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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2024, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HM IR nato il [...] NO RA nato a [...]( SLOVENIA) il 19/10/1978 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo oit. >Li c-0.,t/yNs ottcei ›tQ»t ,e,u elJ C.,scP_. udito il....ciirelisore Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6361 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 07/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2019 il GUP del Tribunale di Gorizia - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di OV BA e AD IR in relazione alla contestazione di favoreggiamento della immigrazione clandestina (di cinque persone) per fatto avvenuto il 4 giugno 2018 (per transito dalla Slovenia in Italia). Giova precisare, in rapporto ai dedotti motivi di ricorso, che a) in dispositivo si trova indicato il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione e la stessa risulta depositata (in lingua italiana) il 25 novembre del 2019; b) entrambi gli imputati, secondo il GUP, erano in grado di comprendere la lingua slovena (non solo, ovviamente, la OV ma anche IR), per come si desume dagli atti del procedimento;
c) risulta recapitata in cancelleria una copia della sentenza tradotta in lingua slovena in data 3 febbraio 2020 (il difensore aveva richiesto la traduzione sia in sloveno che in arabo). 2. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 17 novembre 2022 ha confermato la prima decisione. L'appello è stato proposto dal difensore di fiducia di entrambi gli imputati. Quanto alle questioni rilevanti ai fini della odierna decisione, in riferimento ai motivi di ricorso, va rilevato che: a) la Corte di Appello conferma la valutazione del GUP circa la conoscenza della lingua slovena anche da parte dello IR;
b) il 3 febbraio 2020 scadeva il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado;
c) ciò posto, la Corte di secondo grado ritiene di respingere la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione - formulata dal difensore nell'interesse degli imputati -, atteso che nel termine utile per proporre impugnazione era 'disponibile' anche la traduzione in sloveno della sentenza. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - OV BA e AD IR. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina processuale in tema di restituzione nel termine. 2 Secondo la difesa, che ripercorre i fatti processualmente rilevanti in modo non difforme da quanto detto in sentenza, il mancato deposito della traduzione della sentenza - in un momento utile per l'esercizio dei diritti spettanti personalmente agli imputati, anche ai sensi dell'art.143 cod.proc.pen. - imponeva l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen. . Si evidenzia, inoltre, che nessun avviso di deposito della sentenza (tradotta in lingua slovena) è mai stato notificato al difensore o agli imputati. Non si vede, pertanto, come costoro potessero venirne a conoscenza. La decisione impugnata sarebbe dunque erronea nella parte in cui respinge la domanda di restituzione nel termine, funzionale alla redazione di un autonomo atto di impugnazione da parte degli imputati. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione dell'obbligo imposto dall'art.143 cod.proc.pen. e relativo alla traduzione della sentenza in lingua araba Il motivo riguarda esclusivamente la posizione di AD IR. Si sostiene, in particolare, l'erroneità della affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe in grado di comprendere la lingua slovena. Gli elementi indicati nella decisione di primo grado sono, si afferma, meramente indiziari e non offrono certezza alcuna. 4. Il ricorso è infondato, pur dovendosi introdurre talune rettifiche rispetto alla motivazione esposta nella decisione impugnata. 4.1 Va in particolare precisato quanto segue, in relazione alla doglianza contenuta nel primo motivo: a) la disposizione di legge di cui all'art.143 cod.proc.pen. prevede in caso di imputato alloglotta - non in grado di comprendere la lingua italiana - la traduzione scritta - in un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà difensive - di una serie di atti processuali, tra cui la sentenza;
b) la legge prevede, quanto all'appello, la facoltà di proposizione dell'impugnazione anche personalmente (art. 571 comma 1 cod.proc.pen.); c) nel caso in esame non può parlarsi di 'omessa traduzione' della sentenza (essendo esistente l'atto tradotto), quanto di una questione di tempistica e di conoscibilità dell'atto tradotto;
