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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2568/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2568/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del
05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Succivo Parte_1 C.F._1
(Ce) alla Via Villa n. 12, presso lo studio dell'Avv. Tinto Alfonso (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, alla via G. C. Abba n. 3, presso lo studio dell'Avv. Frascogna Luigi (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in San Nicola La Strada (Ce) alla Via
Manzoni n. 86, presso lo studio dell'Avv. Riccitelli Angelo (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 05/06/2025.
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attore, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la CP_1 ed il , al fine di ottenere il risarcimento per i danni Controparte_2 subiti dal suo immobile a causa di un cedimento strutturale dovuto ad un evento meteorico.
A sostegno della propria domanda, parte attrice premetteva: — di essere proprietaria di un fabbricato sito in alla via Caduti sul lavoro, n 1 (censito al Controparte_2 foglio 6, partita 1658, p.lla 5039, sub 2, 3, 4 e 5); — che il 1° settembre 2019, a seguito di forti piogge, ingenti quantità d'acqua provenienti da Corso Umberto I si riversavano, attraverso un avvallamento del marciapiede, in una voragine apertasi nel fondo di proprietà della fino ad infiltrarsi in una cavità CP_1 sottostante la Via Caduti sul Lavoro e causare un allagamento nei locali cantine del fabbricato attoreo;
— che le infiltrazioni avrebbero provocato un dissesto nel terreno di fondazione dell'immobile attoreo, con conseguente cedimento strutturale di una parte dello stesso, manifestato dalla comparsa di diverse lesioni e crepe sulle pareti;
— che dopo aver diffidato formalmente (senza esito) gli odierni convenuti a intervenire per la messa in sicurezza, l'attore avviava un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli Nord (R.G. 1837/2021)
a conclusione del quale il consulente nominato confermava il nesso eziologico tra i danni e l'allagamento, determinato dalla presenza della cavità fondale, dall'ammaloramento del marciapiede e dall'evento meteorico.
Tanto esposto, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in CP_1 persona del suo legale rappresentante e in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante il Sindaco p.t., quali proprietari e detentori dei luoghi dai quali è scaturito l'evento dannoso, nella causazione del danno, verificatosi in data 1/09/2019, all'immobile dell'attore e, per l'effetto, condannare essi convenuti solidalmente o disgiuntamente, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento, in favore dell'attore, di tutti i danni così come stimati in sede di
ATP nella complessiva somma di € 71.307,39 (in premessa analiticamente specificata) o in quella che il Giudice riterrà di giustizia;
3) condannare i convenuti alla eliminazione di tutte le cause che hanno prodotto il danno;
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
4) condannare i convenuti solidalmente o disgiuntamente al pagamento delle spese per l'espletata ATP di cui € 286,00 per spese ed € 400,00 per acconto versato al
C.t.u. oltre alla ulteriore somma da versare a seguito della liquidazione definitiva
(non ancora liquidata);
5) condannare i convenuti alle spese e compensi del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
23/05/2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, di contro, CP_1 deduceva ed eccepiva: — in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, a detta dell'attore stesso, la responsabilità era da attribuire all'anomalia della strada/marciapiede gestita dal Controparte_2 che avrebbe generato la voragine nel fondo;
— in via subordinata, CP_1
l'imprevedibilità dell'evento (caso fortuito), data l'eccezionalità delle piogge che lo avrebbero generato, nonché la stessa genericità del processo eziologico descritto dall'attore e dal CTU nell'ambito del procedimento di ATP promosso dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord prima dell'introduzione del presente giudizio di merito.
Sulla base di tali deduzioni concludeva chiedendo al Tribunale adito CP_1 di:
“- rigettare la domanda attorea come formulata perché infondata in fatto e diritto;
- rigettare comunque la domanda attorea formulata nei confronti della CP_1
per essere responsabile dei danni come lamentato dall'attore, unicamente il
[...]
Comune di;
Controparte_2
- condannare esso istante o chi di dovere, al pagamento delle spese, ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di averne fatto anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 13/06/2023 si costituiva in giudizio anche l'ulteriore convenuto, , Controparte_2 il quale, nell'impugnare integralmente il contenuto dell'avverso atto introduttivo del giudizio, sia per quanto riguarda l'an debeatur che il quantum debeatur, deduceva: —
l'infondatezza del fatto storico dedotto dall'attore e l'assenza di responsabilità in capo all' convenuto, in quanto l'evento dannoso sarebbe da imputare CP_3 alla sola quale società proprietaria del fondo da cui sarebbero defluite CP_1 le acque che avrebbero allagato il fabbricato dell'attore; — la ricorrenza, nella fattispecie per cui è causa, di una ipotesi di caso fortuito e/o un evento determinato da terzi, o comunque assenza del nesso di causalità tra la condotta del e il CP_2 presunto danno subito dalla parte attrice;
— la carenza di elementi oggettivi riscontrabili dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del procedimento per A.T.P. svolta prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, laddove il
CTU avrebbe rilevato un danneggiamento del manto stradale senza specificarne la causa, pur indicando che tale danno coinvolgerebbe anche la responsabilità dell'ente n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
Comunale senza fornire alcuna certezza in merito;
— l'eccessiva onerosità e sproporzione riguardo al risarcimento richiesto dall'attore, comunque non provato nel suo ammontare.
