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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1325/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile riunito in Camera di consiglio e così composto dai magistrati:
- dott. Giovanni Garofalo Presidente
- dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice
- dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme (CZ) alla via Trento n. 11, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Serrao, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente - contro
(c.f. ) e AR C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), residenti in [...]
s.n.c.;
- parti resistenti contumaci -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473- bis.29 c.p.c. e 473- bis.11 e ss. c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso - inizialmente iscritto, in data 19.04.2023, sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 445/2023 V.g. e, poi, depositato sul ruolo contenzioso civile in data 23.11.2023 - chiedeva all'intestato Tribunale la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio e, in particolare, di disporre la cessazione dell'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento a favore di (ex AR
coniuge) e (figlio maggiorenne). Controparte_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che con sentenza n. 203/2020,
1 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento n. 555/2026
R.g., veniva pronunciato il divorzio tra e , alle Parte_1 AR seguenti condizioni: “- assegna la casa coniugale a;
- dichiara AR cessata la materia del contendere con riguardo al mantenimento dei figli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 AR
l'assegno mensile di euro 600,00, quale assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente
in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- dichiara inammissibili le altre domande di parte ricorrente;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa”; che, avverso detta sentenza, la resistente proponeva appello (iscritto al n. 1397/2020 R.g.), che veniva accolto con sentenza n. 425/2022 della Corte di Appello di Catanzaro e, in parziale riforma della sentenza impugnata, veniva disposto l'obbligo in capo a di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento della Controparte_2 somma di € 200,00 mensili, nonché di versare il contributo di € 800,00 in favore del coniuge;
che successivamente - precisamente in data 17.2.2023 – interveniva atto di
cessione di quote societarie relativamente alla società della quale CP_3
e detenevano in comunione la quota del 33%; Parte_1 AR che, in conseguenza di detta cessione, l'acquirente versava in favore di ognuno dei coniugi la somma di € 500.000,00; che, dunque, il ricorrente non aveva più alcuna partecipazione alla predetta società, con la conseguenza che era venuta meno la condizione sulla base della quale era stato disposto l'assegno di mantenimento in favore della coniuge e del figlio ed i coniugi godevano, oramai, del medesimo patrimonio monetario;
che la resistente continuava ad occupare la casa familiare.
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non comparivano.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2024.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e AR
, ritualmente notiziati del presente giudizio, eppure non costituiti. Controparte_2
2.1 Il thema decidendum del presente giudizio si incentra, dunque, sull'eventuale revoca dell'assegno divorzile in favore di nonché del contributo AR
al mantenimento del figlio maggiorenne . Controparte_2
2 Quanto all'assegno divorzile, lo stesso è legato all'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale al momento del definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale, e delle ragioni di questa sperequazione, considerando, tra l'altro, i ruoli endofamiliari e il contributo prestato dal richiedente l'assegno all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, la procedura di revisione delle condizioni di separazione, o - come nel caso di specie - di divorzio, non fa più
riferimento, rispettivamente, agli art. 710 c.p.c. e all'art. 9, co.1, L. n. 898/1970,
abrogati dalla riforma, bensì all'art. 473-bis.29 c.p.c..
Detto articolo prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo - trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus - la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici;
ai fini della effettiva revisione di detti provvedimenti, l'art. 473-bis.29 richiede però che sopravvengano “giustificati motivi”.
La “sopravvenienza di giustificati motivi” è da intendersi, per giurisprudenza dominante, come sopravvenienza di nuove circostanze, secondo quello che era l'orientamento assolutamente dominante nel vigore della precedente disciplina.
La Cassazione ha, inoltre, ulteriormente precisato che “in sede di revisione
dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa
ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di
sentenza divorzile, ma, deve verificare se, ed in che misura, le circostanze
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
adeguare, eventualmente, l'importo patrimoniale alla nuova situazione reddituale accertata” (Cass. n. 16725/2022).
Ciò detto in punto di diritto, si deve osservare che - nel caso in esame - parte ricorrente ha fornito riscontro probatorio in merito a quanto asserito relativamente alla sopravvenienza di nuove circostanze che hanno sensibilmente mutato le condizioni economiche della resistente risulta prodotto, infatti, AR
l'atto di cessione delle quote societarie della datato 17.2.2023, CP_3 comprovante l'avvenuto incasso da parte di della consistente AR somma di € 500.000,00.
3 Ebbene, è evidente che l'incasso di somma siffatta ha inciso sulle condizioni economiche delle parti, determinando il mitigarsi di quella “netta disparità tra le condizioni economiche” dei coniugi di cui alla sentenza n. 425/2022 emessa dalla corte di Appello di Catanzaro.
Va, altresì, considerato, che la resistente continua a vivere nella casa coniugale di comune proprietà dei coniugi, non avendo il ricorrente effettuato alcuna richiesta di modifica in ordine all'assegnazione della stessa a ciò AR costituisce un indubbio vantaggio per la resistente che, in quanto assegnataria della casa, può godere della stessa, così risparmiando le spese per la locazione o l'acquisto una nuova abitazione;
spese queste che, di contro, l'altro coniuge, sebbene comproprietario della casa, ha – comunque - dovuto e continua a sobbarcarsi,
essendosi dovuto allontanare dalla casa familiare.
In merito, recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 8764/2023) ha statuito che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, sia in ambito di separazione che di divorzio, è rilevante l'assegnazione della casa coniugale, confermando come nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento va presa in considerazione l'utilità economica rappresentata dall'assegnazione della casa coniugale.
ha, inoltre, dato prova della sua situazione economica e Parte_1 reddituale, depositando la documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c. (cfr.
dep. del 15.7.2024), situazione che risulta pressoché invariata rispetto alla pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro. In particolare, nella sentenza di appello è
indicato nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo pari ad € 41.182,00, nel
2019 pari ad € 47.871,00 e nel 2020 pari ad € 36.065,00 e dalle dichiarazioni reddituali versate in atti risulta confermato per l'anno 2020 il reddito complessivo di
€ 36.065,00, nel 2021 di € 43.657,00 e nel 2022 di € 50.245,00; inoltre, risultano invariate le ulteriori condizioni economiche del ricorrente, con particolare riferimento alle quote sociali (Siag Immobiliare S.a.s., AG s.a.s. e Marco Polo Road
S.r.l.) e alle proprietà immobiliari.
Al contrario, essendo rimasta contumace nel presente giudizio, AR non è dato sapere se la stessa abbia subito ulteriori modifiche, in peis o in melius,
oltre quella connessa alla cessione delle quote societarie.
4 A fronte di tali considerazioni, l'assegno divorzile posto a carico di Parte_1
e in favore di , a parere di questo Tribunale deve essere
[...] AR revocato, stante le significative modifiche in melius delle condizioni economiche della parte resistente, che – come detto - ha incassato la somma di € 500.000,00.
2.2 Può trovare accoglimento anche la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, per i motivi dappresso illustrati.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di
un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è
versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quando i figli diventano maggiorenni, dunque, il mantenimento è subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli.
L'ipotesi più frequente che fa scattare la perdita del diritto al mantenimento economico è l'occupazione: quando il figlio trova un lavoro si intende in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e, dunque, di capacità di mantenersi da solo;
la Cassazione precisa che un figlio diventa economicamente autosufficiente “quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974/2013).
Ciò detto, nel caso in esame, non è fornita prova dell'indipendenza economica eventualmente raggiunta da , avendo parte ricorrente semplicemente Controparte_2 riferito dell'indipendenza economica del figlio, senza, tuttavia, fornirne riscontro probatorio.
