Art. 64.
Gli attuali procuratori sostituti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, n° 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa legge, potranno farai iscrivere nel nuovo albo.
Gli attuali procuratori sostituti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, n° 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa legge, potranno farai iscrivere nel nuovo albo.