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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8011/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8011/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 14.11.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Boncompagni 93, presso lo studio dell'Avv. CORRADI MARCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in San P_ C.F._2
Cipriano d'Aversa alla Via Po 11 , presso lo studio dell'Avv. MARTINELLI LUCA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
APPELLATO
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 149/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord
e depositata in data 22 febbraio 2022.
Conclusioni: Come da atti di causa e memorie conclusionali
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.9.2017 conveniva in giudizio P_ innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord la società al fine Parte_1
di ottenere il rimborso della quota parte di premio versata e non fruita in seguito alla estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 68216, stipulato con la Controparte_2
.
[...]
A sostegno della domanda esponeva di aver stipulato, nel mese di maggio del 2006, con la società il contratto n. 68216 di prestito rimborsabile mediante Controparte_2
delegazione di quote mensili dello stipendio;
che il costo del prestito era comprensivo del premio complessivo di euro 2.563,48 per il rischio vita e il rischio impiego, a copertura dei quali era stata contestualmente stipulata con la una polizza assicurativa Parte_1
accessoria al finanziamento;
di aver avanzato, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto (avvenuta in data 30 giugno 2007), richiesta per l'ottenimento della restituzione della parte di premio non maturata e dovuta ai sensi degli artt.125 sexies TUB e art. 49 co.1 del regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010 .
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda e Parte_1 deduceva che la normativa vigente all'epoca della emissione della polizza non prevedeva, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a cui la polizza era accessoria, la restituzione di parte del premio;
che l'art. 49 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
2010 non era applicabile al caso concreto atteso che l'art. 56 aveva delimitato l'ambito applicativo solo ai contratti posti in commercializzazione dopo il 1° dicembre 2010 (cioè in data successiva a quella della sua entrata in vigore) mentre il certificato di polizza nel caso di specie era stato emesso il 1° giugno 2006, prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 35; che l'art. 8 della Convenzione, adottato in vigenza della normativa precedente (che non prevedeva nessun diritto alla restituzione della parte di premio non maturata nell'ipotesi di estinzione anticipata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e
55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180), era assolutamente operante nel caso concreto e tale assunto era confortato anche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), che successivamente era intervenuta in materia, il cui art. 22, comma 15-septies, doveva essere interpretato necessariamente come sopra riferito, pena la sua illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, Cost..
Eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione biennale del diritto alla ripetizione del premio, ai sensi dell'art. 2952, comma 2 c.c..
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Con sentenza n. 149/2022, depositata in data 22 febbraio 2022, Ii Giudice di Pace di Napoli
Nord, così provvedeva:
“1) - accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la P_ [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 di esso della somma € 2.563,48; P_
2) - condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento delle spese di lite che si determinano in complessive € 1.150,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'Avv. Luca Martinelli per il dichiarato anticipo;
3) - dichiara la presente sentenza esecutiva per espressa disposizione di legge”
Avverso la sentenza ha proposto appello la e si è costituita in giudizio Parte_1
la parte appellata.
La causa è stata assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 14.11.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2952 co.2 c.c. per non avere il Giudice di Pace accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla odierna appellante, non considerando che la prescrizione del diritto derivante dal contratto di assicurazione si riferisce anche ai diritti che come l'obbligo di restituzione della quota parte del premio nel caso di estinzione anticipata, si ricollegano direttamente alla disciplina legale del contratto di assicurazione .
Il motivo è infondato.
Occorre precisare che la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, è applicabile ai soli diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo e non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato sulla base di altro titolo (cfr. Cass. civ., n. 11052/2002).
Invero, la domanda di cui al giudizio di primo grado deve intendersi di natura restitutoria, non venendo in discussione la disciplina del contratto di assicurazione e il suo adempimento ma avendo l'attore richiesto il rimborso delle somme ritenute non dovute a seguito di anticipata estinzione del contratto e, pertanto, così richiamando la disciplina dell'indebito oggettivo con conseguenziale prescrizione decennale del diritto. Le Sezioni unite della Cassazione con riferimento alla ripetizione dell'indebito ( S.U. sent. 24418/2010) hanno statuito che, essendo tale azione tesa a ripristinare l'equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal
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mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni, è soggetta al termine di prescrizionale decennale.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di Pace dell'art. 49, co.1, regolamento ISVAP n. 35, che invece trovava applicazione solo ai contratti commercializzati dopo il 1° dicembre 2010 e pertanto non poteva regolare il contratto di assicurazione oggetto di causa, concluso in data antecedente, e l'omessa considerazione delle norme di cui al D.P.R. 180/1950, le norme (in particolare dell'art. 56) di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010 nonché le norme (da leggersi secondo Costituzione) di cui alla legge 221/2012 applicabile unicamente ai rapporti contrattuali ancora in essere al momento della sua entrata in vigore .
