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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 07/07/2025 nella causa n. 1034/2023 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti CAZZOLA MARCO e CHIUSANO PAOLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , e , assistiti CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dagli avv.ti DE FAVERI DAVIDE e PIRULLI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 17.11.2023, ha dedotto di aver prestato attività Parte_1 lavorativa come badante in favore di dal febbraio 2016 al 14.11.2022, data del Persona_1 decesso del datore di lavoro, senza alcuna regolarizzazione né formalizzazione del rapporto lavorativo, e ha rivendicato, nei confronti degli eredi del , il pagamento di differenze CP_1 retributive per € 37.999,47, calcolate con riguardo all'inquadramento, ritenuto corretto, nel livello B
CCNL lavoro domestico, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per € 700,00 e del TFR per € 3.924,82, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in aggiunta, ha chiesto la condanna degli stessi resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale da lei subìto, da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese, da distrarsi.
, , e , eredi di , si sono CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1 costituiti in giudizio, eccependo la nullità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.
1 RGL n. 1034/2023
La causa è stata discussa all'odierna udienza, senza previo espletamento di attività istruttoria orale, e all'esito è così decisa.
Considerato che:
- in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente;
- secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (cfr. Cass. N. 10154/2001; Cass. n. 2257/2000; Cass. n. 6714/1999; Cass. n. 817/1999;
Cass. n. 2205/1998; Cass. n. 4296/1998) e “la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto
(art. 414 c.p.c.) può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa” (Cass.,
7.7.1999, n. 7089; Cass., 29.1.1999, n. 817 Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2001, n. 10154);
- ebbene, nel caso di specie, l'esame complessivo dell'atto di ricorso consente di individuare l'esatta richiesta della ricorrente (la condanna dei resistenti, quali eredi di , al Persona_1 pagamento della somma di € 37.999,47 per differenze retributive, oltre ad € 3.924,82 a titolo di
TFR, tenuto conto di quanto le sarebbe spettato in caso di regolare assunzione con inquadramento nel livello B CCNL Lavoro Domestico, ed oltre ad € 700,00 a titolo indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché la loro condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e da quantificarsi in via equitativa) e le ragioni sulle quali essa si fonda (intercorso rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e con decorrenza da febbraio 2016 e cessazione in Persona_1 data 14.11.2022, con svolgimento di mansioni di badante, non regolarizzato);
- ciò posto, può procedersi alla valutazione della fondatezza delle domande proposte;
- l'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
- la lettura degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. consente di comprendere come nell'ambito di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, il lavoratore, tenuto ad una diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni esecutive ed organizzative impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro;
- l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
2 RGL n. 1034/2023
da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass.
8.4.2015, n. 7024);
- ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006);
- l'art. 2697 c.c. pone a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro connotato nei termini indicati, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa formulata;
- nel caso di specie mancano le necessarie allegazioni a fondamento delle domande formulate al fine di poter riconoscere in quello descritto in ricorso tra la ricorrente e Persona_1 un rapporto di lavoro subordinato;
- la ricorrente ha omesso la descrizione delle concrete modalità esecutive delle prestazioni asseritamente svolte oltre che qualsivoglia riferimento ai requisiti indefettibili della subordinazione, integrati dalla soggezione al potere di direttiva analitica, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, nonché dalla sistematica osservanza di uno specifico orario di lavoro;
invero la ricorrente non ha neppure dedotto di aver avuto un orario di lavoro da osservare;
in ricorso manca perfino l'indicazione di un accordo intercorso tra la il in ordine alla retribuzione a cui Pt_1 Persona_1
l'istante avrebbe avuto diritto, così come l'indicazione di un percepito, periodico o complessivo, ma vi è solo l'affermazione di aver ricevuto saltuariamente somme variabili in relazione alle esigenze di gestione della casa e della cura della persona del sig. , alla stregua di un rimborso CP_1 spese;
la ricorrente ha inteso invece valorizzare circostanze del tutto irrilevanti e non dirimenti, e comunque non dimostrate documentalmente come avrebbe dovuto essere, come il fatto di essere stata delegata dal ad operare sul suo conto corrente bancario;
Persona_1
- le istanze istruttorie, in ragione della genericità e della irrilevanza delle circostanze allegate, sono state ritenute inammissibili;
- anche la domanda risarcitoria è del tutto sfornita delle fondamentali allegazioni in ordine agli elementi costitutivi e le istanze istruttorie formulate in atti in alcun modo la riguardano;
- in conclusione, il ricorso dev'essere integralmente rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta, nonché della linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
3 RGL n. 1034/2023
- rigetta le domande di cui al ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre rimborso forfettario spese genarli 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 7.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 07/07/2025 nella causa n. 1034/2023 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti CAZZOLA MARCO e CHIUSANO PAOLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , e , assistiti CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dagli avv.ti DE FAVERI DAVIDE e PIRULLI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 17.11.2023, ha dedotto di aver prestato attività Parte_1 lavorativa come badante in favore di dal febbraio 2016 al 14.11.2022, data del Persona_1 decesso del datore di lavoro, senza alcuna regolarizzazione né formalizzazione del rapporto lavorativo, e ha rivendicato, nei confronti degli eredi del , il pagamento di differenze CP_1 retributive per € 37.999,47, calcolate con riguardo all'inquadramento, ritenuto corretto, nel livello B
CCNL lavoro domestico, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per € 700,00 e del TFR per € 3.924,82, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in aggiunta, ha chiesto la condanna degli stessi resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale da lei subìto, da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese, da distrarsi.
, , e , eredi di , si sono CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1 costituiti in giudizio, eccependo la nullità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.
1 RGL n. 1034/2023
La causa è stata discussa all'odierna udienza, senza previo espletamento di attività istruttoria orale, e all'esito è così decisa.
Considerato che:
- in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente;
- secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (cfr. Cass. N. 10154/2001; Cass. n. 2257/2000; Cass. n. 6714/1999; Cass. n. 817/1999;
Cass. n. 2205/1998; Cass. n. 4296/1998) e “la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto
(art. 414 c.p.c.) può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa” (Cass.,
7.7.1999, n. 7089; Cass., 29.1.1999, n. 817 Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2001, n. 10154);
- ebbene, nel caso di specie, l'esame complessivo dell'atto di ricorso consente di individuare l'esatta richiesta della ricorrente (la condanna dei resistenti, quali eredi di , al Persona_1 pagamento della somma di € 37.999,47 per differenze retributive, oltre ad € 3.924,82 a titolo di
TFR, tenuto conto di quanto le sarebbe spettato in caso di regolare assunzione con inquadramento nel livello B CCNL Lavoro Domestico, ed oltre ad € 700,00 a titolo indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché la loro condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e da quantificarsi in via equitativa) e le ragioni sulle quali essa si fonda (intercorso rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e con decorrenza da febbraio 2016 e cessazione in Persona_1 data 14.11.2022, con svolgimento di mansioni di badante, non regolarizzato);
- ciò posto, può procedersi alla valutazione della fondatezza delle domande proposte;
- l'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
- la lettura degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. consente di comprendere come nell'ambito di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, il lavoratore, tenuto ad una diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni esecutive ed organizzative impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro;
- l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
2 RGL n. 1034/2023
da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass.
8.4.2015, n. 7024);
- ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006);
- l'art. 2697 c.c. pone a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro connotato nei termini indicati, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa formulata;
- nel caso di specie mancano le necessarie allegazioni a fondamento delle domande formulate al fine di poter riconoscere in quello descritto in ricorso tra la ricorrente e Persona_1 un rapporto di lavoro subordinato;
- la ricorrente ha omesso la descrizione delle concrete modalità esecutive delle prestazioni asseritamente svolte oltre che qualsivoglia riferimento ai requisiti indefettibili della subordinazione, integrati dalla soggezione al potere di direttiva analitica, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, nonché dalla sistematica osservanza di uno specifico orario di lavoro;
invero la ricorrente non ha neppure dedotto di aver avuto un orario di lavoro da osservare;
in ricorso manca perfino l'indicazione di un accordo intercorso tra la il in ordine alla retribuzione a cui Pt_1 Persona_1
l'istante avrebbe avuto diritto, così come l'indicazione di un percepito, periodico o complessivo, ma vi è solo l'affermazione di aver ricevuto saltuariamente somme variabili in relazione alle esigenze di gestione della casa e della cura della persona del sig. , alla stregua di un rimborso CP_1 spese;
la ricorrente ha inteso invece valorizzare circostanze del tutto irrilevanti e non dirimenti, e comunque non dimostrate documentalmente come avrebbe dovuto essere, come il fatto di essere stata delegata dal ad operare sul suo conto corrente bancario;
Persona_1
- le istanze istruttorie, in ragione della genericità e della irrilevanza delle circostanze allegate, sono state ritenute inammissibili;
- anche la domanda risarcitoria è del tutto sfornita delle fondamentali allegazioni in ordine agli elementi costitutivi e le istanze istruttorie formulate in atti in alcun modo la riguardano;
- in conclusione, il ricorso dev'essere integralmente rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta, nonché della linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
3 RGL n. 1034/2023
- rigetta le domande di cui al ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre rimborso forfettario spese genarli 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 7.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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