d) se da un lato la traduzione è atto che condiziona, in modo inevitabile, l'esercizio della facoltà di impugnazione personale, è altrettanto indiscutibile che si tratta di un diritto 'personale' dell'imputato, la cui tutela non può essere affidata al 9 3 Lti difensore (si veda sul punto Sez. Il n. 32057 del 21.6.2017, rv 270327 secondo cui le questioni relative alla omessa traduzione sono proponibili esclusivamente dall'interessato). 4.2 Tutto ciò precisato, il Collegio intende evidenziare che la domanda contenuta nell'atto di appello del difensore - di restituzione nel termine a beneficio degli imputati, essendo venuta in essere la traduzione della sentenza in tempo non utile per un compiuto esercizio della facoltà di impugnazione - oltre ad essere stata introdotta da soggetto non 'titolare' della facoltà sottesa, risulta del tutto distonica sul piano del corretto inquadramento dell'istituto. Il motivo della sua infondatezza, dunque, non è quello indicato dalla Corte di Appello. Ed invero la questione di fondo è rappresentata, in verità, dalla conoscibilità legale dell'atto tradotto (tema sollevato anche dal difensore) ma non in chiave di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen. . 4.3 Presupposto essenziale per la 'restituzione' nel termine è - infatti - che il termine di cui si parla sia inutilmente decorso. Nel caso di traduzione della sentenza depositata in un tempo che supera quello previsto dalla legge per il deposito dell'originale (ossia della sentenza in lingua italiana) è da ritenersi - di
contro
- che spetti all'imputato alloglotta l'avviso di deposito della sentenza tradotta (ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod.proc.pen.) al fine di rendere possibile l'esercizio concreto della facoltà di appello personale. In altre parole, la disposizione di cui all'art. 143 cod.proc.pen., ad avviso del Collegio, va letta unitamente alle disposizioni che regolamentano i tempi di deposito della sentenza. Da ciò deriva che l'atto/sentenza, nei casi come quello oggetto del presente giudizio, è un atto duplice, che si compone necessariamente di un originale redatto in italiano e di una copia tradotta. Ora, lì dove entrambe le 'forme' dell'atto vengano in essere nel termine di legge per il deposito della sentenza è evidente che non sarà necessario alcun avviso di deposito, ma lì dove la traduzione sia depositata oltre il termine (nel caso in esame oltre il trentesimo giorno indicato in dispositivo) è da ritenersi applicabile la previsione di legge di cui all'art. 548 comma 2 cod.proc.pen., con notifica all'imputato titolare della (autonoma) facoltà di impugnazione. Da ciò deriva che il termine per proporre l'atto di appello decorre - per il solo imputato che si trovi nella descritta condizione - solo dal giTo in cui è stata t eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito (della sentenza tradotta) ai sensi dell'art. 585 comma 2 lettera c) cod.proc.pen. . Nel caso in esame, non essendo mai stata eseguita (almeno per quanto risulta dagli atti) la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado tradotta, non vi è questione di 'restituzione' in un termine mai decorso (almeno al momento in cui è stata emessa la sentenza di secondo grado). 4.4 Il secondo motivo è parimenti infondato, posto che gli indicatori utilizzati in sede di merito per affermare la conoscenza dello sloveno in capo a AD IR risultano logici e congruenti, sicchè ben poteva essere la traduzione della sentenza limitata solo alla lingua slovena. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo oit. >Li c-0.,t/yNs ottcei ›tQ»t ,e,u elJ C.,scP_. udito il....ciirelisore Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6361 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 07/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2019 il GUP del Tribunale di Gorizia - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di OV BA e AD IR in relazione alla contestazione di favoreggiamento della immigrazione clandestina (di cinque persone) per fatto avvenuto il 4 giugno 2018 (per transito dalla Slovenia in Italia). Giova precisare, in rapporto ai dedotti motivi di ricorso, che a) in dispositivo si trova indicato il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione e la stessa risulta depositata (in lingua italiana) il 25 novembre del 2019; b) entrambi gli imputati, secondo il GUP, erano in grado di comprendere la lingua slovena (non solo, ovviamente, la OV ma anche IR), per come si desume dagli atti del procedimento;
c) risulta recapitata in cancelleria una copia della sentenza tradotta in lingua slovena in data 3 febbraio 2020 (il difensore aveva richiesto la traduzione sia in sloveno che in arabo). 2. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 17 novembre 2022 ha confermato la prima decisione. L'appello è stato proposto dal difensore di fiducia di entrambi gli imputati. Quanto alle questioni rilevanti ai fini della odierna decisione, in riferimento ai motivi di ricorso, va rilevato che: a) la Corte di Appello conferma la valutazione del GUP circa la conoscenza della lingua slovena anche da parte dello IR;
b) il 3 febbraio 2020 scadeva il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado;
c) ciò posto, la Corte di secondo grado ritiene di respingere la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione - formulata dal difensore nell'interesse degli imputati -, atteso che nel termine utile per proporre impugnazione era 'disponibile' anche la traduzione in sloveno della sentenza. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - OV BA e AD IR. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina processuale in tema di restituzione nel termine. 2 Secondo la difesa, che ripercorre i fatti processualmente rilevanti in modo non difforme da quanto detto in sentenza, il mancato deposito della traduzione della sentenza - in un momento utile per l'esercizio dei diritti spettanti personalmente agli imputati, anche ai sensi dell'art.143 cod.proc.pen. - imponeva l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen. . Si evidenzia, inoltre, che nessun avviso di deposito della sentenza (tradotta in lingua slovena) è mai stato notificato al difensore o agli imputati. Non si vede, pertanto, come costoro potessero venirne a conoscenza. La decisione impugnata sarebbe dunque erronea nella parte in cui respinge la domanda di restituzione nel termine, funzionale alla redazione di un autonomo atto di impugnazione da parte degli imputati. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione dell'obbligo imposto dall'art.143 cod.proc.pen. e relativo alla traduzione della sentenza in lingua araba Il motivo riguarda esclusivamente la posizione di AD IR. Si sostiene, in particolare, l'erroneità della affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe in grado di comprendere la lingua slovena. Gli elementi indicati nella decisione di primo grado sono, si afferma, meramente indiziari e non offrono certezza alcuna. 4. Il ricorso è infondato, pur dovendosi introdurre talune rettifiche rispetto alla motivazione esposta nella decisione impugnata. 4.1 Va in particolare precisato quanto segue, in relazione alla doglianza contenuta nel primo motivo: a) la disposizione di legge di cui all'art.143 cod.proc.pen. prevede in caso di imputato alloglotta - non in grado di comprendere la lingua italiana - la traduzione scritta - in un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà difensive - di una serie di atti processuali, tra cui la sentenza;
b) la legge prevede, quanto all'appello, la facoltà di proposizione dell'impugnazione anche personalmente (art. 571 comma 1 cod.proc.pen.); c) nel caso in esame non può parlarsi di 'omessa traduzione' della sentenza (essendo esistente l'atto tradotto), quanto di una questione di tempistica e di conoscibilità dell'atto tradotto;
d) se da un lato la traduzione è atto che condiziona, in modo inevitabile, l'esercizio della facoltà di impugnazione personale, è altrettanto indiscutibile che si tratta di un diritto 'personale' dell'imputato, la cui tutela non può essere affidata al 9 3 Lti difensore (si veda sul punto Sez. Il n. 32057 del 21.6.2017, rv 270327 secondo cui le questioni relative alla omessa traduzione sono proponibili esclusivamente dall'interessato). 4.2 Tutto ciò precisato, il Collegio intende evidenziare che la domanda contenuta nell'atto di appello del difensore - di restituzione nel termine a beneficio degli imputati, essendo venuta in essere la traduzione della sentenza in tempo non utile per un compiuto esercizio della facoltà di impugnazione - oltre ad essere stata introdotta da soggetto non 'titolare' della facoltà sottesa, risulta del tutto distonica sul piano del corretto inquadramento dell'istituto. Il motivo della sua infondatezza, dunque, non è quello indicato dalla Corte di Appello. Ed invero la questione di fondo è rappresentata, in verità, dalla conoscibilità legale dell'atto tradotto (tema sollevato anche dal difensore) ma non in chiave di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen. . 4.3 Presupposto essenziale per la 'restituzione' nel termine è - infatti - che il termine di cui si parla sia inutilmente decorso. Nel caso di traduzione della sentenza depositata in un tempo che supera quello previsto dalla legge per il deposito dell'originale (ossia della sentenza in lingua italiana) è da ritenersi - di
contro
- che spetti all'imputato alloglotta l'avviso di deposito della sentenza tradotta (ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod.proc.pen.) al fine di rendere possibile l'esercizio concreto della facoltà di appello personale. In altre parole, la disposizione di cui all'art. 143 cod.proc.pen., ad avviso del Collegio, va letta unitamente alle disposizioni che regolamentano i tempi di deposito della sentenza. Da ciò deriva che l'atto/sentenza, nei casi come quello oggetto del presente giudizio, è un atto duplice, che si compone necessariamente di un originale redatto in italiano e di una copia tradotta. Ora, lì dove entrambe le 'forme' dell'atto vengano in essere nel termine di legge per il deposito della sentenza è evidente che non sarà necessario alcun avviso di deposito, ma lì dove la traduzione sia depositata oltre il termine (nel caso in esame oltre il trentesimo giorno indicato in dispositivo) è da ritenersi applicabile la previsione di legge di cui all'art. 548 comma 2 cod.proc.pen., con notifica all'imputato titolare della (autonoma) facoltà di impugnazione. Da ciò deriva che il termine per proporre l'atto di appello decorre - per il solo imputato che si trovi nella descritta condizione - solo dal giTo in cui è stata t eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito (della sentenza tradotta) ai sensi dell'art. 585 comma 2 lettera c) cod.proc.pen. . Nel caso in esame, non essendo mai stata eseguita (almeno per quanto risulta dagli atti) la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado tradotta, non vi è questione di 'restituzione' in un termine mai decorso (almeno al momento in cui è stata emessa la sentenza di secondo grado). 4.4 Il secondo motivo è parimenti infondato, posto che gli indicatori utilizzati in sede di merito per affermare la conoscenza dello sloveno in capo a AD IR risultano logici e congruenti, sicchè ben poteva essere la traduzione della sentenza limitata solo alla lingua slovena. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente