso e specifico (cfr. Cass., sez. II, 26.05.2000 n. 6999: 'Per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio;
ciò che va provato in modo rigoroso e specifico' e così anche Cass., n. 12831/2009). Sotto tale ultimo profilo, l'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento dell'atto (o del contratto). In particolare, l'esistenza dell'incapacità naturale va accertata avendo riguardo al preciso momento in cui l'atto impugnato è stato posto in essere. Se l'atto posto in essere dall'incapace è un contratto, ai sensi dell'art. 428 co. 2 cod. civ. l'annullamento postula la sussistenza di un ulteriore elemento, ossia la mala fede dell'altro contraente, intesa nel suo significato soggettivo psicologico di consapevolezza o, addirittura, di conoscenza dell'altrui condizione d'incapacità. Essa può risultare dal fatto che era palese l'irragionevole pregiudizio che il contratto comportava a carico dell'incapace, e può emergere anche da altre circostanze, come, ad es., i segni esteriori dello squilibrio mentale o dello stato di intossicazione del soggetto. Il grave pregiudizio non rappresenta un requisito necessario per l'annullamento del contratto, ma è solo uno dei possibili criteri con cui pervenire alla prova della mala fede, il cui onere è posto a carico di chi la invoca, vigendo nel nostro ordinamento la presunzione di buona fede contemplata dall'art. 1147 cod. civ. (cfr. Cass., sez. lav., 30.09.2015 n. 19458 'Per l'annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 428, 2° co., a differenza che per i negozi unilaterali di cui al 1° co., non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all'incapace, non costituendo questo in sé un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro nella sfera intellettiva o volitiva').
Orbene, poste le superiori premesse, nel caso in esame l'odierno opponente non ha fornito alcuna prova idonea a suffragare la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti ai fini delle invocate cause di invalidità negoziale. Difatti, ai fini dell'annullamento del contratto de quo ex artt. 428 co. 2 e 1425 co. 2 cod. civ., essa si è limitata a versare in atti soltanto una documentazione sanitaria attestante il proprio stato di “disturbo di personalità Nas in soggetto con deficit cognitivo e psiconevrosi fobico ossessiva” (relazione di consulenza medico legale nella causa Rg n.4643/2007 Tribunale di Messina Sez. Lavoro,). Nessuna prova ha, tuttavia, fornito né in ordine all'incidenza eziologica di tale patologia sulle sue capacità di 'volere' la stipula del contratto di finanziamento e di 'intendere' le
4 conseguenze giuridico-patrimoniali derivanti dal suo perfezionamento né in relazione alla mala fede della propria controparte contrattuale, ossia dell'istituto bancario.
Ed invero, il difetto di allegazioni precise sul punto e, soprattutto, l'assenza di documentazione medica riferibile al periodo specifico in cui vennero stipulati i contratti de quibus, ( diagnosi del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Messina del 2007) non consentono di ritenere raggiunta la prova che il si trovasse, effettivamente, in stato di incapacità di intendere e di volere al momento CP_1 della sottoscrizione dei contratti,
Ed anche la testimonianza di , che comunque nulla ha riferito di conoscere sulla Tes_1 sottoscrizione dei contratti, si rivela sul punto inutilizzabile ed inifluente, in quanto generica e costellata di giudizi anche di carattere tecnico/medico non demandabili al testimone e trattandosi semmai di circostanze dimostrabili aliunde.
Così come è risultata sfornita di prova l'allegazione secondo cui l'opponente avrebbe rappresentato il proprio stato di salute all'intermediario, consegnando documentazione medica a riprova, prima di addivenire alla sottoscrizione dei contratti in questione.
Risulta, invece, che all'atto di sottoscrizione del modulo di adesione alla copertura assicurativa relativa al contratto n. 20153795148001, il abbia apposto la propria firma a ratifica del CP_1 suo buono stato di salute (“Ai fini dell'efficacia di tale adesione l'Aderente dichiara di essere in buona stato di salute;
di non essere affetto da malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo”).
Nondimeno non può tacersi il comportamento tenuto dal dopo la stipulazione del CP_1 contratto ovvero il fatto che a seguito della stipula egli abbia poi parzialmente eseguito il contratto procedendo alla restituzione/pagamento di alcuni ratei e chiedendo ulteriori finanziamenti senza mai eccepire alcunché. Da siffatte circostanze, anche valutate complessivamente, non possono in alcun modo trarsi indizi gravi, precisi, concordanti idonei a far presumere in modo univoco che il nello specifico momento della stipulazione del contratto, fosse incapace di intendere e CP_1 di volere. Ne consegue l'assorbimento dell'esame circa la sussistenza del requisito della mala fede dell'altro contraente, peraltro non dimostrata.
