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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
in persona della dottoressa Micaela PIREDDA in funzione di Giudice unico, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
1. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e ivi residente in [...]; C.F._1
2. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]strada Teverina n. C.F._2
54 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Anna Maria BRUNI (c.f.
) e presso la stessa elettivamente domiciliati all' C.F._3 indirizzo pec: Email_1
[...]
e
società unipersonale a responsabilità limitata, Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. 35856.4 e per P.IVA_1 essa , con sede a Milano, via Valtellina n. Controparte_3
15/17, capitale sociale di € 4.510.569,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Mona- Brianza-Lodi, C.F. e Partita IVA
, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, giusta P.IVA_2 procura speciale del 3/12/2021 a rogito del Notaio Per_1
rep. 32874, racc. 22004, rappresentata da
[...] Controparte_4
, in forza di procura speciale 13/01/2022 con atto a firma
[...] autenticata dal Notaio in Milano, rep. 146062 – Persona_2 racc. 37972, registrato in data 14/01/2022 in Milano 2 alla serie 1T 1953, con sede legale in Milano, via Valtellina, 15/17, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA , in P.IVA_3 persona della dott.ssa nata a [...] il [...], C.F. CP_5
, giusta procura del dott. nella sua C.F._4 CP_6 qualità di Consigliere della , in forza di Controparte_4 delibera del Consiglio di Amministrazione 13/05/2021, autenticata in data 05/04/2024 dal notaio rep. 152618 – racc. Persona_2
40800, registrata a Milano – DPII in data 08/04/2024 al n. 32154 serie 1T , rappresentata, assistita e difesa, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Davide Calcagnile (C.F.
- PEC C.F._5
– fax 011/8177292) e Email_2
NN RI (C.F. – PEC C.F._6
– fax 011/8177292) del Email_3
Foro di Torino ed elettivamente domiciliata in via digitale agli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fase di cognizione – cessata materia del contendere CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si rileva che la succedeva, in forza Controparte_2 di alcuni contratti di cessione, alla cedente Banca Lazio Nord Credito Cooperativo scpa nella titolarità del credito e delle relative garanzie, personali e reali, vantate nei confronti della E.C.M. srl a socio unico, nonché dei garanti della medesima società, i signori Controparte_1
e Parte_1
pertanto, azionava in via giudiziale il credito Controparte_2 derivante dalla predetta cessione nei confronti dei signori CP_1
e con ricorso monitorio dell'11.11.2024 per i titoli ivi
[...] Parte_1 indicati.
Il Tribunale di Viterbo, in accoglimento del ricorso, nel procedimento R.G. n. 2101/2024, emetteva il decreto ingiuntivo n. 771/2024, notificato al signor in data 13.11.2024 e alla signora Controparte_1 il successivo 20.11.2024. Parte_1
Avverso detto decreto ingiuntivo i signori e Controparte_1 Pt_1 proponevano opposizione, notificando a in
[...] Controparte_2 data 23.12.2024 atto di citazione avanti al Tribunale di Viterbo.
Gli odierni opponenti, in particolare, precisavano nell'opposizione spiegata al d.i. sopra citato le seguenti conclusioni:
- dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i seguenti motivi: preliminarmente difetto di legittimazione attiva e indebita duplicazione di pretese con conseguente duplicazione di titoli azionati;
in via subordinata, nel merito: nullità della fideiussione omnibus prestata su modulo contrattuale conforme allo schema ABI, nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, nullità della fideiussione per difetto di causa e violazione delle disposizioni Antitrust, difetto di prova del credito, nullità della pattuizione degli interessi ultra- legali, violazione art. 117 T.U.B. per discrepanza tra l' indicato in contratto e quello applicato, nullità della clausola floor per illiceità della causa e violazione art. 23 T.U.F. per mancanza di contratto quadro, nullità per difetto di forma scritta, violazione regolamento CONSOB n. 16190/2007, violazione dell'art. 30 T.U.F. e mancata previsione del diritto di recesso, violazione art. 21 T.U.F.
- difetto di informativa, nullità della clausola di pattuizione degli interessi variabili ed ultra-legali, assenza del valore di parametri alla stipula, violazione art. 116 e 118 tub, nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, nullità dell'applicazione degli interessi ultra-legali, indebita applicazione della CMS per difetto di forma scritta, illegittima applicazione di interessi anatocistici, illegittimo addebito di passività ante 2008 per € 105.118,30.
Con atto depositato telematicamente in data 14.04.2025, CP_2 si costituiva in giudizio al solo fine di rinunciare al decreto
[...] ingiuntivo opposto n. 771/2024 del 12.11.2024 emesso dal Tribunale di Viterbo nel procedimento R.G. n. 2101/2024 a spese compensate, come concordato con gli opponenti, dichiarando pertanto di rinunciare alla domanda di cui al decreto ingiuntivo n. 771/2024 del 12.11.2024.
