Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/02/2026, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2025, proposto da
Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
per l'annullamento
avverso e per l’annullamento a) della nota prot. n. 0006376/25 del 22/05/2025 con la quale ACEA spa ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativa al contratto quadro 3900007496
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acea S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il consigliere IL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 9 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 22, Cosmopol, ha impugnato la nota prot. n. 0006376/25 del 22/05/2025con la quale ACEA spa ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativa al contratto quadro 3900007496, avente ad oggetto il “servizio di vigilanza ed accoglienza per i siti ACEA spa)”GARA8800002131/CLO –CIG 7917910209, che la detta società ha svolto, a seguito di aggiudicazione del 2 agosto 2019, sino all’anno 2024.
2. – In particolare, la stazione appaltante ha rigettato la richiesta di revisione in ragione del difetto, negli atti di gara e nel contratto, di una apposita clausola, come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis .
3. - Cosmopol agisce, quindi, al fine di ottenere la condanna di ACEA a condurre l’istruttoria sulla sua richiesta di corresponsione del compenso revisionale e ad effettuare il relativo pagamento, quantificando la somma complessivamente dovutale in euro € 754.848,81, come ripartita in periodi annuali decorrenti da novembre 2020 ad ottobre 2021 in avanti, secondo un indice di rivalutazione ISTAT che essa indica in 0,997.
3. – A sostegno di tali domanda la ricorrente svolge i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione artt.2 e 97 della Costituzione -Violazione e falsa applicazione art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 ––Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1374, 1375cc –Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione dei contratti ex artt. 1366 e 1369 cc –Violazione del principio di leale cooperazione –Eccesso di potere per difetto di istruttoria-erroneità dei presupposti –contraddittorietà –illogicità manifesta –carenza di motivazione –sviamento.
2)Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 97 della Costituzione -Violazione e falsa applicazione art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 ––Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1374, 1375 cc –Violazione del principio di leale cooperazione ––-Eccesso di potere per difetto di istruttoria-erroneità dei presupposti –contraddittorietà –illogicità manifesta –carenza di motivazione –ingiustizia manifesta –sviamento.
I due motivi, in sintesi, contestano la decisione di ACEA di neppure istruire la domanda di compenso revisionale avanzata dalla ricorrente, sia sotto il profilo della sua possibile riconduzione alle soglie di cui all’art. 106 comma 2 d.lgs. n. 50\2016 (primo motivo), che sotto il profilo della assenza di una espressa clausola revisionale egli atti di gara e nel contratto, ritenuta dalla ricorrente non ostativa a tale istruttoria (secondo motivo).
3) Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 97 della Costituzione -Violazione e falsa applicazione art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 ––Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1374, 1375 cc –Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione dei contratti ex artt. 1366 e 1369 cc –Violazione del principio di leale cooperazione –Eccesso di potere per difetto di istruttoria-erroneità dei presupposti –contraddittorietà –illogicità manifesta –carenza di motivazione -sviamento .
In subordine la ricorrente impugna, per l’asserita violazione delle norme di cui alla rubrica del terzo motivo, il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui essi non contemplano l’obbligo di riconoscere all’appaltatore il compenso revisionale.
4) Violazione degli artt. 11 e 60 D. Lgs. n. 36/2023.
Infine, a dire della ricorrente, anche il nuovo Codice degli appalti pubblici imporrebbe la revisione dei prezzi –anche alla luce del principio del risultato- nel caso di aumento del costo del lavoro per effetto della contrattazione collettiva dei settori interessati.
4. – ACEA si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, oltre che l’irricevibilità del motivo volto all’annullamento della lex specialis.
5. – A seguito di scambio di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
6.- Il ricorso è infondato, e va respinto.
I primi tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro logica connessione.
Non possono essere accolti i primi due mezzi, con cui la ricorrente sostiene, sotto diversi profili, che la stazione appaltante avrebbe dovuto istruire la sua istanza di revisione dei prezzi, e riconoscerne la fondatezza almeno nei limiti di cui all’art. 106 comma 2 d.lgs. n. 50\2016.
In via generale occorre premettere che il mantenimento dell’equilibrio contrattuale è l’elemento fondante del compenso revisionale, come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 2021.
Tale compenso “… viene concepito dal legislatore unicamente al fine di garantire l'equilibrio del sinallagma contrattuale originariamente pattuito, ed evitare che una parte possa avvantaggiarsi sine titulo (del valore) di un servizio da altri sostenuto nei costi. In questa prospettiva, non può revocarsi in dubbio che il compenso revisionale costituisca un fattore integrativo del corrispettivo contrattuale, anzi, per meglio dire, che il corrispettivo sia costituito dal prezzo come integrato.”
E’ però del tutto evidente che, per assolvere a detta funzione, la revisione prezzi deve essere richiesta in corso di esecuzione, in quanto, se proposta ed accordata successivamente, costituirebbe non già ripristino del sinallagma, bensì modificazione di un elemento assai rilevante de contratto, quale è il corrispettivo d’appalto; modifica vietata nel vigore dell’art. 106 d.lgs. n. 50\2016, per il cui comma 4 lettera b), essa non è consentita se “ cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto .nel contratto iniziale ”.
7. – Peraltro, proprio la previsione negli atti di gara e nel contratto è condizione imprescindibile, per la norma su citata, per accordare la revisione prezzi, sicchè, in mancanza di apposita previsione contrattuale, non è fondata la pretesa dell'appaltatore secondo cui l'amministrazione al ricorrere di determinate circostanze deve avviare un'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale: infatti, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, Sentenza, 03/07/2025, n. 13114).
Invero, tale attività istruttoria può essere condotta solo se prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e sempre che non alteri la natura generale del contratto.
8. – Quanto sopra dà conto dell’infondatezza dei primi due motivi; ed anche del terzo, attesa la legittimità della lex specialis che, nel vigore del Codice del 2016, non prevedeva clausola revisionale, in quanto non obbligatoria ai sensi dell’art. 106 su citato.
Sotto tale profilo è sufficiente evidenziare che con sentenza del 19 aprile 2018, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-152/17) ha affermato che le direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione del contratto., quale l’art. 106 citato, al quale si è adeguata nella specie la stazione appaltante.
9. - Né può essere utilmente invocata dalla ricorrente (nel quarto motivo) la revisione prezzi introdotta dall'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, norma che non ha valenza retroattiva.
10. - In conclusione il ricorso è infondato, e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricoo in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila\00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IL AT, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO