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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3656/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TPMTPMM000100/2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2379/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
I difensori presenti illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone rituale appello per la riforma della sentenza n.1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Milano e depositata in data 12.4.2024, che ha respinto il ricorso introduttivo confermando, con condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00, l'accertamento emesso per l'anno di imposta 2016, con il quale è stata contestata l'omessa dichiarazione IRPEF in relazione alle somme percepite a seguito della conciliazione della causa di lavoro per ingiusto licenziamento.
Assume l'appellante che la sentenza è viziata in punto motivazionale per non aver esaminato correttamente la natura delle somme percepite ( euro 15.000,00) a seguito della conciliazione della causa di lavoro che aveva ad oggetto o la riassunzione del lavoratore o il risarcimento del danno subito quantificabile in 24 mensilità. La natura della somma conciliata non può prescindere dalla causa petendi;
le somme versate con cessazione del rapporto di lavoro non possono essere qualificate come reddito imponibile ai fini Irpef e non sono soggette a contributi a addizionali perché volte a reintegrare un danno emergente e non un lucro cessante.
Conclude per la riforma della sentenza e in via subordinata per la rideterminazione delle somme con vittoria di spese.
Resiste la DP di Monza e Brianza sostenendo l'infondatezza dell'appello non sussistendo alcuna lacuna motivazionale della sentenza impugnata né erronea interpretazione dei fatti. Ricorda che nel verbale di conciliazione è testualmente riportato che a fronte della rinuncia all'azione GMT G7 riconosce allo stesso un importo lordo di € 15.000,00 (quindicimila/00),pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00) netti. Il lavoratore dà atto che il predetto importo viene dallo stesso riscosso a fronte della propria obbligazione di “non fare” e costituisce autonoma fattispecie impositiva inquadrabile nei redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986>; non emerge, dunque, la qualificazione di risarcimento danno tant'è che è prevista la ritenuta di euro 3.000,00 e che le somme percepite sono espressamente inquadrate nella fattispecie “ redditi diversi”. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dai giudici di primo grado. L'importo indicato nel verbale di conciliazione, così come sopra già riportato per esteso, viene riscosso a fronte della propria obbligazione di non fare e costituisce autonoma fattispecie impositiva inquadrabile nei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d) del D.P.R. 917/1986.” Non è, dunque, qualificata come somma risarcitoria, ma come corrispettivo pattuito per un comportamento futuro (non fare). Si tratta cioè di una prestazione a titolo oneroso (pagamento in cambio di un impegno), non di un risarcimento per un danno subito. L'appello non merita, pertanto, accoglimento con conseguente condanna, secondo il principio di soccombenza, alle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l' appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3656/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TPMTPMM000100/2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2379/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
I difensori presenti illustrano i rispettivi assunti e insistono come da atti.
la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone rituale appello per la riforma della sentenza n.1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Milano e depositata in data 12.4.2024, che ha respinto il ricorso introduttivo confermando, con condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00, l'accertamento emesso per l'anno di imposta 2016, con il quale è stata contestata l'omessa dichiarazione IRPEF in relazione alle somme percepite a seguito della conciliazione della causa di lavoro per ingiusto licenziamento.
Assume l'appellante che la sentenza è viziata in punto motivazionale per non aver esaminato correttamente la natura delle somme percepite ( euro 15.000,00) a seguito della conciliazione della causa di lavoro che aveva ad oggetto o la riassunzione del lavoratore o il risarcimento del danno subito quantificabile in 24 mensilità. La natura della somma conciliata non può prescindere dalla causa petendi;
le somme versate con cessazione del rapporto di lavoro non possono essere qualificate come reddito imponibile ai fini Irpef e non sono soggette a contributi a addizionali perché volte a reintegrare un danno emergente e non un lucro cessante.
Conclude per la riforma della sentenza e in via subordinata per la rideterminazione delle somme con vittoria di spese.
Resiste la DP di Monza e Brianza sostenendo l'infondatezza dell'appello non sussistendo alcuna lacuna motivazionale della sentenza impugnata né erronea interpretazione dei fatti. Ricorda che nel verbale di conciliazione è testualmente riportato che a fronte della rinuncia all'azione GMT G7 riconosce allo stesso un importo lordo di € 15.000,00 (quindicimila/00),pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00) netti. Il lavoratore dà atto che il predetto importo viene dallo stesso riscosso a fronte della propria obbligazione di “non fare” e costituisce autonoma fattispecie impositiva inquadrabile nei redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986>; non emerge, dunque, la qualificazione di risarcimento danno tant'è che è prevista la ritenuta di euro 3.000,00 e che le somme percepite sono espressamente inquadrate nella fattispecie “ redditi diversi”. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dai giudici di primo grado. L'importo indicato nel verbale di conciliazione, così come sopra già riportato per esteso, viene riscosso a fronte della propria obbligazione di non fare e costituisce autonoma fattispecie impositiva inquadrabile nei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d) del D.P.R. 917/1986.” Non è, dunque, qualificata come somma risarcitoria, ma come corrispettivo pattuito per un comportamento futuro (non fare). Si tratta cioè di una prestazione a titolo oneroso (pagamento in cambio di un impegno), non di un risarcimento per un danno subito. L'appello non merita, pertanto, accoglimento con conseguente condanna, secondo il principio di soccombenza, alle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l' appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi