Articolo 47 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 giugno 1983
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Versione
27 aprile 2001
Art. 47. (( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante ))
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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