Vi sono, tuttavia, ulteriori circostanze che giustificano una revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, tra cui l'età di costui. Difatti, sebbene non vi sia un'età anagrafica da cui si fa decorrere la perdita del diritto al mantenimento, diverse pronunce di legittimità ne hanno stimato una soglia intorno ai 30 anni, a seconda del percorso di studi intrapreso (cfr. Cass. n. 17183/2020); in altri termini,
secondo i giudici di Cassazione, dopo tale soglia è lecito presumere che la disoccupazione dipenda da una inerzia colposa dell'adulto.
Le motivazioni sono state riprese anche dalle più recenti ordinanze nn. 24731 e 2259
del 2024, che richiamano il principio di autoresponsabilità, secondo cui un trentenne
5 dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori.
L'età, dunque, è un fattore cruciale nella decisione di concedere o revocare l'assegno di mantenimento: è più difficile per chi ha superato i trent'anni dimostrare la necessità di un sostegno economico dei genitori, dovendo provare che ragioni valide,
non dipendenti dalla sua volontà, gli impediscono di lavorare.
Nel caso in esame, (classe 1985) si appresta al compimento dei 40 Controparte_2 anni;
inoltre, lo stesso risulta dotato di risorse economiche autonome, dal momento che la sentenza di appello attesta che egli è “titolare della carica di amministratore
unico della avendone il 50% delle quote. Non risulta intestatario di Controparte_4 beni immobili;
nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato redditi pari ad € 426,95, nel 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 491,85, nel 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 1.998,81”.
A tutte le superiori argomentazioni, segue la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di e in favore del figlio maggiorenne Parte_1 CP_2
.
[...]
3. La natura del giudizio, la contumacia dei resistenti, la volontà di non esacerbare i rapporti tra le parti, legittimano, a parere di questo Tribunale, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di e;
AR Controparte_2
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, dunque, revoca l'assegno divorzile in favore di nonché l'assegno di AR mantenimento del figlio maggiorenne per come previsti Controparte_2
entro la sentenza n. 425/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro
l'8.4.2022 (fasc. n. 1397/2020 R.G.);
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione
Unica Civile del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile riunito in Camera di consiglio e così composto dai magistrati:
- dott. Giovanni Garofalo Presidente
- dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice
- dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme (CZ) alla via Trento n. 11, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Serrao, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente - contro
(c.f. ) e AR C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), residenti in [...]
s.n.c.;
- parti resistenti contumaci -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473- bis.29 c.p.c. e 473- bis.11 e ss. c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso - inizialmente iscritto, in data 19.04.2023, sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 445/2023 V.g. e, poi, depositato sul ruolo contenzioso civile in data 23.11.2023 - chiedeva all'intestato Tribunale la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio e, in particolare, di disporre la cessazione dell'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento a favore di (ex AR
coniuge) e (figlio maggiorenne). Controparte_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che con sentenza n. 203/2020,
1 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito del procedimento n. 555/2026
R.g., veniva pronunciato il divorzio tra e , alle Parte_1 AR seguenti condizioni: “- assegna la casa coniugale a;
- dichiara AR cessata la materia del contendere con riguardo al mantenimento dei figli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 AR
l'assegno mensile di euro 600,00, quale assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente
in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- dichiara inammissibili le altre domande di parte ricorrente;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa”; che, avverso detta sentenza, la resistente proponeva appello (iscritto al n. 1397/2020 R.g.), che veniva accolto con sentenza n. 425/2022 della Corte di Appello di Catanzaro e, in parziale riforma della sentenza impugnata, veniva disposto l'obbligo in capo a di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento della Controparte_2 somma di € 200,00 mensili, nonché di versare il contributo di € 800,00 in favore del coniuge;
che successivamente - precisamente in data 17.2.2023 – interveniva atto di
cessione di quote societarie relativamente alla società della quale CP_3
e detenevano in comunione la quota del 33%; Parte_1 AR che, in conseguenza di detta cessione, l'acquirente versava in favore di ognuno dei coniugi la somma di € 500.000,00; che, dunque, il ricorrente non aveva più alcuna partecipazione alla predetta società, con la conseguenza che era venuta meno la condizione sulla base della quale era stato disposto l'assegno di mantenimento in favore della coniuge e del figlio ed i coniugi godevano, oramai, del medesimo patrimonio monetario;
che la resistente continuava ad occupare la casa familiare.
