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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 120612/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: A. In via preliminare di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-BIS della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). B. In via principale di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 120612/2020 per evidente errore logico e giuridico, in considerazione del provato invio completo della documentazione necessaria per godere dell'esenzione IMU ai art. 13 comma 2 del DL 201/2011 per l'anno 2020avvenuto in data 23/12/2019 all'indirizzo di phishing. C. In via subordinata l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento in relazione all'irrogazione delle sanzioni. D. La Società richiede con forza, in caso di accoglimento delle proprie doglianze, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso di controparte in quanto infondato in punto di diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 567/2025 il dott. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento IMU N. 120612/2020 anno d'imposta 2020 del 27/03/2024, notificato in data 17/03/2025 e relativo al presunto omesso versamento IMU. Dal ricorso emerge sinteticamente quanto segue. Il Comune ha accertato un'omessa/parziale IMU per l'anno d'imposta 2020, sostenendo che l'immobile del contribuente non fosse abitazione principale. Richiede il pagamento dell'IMU con aliquota piena, oltre sanzioni e interessi. Giustifica la pretesa con un'asserita mancata residenza anagrafica del contribuente nell'immobile di Indirizzo_1. Avrebbe notificato via PEC, ma a un indirizzo errato o diverso da quello corretto secondo il contribuente. Si è limita a un richiamo generico di norme, rinviando a un allegato privo di spiegazioni concrete. Non espone: fatti specifici, criteri di calcolo dell'imposta, ragioni giuridiche puntuali, motivi del disconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale. Nel complesso, il ricorrente sostiene che l'atto presenti una motivazione meramente apparente e si fondi su un errore materiale dell'Ufficio circa l'indirizzo di residenza A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi. Nullità dell'atto per notifica irregolare. L'atto sarebbe stato notificato a un indirizzo PEC errato o non pertinente, creando un pregiudizio al contribuente e impedendo una corretta e tempestiva conoscenza dell'accertamento. Violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente e dell'art. 97 Cost. L'Amministrazione avrebbe violato i principi di buon andamento, correttezza del procedimento e diritto alla partecipazione, impedendo al contribuente di chiarire l'errore sull'indirizzo e la residenza. Violazione dell'art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali UE Si lamenta che il procedimento non abbia rispettato i principi di buona amministrazione e trasparenza tutelati dal diritto europeo. Carenza assoluta di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 L'avviso sarebbe privo dei: presupposti di fatto, criteri di calcolo, mezzi di prova, ragioni giuridiche della pretesa. Erroneo disconoscimento dell'agevolazione “abitazione principale” (art. 13, c. 2, DL 201/2011) Il contribuente aveva residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, ma il Comune ha erroneamente applicato l'aliquota ordinaria. Erronea determinazione dell'imposta Il Comune avrebbe utilizzato criteri non spiegati o incoerenti nella determinazione della rendita o della base imponibile. Illegittima applicazione di sanzioni e interessi Si sostiene che siano stati applicati senza che il contribuente avesse effettiva conoscenza dell'atto, anche a causa dell'errore nella notifica. In via subordinata: richiesta di annullamento parziale limitatamente alle sanzioni Qualora l'avviso fosse ritenuto parzialmente fondato, si chiede comunque la rimozione delle sanzioni.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, a confutazione dei motivi proposti: Motivo n. 1 – Violazione del contraddittorio endoprocedimentale Il contraddittorio preventivo non era obbligatorio prima dell'entrata in vigore della L. 220/2023. La normativa IMU (D.Lgs. 504/1992) non prevede alcun obbligo di preventiva interlocuzione. L'art. 11 del D.Lgs. 504/1992 consente solo facoltativamente ai Comuni di richiedere documenti o informazioni. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la mancanza di contraddittorio incide solo se l'eccezione non è pretestuosa (cause C-129/13 e C-130/13), e ciò non ricorre nel caso. Motivo n. 2 – Carenza di motivazione dell'avviso (art. 7 L. 212/2000) L'avviso contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge, in particolare quelli previsti dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 32/2001 (che modifica art. 11 D.Lgs. 504/1992). La motivazione per gli atti IMU può essere “sommaria e semplificata”, purché: renda riconoscibili i presupposti di fatto, esponga le ragioni giuridiche, consenta al contribuente di difendersi. L'avviso indica: riferimenti catastali, aliquota applicata, delibera consiliare che stabilisce aliquote e detrazioni, prospetto riepilogativo degli immobili e della differenza d'imposta. L'IMU è un tributo a pagamento cumulativo: il Comune non può distinguere cui il contribuente intendeva imputare i singoli versamenti, ma nell'avviso ha indicato chiaramente le somme richieste per ciascun immobile. Il fatto stesso che il ricorrente abbia contestato nel merito l'imposta conferma – secondo il Comune – che la motivazione è stata compresa. Motivo n. 3 – Erroneo diniego dell'esenzione per abitazione principale (questione della residenza) Il contribuente sostiene di aver trasferito la residenza dal 23/12/2019, ma il Comune documenta che: il modulo di cambio residenza fu inviato dal contribuente a un indirizzo PEC errato: Email_3 anziché ✔ Email_4 L'indirizzo errato era attivo, generando una ricevuta di accettazione, ma l'ufficio anagrafe non ha ricevuto nulla. Dall'estratto anagrafico risulta che il contribuente: fino al 7/11/2021 risultava residente altrove ( Indirizzo_2 Indirizzo_1). Solo dall'8/11/2021 è stata registrata la residenza in , data da cui decorre l'esenzione IMU per abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019). Motivo n. 4 – Illegittima irrogazione delle sanzioni Non ricorrono i casi in cui le sanzioni non devono essere applicate (es. successioni, incertezza normativa). L'imposta risulta dovuta e non versata: il Comune è obbligato ad applicare le sanzioni sulla differenza d'imposta, ai sensi del Regolamento Comunale IMU (Delibera Consiglio n. 61/2012). Nessuna circostanza soggettiva o oggettiva attenuante risulta provata dal ricorrente.
All'udienza del 28.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte per la seguente assorbente ragione. La comunicazione di cambio residenza è stata effettuata ad indirizzo errato. Nessun rilievo può assumere la circostanza che il diverso ed errato indirizzo fosse attivo ed abbia generato ricevuta di avvenuta consegna. Conseguentemente, non risultando quale prima casa, l'immobile non poteva godere della relativa esenzione. Per il resto seppur sinteticamente, l'atto risulta adeguatamente motivato e completo come indirettamente risultante anche dalla piena comprensione da parte del contribuente. L'accertamento per cui è causa è comunque sottratto all'obbligo di contraddittorio preventivo pena annullabilità. La particolarità della notifica giustifica l'annullamento delle sanzioni in quanto sotto questo profilo pare mancare il requisito soggettivo dell'imputabilità. La peculiarità del caso impone la compensazione delle spese legali
P.Q.M.
accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 120612/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: A. In via preliminare di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-BIS della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). B. In via principale di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 120612/2020 per evidente errore logico e giuridico, in considerazione del provato invio completo della documentazione necessaria per godere dell'esenzione IMU ai art. 13 comma 2 del DL 201/2011 per l'anno 2020avvenuto in data 23/12/2019 all'indirizzo di phishing. C. In via subordinata l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento in relazione all'irrogazione delle sanzioni. D. La Società richiede con forza, in caso di accoglimento delle proprie doglianze, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso di controparte in quanto infondato in punto di diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 567/2025 il dott. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento IMU N. 120612/2020 anno d'imposta 2020 del 27/03/2024, notificato in data 17/03/2025 e relativo al presunto omesso versamento IMU. Dal ricorso emerge sinteticamente quanto segue. Il Comune ha accertato un'omessa/parziale IMU per l'anno d'imposta 2020, sostenendo che l'immobile del contribuente non fosse abitazione principale. Richiede il pagamento dell'IMU con aliquota piena, oltre sanzioni e interessi. Giustifica la pretesa con un'asserita mancata residenza anagrafica del contribuente nell'immobile di Indirizzo_1. Avrebbe notificato via PEC, ma a un indirizzo errato o diverso da quello corretto secondo il contribuente. Si è limita a un richiamo generico di norme, rinviando a un allegato privo di spiegazioni concrete. Non espone: fatti specifici, criteri di calcolo dell'imposta, ragioni giuridiche puntuali, motivi del disconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale. Nel complesso, il ricorrente sostiene che l'atto presenti una motivazione meramente apparente e si fondi su un errore materiale dell'Ufficio circa l'indirizzo di residenza A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi. Nullità dell'atto per notifica irregolare. L'atto sarebbe stato notificato a un indirizzo PEC errato o non pertinente, creando un pregiudizio al contribuente e impedendo una corretta e tempestiva conoscenza dell'accertamento. Violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente e dell'art. 97 Cost. L'Amministrazione avrebbe violato i principi di buon andamento, correttezza del procedimento e