CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 41054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41054 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - MA GA AL CA DA MA SENTENZA sui ricorsi di PI IO, nato a [...] il [...], PI VA, nato a [...] il [...], AC UL, nato a [...] il [...], OC S.r.l., in persona del legale rappresentante, VA PI, IA LL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 31/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
dato atto che i difensori, nonostante la richiesta di trattazione orale, non sono comparsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 31 ottobre 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui d’interesse, in riforma della sentenza in data 3 marzo 2022 del Tribunale di Locri, ha assolto IO e VA PI dal reato del capo D) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato del capo A), art. 452-quaterdecies cod. pen., in esso assorbito il reato del capo E), per IO in anni due, mesi sei di reclusione e per VA in anni due di reclusione, con il beneficio della pena sospesa;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di UL AC per il reato del capo C), riqualificato ai sensi dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo A) in anni uno di reclusione;
ha confermato la condanna nei confronti di LL IA per il reato del capo A) e le statuizioni nei confronti della OC S.r.l. per l’illecito amministrativo del capo H), consistente nella violazione degli art. 5 Penale Sent. Sez. 3 Num. 41054 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 01/10/2025 2 e 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001 con riferimento all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 e 452-quattordecies cod. pen.
2. IO PI eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per insussistenza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.; con il secondo, deduce la violazione di legge e la mancata applicazione della pena nel minimo edittale, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata valutazione della memoria difensiva. VA PI deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., la violazione di legge, la motivazione apparente e mancante in senso grafico, la mancata confutazione dell’appello, precisando che la sua posizione era omologa alla posizione di PI CA che era stato assolto perché svolgeva attività materiale e aggiungendo che non aveva svolto l’attività di contabile, non essendo capace e provvedendovi il rag. IA;
eccepisce, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per violazione dell’art. 133 cod. pen. UL AC lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine al reato del capo A). La OC S.r.l. articola due motivi di ricorso per contestare la confisca dei beni. LL IA lamenta, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento della recidiva e delle attenuanti e, con il secondo, la mancata applicazione delle attenuanti nella massima estensione e l’entità della pena. L’avv. Gerace presenta motivi nuovi per la OC- OS S.r.l. con cui ribadisce la richiesta di assoluzione e di dissequestro. Presenta altresì una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1.I PI e AC hanno presentato un primo motivo sulla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. di cui al capo A), in modo generico e fattuale. I Giudici di merito hanno accertato che la OC S.r.l. aveva movimentato abusivamente ingenti quantità di rifiuti nel periodo da maggio 2013 a maggio 2015. In particolare, avevano agito IO PI, in qualità di referente della società, accettando in maniera indiscriminata i conferimenti da parte di soggetti privi di autorizzazione, gestendoli abusivamente e smaltendoli all’occorrenza illecitamente;
VA PI, in qualità di responsabile della cassa della società; LL IA come dipendente;
UL AC come trasportatore. L’articolata motivazione sul reato del capo A) va da pag. 29 a pag. 45. Con riferimento alle singole posizioni, la Corte ha ricordato il ruolo preminente dei PI che accettavano i rifiuti da tutti indistintamente, senza controllare le autorizzazioni e senza compilare i formulari e il ruolo di AC, titolare di una ditta di autodemolizione che trasportava e conferiva i rifiuti senza autorizzazioni. La Corte ha dato conto anche delle intercettazioni e ha sommariamente descritto alcune delle operazioni illecite che hanno caratterizzato l’operatività del sodalizio. I ricorrenti non si sono confrontati con tale motivazione, ma hanno svolto considerazioni generiche, a esempio, IO PI ha lamentato l’assenza del dolo, quando era il principale referente del sodalizio, mentre VA ha lamentato il trattamento differenziato rispetto a CA PI che era stato assolto. In quest’ultimo caso, però, le situazioni sono del tutto eterogenee perché CA è 3 stato assolto dal reato associativo siccome era stato provato il suo coinvolgimento nello smaltimento solo di tre cassonetti di metallo per cui mancava il requisito della continuità previsto dall’art. 260 TUE. Quanto a AC, ha dedotto nel suo unico motivo l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’impiego di mezzi e/o risorse proprie, alla pluralità di conferimenti e all’allestimento continuativo di mezzi da parte propria, nonché il travisamento della prova, sebbene la vicenda sia stata chiaramente rappresentata in sentenza, avendo egli conferito i rifiuti anche dopo il sequestro della sua azienda. I motivi sono rivalutativi e non sono idonei a scardinare l’accertamento di responsabilità fondato su un cospicuo compendio probatorio, formato dalle intercettazioni e dalle riprese della videosorveglianza.