Sulla scorta delle suesposte difese, la predetta parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento per
ATP ante-causam iscritto al n. 1837/2021 r.g. di questo stesso Tribunale, ritenuto necessario procedere alla nomina di altro CTU per l'approfondimento di ulteriori questioni tecniche della vicenda per cui è causa (in virtù di tutto quanto già osservato in sede di ordinanza resa il 23/05/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025, con provvedimento del
09/06/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata nel merito dell'an, anche se va rimaneggiata nel quantum, il tutto per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie concreta dedotta in lite va sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attore, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, allegato che la responsabilità per i danni sofferti dal proprio immobile in occasione dell'evento di allagamento dedotto in lite, dovrebbe ricondursi, da un lato, all'omessa manutenzione delle caditoie fognarie presenti lungo il Corso Umberto I nel Comune di , la cui occlusione avrebbe impedito il corretto Controparte_2 deflusso dell'acqua piovana, e, dall'altro lato, allo stato di abbandono e non corretta manutenzione e custodia del fondo di proprietà della attraverso il cui CP_1 sottosuolo l'acqua si sarebbe infiltrata sino a raggiungere l'immobile attoreo, causandone, a sua volta, l'allagamento del piano interrato.
Ebbene, tale processo eziologico risulta aver trovato piena conferma all'esito del giudizio e degli approfondimenti tecnici condotti per il tramite dell'ausiliario nominato.
In particolare, il CTU nominato nel corso del processo ha chiarito che “[…] Le preesistenze documentate, effettivamente rendono verosimile il percorso delle acque piovane reclamato dalla parte attrice. Un ulteriore conferma, in realtà è data dall'immagine che segue, in cui si rileva che l'andamento altimetrico del terreno nella proprietà ha CP_1 pendenza verso il Corso Umberto I, come si evince dal confronto tra la linea del solaio del fabbricato, che è inevitabilmente orizzontale e la linea perimetrale del terreno a confine con la
Via Caduti sul Lavoro, che quindi ha una certa inclinazione verso il Corso Umberto I. Il lotto
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di terreno di proprietà in effetti, era libero, ovvero ospitava solo ruderi CP_1 inutilizzati da molti decenni e gli stessi allacci erano certamente dismessi da decenni. Non si ha motivo nemmeno di ipotizzare che nel lotto vi sia stata una qualche CP_1
“sorgente” d'acqua. Il terreno di proprietà per come documentato, era CP_1 perfettamente nudo, ovvero non aveva alcuna superficie pavimentata e/o impermeabilizzata, di conseguenza l'acqua piovana che è caduta sulla sua superficie il giorno 31/08/2019 o
01/09/2019, di certo, sarà stata assorbita dal terreno, che, dopo l'aridità del mese di agosto, aveva certamente una grande capacità di assorbimento. […] in entrata ed in CP_1 uscita dal lotto di terreno. Per quanto descritto, in occasione della prima importante pioggia dopo l'estate, verificatasi il giorno 31/08/2019 o 01/09/209, è certo, come oramai accade di frequente, che l'importante arteria stradale del Corso Umberto I si sia trasformata quasi alla stregua di un rivo d'acqua, che ha trovato “sfogo” nella proprietà andando a CP_1 confluire ad est del rudere in angolo tra Via Caduti sul Lavoro e Corso Umberto I.
Generalmente, alle prime piogge dopo il periodo estivo, si assiste all'allagamento delle strade per la scarsa manutenzione delle caditoie stradali, che non vengono ripulite con la necessaria frequenza. L'immagine di agosto 2019 documenta la presenza di una caditoia proprio in corrispondenza dell'ingresso carrabile al lotto È verosimile che questa caditoia CP_1 non abbia funzionato in occasione dell'evento meteo dannoso, ovvero, è verosimile che fosse intasata. […] L'acqua piovana si è accumulata nella proprietà a confine con la CP_1
Via Caduti sul Lavoro, nella zona tra il rudere in angolo e quella ove una volta vi era il rudere prospiciente la Via Caduti sul Lavoro. In questa zona è verosimile vi sia stato un preesistente scarico in fogna delle costruzioni deperite, che in passato avrebbero scaricato in Via Caduti sul
Lavoro ovvero nella fogna di Via Caduti sul Lavoro. A seguito del rifacimento dell'impianto fognario di Via Caduti sul Lavoro, stante l'abbandono degli immobili presenti sulla proprietà
è verosimile che il loro scarico non sia stato immesso nella fogna ed è rimasto CP_1 senza sfogo. Con la “bomba” d'acqua del 31/08/2019 – 01/09/2019, a parere di me CTU, si è verificato un eccessivo accumulo di acqua, che ha trovato una via preferenziale di penetrazione nel sottosuolo nella precedente immissione in fogna, oramai senza recapito. La pressione dell'acqua per l'eccessivo accumulo ha generato una dispersione di acqua piovana nello strato cineritico, causando il dilavamento di fino ed il vuoto accertato coi sondaggi geognostici, nonché l'allagamento del cantinato di parte attrice e l'infiltrazione negli strati di sottofondazione del fabbricato attoreo. L'acqua infiltratasi nei terreni di sottofondazione ha causato il decadimento delle caratteristiche meccaniche dei terreni e si sono generati cedimenti fondazionali localizzati, ovvero cedimenti differenziali che hanno determinato il quadro fessurativo lamentato nel corpo di fabbrica in elevazione di proprietà di parte attrice. […] La causa del flusso d'acqua, per quanto esposto, sarebbe dovuta alla mancata manutenzione delle caditoie stradali, che ha trasformato il Corso Umberto I in un rivo d'acqua. Nel lotto di terreno di proprietà tuttavia, deve esserci stato un minimo avvallamento in CP_1 corrispondenza dell'ingresso carrabile ed un più significativo avvallamento nella zona tra i due ruderi documentati nell'immagine satellitare del 2007. Se nel lotto di terreno CP_1