In particolare, l'opposta allegava alla comparsa di risposta contenente la rinuncia alla domanda di cui al decreto ingiuntivo del 12.11.2024 (comparsa che, peraltro, veniva sottoscritta con firma digitale anche dalla procuratrice speciale dott.ssa , giusta procura del Controparte_7 dott. nella sua qualità di Consigliere della CP_6 Controparte_4
, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del
[...]
13.05.2021, autenticata in data 05.04.2024 dal notaio Per_2
rep. 152618 – racc. 40800, registrata a Milano – DPII in data
[...]
08.04.2024 al n. 32154 serie 1T) le comunicazioni pec intercorse con il
Procuratore costituito delle parti opponenti, il quale – come risulta dallo scambio pec in atti e in particolare dalla pec inviata dall'avv. BRUNI Anna Maria in data 25.03.2025 all'avv. CALCAGNILE Davide – risultava essere stato reso edotto della rinuncia alla domanda e riferiva di essere stato autorizzato dai propri assistiti all'abbandono della causa a spese compensate. Alla prima udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 18.12.2025, tenuto conto del contenuto della comparsa di risposta depositata in data 14.04.2025 contenente la rinuncia di parte opposta al decreto ingiuntivo e relativi allegati pec nonché tenuto conto della mancata comparizione delle parti opponenti all'udienza, l'avv. BRUGNOLETTI, riportandosi al contenuto della comparsa in atti, specificava che parte opposta aveva inteso rinunciare complessivamente alla domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, concludeva chiedendo che la causa venisse decisa di conseguenza con pronuncia di cessata materia del contendere a spese compensate, in ragione dell'intervenuto accordo con gli opponenti come da comunicazioni via pec tra i Procuratori depositate in atti.
La causa veniva, pertanto, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
Deve prendersi atto della dichiarazione di parte opposta di rinuncia complessiva alla domanda introdotta con ricorso monitorio, circostanza che implica l'impossibilità di definire il giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale e per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (sez. II civile n. 30251/2023) “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass. civ. SS. UU n. 10553/2009)”. Com'è noto tale ipotesi costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass. 1089 del 24.01.2003); essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del Giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio, pure in sede di legittimità, ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti, indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass. n. 5286/1993).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il Giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali, secondo la soccombenza virtuale e alla luce del principio di causalità, ove sul punto permanga il contrasto tra le parti (cfr. Cass. n. 2937/1999). Nel caso di specie, tuttavia, detto contrasto non sussiste per l'intervenuto accordo delle parti sulla compensazione delle spese legali, come meglio precisato nella sopra estesa parte motiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 771/2024 – R.G. 2101/2024;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo, in data 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela PIREDDA
in persona della dottoressa Micaela PIREDDA in funzione di Giudice unico, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
1. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e ivi residente in [...]; C.F._1
2. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]strada Teverina n. C.F._2
54 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Anna Maria BRUNI (c.f.
) e presso la stessa elettivamente domiciliati all' C.F._3 indirizzo pec: Email_1
[...]
e
società unipersonale a responsabilità limitata, Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. 35856.4 e per P.IVA_1 essa , con sede a Milano, via Valtellina n. Controparte_3
15/17, capitale sociale di € 4.510.569,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Mona- Brianza-Lodi, C.F. e Partita IVA
, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, giusta P.IVA_2 procura speciale del 3/12/2021 a rogito del Notaio Per_1
rep. 32874, racc. 22004, rappresentata da
[...] Controparte_4
, in forza di procura speciale 13/01/2022 con atto a firma
[...] autenticata dal Notaio in Milano, rep. 146062 – Persona_2 racc. 37972, registrato in data 14/01/2022 in Milano 2 alla serie 1T 1953, con sede legale in Milano, via Valtellina, 15/17, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA , in P.IVA_3 persona della dott.ssa nata a [...] il [...], C.F. CP_5
, giusta procura del dott. nella sua C.F._4 CP_6 qualità di Consigliere della , in forza di Controparte_4 delibera del Consiglio di Amministrazione 13/05/2021, autenticata in data 05/04/2024 dal notaio rep. 152618 – racc. Persona_2
40800, registrata a Milano – DPII in data 08/04/2024 al n. 32154 serie 1T , rappresentata, assistita e difesa, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Davide Calcagnile (C.F.
- PEC C.F._5
– fax 011/8177292) e Email_2
NN RI (C.F. – PEC C.F._6
– fax 011/8177292) del Email_3
Foro di Torino ed elettivamente domiciliata in via digitale agli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fase di cognizione – cessata materia del contendere CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si rileva che la succedeva, in forza Controparte_2 di alcuni contratti di cessione, alla cedente Banca Lazio Nord Credito Cooperativo scpa nella titolarità del credito e delle relative garanzie, personali e reali, vantate nei confronti della E.C.M. srl a socio unico, nonché dei garanti della medesima società, i signori Controparte_1
e Parte_1
pertanto, azionava in via giudiziale il credito Controparte_2 derivante dalla predetta cessione nei confronti dei signori CP_1
e con ricorso monitorio dell'11.11.2024 per i titoli ivi
[...] Parte_1 indicati.