1.2.I PI hanno formulato un secondo motivo sulla pena. Anche IA si è lamentato del trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivi generici. In particolare, IO PI ha lamentato l’eccessività della pena, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata analisi della memoria difensiva. La pena è stata irrogata nella misura di anni tre di reclusione e vi è motivazione sul punto;
non consta dai motivi di appello che il ricorrente avesse richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., né ha dedotto tale circostanza nel ricorso per cassazione, per cui il motivo è aspecifico;
d’altra parte, si desume dal complessivo tenore della sentenza che il fatto è grave;
risulta menzionata la memoria del 10 ottobre 2024 per cui è stata considerata nella valutazione complessiva dei fatti. Va ribadito che la censura del diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782) né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez.5, n.4835 del 28/10/2021, Ponilo, Rv. 282773). Per giunta, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, abbia considerato, come risulta nel caso in esame, gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). IA, invece, condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, considerate le generiche equivalenti alla recidiva, ha lamentato la mancata disapplicazione della recidiva o la sua neutralizzazione per effetto della prevalenza delle generiche. Dalla sentenza di appello non risulta che abbia formulato uno specifico motivo sul punto né in generale sul trattamento sanzionatorio per cui il ricorso, che non confuta tale parte della sentenza, è aspecifico. Inoltre, il ricorrente non ha neanche dedotto degli elementi di valutazione a suo favore. Il secondo motivo, relativo all’estensione delle circostanze, riguarda pur sempre il bilanciamento. La motivazione della sentenza impugnata è 4 ineccepibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
1.3.La OC S.r.l., assolta in primo grado dall’illecito amministrativo di cui agli art. 5 e 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001, ha subìto la confisca dei beni - specificamente individuati - utilizzati per commettere i reati e venduti alla Ferro Sud S.r.l. con patto di riservato dominio. Era stata ritenuta non estranea al reato, perché era la longa manus della OS, medesime erano le compagini societarie, aveva formalmente locato alla OS i mezzi che erano rimasti nella sua disponibilità. Di qui la confisca obbligatoria. Entrambi i motivi, declinati come motivazione mancante o contraddittoria e come mancanza di prova del vantaggio dell’ente, sono inconsistenti, perché le sentenze di merito hanno ben spiegato che l’asservimento dei beni all’impresa non consentiva diversificazioni;
tutti i beni che facevano parte dell’azienda erano suscettibili di confisca, salvo prova contraria;
né rilevava la data dell’acquisto del bene, venendo in rilievo il loro attuale utilizzo, per cui era irrilevante che i beni fossero destinati anche allo svolgimento regolare dell’attività. L’inammissibilità del ricorso della OC rende inammissibili, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi nuovi presentati peraltro con una memoria per conto sia della OC che della OS (così nell’intestazione), quando il ricorso per cassazione era stato presentato solo dalla OC. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale non è stato aggiunto alcunché di rilevante o decisivo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA AL TO
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
dato atto che i difensori, nonostante la richiesta di trattazione orale, non sono comparsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 31 ottobre 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui d’interesse, in riforma della sentenza in data 3 marzo 2022 del Tribunale di Locri, ha assolto IO e VA PI dal reato del capo D) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato del capo A), art. 452-quaterdecies cod. pen., in esso assorbito il reato del capo E), per IO in anni due, mesi sei di reclusione e per VA in anni due di reclusione, con il beneficio della pena sospesa;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di UL AC per il reato del capo C), riqualificato ai sensi dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo A) in anni uno di reclusione;
ha confermato la condanna nei confronti di LL IA per il reato del capo A) e le statuizioni nei confronti della OC S.r.l. per l’illecito amministrativo del capo H), consistente nella violazione degli art. 5 Penale Sent. Sez. 3 Num. 41054 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 01/10/2025 2 e 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001 con riferimento all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 e 452-quattordecies cod. pen.