[... non vi fossero stati avvallamenti oppure se vi fosse stato un certo argine all'ingresso carrabile, l'acqua piovana che correva il Corso Umberto I non sarebbe entrata. Il problema principale, ovviamente, è stato il rivo d'acqua che si è generato in Corso Umberto I, che non si
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sarebbe generato se le caditoie stradali avessero funzionato regolarmente. L'evento meteo verificatosi, per quanto accertato, ha determinato una precipitazione di 13/14mm d'acqua, che in realtà non è nemmeno un evento eccezionale. Il dato che, probabilmente, ha inciso molto è che il Corso Umberto I trattasi di un'arteria stradale primaria, rettilinea, con pendenza da sud verso nord e con estensione di circa m.1300, misurando dal suo inizio a sud sino ai luoghi di causa. Il mancato funzionamento delle caditoie stradali, come si può immaginare, genera un vero e proprio rivo d'acqua.” (cfr. pp. da 15 a 20 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Inoltre, in allegato alla relazione tecnica d'ufficio vi sono anche i chiarimenti del CTU alle osservazioni formulate dal consulente del (cfr. Controparte_2 valutazioni CTU depositate in data 30/04/2025), ove il CTU rimarca: “Dagli atti di causa, appare assodato che l'acqua incriminata è derivata dal Corso Umberto I e non da altra parte ed io CTU concordo con tale convincimento. Non vi è evidenza di altra possibile origine dell'acqua, se non quella che si sia sversata da Corso Umberto I nella proprietà della parte convenuta L'unica ragione, quindi, per la quale in Corso Umberto I vi sia CP_1 stato un flusso d'acqua eccezionale è probabile e verosimile sia dovuto al fatto che le caditoie stradali non erano efficienti e quindi non erano manutenute, con l'aggravante che la strada di
Corso Umberto I ha uno sviluppo lineare di circa 1300 metri ovvero ha uno sviluppo lineare molto esteso. Se le caditoie stradali di Corso Umberto I fossero state efficienti, è certo che in corso Umberto I non si sarebbe avuto un “rivo” d'acqua e questa non si sarebbe sversata nella proprietà convenuta . CP_1
Tutte le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU risultano essere state adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche in risposta alle osservazioni lui fatte pervenire dai tecnici di parte), meritando, dunque, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1815 del 02/02/2015).
Alla luce delle su esposte risultanze tecniche e del tenore delle risposte fornite dal nominato CTU, non appaiono, dunque, esservi dubbi che l'allagamento dell'immobile attoreo va ricondotto a due concause aventi pari efficienza eziologica tra loro nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite: (a) da un lato, all'anomalo accumulo d'acqua generatosi lungo il corso Umberto I e verosimilmente dovuto (secondo la valutazione logico-probabilistica correttamente espressa dal CTU
e che risponde appieno al criterio causalistico civilistico della preponderanza n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
dell'evidenza causale — altrimenti conosciuto come criterio del c.d. “più probabile che non” — ) alla cattiva e/o omessa manutenzione delle caditoie ivi presenti lungo la detta via, che non hanno consentito un efficiente ed efficace deflusso delle acque piovane accumulatesi;
(b) all'altro lato, allo stato di totale incuria in cui versava il terreno di proprietà della ulteriore convenuta attraverso il quale il CP_1 rivolo di acqua piovana formatosi lungo il Corso Umberto I ha potuto facilmente defluire, infiltrandosi nel sottosuolo, verso l'immobile attoreo (percorso che le acque piovane non avrebbe mai compiuto se il terreno di proprietà della predetta convenuta sarebbe stato correttamente arginato e in buono stato di manutenzione).
Appare, pertanto, evidente la responsabilità ex art. 2051 c.c. di entrambi i convenuti nei confronti dell'attore.
In particolare, con riguardo alla rete fognaria, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante solo in sede di eventuale regresso - in base ai principi sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito" (cfr. Cass. Civ., sez. III,
19 marzo 2009, n. 6665; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del 02/04/2004).
È stato anche precisato, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito
(cfr. Cass., n. 5007/96; Cass., 20 giugno 1997, n. 5539).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Ebbene, nel caso di specie, i convenuti non hanno neppure concretamente provato in atti la natura del tutto eccezionale e, dunque, fortuita dell'evento atmosferico che interessò il Comune di il giorno 01/09/2019. Controparte_2
Anzi, sul punto il CTU ha avuto modo inequivocabilmente di precisare che “[…]
L'evento meteo verificatosi, per quanto accertato, ha determinato una precipitazione di
13/14mm d'acqua, che in realtà non è nemmeno un evento eccezionale. Il dato che,
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probabilmente, ha inciso molto è che il Corso Umberto I trattasi di un'arteria stradale primaria, rettilinea, con pendenza da sud verso nord e con estensione di circa m.1300, misurando dal suo inizio a sud sino ai luoghi di causa. Il mancato funzionamento delle caditoie stradali, come si può immaginare, genera un vero e proprio rivo d'acqua.” (cfr. pag.