L'eccezione di annullamento va, quindi, rigettata dal momento che la nozione di “incapacità di intendere e di volere” costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c. non coincide con un qualsivoglia stato di malattia, anche psichica, bensì impone la allegazione e la prova che il soggetto, al momento della stipula, si trovasse in uno stato di totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e far così venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza in ordine all'atto che stava per compiere, cui deve accompagnarsi la consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente, il tutto supportato da una prova rigorosa (cfr., in argomento Cassazione civile sez. II, 26.02.2009, n. 4677).
In conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha provato il titolo del credito vantato e ha allegato l'inadempimento qualificato della controparte.
Più in particolare, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, dedotto quale causa petendi della pretesa creditoria;
ha supportato la propria pretesa con la produzione altresì dell'estratto conto ex art. 50 TUB. L'opponente non ha compiutamente e specificamente contestato l'esistenza del credito ed il suo importo, che anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato.
5 Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e della chiamata in causa e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità dell'attività difensiva spiegata da entrambe, applicando i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5441/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1009/17 del Tribunale di Messina che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 849,00 (per fase di Controparte_2 studio e introduttiva) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.540,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 5441/2017 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 21.10.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di on gli avv.ti Sandro Barcali Parte_1
e OL GL, di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Freni, Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5441/2017 R.G. TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Freni, per procura in atti,
Opponente Contro con sede in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Segreto, opposta
E contro con sede in Firenze, via J. da Diacceto 48, in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Barcali nonché, anche disgiuntamente, dall'avv. OL GL Chiamata in causa- Interveniente In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 22.09.2017, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1009/2017 con cui il Tribunale di Messina, su ricorso della quale cessionaria del credito vantato da (in forza di Controparte_2 Parte_1 due contratti di finanziamento stipulati con il , ha emesso in data 01/06/2017 nei CP_1 confronti dello stesso il decreto ingiuntivo n. 1009/17 per il pagamento di €.23.634,56, CP_1 oltre interessi e spese. Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione, Controparte_1 chiedendo in via preliminare di chiamare in causa al fine di essere dalla stessa Parte_1 manlevato e garantito in relazione alle pretese della ricorrente in monitorio ed, in ogni caso, al fine di
1 conseguire il risarcimento dei danni. Nel merito l'opponente ha chiesto l'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo e l'annullamento ex art. 428 c.c. dei due contratti di finanziamento n. 20153795148001 e n. 20153795148013, in quanto a suo dire sarebbe stato totalmente incapace di sottoscrivere i detti contratti perché affetto da disturbo della personalità e totalmente incapace di sottoscrivere consapevolmente e deliberatamente i contratti stessi, come dimostrato da CTU depositata in una causa relativa al riconoscimento della pensione di inabilità. Il comportamento fraudolento della (a conoscenza della situazione di salute dell'opponente, perché Parte_1 manifestata al momento della stipulazione del contratto di finanziamento) avrebbe cagionato un serio danno al da liquidarsi in via equitativa oltre che legittimare la richiesta di restituzione CP_1 di quanto versato a titolo di interessi legali e spese della pratica maggiorato di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
La si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria CP_2 esecuzione del D.I. opposto e chiedendo rigettarsi l'opposizione con conferma del D.I., rilevando che il credito azionato non è stato contestato nell'esistenza e nell'ammontare e che la documentazione allegata dall'opponente è del tutto inidonea ad attestare l'incapacità di autodeterminazione dell'opponente mentre, di contro, parte ricorrente opposta ha fornito ampia prova documentale del proprio credito.
Con ordinanza del 18-12- 2018, è stata autorizzata la chiamata in causa di Parte_1
e rinviata la prima udienza al 16/07/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta ed atto di intervento ex art. 111 co. III c.p.c, si è costituita precisando che nelle more del giudizio aveva proceduto a riacquistare il Parte_1 credito (come da sottostanti accordi con la . In via pregiudiziale ha eccepito, ex artt. 428 CP_2
II co. c.c. e 1442 c.c., l'intervenuta prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, dell'azione di annullamento svolta da controparte essendo i contratti del 10/07/2013 e del 19/03/2014 ed essendo stata la citazione notificata alla società esponente con plico spedito il 27/03/2019. Ha osservato che i contratti erano ancora in essere al momento della citazione e ha chiesto rigettarsi l'opposizione con la conferma del decreto opposto e/o comunque condanna del a pagare a CP_1 Parte_1
gli stessi importi del decreto ingiuntivo, salvo diversa somma ritenuta di giustizia.
[...]
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre premettere che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi
2 comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901).