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non comparivano.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2024.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e AR
, ritualmente notiziati del presente giudizio, eppure non costituiti. Controparte_2
2.1 Il thema decidendum del presente giudizio si incentra, dunque, sull'eventuale revoca dell'assegno divorzile in favore di nonché del contributo AR
al mantenimento del figlio maggiorenne . Controparte_2
2 Quanto all'assegno divorzile, lo stesso è legato all'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale al momento del definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale, e delle ragioni di questa sperequazione, considerando, tra l'altro, i ruoli endofamiliari e il contributo prestato dal richiedente l'assegno all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, la procedura di revisione delle condizioni di separazione, o - come nel caso di specie - di divorzio, non fa più
riferimento, rispettivamente, agli art. 710 c.p.c. e all'art. 9, co.1, L. n. 898/1970,
abrogati dalla riforma, bensì all'art. 473-bis.29 c.p.c..
Detto articolo prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo - trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus - la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici;
ai fini della effettiva revisione di detti provvedimenti, l'art. 473-bis.29 richiede però che sopravvengano “giustificati motivi”.
La “sopravvenienza di giustificati motivi” è da intendersi, per giurisprudenza dominante, come sopravvenienza di nuove circostanze, secondo quello che era l'orientamento assolutamente dominante nel vigore della precedente disciplina.
La Cassazione ha, inoltre, ulteriormente precisato che “in sede di revisione
dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa
ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di
sentenza divorzile, ma, deve verificare se, ed in che misura, le circostanze
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
adeguare, eventualmente, l'importo patrimoniale alla nuova situazione reddituale accertata” (Cass. n. 16725/2022).
Ciò detto in punto di diritto, si deve osservare che - nel caso in esame - parte ricorrente ha fornito riscontro probatorio in merito a quanto asserito relativamente alla sopravvenienza di nuove circostanze che hanno sensibilmente mutato le condizioni economiche della resistente risulta prodotto, infatti, AR
l'atto di cessione delle quote societarie della datato 17.2.2023, CP_3 comprovante l'avvenuto incasso da parte di della consistente AR somma di € 500.000,00.
3 Ebbene, è evidente che l'incasso di somma siffatta ha inciso sulle condizioni economiche delle parti, determinando il mitigarsi di quella “netta disparità tra le condizioni economiche” dei coniugi di cui alla sentenza n. 425/2022 emessa dalla corte di Appello di Catanzaro.
Va, altresì, considerato, che la resistente continua a vivere nella casa coniugale di comune proprietà dei coniugi, non avendo il ricorrente effettuato alcuna richiesta di modifica in ordine all'assegnazione della stessa a ciò AR costituisce un indubbio vantaggio per la resistente che, in quanto assegnataria della casa, può godere della stessa, così risparmiando le spese per la locazione o l'acquisto una nuova abitazione;
spese queste che, di contro, l'altro coniuge, sebbene comproprietario della casa, ha – comunque - dovuto e continua a sobbarcarsi,
essendosi dovuto allontanare dalla casa familiare.
In merito, recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 8764/2023) ha statuito che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, sia in ambito di separazione che di divorzio, è rilevante l'assegnazione della casa coniugale, confermando come nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento va presa in considerazione l'utilità economica rappresentata dall'assegnazione della casa coniugale.
ha, inoltre, dato prova della sua situazione economica e Parte_1 reddituale, depositando la documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c. (cfr.
dep. del 15.7.2024), situazione che risulta pressoché invariata rispetto alla pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro. In particolare, nella sentenza di appello è
indicato nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo pari ad € 41.182,00, nel
2019 pari ad € 47.871,00 e nel 2020 pari ad € 36.065,00 e dalle dichiarazioni reddituali versate in atti risulta confermato per l'anno 2020 il reddito complessivo di
€ 36.065,00, nel 2021 di € 43.657,00 e nel 2022 di € 50.245,00; inoltre, risultano invariate le ulteriori condizioni economiche del ricorrente, con particolare riferimento alle quote sociali (Siag Immobiliare S.a.s., AG s.a.s. e Marco Polo Road
S.r.l.) e alle proprietà immobiliari.