diritto alla partecipazione, impedendo al contribuente di chiarire l'errore sull'indirizzo e la residenza. Violazione dell'art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali UE Si lamenta che il procedimento non abbia rispettato i principi di buona amministrazione e trasparenza tutelati dal diritto europeo. Carenza assoluta di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 L'avviso sarebbe privo dei: presupposti di fatto, criteri di calcolo, mezzi di prova, ragioni giuridiche della pretesa. Erroneo disconoscimento dell'agevolazione “abitazione principale” (art. 13, c. 2, DL 201/2011) Il contribuente aveva residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile, ma il Comune ha erroneamente applicato l'aliquota ordinaria. Erronea determinazione dell'imposta Il Comune avrebbe utilizzato criteri non spiegati o incoerenti nella determinazione della rendita o della base imponibile. Illegittima applicazione di sanzioni e interessi Si sostiene che siano stati applicati senza che il contribuente avesse effettiva conoscenza dell'atto, anche a causa dell'errore nella notifica. In via subordinata: richiesta di annullamento parziale limitatamente alle sanzioni Qualora l'avviso fosse ritenuto parzialmente fondato, si chiede comunque la rimozione delle sanzioni.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, a confutazione dei motivi proposti: Motivo n. 1 – Violazione del contraddittorio endoprocedimentale Il contraddittorio preventivo non era obbligatorio prima dell'entrata in vigore della L. 220/2023. La normativa IMU (D.Lgs. 504/1992) non prevede alcun obbligo di preventiva interlocuzione. L'art. 11 del D.Lgs. 504/1992 consente solo facoltativamente ai Comuni di richiedere documenti o informazioni. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la mancanza di contraddittorio incide solo se l'eccezione non è pretestuosa (cause C-129/13 e C-130/13), e ciò non ricorre nel caso. Motivo n. 2 – Carenza di motivazione dell'avviso (art. 7 L. 212/2000) L'avviso contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge, in particolare quelli previsti dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 32/2001 (che modifica art. 11 D.Lgs. 504/1992). La motivazione per gli atti IMU può essere “sommaria e semplificata”, purché: renda riconoscibili i presupposti di fatto, esponga le ragioni giuridiche, consenta al contribuente di difendersi. L'avviso indica: riferimenti catastali, aliquota applicata, delibera consiliare che stabilisce aliquote e detrazioni, prospetto riepilogativo degli immobili e della differenza d'imposta. L'IMU è un tributo a pagamento cumulativo: il Comune non può distinguere cui il contribuente intendeva imputare i singoli versamenti, ma nell'avviso ha indicato chiaramente le somme richieste per ciascun immobile. Il fatto stesso che il ricorrente abbia contestato nel merito l'imposta conferma – secondo il Comune – che la motivazione è stata compresa. Motivo n. 3 – Erroneo diniego dell'esenzione per abitazione principale (questione della residenza) Il contribuente sostiene di aver trasferito la residenza dal 23/12/2019, ma il Comune documenta che: il modulo di cambio residenza fu inviato dal contribuente a un indirizzo PEC errato: Email_3 anziché ✔ Email_4 L'indirizzo errato era attivo, generando una ricevuta di accettazione, ma l'ufficio anagrafe non ha ricevuto nulla. Dall'estratto anagrafico risulta che il contribuente: fino al 7/11/2021 risultava residente altrove ( Indirizzo_2 Indirizzo_1). Solo dall'8/11/2021 è stata registrata la residenza in , data da cui decorre l'esenzione IMU per abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019). Motivo n. 4 – Illegittima irrogazione delle sanzioni Non ricorrono i casi in cui le sanzioni non devono essere applicate (es. successioni, incertezza normativa). L'imposta risulta dovuta e non versata: il Comune è obbligato ad applicare le sanzioni sulla differenza d'imposta, ai sensi del Regolamento Comunale IMU (Delibera Consiglio n. 61/2012). Nessuna circostanza soggettiva o oggettiva attenuante risulta provata dal ricorrente.
All'udienza del 28.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte per la seguente assorbente ragione. La comunicazione di cambio residenza è stata effettuata ad indirizzo errato. Nessun rilievo può assumere la circostanza che il diverso ed errato indirizzo fosse attivo ed abbia generato ricevuta di avvenuta consegna. Conseguentemente, non risultando quale prima casa, l'immobile non poteva godere della relativa esenzione. Per il resto seppur sinteticamente, l'atto risulta adeguatamente motivato e completo come indirettamente risultante anche dalla piena comprensione da parte del contribuente. L'accertamento per cui è causa è comunque sottratto all'obbligo di contraddittorio preventivo pena annullabilità. La particolarità della notifica giustifica l'annullamento delle sanzioni in quanto sotto questo profilo pare mancare il requisito soggettivo dell'imputabilità. La peculiarità del caso impone la compensazione delle spese legali
P.Q.M.
accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e compensa le spese.