Evidenziava, inoltre, che l'art. 8 della Convenzione intercorsa tra la e la Controparte_2
prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, il premio sarebbe Parte_1
rimasto acquisito interamente in capo alla Compagnia sicché, pur nell'ipotesi che si fosse ritenuto esistente il diritto di di ottenere la restituzione di parte del premio, P_
questo avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della giammai Controparte_2
nei confronti della la quale aveva statuito con il contraente (cioè la Parte_1
) che il premio restasse in suo favore acquisito, pure in caso di estinzione anticipata del CP_2
finanziamento a cui la polizza risultava accessoria.
Anche tale motivo è infondato.
La tesi dell'appellante secondo cui la normativa vigente all'epoca della emissione della polizza non prevedeva il diritto dell'assicurato, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a cui la polizza era accessoria, alla restituzione di parte del premio, non è condivisibile.
Infatti come pure chiarito da Cassazione civile 06 settembre 2023, n.25977 il diritto alla riduzione del costo totale del credito era previsto anche anteriormente alla vigenza dell'art. 49 del regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, dalla normativa interna e dalle CP_3
direttive europee, nonché confermato dall'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto . Tale finalità sarebbe evidente già nell'originaria formulazione dell'art. 125 TUB, attuativo delle Direttive 87/102/CEE e 90/88/CE (che prevedevano il diritto del consumatore ad « un'equa riduzione del costo complessivo del credito »).
L'art. 8 della direttiva N. 87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di
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credito al consumo, prevede che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".
L'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto, poi, il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Tali direttive sono state recepite dalla L. n. 142 del 1992, ratione temporis applicabile, che all'art. 18, definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
L'art. 125 co.2 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto, pertanto, dalla normativa interna e dalle direttive Europee, ed è conforme all'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione del citato art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad
"un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9).
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Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".
Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava, dunque, che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che invece l'appellante ritiene non applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-
383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37).
La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di
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negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016,
e C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_1 Persona_2
Nella citata sentenza è altresì affermato che l'effettività del diritto del consumatore CP_4
alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Anche in assenza di una norma attuativa del CICR richiamato dall'art. 125 Tub ratione temporis applicabile , il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
La giurisprudenza Europea ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
Una clausola contrattuale che escludesse il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sarebbe nulla perché determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33, che costituisce disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Per_5
e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
[...] Persona_6
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Persona_7
Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom
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Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Persona_7
Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421).
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha affermato che “ Posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.
106 del 2021, è compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor della Corte UE, e posto che il vulnus ai principi costituzionali risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106, tale ultima disposizione deve ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia", sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Lexitor”
In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha, dunque, ritenuto illegittimo il D. L.
25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.
106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , artt. 11 e 117, comma 1.
La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28) ed ha richiamato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore"
(sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe
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essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza punto 32). CP_4
Non vi è dubbio pertanto sulla spettanza all'attore del diritto al rimborso della quota parte di premio versata e non goduta del contratto di assicurazione , in seguito alla estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 68216, stipulato con la cui il Controparte_2
primo era collegato.
Priva di pregio e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento risulta essere, infine,
l'eccezione di parte appellante circa la carenza di legittimazione passiva in merito alla restituzione degli oneri assicurativi legata alla residua durata del contratto.
Al riguardo va, infatti, rilevato che la legittimazione passiva dell'appellante risulta dalla sua qualità di accipiens degli importi richiesti in restituzione e dalla stipula direttamente con la del contratto di assicurazione venuto meno a seguito della anticipata Parte_1
estinzione del collegato mutuo. Eventuali clausole interne alla convenzione intercorsa invece tra la e la rilevano solo nei rapporti interni di tali Controparte_2 Parte_1
parti
La legittimazione passiva all'azione di restituzione è confermata anche dalla successiva normativa , art. 22, co. 15 quater, D.L. 179/2012, conv. con modificazione dalla L. 221/2012, secondo cui: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo
o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”. Appare evidente che il riferimento alle “imprese” operato sia volto ad individuare le compagnie assicuratrici quali soggetti obbligati alla restituzione dei premi assicurativi legati alla concessione del credito in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Nè la legittimazione dell'appellante è esclusa dalla possibilità di prospettare una legittimazione concorrente del soggetto finanziatore .
L'appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della impugnata sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
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Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co.1 quater T.U. n. 115/02 come mod. dall'art. 1 co.17
L. 228/12.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto della avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord, n. 149/2022, depositata in data 22 febbraio 2022. così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1800,00 per P_
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Martinelli antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato .
Così deciso in Aversa, 17/03/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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