TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 11415/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
RA IN Presidente
VA LF UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. BOCCARUSSO Parte_1 C.F._1
MARCELLO;
e
(C.F. ), con l'Avv. BOCCARUSSO Controparte_1 C.F._2
MARCELLO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 11/12/1993 (atto n. 601, P. II, s. A,
Sez. C, anno 1993), nel corso del quale sono nati i figli ed , maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti, e hanno chiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio.
In ordine alla domanda divorzile si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo. Quanto alla separazione personale, le parti hanno precisato che, in ragione della loro indipendenza economica, non vi sono richieste economiche, patrimoniali o obblighi reciproci e, in ragione della maggiore et ed indipendenza economica dei due figli, che gli stessi non necessitano di mantenimento.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
28/01/1962) e (nt. a NAPOLI (NA) il 14/11/1965), prendendo atto Controparte_1 degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
Pag. 2 di 3 Dott. Alessio Marfé
Dott. RA IN
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 11415/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
RA IN Presidente
VA LF UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. BOCCARUSSO Parte_1 C.F._1
MARCELLO;
e
(C.F. ), con l'Avv. BOCCARUSSO Controparte_1 C.F._2
MARCELLO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 11/12/1993 (atto n. 601, P. II, s. A,
Sez. C, anno 1993), nel corso del quale sono nati i figli ed , maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti, e hanno chiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio.
In ordine alla domanda divorzile si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo. Quanto alla separazione personale, le parti hanno precisato che, in ragione della loro indipendenza economica, non vi sono richieste economiche, patrimoniali o obblighi reciproci e, in ragione della maggiore et ed indipendenza economica dei due figli, che gli stessi non necessitano di mantenimento.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
28/01/1962) e (nt. a NAPOLI (NA) il 14/11/1965), prendendo atto Controparte_1 degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
Pag. 2 di 3 Dott. Alessio Marfé
Dott. RA IN
Pag. 3 di 3