Art. 313.
(Sospensione della protezione delle privative industriali).
Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio, a favore di persone di nazionalita' nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.
(Sospensione della protezione delle privative industriali).
Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio, a favore di persone di nazionalita' nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.