Il Tribunale di Viterbo, in accoglimento del ricorso, nel procedimento R.G. n. 2101/2024, emetteva il decreto ingiuntivo n. 771/2024, notificato al signor in data 13.11.2024 e alla signora Controparte_1 il successivo 20.11.2024. Parte_1
Avverso detto decreto ingiuntivo i signori e Controparte_1 Pt_1 proponevano opposizione, notificando a in
[...] Controparte_2 data 23.12.2024 atto di citazione avanti al Tribunale di Viterbo.
Gli odierni opponenti, in particolare, precisavano nell'opposizione spiegata al d.i. sopra citato le seguenti conclusioni:
- dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i seguenti motivi: preliminarmente difetto di legittimazione attiva e indebita duplicazione di pretese con conseguente duplicazione di titoli azionati;
in via subordinata, nel merito: nullità della fideiussione omnibus prestata su modulo contrattuale conforme allo schema ABI, nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, nullità della fideiussione per difetto di causa e violazione delle disposizioni Antitrust, difetto di prova del credito, nullità della pattuizione degli interessi ultra- legali, violazione art. 117 T.U.B. per discrepanza tra l' indicato in contratto e quello applicato, nullità della clausola floor per illiceità della causa e violazione art. 23 T.U.F. per mancanza di contratto quadro, nullità per difetto di forma scritta, violazione regolamento CONSOB n. 16190/2007, violazione dell'art. 30 T.U.F. e mancata previsione del diritto di recesso, violazione art. 21 T.U.F.
- difetto di informativa, nullità della clausola di pattuizione degli interessi variabili ed ultra-legali, assenza del valore di parametri alla stipula, violazione art. 116 e 118 tub, nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, nullità dell'applicazione degli interessi ultra-legali, indebita applicazione della CMS per difetto di forma scritta, illegittima applicazione di interessi anatocistici, illegittimo addebito di passività ante 2008 per € 105.118,30.
Con atto depositato telematicamente in data 14.04.2025, CP_2 si costituiva in giudizio al solo fine di rinunciare al decreto
[...] ingiuntivo opposto n. 771/2024 del 12.11.2024 emesso dal Tribunale di Viterbo nel procedimento R.G. n. 2101/2024 a spese compensate, come concordato con gli opponenti, dichiarando pertanto di rinunciare alla domanda di cui al decreto ingiuntivo n. 771/2024 del 12.11.2024.
In particolare, l'opposta allegava alla comparsa di risposta contenente la rinuncia alla domanda di cui al decreto ingiuntivo del 12.11.2024 (comparsa che, peraltro, veniva sottoscritta con firma digitale anche dalla procuratrice speciale dott.ssa , giusta procura del Controparte_7 dott. nella sua qualità di Consigliere della CP_6 Controparte_4
, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del
[...]
13.05.2021, autenticata in data 05.04.2024 dal notaio Per_2
rep. 152618 – racc. 40800, registrata a Milano – DPII in data
[...]
08.04.2024 al n. 32154 serie 1T) le comunicazioni pec intercorse con il
Procuratore costituito delle parti opponenti, il quale – come risulta dallo scambio pec in atti e in particolare dalla pec inviata dall'avv. BRUNI Anna Maria in data 25.03.2025 all'avv. CALCAGNILE Davide – risultava essere stato reso edotto della rinuncia alla domanda e riferiva di essere stato autorizzato dai propri assistiti all'abbandono della causa a spese compensate. Alla prima udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 18.12.2025, tenuto conto del contenuto della comparsa di risposta depositata in data 14.04.2025 contenente la rinuncia di parte opposta al decreto ingiuntivo e relativi allegati pec nonché tenuto conto della mancata comparizione delle parti opponenti all'udienza, l'avv. BRUGNOLETTI, riportandosi al contenuto della comparsa in atti, specificava che parte opposta aveva inteso rinunciare complessivamente alla domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, concludeva chiedendo che la causa venisse decisa di conseguenza con pronuncia di cessata materia del contendere a spese compensate, in ragione dell'intervenuto accordo con gli opponenti come da comunicazioni via pec tra i Procuratori depositate in atti.
La causa veniva, pertanto, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
Deve prendersi atto della dichiarazione di parte opposta di rinuncia complessiva alla domanda introdotta con ricorso monitorio, circostanza che implica l'impossibilità di definire il giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale e per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (sez. II civile n. 30251/2023) “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass. civ. SS. UU n. 10553/2009)”. Com'è noto tale ipotesi costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass. 1089 del 24.01.2003); essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del Giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio, pure in sede di legittimità, ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti, indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass. n. 5286/1993).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il Giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali, secondo la soccombenza virtuale e alla luce del principio di causalità, ove sul punto permanga il contrasto tra le parti (cfr. Cass. n. 2937/1999). Nel caso di specie, tuttavia, detto contrasto non sussiste per l'intervenuto accordo delle parti sulla compensazione delle spese legali, come meglio precisato nella sopra estesa parte motiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 771/2024 – R.G. 2101/2024;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo, in data 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela PIREDDA