Versione
1 giugno 1983
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Versione
27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 47. (( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante ))
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante ))
Commentari • 2
- 1. Oltre il modello tradizionale: affidamento e adozione nelle famiglie omogenitoriali tra legge e giurisprudenza, quadro normativo, giurisprudenza e prospettive.Dott. Pino Tontoli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 18.993614
[…] In tale contesto assume rilievo anche la prassi applicativa di un diverso istituto, pur sempre riconducibile alla materia dell'adozione, idoneo a rispondere all'attuale vuoto normativo: l'adozione in casi speciali prevista dall'art. 47 della Legge n. 184/1983. 1. […]
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Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Trieste, sentenza 28/05/2024Provvedimento: […] Ciò perché trattasi di un'ipotesi agevolata di concessione ex art. 9, comma 1, lett. b) della legge n. 91 del 1992 diversa dall'adozione di minore di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge. Infatti, solo in quest'ultimo caso, il comma 2 dello stesso articolo 3 prevede l'acquisto automatico della cittadinanza italiana a favore dei minori adottati da cittadini italiani. Non essendo invece previsto per i maggiorenni adottati da cittadino italiano, la cittadinanza andrà riconosciuta a far data dalla sentenza di adozione sentenza di adozione in quanto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 184 del 1983 trattasi di pronuncia costitutiva non retroattiva: la cittadinanza in favore di tale ricorrente dovrà perciò essere riconosciuta a far data dal 16.1.1980 e non dalla sua data di nascita.Leggi di più...
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