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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariaelisabetta Parte_1
TORRE
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Marita PIPINATO. Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Come da note in sostituzione di udienza depositate nel fascicolo telematico
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio con in Brogliano il 13.10.1984; che Controparte_1
dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che con accordo concluso avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brogliano in data
21.10.2021 i coniugi avevano manifestato la volontà di separarsi;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Con comparsa in data 10.4.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
All'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano conformi conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data dell'accordo di separazione concluso dalle parti innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brogliano e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta
2 meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e in Brogliano il 13.10.1984;
[...] Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 10, parte II, serie A, anno 1984;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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