Provvedimento: […] Ciò perché trattasi di un'ipotesi agevolata di concessione ex art. 9, comma 1, lett. b) della legge n. 91 del 1992 diversa dall'adozione di minore di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge. Infatti, solo in quest'ultimo caso, il comma 2 dello stesso articolo 3 prevede l'acquisto automatico della cittadinanza italiana a favore dei minori adottati da cittadini italiani. Non essendo invece previsto per i maggiorenni adottati da cittadino italiano, la cittadinanza andrà riconosciuta a far data dalla sentenza di adozione sentenza di adozione in quanto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 184 del 1983 trattasi di pronuncia costitutiva non retroattiva: la cittadinanza in favore di tale ricorrente dovrà perciò essere riconosciuta a far data dal 16.1.1980 e non dalla sua data di nascita.
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