TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/02/2026, n. 3217
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 97 Cost., art. 106 D.lgs. 50/2016, L. 241/1990, principi di correttezza e buona fede, principio di leale cooperazione, eccesso di potere

    La revisione prezzi deve essere richiesta in corso di esecuzione e la sua previsione negli atti di gara e nel contratto è condizione imprescindibile ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 50/2016. In mancanza di apposita previsione contrattuale, non è fondata la pretesa dell'appaltatore.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2 e 97 Cost., art. 106 D.lgs. 50/2016, L. 241/1990, principi di correttezza e buona fede, principio di leale cooperazione, eccesso di potere

    La previsione negli atti di gara e nel contratto è condizione imprescindibile per accordare la revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 50/2016. La lex specialis, nel vigore del Codice del 2016, non prevedeva clausola revisionale, in quanto non obbligatoria.

  • Rigettato
    Applicazione del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 36/2023)

    La revisione prezzi introdotta dall'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non ha valenza retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/02/2026, n. 3217
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3217
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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