2. IO PI eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per insussistenza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.; con il secondo, deduce la violazione di legge e la mancata applicazione della pena nel minimo edittale, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata valutazione della memoria difensiva. VA PI deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., la violazione di legge, la motivazione apparente e mancante in senso grafico, la mancata confutazione dell’appello, precisando che la sua posizione era omologa alla posizione di PI CA che era stato assolto perché svolgeva attività materiale e aggiungendo che non aveva svolto l’attività di contabile, non essendo capace e provvedendovi il rag. IA;
eccepisce, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per violazione dell’art. 133 cod. pen. UL AC lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine al reato del capo A). La OC S.r.l. articola due motivi di ricorso per contestare la confisca dei beni. LL IA lamenta, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento della recidiva e delle attenuanti e, con il secondo, la mancata applicazione delle attenuanti nella massima estensione e l’entità della pena. L’avv. Gerace presenta motivi nuovi per la OC- OS S.r.l. con cui ribadisce la richiesta di assoluzione e di dissequestro. Presenta altresì una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1.I PI e AC hanno presentato un primo motivo sulla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. di cui al capo A), in modo generico e fattuale. I Giudici di merito hanno accertato che la OC S.r.l. aveva movimentato abusivamente ingenti quantità di rifiuti nel periodo da maggio 2013 a maggio 2015. In particolare, avevano agito IO PI, in qualità di referente della società, accettando in maniera indiscriminata i conferimenti da parte di soggetti privi di autorizzazione, gestendoli abusivamente e smaltendoli all’occorrenza illecitamente;
VA PI, in qualità di responsabile della cassa della società; LL IA come dipendente;
UL AC come trasportatore. L’articolata motivazione sul reato del capo A) va da pag. 29 a pag. 45. Con riferimento alle singole posizioni, la Corte ha ricordato il ruolo preminente dei PI che accettavano i rifiuti da tutti indistintamente, senza controllare le autorizzazioni e senza compilare i formulari e il ruolo di AC, titolare di una ditta di autodemolizione che trasportava e conferiva i rifiuti senza autorizzazioni. La Corte ha dato conto anche delle intercettazioni e ha sommariamente descritto alcune delle operazioni illecite che hanno caratterizzato l’operatività del sodalizio. I ricorrenti non si sono confrontati con tale motivazione, ma hanno svolto considerazioni generiche, a esempio, IO PI ha lamentato l’assenza del dolo, quando era il principale referente del sodalizio, mentre VA ha lamentato il trattamento differenziato rispetto a CA PI che era stato assolto. In quest’ultimo caso, però, le situazioni sono del tutto eterogenee perché CA è 3 stato assolto dal reato associativo siccome era stato provato il suo coinvolgimento nello smaltimento solo di tre cassonetti di metallo per cui mancava il requisito della continuità previsto dall’art. 260 TUE. Quanto a AC, ha dedotto nel suo unico motivo l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’impiego di mezzi e/o risorse proprie, alla pluralità di conferimenti e all’allestimento continuativo di mezzi da parte propria, nonché il travisamento della prova, sebbene la vicenda sia stata chiaramente rappresentata in sentenza, avendo egli conferito i rifiuti anche dopo il sequestro della sua azienda. I motivi sono rivalutativi e non sono idonei a scardinare l’accertamento di responsabilità fondato su un cospicuo compendio probatorio, formato dalle intercettazioni e dalle riprese della videosorveglianza.
1.2.I PI hanno formulato un secondo motivo sulla pena. Anche IA si è lamentato del trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivi generici. In particolare, IO PI ha lamentato l’eccessività della pena, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata analisi della memoria difensiva. La pena è stata irrogata nella misura di anni tre di reclusione e vi è motivazione sul punto;
non consta dai motivi di appello che il ricorrente avesse richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., né ha dedotto tale circostanza nel ricorso per cassazione, per cui il motivo è aspecifico;
d’altra parte, si desume dal complessivo tenore della sentenza che il fatto è grave;
risulta menzionata la memoria del 10 ottobre 2024 per cui è stata considerata nella valutazione complessiva dei fatti. Va ribadito che la censura del diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782) né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez.5, n.4835 del 28/10/2021, Ponilo, Rv. 282773). Per giunta, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, abbia considerato, come risulta nel caso in esame, gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). IA, invece, condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, considerate le generiche equivalenti alla recidiva, ha lamentato la mancata disapplicazione della recidiva o la sua neutralizzazione per effetto della prevalenza delle generiche. Dalla sentenza di appello non risulta che abbia formulato uno specifico motivo sul punto né in generale sul trattamento sanzionatorio per cui il ricorso, che non confuta tale parte della sentenza, è aspecifico. Inoltre, il ricorrente non ha neanche dedotto degli elementi di valutazione a suo favore. Il secondo motivo, relativo all’estensione delle circostanze, riguarda pur sempre il bilanciamento. La motivazione della sentenza impugnata è 4 ineccepibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
1.3.La OC S.r.l., assolta in primo grado dall’illecito amministrativo di cui agli art. 5 e 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001, ha subìto la confisca dei beni - specificamente individuati - utilizzati per commettere i reati e venduti alla Ferro Sud S.r.l. con patto di riservato dominio. Era stata ritenuta non estranea al reato, perché era la longa manus della OS, medesime erano le compagini societarie, aveva formalmente locato alla OS i mezzi che erano rimasti nella sua disponibilità. Di qui la confisca obbligatoria. Entrambi i motivi, declinati come motivazione mancante o contraddittoria e come mancanza di prova del vantaggio dell’ente, sono inconsistenti, perché le sentenze di merito hanno ben spiegato che l’asservimento dei beni all’impresa non consentiva diversificazioni;
tutti i beni che facevano parte dell’azienda erano suscettibili di confisca, salvo prova contraria;
né rilevava la data dell’acquisto del bene, venendo in rilievo il loro attuale utilizzo, per cui era irrilevante che i beni fossero destinati anche allo svolgimento regolare dell’attività. L’inammissibilità del ricorso della OC rende inammissibili, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi nuovi presentati peraltro con una memoria per conto sia della OC che della OS (così nell’intestazione), quando il ricorso per cassazione era stato presentato solo dalla OC. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale non è stato aggiunto alcunché di rilevante o decisivo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA AL TO