Nel caso di specie, in data 10/07/2013 concedeva una linea di credito a rimborso Parte_1 rateale usufruibile con carta per acquisti o per prelevamenti di denaro da rimborsare ratealmente (rapporto contrassegnato al n. 20153795148001); in data 19/03/2014 concedeva un finanziamento di
€ 20.330,00 da restituire con gli interessi convenuti (TAN 9,00% - TAEG 9,3 8%) in n. 72 rate mensili di € 390,30 ciascuna (rapporto 20153795148013). Dato solo il parziale adempimento della obbligazione da parte dell'opponente, il Tribunale di Messina, su ricorso della (di Controparte_2 seguito , quale cessionaria del credito vantato da ha emesso in CP_2 Parte_1 data 01/06/2017 nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 1009/17 per il pagamento di CP_1
€.23.634,56, oltre interessi e spese.
Avverso il decreto sopra citato il ha proposto opposizione sostenendo l'inefficacia del CP_1 contratto di finanziamento siccome sottoscritto da persona affetta da disturbi psichici, totalmente incapace di sottoscrivere consapevolmente e deliberatamente i contratti stessi;
ne chiesto l'annullamento con contestuale richiesta di restituzione di quanto versato.
Ciò posto, le domande attoree risultano infondate e devono, pertanto, essere rigettate alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si rileva preliminarmente che sebbene, come correttamente rilevato da parte opposta, ex art. 428 c.3 c.c., è decorso il termine di prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità naturale, in questa sede processuale l'opponente ha fatto valere l'annullabilità in via d'eccezione, la quale è imprescrittibile ex art. 1442 ult.com.. Quando ricorre l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, il convenuto per l'adempimento ha la facoltà di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'articolo 1442, ult.com. c.c., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte (in senso conforme Cass.12083/2015; Cass.10638/2012; Cass.11182/2002).
Ciò posto, deve procedersi a valutare nel merito tale eccezione tenendo, altresì, conto che il negozio oggetto di impugnazione non è un atto unilaterale ma un contratto con la conseguente applicabilità al caso concreto dell'art. 428 c.
2.. Ebbene, ai sensi dell'art. 428 c.2 c.c., ai fini dell'annullamento del contratto occorre la prova, rigorosa e specifica, a carico di chi abbia interesse ad ottenerne la declaratoria, della sussistenza al momento della stipula, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, dello stato di incapacità naturale di un contraente - da intendersi quale transitoria menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'atto giuridico al momento del suo compimento
3 (cfr. ex multis Cass. 20545/2017 e Cass. 13659/2017; 515/2004) - e della malafede dell'altro contraente - nel senso della sua consapevolezza o addirittura conoscenza dell'altrui condizione di incapacità, con conseguente approfittamento, senza necessità della prova del grave pregiudizio per l'incapace, ritenuto solo uno dei possibili criteri con cui pervenire alla prova della malafede (Cass.19458/2015; Cass.4677/2009; Cass.1770/2012; Cass.26729/2011; Cass. 21050/2004; Cass. 9007/1998).
L'incapacità naturale consiste in uno stato 'di fatto' della persona, la quale non risulta in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa, permanente o transitoria. Essa assume rilevanza giuridica perché inficia la volontà negoziale, rendendo annullabile l'atto. Non coincide, tuttavia, con uno stato 'legale' d'incapacità, né si traduce di per sé nella perdita o nella riduzione della capacità d'agire del soggetto. Pertanto, è irrilevante che la persona non risulti destinataria di un provvedimento giudiziale di interdizione, inabilitazione o di nomina di un amministratore di sostegno.
E tale presupposto deve essere provato in modo rigoroso e specifico (cfr. Cass., sez. II, 26.05.2000 n. 6999: 'Per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio;
ciò che va provato in modo rigoroso e specifico' e così anche Cass., n. 12831/2009). Sotto tale ultimo profilo, l'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento dell'atto (o del contratto). In particolare, l'esistenza dell'incapacità naturale va accertata avendo riguardo al preciso momento in cui l'atto impugnato è stato posto in essere. Se l'atto posto in essere dall'incapace è un contratto, ai sensi dell'art. 428 co. 2 cod. civ. l'annullamento postula la sussistenza di un ulteriore elemento, ossia la mala fede dell'altro contraente, intesa nel suo significato soggettivo psicologico di consapevolezza o, addirittura, di conoscenza dell'altrui condizione d'incapacità. Essa può risultare dal fatto che era palese l'irragionevole pregiudizio che il contratto comportava a carico dell'incapace, e può emergere anche da altre circostanze, come, ad es., i segni esteriori dello squilibrio mentale o dello stato di intossicazione del soggetto. Il grave pregiudizio non rappresenta un requisito necessario per l'annullamento del contratto, ma è solo uno dei possibili criteri con cui pervenire alla prova della mala fede, il cui onere è posto a carico di chi la invoca, vigendo nel nostro ordinamento la presunzione di buona fede contemplata dall'art. 1147 cod. civ. (cfr. Cass., sez. lav., 30.09.2015 n. 19458 'Per l'annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 428, 2° co., a differenza che per i negozi unilaterali di cui al 1° co., non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all'incapace, non costituendo questo in sé un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro nella sfera intellettiva o volitiva').
Orbene, poste le superiori premesse, nel caso in esame l'odierno opponente non ha fornito alcuna prova idonea a suffragare la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti ai fini delle invocate cause di invalidità negoziale. Difatti, ai fini dell'annullamento del contratto de quo ex artt. 428 co. 2 e 1425 co. 2 cod. civ., essa si è limitata a versare in atti soltanto una documentazione sanitaria attestante il proprio stato di “disturbo di personalità Nas in soggetto con deficit cognitivo e psiconevrosi fobico ossessiva” (relazione di consulenza medico legale nella causa Rg n.4643/2007 Tribunale di Messina Sez. Lavoro,). Nessuna prova ha, tuttavia, fornito né in ordine all'incidenza eziologica di tale patologia sulle sue capacità di 'volere' la stipula del contratto di finanziamento e di 'intendere' le
4 conseguenze giuridico-patrimoniali derivanti dal suo perfezionamento né in relazione alla mala fede della propria controparte contrattuale, ossia dell'istituto bancario.
Ed invero, il difetto di allegazioni precise sul punto e, soprattutto, l'assenza di documentazione medica riferibile al periodo specifico in cui vennero stipulati i contratti de quibus, ( diagnosi del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Messina del 2007) non consentono di ritenere raggiunta la prova che il si trovasse, effettivamente, in stato di incapacità di intendere e di volere al momento CP_1 della sottoscrizione dei contratti,
Ed anche la testimonianza di , che comunque nulla ha riferito di conoscere sulla Tes_1 sottoscrizione dei contratti, si rivela sul punto inutilizzabile ed inifluente, in quanto generica e costellata di giudizi anche di carattere tecnico/medico non demandabili al testimone e trattandosi semmai di circostanze dimostrabili aliunde.
Così come è risultata sfornita di prova l'allegazione secondo cui l'opponente avrebbe rappresentato il proprio stato di salute all'intermediario, consegnando documentazione medica a riprova, prima di addivenire alla sottoscrizione dei contratti in questione.
Risulta, invece, che all'atto di sottoscrizione del modulo di adesione alla copertura assicurativa relativa al contratto n. 20153795148001, il abbia apposto la propria firma a ratifica del CP_1 suo buono stato di salute (“Ai fini dell'efficacia di tale adesione l'Aderente dichiara di essere in buona stato di salute;
di non essere affetto da malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo”).
Nondimeno non può tacersi il comportamento tenuto dal dopo la stipulazione del CP_1 contratto ovvero il fatto che a seguito della stipula egli abbia poi parzialmente eseguito il contratto procedendo alla restituzione/pagamento di alcuni ratei e chiedendo ulteriori finanziamenti senza mai eccepire alcunché. Da siffatte circostanze, anche valutate complessivamente, non possono in alcun modo trarsi indizi gravi, precisi, concordanti idonei a far presumere in modo univoco che il nello specifico momento della stipulazione del contratto, fosse incapace di intendere e CP_1 di volere. Ne consegue l'assorbimento dell'esame circa la sussistenza del requisito della mala fede dell'altro contraente, peraltro non dimostrata.
L'eccezione di annullamento va, quindi, rigettata dal momento che la nozione di “incapacità di intendere e di volere” costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c. non coincide con un qualsivoglia stato di malattia, anche psichica, bensì impone la allegazione e la prova che il soggetto, al momento della stipula, si trovasse in uno stato di totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e far così venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza in ordine all'atto che stava per compiere, cui deve accompagnarsi la consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente, il tutto supportato da una prova rigorosa (cfr., in argomento Cassazione civile sez. II, 26.02.2009, n. 4677).
In conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha provato il titolo del credito vantato e ha allegato l'inadempimento qualificato della controparte.
Più in particolare, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, dedotto quale causa petendi della pretesa creditoria;
ha supportato la propria pretesa con la produzione altresì dell'estratto conto ex art. 50 TUB. L'opponente non ha compiutamente e specificamente contestato l'esistenza del credito ed il suo importo, che anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato.
5 Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e della chiamata in causa e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità dell'attività difensiva spiegata da entrambe, applicando i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5441/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1009/17 del Tribunale di Messina che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 849,00 (per fase di Controparte_2 studio e introduttiva) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.540,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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