20 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Per tutto quanto precede, dunque, sussiste la responsabilità risarcitoria solidale ex art. 2055 c.c. di entrambi i convenuti nei confronti dell'attore.
Sul punto occorre, infatti, osservare che “L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.
2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti.” (cfr., ex multis, Cass. 18899/2015).
Alcuna necessità, poi, sorge, nel caso di specie, di procedere all'analitico riparto della configurata responsabilità aquiliana in capo ad ogni singolo convenuto, dato che alcuna domanda riconvenzionale trasversale di regresso risulta essere stata dagli stessi reciprocamente avanzata, che presupponga una tale graduazione di responsabilità. Ed invero, “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle “domande”, nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta
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svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.” (cfr. Cass. 10042/2006).
Ciò posto sull'an della pretesa risarcitoria azionata dall'attore, in merito alla quantificazione dei danni da egli rivendicati, va richiamato il prospetto riepilogativo effettuato dall'ing. nominato CTU nell'ambito del procedimento Persona_1 per A.T.P. ante causam iscritto innanzi all'intestato Tribunale al n. 1837/2021 r. g., il quale ha analiticamente indicato i costi di ripristino dello stato dei luoghi, nonché le spese e competenze tecniche consequenziali, individuando le seguenti voci: 1) opere edili per euro 52.572,17 + IVA secondo legge;
2) direzione lavori, stimabile in percentuale pari al 10% dell'importo lavori, ovvero pari ad euro 5.257,22 + c.p. + IVA secondo legge (cfr. pag. 43 della richiamata Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nell'ambito del procedimento per A.T.P. n. 1837/2021 r.g.).
Non potrà, invece, essere riconosciuta la generica indennità, pur quantificata dal
CTU in euro 500 (pari ad un canone locativo), per il mancato utilizzo dell'immobile attoreo durante il tempo necessario al ripristino dello stesso (tempo stimato dal CTU in circa un mese).
Ed invero, tale voce di danno non risulta essere stata in alcun modo compiutamente dedotta e dimostrata da parte attrice e si risolverebbe nel riconoscimento di un sostanziale danno-evento in re ipsa, del tutto inammissibile nel sistema risarcitorio interno.
Per le somme strettamente attinenti, invece, al ripristino dell'immobile attoreo, non sussistono motivi per discostarsi dalla analitica quantificazione operata dal CTU
(priva di vizi logici e/o tecnici e, dunque, pienamente condivisibile anche dal
Giudice), atteso che, da un lato, la quantificazione del danno così come operata dall'attore esorbita ingiustificatamente dall'inferiore importo analiticamente stimato nella relazione tecnica d'ufficio e, dall'altro lato, le contestazioni sollevate dai convenuti avverso tale CTU svolta in sede di ATP appaiono sfornite di specificità e concretezza.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, entrambe le parti convenute, e vanno condannate, in Controparte_2 CP_1 solido tra loro, alla corresponsione, in favore dell'attore, della Parte_1 complessiva somma di euro (52.572,17 + 5.257,22 =) 57.829,39
(cinquantasettemilaottocentoventinove/39), oltre IVA (se documentata e nell'aliquota di legge) e contributi previdenziali per il tecnico incaricato della direzione dei lavori.
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite, secondo i valori monetari correnti.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n.
1712).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284, comma 1, c.c.).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito
(01/09/2019), sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro (DATA), con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1° settembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_4
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta per effetto della liquidazione operata con la presente decisione), maggiorato degli interessi compensativi maturati sulla stessa somma (e computati come innanzi indicato), saranno dovuti, poi, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
In questa sede vanno, inoltre, liquidate (facendo, del pari, applicazione del principio di soccombenza) anche le spese di lite relative alla precedente fase ex art. 696-bis c.p.c. svoltasi tra le medesime parti prima della instaurazione del presente giudizio di merito. Ed invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr., ex multis, Cass.
15672/2005).
Quanto, infine, alle spese di entrambe le CTU svolte nel presente giudizio e in quello per per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, CP_5 nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2568/2023
R.G.A.C., pendente tra — attore — e Parte_1 [...]
convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_6 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea e per le ragioni di cui in motivazione, condanna i convenuti, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore dell'attore, per Parte_1 le casuali risarcitorie di cui in motivazione, della somma complessiva di euro
57.829,39 (cinquantasettemilaottocentoventinove/39), oltre IVA (se documentata e nell'aliquota di legge) e contributi previdenziali per il tecnico incaricato della direzione dei lavori, nonché interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo esplicitate in motivazione;
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
2. condanna i convenuti, e in Controparte_2 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice, delle spese di lite, tanto del presente Parte_1 giudizio, quanto del giudizio per A.T.P. iscritto al n. 1837/2021 r.g. di questo stesso Tribunale, che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio di merito, che qui si liquidano in complessivi euro 10.100,00 (diecimilacento/00), di cui euro 1.100,00 (millecento/00) per spese, ed euro 9.000,00 (novemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Tinto Alfonso, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti tanto del
C.T.U. nominato nel presente processo, quanto di quello nominato nell'ambito del precedente e innanzi detto giudizio per A.T.P., pone definitivamente le spese di entrambe le C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dei convenuti, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dai primi quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato ai CC.TT.U. in virtù dei rispettivi decreti di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 21/10/2025
IL GIUDICE
(dott. AR CA)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2568/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del
05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Succivo Parte_1 C.F._1
(Ce) alla Via Villa n. 12, presso lo studio dell'Avv. Tinto Alfonso (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, alla via G. C. Abba n. 3, presso lo studio dell'Avv. Frascogna Luigi (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in San Nicola La Strada (Ce) alla Via
Manzoni n. 86, presso lo studio dell'Avv. Riccitelli Angelo (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 05/06/2025.
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attore, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la CP_1 ed il , al fine di ottenere il risarcimento per i danni Controparte_2 subiti dal suo immobile a causa di un cedimento strutturale dovuto ad un evento meteorico.
A sostegno della propria domanda, parte attrice premetteva: — di essere proprietaria di un fabbricato sito in alla via Caduti sul lavoro, n 1 (censito al Controparte_2 foglio 6, partita 1658, p.lla 5039, sub 2, 3, 4 e 5); — che il 1° settembre 2019, a seguito di forti piogge, ingenti quantità d'acqua provenienti da Corso Umberto I si riversavano, attraverso un avvallamento del marciapiede, in una voragine apertasi nel fondo di proprietà della fino ad infiltrarsi in una cavità CP_1 sottostante la Via Caduti sul Lavoro e causare un allagamento nei locali cantine del fabbricato attoreo;
— che le infiltrazioni avrebbero provocato un dissesto nel terreno di fondazione dell'immobile attoreo, con conseguente cedimento strutturale di una parte dello stesso, manifestato dalla comparsa di diverse lesioni e crepe sulle pareti;
— che dopo aver diffidato formalmente (senza esito) gli odierni convenuti a intervenire per la messa in sicurezza, l'attore avviava un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli Nord (R.G. 1837/2021)
a conclusione del quale il consulente nominato confermava il nesso eziologico tra i danni e l'allagamento, determinato dalla presenza della cavità fondale, dall'ammaloramento del marciapiede e dall'evento meteorico.
Tanto esposto, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in CP_1 persona del suo legale rappresentante e in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante il Sindaco p.t., quali proprietari e detentori dei luoghi dai quali è scaturito l'evento dannoso, nella causazione del danno, verificatosi in data 1/09/2019, all'immobile dell'attore e, per l'effetto, condannare essi convenuti solidalmente o disgiuntamente, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento, in favore dell'attore, di tutti i danni così come stimati in sede di
ATP nella complessiva somma di € 71.307,39 (in premessa analiticamente specificata) o in quella che il Giudice riterrà di giustizia;
3) condannare i convenuti alla eliminazione di tutte le cause che hanno prodotto il danno;
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
4) condannare i convenuti solidalmente o disgiuntamente al pagamento delle spese per l'espletata ATP di cui € 286,00 per spese ed € 400,00 per acconto versato al
C.t.u. oltre alla ulteriore somma da versare a seguito della liquidazione definitiva
(non ancora liquidata);
5) condannare i convenuti alle spese e compensi del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
23/05/2023 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, di contro, CP_1 deduceva ed eccepiva: — in via principale, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, a detta dell'attore stesso, la responsabilità era da attribuire all'anomalia della strada/marciapiede gestita dal Controparte_2 che avrebbe generato la voragine nel fondo;
— in via subordinata, CP_1
l'imprevedibilità dell'evento (caso fortuito), data l'eccezionalità delle piogge che lo avrebbero generato, nonché la stessa genericità del processo eziologico descritto dall'attore e dal CTU nell'ambito del procedimento di ATP promosso dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord prima dell'introduzione del presente giudizio di merito.
Sulla base di tali deduzioni concludeva chiedendo al Tribunale adito CP_1 di:
“- rigettare la domanda attorea come formulata perché infondata in fatto e diritto;
- rigettare comunque la domanda attorea formulata nei confronti della CP_1
per essere responsabile dei danni come lamentato dall'attore, unicamente il
[...]
Comune di;
Controparte_2
- condannare esso istante o chi di dovere, al pagamento delle spese, ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di averne fatto anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 13/06/2023 si costituiva in giudizio anche l'ulteriore convenuto, , Controparte_2 il quale, nell'impugnare integralmente il contenuto dell'avverso atto introduttivo del giudizio, sia per quanto riguarda l'an debeatur che il quantum debeatur, deduceva: —
l'infondatezza del fatto storico dedotto dall'attore e l'assenza di responsabilità in capo all' convenuto, in quanto l'evento dannoso sarebbe da imputare CP_3 alla sola quale società proprietaria del fondo da cui sarebbero defluite CP_1 le acque che avrebbero allagato il fabbricato dell'attore; — la ricorrenza, nella fattispecie per cui è causa, di una ipotesi di caso fortuito e/o un evento determinato da terzi, o comunque assenza del nesso di causalità tra la condotta del e il CP_2 presunto danno subito dalla parte attrice;
— la carenza di elementi oggettivi riscontrabili dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del procedimento per A.T.P. svolta prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, laddove il
CTU avrebbe rilevato un danneggiamento del manto stradale senza specificarne la causa, pur indicando che tale danno coinvolgerebbe anche la responsabilità dell'ente n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
Comunale senza fornire alcuna certezza in merito;
— l'eccessiva onerosità e sproporzione riguardo al risarcimento richiesto dall'attore, comunque non provato nel suo ammontare.
Sulla scorta delle suesposte difese, la predetta parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento per
ATP ante-causam iscritto al n. 1837/2021 r.g. di questo stesso Tribunale, ritenuto necessario procedere alla nomina di altro CTU per l'approfondimento di ulteriori questioni tecniche della vicenda per cui è causa (in virtù di tutto quanto già osservato in sede di ordinanza resa il 23/05/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025, con provvedimento del
09/06/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata nel merito dell'an, anche se va rimaneggiata nel quantum, il tutto per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie concreta dedotta in lite va sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attore, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, allegato che la responsabilità per i danni sofferti dal proprio immobile in occasione dell'evento di allagamento dedotto in lite, dovrebbe ricondursi, da un lato, all'omessa manutenzione delle caditoie fognarie presenti lungo il Corso Umberto I nel Comune di , la cui occlusione avrebbe impedito il corretto Controparte_2 deflusso dell'acqua piovana, e, dall'altro lato, allo stato di abbandono e non corretta manutenzione e custodia del fondo di proprietà della attraverso il cui CP_1 sottosuolo l'acqua si sarebbe infiltrata sino a raggiungere l'immobile attoreo, causandone, a sua volta, l'allagamento del piano interrato.
Ebbene, tale processo eziologico risulta aver trovato piena conferma all'esito del giudizio e degli approfondimenti tecnici condotti per il tramite dell'ausiliario nominato.
In particolare, il CTU nominato nel corso del processo ha chiarito che “[…] Le preesistenze documentate, effettivamente rendono verosimile il percorso delle acque piovane reclamato dalla parte attrice. Un ulteriore conferma, in realtà è data dall'immagine che segue, in cui si rileva che l'andamento altimetrico del terreno nella proprietà ha CP_1 pendenza verso il Corso Umberto I, come si evince dal confronto tra la linea del solaio del fabbricato, che è inevitabilmente orizzontale e la linea perimetrale del terreno a confine con la
Via Caduti sul Lavoro, che quindi ha una certa inclinazione verso il Corso Umberto I. Il lotto
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
di terreno di proprietà in effetti, era libero, ovvero ospitava solo ruderi CP_1 inutilizzati da molti decenni e gli stessi allacci erano certamente dismessi da decenni. Non si ha motivo nemmeno di ipotizzare che nel lotto vi sia stata una qualche CP_1
“sorgente” d'acqua. Il terreno di proprietà per come documentato, era CP_1 perfettamente nudo, ovvero non aveva alcuna superficie pavimentata e/o impermeabilizzata, di conseguenza l'acqua piovana che è caduta sulla sua superficie il giorno 31/08/2019 o
01/09/2019, di certo, sarà stata assorbita dal terreno, che, dopo l'aridità del mese di agosto, aveva certamente una grande capacità di assorbimento. […] in entrata ed in CP_1 uscita dal lotto di terreno. Per quanto descritto, in occasione della prima importante pioggia dopo l'estate, verificatasi il giorno 31/08/2019 o 01/09/209, è certo, come oramai accade di frequente, che l'importante arteria stradale del Corso Umberto I si sia trasformata quasi alla stregua di un rivo d'acqua, che ha trovato “sfogo” nella proprietà andando a CP_1 confluire ad est del rudere in angolo tra Via Caduti sul Lavoro e Corso Umberto I.
Generalmente, alle prime piogge dopo il periodo estivo, si assiste all'allagamento delle strade per la scarsa manutenzione delle caditoie stradali, che non vengono ripulite con la necessaria frequenza. L'immagine di agosto 2019 documenta la presenza di una caditoia proprio in corrispondenza dell'ingresso carrabile al lotto È verosimile che questa caditoia CP_1 non abbia funzionato in occasione dell'evento meteo dannoso, ovvero, è verosimile che fosse intasata. […] L'acqua piovana si è accumulata nella proprietà a confine con la CP_1
Via Caduti sul Lavoro, nella zona tra il rudere in angolo e quella ove una volta vi era il rudere prospiciente la Via Caduti sul Lavoro. In questa zona è verosimile vi sia stato un preesistente scarico in fogna delle costruzioni deperite, che in passato avrebbero scaricato in Via Caduti sul
Lavoro ovvero nella fogna di Via Caduti sul Lavoro. A seguito del rifacimento dell'impianto fognario di Via Caduti sul Lavoro, stante l'abbandono degli immobili presenti sulla proprietà
è verosimile che il loro scarico non sia stato immesso nella fogna ed è rimasto CP_1 senza sfogo. Con la “bomba” d'acqua del 31/08/2019 – 01/09/2019, a parere di me CTU, si è verificato un eccessivo accumulo di acqua, che ha trovato una via preferenziale di penetrazione nel sottosuolo nella precedente immissione in fogna, oramai senza recapito. La pressione dell'acqua per l'eccessivo accumulo ha generato una dispersione di acqua piovana nello strato cineritico, causando il dilavamento di fino ed il vuoto accertato coi sondaggi geognostici, nonché l'allagamento del cantinato di parte attrice e l'infiltrazione negli strati di sottofondazione del fabbricato attoreo. L'acqua infiltratasi nei terreni di sottofondazione ha causato il decadimento delle caratteristiche meccaniche dei terreni e si sono generati cedimenti fondazionali localizzati, ovvero cedimenti differenziali che hanno determinato il quadro fessurativo lamentato nel corpo di fabbrica in elevazione di proprietà di parte attrice. […] La causa del flusso d'acqua, per quanto esposto, sarebbe dovuta alla mancata manutenzione delle caditoie stradali, che ha trasformato il Corso Umberto I in un rivo d'acqua. Nel lotto di terreno di proprietà tuttavia, deve esserci stato un minimo avvallamento in CP_1 corrispondenza dell'ingresso carrabile ed un più significativo avvallamento nella zona tra i due ruderi documentati nell'immagine satellitare del 2007. Se nel lotto di terreno CP_1
[... non vi fossero stati avvallamenti oppure se vi fosse stato un certo argine all'ingresso carrabile, l'acqua piovana che correva il Corso Umberto I non sarebbe entrata. Il problema principale, ovviamente, è stato il rivo d'acqua che si è generato in Corso Umberto I, che non si
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sarebbe generato se le caditoie stradali avessero funzionato regolarmente. L'evento meteo verificatosi, per quanto accertato, ha determinato una precipitazione di 13/14mm d'acqua, che in realtà non è nemmeno un evento eccezionale. Il dato che, probabilmente, ha inciso molto è che il Corso Umberto I trattasi di un'arteria stradale primaria, rettilinea, con pendenza da sud verso nord e con estensione di circa m.1300, misurando dal suo inizio a sud sino ai luoghi di causa. Il mancato funzionamento delle caditoie stradali, come si può immaginare, genera un vero e proprio rivo d'acqua.” (cfr. pp. da 15 a 20 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Inoltre, in allegato alla relazione tecnica d'ufficio vi sono anche i chiarimenti del CTU alle osservazioni formulate dal consulente del (cfr. Controparte_2 valutazioni CTU depositate in data 30/04/2025), ove il CTU rimarca: “Dagli atti di causa, appare assodato che l'acqua incriminata è derivata dal Corso Umberto I e non da altra parte ed io CTU concordo con tale convincimento. Non vi è evidenza di altra possibile origine dell'acqua, se non quella che si sia sversata da Corso Umberto I nella proprietà della parte convenuta L'unica ragione, quindi, per la quale in Corso Umberto I vi sia CP_1 stato un flusso d'acqua eccezionale è probabile e verosimile sia dovuto al fatto che le caditoie stradali non erano efficienti e quindi non erano manutenute, con l'aggravante che la strada di
Corso Umberto I ha uno sviluppo lineare di circa 1300 metri ovvero ha uno sviluppo lineare molto esteso. Se le caditoie stradali di Corso Umberto I fossero state efficienti, è certo che in corso Umberto I non si sarebbe avuto un “rivo” d'acqua e questa non si sarebbe sversata nella proprietà convenuta . CP_1
Tutte le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU risultano essere state adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche in risposta alle osservazioni lui fatte pervenire dai tecnici di parte), meritando, dunque, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1815 del 02/02/2015).
Alla luce delle su esposte risultanze tecniche e del tenore delle risposte fornite dal nominato CTU, non appaiono, dunque, esservi dubbi che l'allagamento dell'immobile attoreo va ricondotto a due concause aventi pari efficienza eziologica tra loro nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite: (a) da un lato, all'anomalo accumulo d'acqua generatosi lungo il corso Umberto I e verosimilmente dovuto (secondo la valutazione logico-probabilistica correttamente espressa dal CTU
e che risponde appieno al criterio causalistico civilistico della preponderanza n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
dell'evidenza causale — altrimenti conosciuto come criterio del c.d. “più probabile che non” — ) alla cattiva e/o omessa manutenzione delle caditoie ivi presenti lungo la detta via, che non hanno consentito un efficiente ed efficace deflusso delle acque piovane accumulatesi;
(b) all'altro lato, allo stato di totale incuria in cui versava il terreno di proprietà della ulteriore convenuta attraverso il quale il CP_1 rivolo di acqua piovana formatosi lungo il Corso Umberto I ha potuto facilmente defluire, infiltrandosi nel sottosuolo, verso l'immobile attoreo (percorso che le acque piovane non avrebbe mai compiuto se il terreno di proprietà della predetta convenuta sarebbe stato correttamente arginato e in buono stato di manutenzione).
Appare, pertanto, evidente la responsabilità ex art. 2051 c.c. di entrambi i convenuti nei confronti dell'attore.
In particolare, con riguardo alla rete fognaria, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante solo in sede di eventuale regresso - in base ai principi sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito" (cfr. Cass. Civ., sez. III,
19 marzo 2009, n. 6665; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del 02/04/2004).
È stato anche precisato, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito
(cfr. Cass., n. 5007/96; Cass., 20 giugno 1997, n. 5539).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Ebbene, nel caso di specie, i convenuti non hanno neppure concretamente provato in atti la natura del tutto eccezionale e, dunque, fortuita dell'evento atmosferico che interessò il Comune di il giorno 01/09/2019. Controparte_2
Anzi, sul punto il CTU ha avuto modo inequivocabilmente di precisare che “[…]
L'evento meteo verificatosi, per quanto accertato, ha determinato una precipitazione di
13/14mm d'acqua, che in realtà non è nemmeno un evento eccezionale. Il dato che,
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probabilmente, ha inciso molto è che il Corso Umberto I trattasi di un'arteria stradale primaria, rettilinea, con pendenza da sud verso nord e con estensione di circa m.1300, misurando dal suo inizio a sud sino ai luoghi di causa. Il mancato funzionamento delle caditoie stradali, come si può immaginare, genera un vero e proprio rivo d'acqua.” (cfr. pag.
20 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Per tutto quanto precede, dunque, sussiste la responsabilità risarcitoria solidale ex art. 2055 c.c. di entrambi i convenuti nei confronti dell'attore.
Sul punto occorre, infatti, osservare che “L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.
2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti.” (cfr., ex multis, Cass. 18899/2015).
Alcuna necessità, poi, sorge, nel caso di specie, di procedere all'analitico riparto della configurata responsabilità aquiliana in capo ad ogni singolo convenuto, dato che alcuna domanda riconvenzionale trasversale di regresso risulta essere stata dagli stessi reciprocamente avanzata, che presupponga una tale graduazione di responsabilità. Ed invero, “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle “domande”, nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta
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svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.” (cfr. Cass. 10042/2006).
Ciò posto sull'an della pretesa risarcitoria azionata dall'attore, in merito alla quantificazione dei danni da egli rivendicati, va richiamato il prospetto riepilogativo effettuato dall'ing. nominato CTU nell'ambito del procedimento Persona_1 per A.T.P. ante causam iscritto innanzi all'intestato Tribunale al n. 1837/2021 r. g., il quale ha analiticamente indicato i costi di ripristino dello stato dei luoghi, nonché le spese e competenze tecniche consequenziali, individuando le seguenti voci: 1) opere edili per euro 52.572,17 + IVA secondo legge;
2) direzione lavori, stimabile in percentuale pari al 10% dell'importo lavori, ovvero pari ad euro 5.257,22 + c.p. + IVA secondo legge (cfr. pag. 43 della richiamata Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nell'ambito del procedimento per A.T.P. n. 1837/2021 r.g.).
Non potrà, invece, essere riconosciuta la generica indennità, pur quantificata dal
CTU in euro 500 (pari ad un canone locativo), per il mancato utilizzo dell'immobile attoreo durante il tempo necessario al ripristino dello stesso (tempo stimato dal CTU in circa un mese).
Ed invero, tale voce di danno non risulta essere stata in alcun modo compiutamente dedotta e dimostrata da parte attrice e si risolverebbe nel riconoscimento di un sostanziale danno-evento in re ipsa, del tutto inammissibile nel sistema risarcitorio interno.
Per le somme strettamente attinenti, invece, al ripristino dell'immobile attoreo, non sussistono motivi per discostarsi dalla analitica quantificazione operata dal CTU
(priva di vizi logici e/o tecnici e, dunque, pienamente condivisibile anche dal
Giudice), atteso che, da un lato, la quantificazione del danno così come operata dall'attore esorbita ingiustificatamente dall'inferiore importo analiticamente stimato nella relazione tecnica d'ufficio e, dall'altro lato, le contestazioni sollevate dai convenuti avverso tale CTU svolta in sede di ATP appaiono sfornite di specificità e concretezza.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, entrambe le parti convenute, e vanno condannate, in Controparte_2 CP_1 solido tra loro, alla corresponsione, in favore dell'attore, della Parte_1 complessiva somma di euro (52.572,17 + 5.257,22 =) 57.829,39
(cinquantasettemilaottocentoventinove/39), oltre IVA (se documentata e nell'aliquota di legge) e contributi previdenziali per il tecnico incaricato della direzione dei lavori.
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
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Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite, secondo i valori monetari correnti.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n.
1712).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284, comma 1, c.c.).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito
(01/09/2019), sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro (DATA), con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1° settembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_4
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta per effetto della liquidazione operata con la presente decisione), maggiorato degli interessi compensativi maturati sulla stessa somma (e computati come innanzi indicato), saranno dovuti, poi, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
In questa sede vanno, inoltre, liquidate (facendo, del pari, applicazione del principio di soccombenza) anche le spese di lite relative alla precedente fase ex art. 696-bis c.p.c. svoltasi tra le medesime parti prima della instaurazione del presente giudizio di merito. Ed invero, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr., ex multis, Cass.
15672/2005).
Quanto, infine, alle spese di entrambe le CTU svolte nel presente giudizio e in quello per per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, CP_5 nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2568/2023
R.G.A.C., pendente tra — attore — e Parte_1 [...]
convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_6 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea e per le ragioni di cui in motivazione, condanna i convenuti, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore dell'attore, per Parte_1 le casuali risarcitorie di cui in motivazione, della somma complessiva di euro
57.829,39 (cinquantasettemilaottocentoventinove/39), oltre IVA (se documentata e nell'aliquota di legge) e contributi previdenziali per il tecnico incaricato della direzione dei lavori, nonché interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo esplicitate in motivazione;
n. 2568/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 2568/2023 R.G.A.C.
2. condanna i convenuti, e in Controparte_2 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice, delle spese di lite, tanto del presente Parte_1 giudizio, quanto del giudizio per A.T.P. iscritto al n. 1837/2021 r.g. di questo stesso Tribunale, che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio di merito, che qui si liquidano in complessivi euro 10.100,00 (diecimilacento/00), di cui euro 1.100,00 (millecento/00) per spese, ed euro 9.000,00 (novemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Tinto Alfonso, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti tanto del
C.T.U. nominato nel presente processo, quanto di quello nominato nell'ambito del precedente e innanzi detto giudizio per A.T.P., pone definitivamente le spese di entrambe le C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dei convenuti, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dai primi quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato ai CC.TT.U. in virtù dei rispettivi decreti di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 21/10/2025
IL GIUDICE
(dott. AR CA)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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