Al contrario, essendo rimasta contumace nel presente giudizio, AR non è dato sapere se la stessa abbia subito ulteriori modifiche, in peis o in melius,
oltre quella connessa alla cessione delle quote societarie.
4 A fronte di tali considerazioni, l'assegno divorzile posto a carico di Parte_1
e in favore di , a parere di questo Tribunale deve essere
[...] AR revocato, stante le significative modifiche in melius delle condizioni economiche della parte resistente, che – come detto - ha incassato la somma di € 500.000,00.
2.2 Può trovare accoglimento anche la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, per i motivi dappresso illustrati.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di
un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è
versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quando i figli diventano maggiorenni, dunque, il mantenimento è subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli.
L'ipotesi più frequente che fa scattare la perdita del diritto al mantenimento economico è l'occupazione: quando il figlio trova un lavoro si intende in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e, dunque, di capacità di mantenersi da solo;
la Cassazione precisa che un figlio diventa economicamente autosufficiente “quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974/2013).
Ciò detto, nel caso in esame, non è fornita prova dell'indipendenza economica eventualmente raggiunta da , avendo parte ricorrente semplicemente Controparte_2 riferito dell'indipendenza economica del figlio, senza, tuttavia, fornirne riscontro probatorio.
Vi sono, tuttavia, ulteriori circostanze che giustificano una revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, tra cui l'età di costui. Difatti, sebbene non vi sia un'età anagrafica da cui si fa decorrere la perdita del diritto al mantenimento, diverse pronunce di legittimità ne hanno stimato una soglia intorno ai 30 anni, a seconda del percorso di studi intrapreso (cfr. Cass. n. 17183/2020); in altri termini,
secondo i giudici di Cassazione, dopo tale soglia è lecito presumere che la disoccupazione dipenda da una inerzia colposa dell'adulto.
Le motivazioni sono state riprese anche dalle più recenti ordinanze nn. 24731 e 2259
del 2024, che richiamano il principio di autoresponsabilità, secondo cui un trentenne
5 dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori.
L'età, dunque, è un fattore cruciale nella decisione di concedere o revocare l'assegno di mantenimento: è più difficile per chi ha superato i trent'anni dimostrare la necessità di un sostegno economico dei genitori, dovendo provare che ragioni valide,
non dipendenti dalla sua volontà, gli impediscono di lavorare.
Nel caso in esame, (classe 1985) si appresta al compimento dei 40 Controparte_2 anni;
inoltre, lo stesso risulta dotato di risorse economiche autonome, dal momento che la sentenza di appello attesta che egli è “titolare della carica di amministratore
unico della avendone il 50% delle quote. Non risulta intestatario di Controparte_4 beni immobili;
nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato redditi pari ad € 426,95, nel 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 491,85, nel 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 1.998,81”.
A tutte le superiori argomentazioni, segue la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di e in favore del figlio maggiorenne Parte_1 CP_2
.
[...]
3. La natura del giudizio, la contumacia dei resistenti, la volontà di non esacerbare i rapporti tra le parti, legittimano, a parere di questo Tribunale, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di e;
AR Controparte_2
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, dunque, revoca l'assegno divorzile in favore di nonché l'assegno di AR mantenimento del figlio maggiorenne per come previsti Controparte_2
entro la sentenza n. 425/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro
l'8.4.2022 (fasc. n. 1397/2020 R.G.);
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione
Unica Civile del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo
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