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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7944/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
DDifensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179228 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179228 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6446/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.ER Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.7944/2024) per l'annullamento dell' avviso intimazione n.295202490122877000, notificataoil 16/10/2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.147,55 per omesso pagamento di tassa automobilistica per gli anni 2016 e 2018.
L'avviso suddetto è stato conseguente al mancato pagamento della cartella 29520210078900921000, relativa ai due suddetti anni.
Si premette che il concessionario della riscossione procede, per l'art.50 del DPR 602/1973, ad espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuare con le modalità previste dall'art.26 del citato decreto 602, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il ricorrente ha eccepito l'invalidità della suddetta intimazione , formulando le seguenti eccezioni;
omessa notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione;
prescrizione del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha notificato il proprio ricorso sia alla regione Sicilia che all'Agenzia delle Entrate riscossione ed entrambi gli Uffici, ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 546/1992, si sono costituiti in giudizio, asserendo la legittimità del proprio operato.
Entrambi, in modo particolare , hanno dimostrato che le cartelle, prodromiche all'intimazione contestata, sono state notificate il 2/2/2023.
La regione Sicilia ha, inoltre, comunicato:
1) di avere proceduto all'annullamento della tassa, riguardante la vettura targata Targa_1, relativa all'anno 2016;
2)della esistenza di notifica di avviso di accertamento per i veicoli targati Targa_2 e Targa_3, sempre l'anno 2016;
3)della inesistenza dell'obbligo di invio dell'avviso per l'anno 2018 in considerazione del dettato della legge regionale 16/2015 che ha eliminato l'obbligo del preventivo avviso di accertamento. Tale norma, peraltro, è stata ritenuta costituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018.
La regione Sicilia ha citato , a sostegno della sua suddetta tesi, sulla insistenza dell'obbligo della notifica preventiva di un avviso di accertamento, la sentenza n.2669/2023 della Corte di Giustizia di primo grado di Palermo.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, la parte resistente (regione Sicilia) ha rammentato che ,per quanto riguarda, l'avviso di intimazione, è sufficiente il rinvio all' atto prodromico antecedente contenendo lo stesso ogni elemento ai fini della comprensione dell'an e del quantum debeatur (Cassaz.ord.21065 del
4/7/2024).
Infine, per quanto riguarda l'ultima eccezione, relativa all'avvenuta prescrizione dei tributi richiesti, la regione Sicilia ha rappresentato che l'art.68 del d.l. 18/2020 (decreto cura Italia) ha allungato i termini prescrizionali dei ruoli ,consegnati nel periodo indicato dalla stessa legge,in considerazione della sospensione di quasi tutte le attività lavorative per la grave epidemia che ha interessato , proprio in quel periodo, tutta l'Italia.
Per quanto detto, appare del tutto evidente che l'operato dei due uffici , ai quali è stato notificato il ricorso, è stato legittimo e, quindi, il ricorso del contribuente debba essere rigettato.
P.Q.M.
Questo Giudice respinge il ricorso e compensa le spese
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7944/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
DDifensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179228 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179228 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6446/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.ER Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.7944/2024) per l'annullamento dell' avviso intimazione n.295202490122877000, notificataoil 16/10/2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.147,55 per omesso pagamento di tassa automobilistica per gli anni 2016 e 2018.
L'avviso suddetto è stato conseguente al mancato pagamento della cartella 29520210078900921000, relativa ai due suddetti anni.
Si premette che il concessionario della riscossione procede, per l'art.50 del DPR 602/1973, ad espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuare con le modalità previste dall'art.26 del citato decreto 602, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il ricorrente ha eccepito l'invalidità della suddetta intimazione , formulando le seguenti eccezioni;
omessa notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione;
prescrizione del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha notificato il proprio ricorso sia alla regione Sicilia che all'Agenzia delle Entrate riscossione ed entrambi gli Uffici, ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 546/1992, si sono costituiti in giudizio, asserendo la legittimità del proprio operato.
Entrambi, in modo particolare , hanno dimostrato che le cartelle, prodromiche all'intimazione contestata, sono state notificate il 2/2/2023.
La regione Sicilia ha, inoltre, comunicato:
1) di avere proceduto all'annullamento della tassa, riguardante la vettura targata Targa_1, relativa all'anno 2016;
2)della esistenza di notifica di avviso di accertamento per i veicoli targati Targa_2 e Targa_3, sempre l'anno 2016;
3)della inesistenza dell'obbligo di invio dell'avviso per l'anno 2018 in considerazione del dettato della legge regionale 16/2015 che ha eliminato l'obbligo del preventivo avviso di accertamento. Tale norma, peraltro, è stata ritenuta costituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.152/2018.
La regione Sicilia ha citato , a sostegno della sua suddetta tesi, sulla insistenza dell'obbligo della notifica preventiva di un avviso di accertamento, la sentenza n.2669/2023 della Corte di Giustizia di primo grado di Palermo.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, la parte resistente (regione Sicilia) ha rammentato che ,per quanto riguarda, l'avviso di intimazione, è sufficiente il rinvio all' atto prodromico antecedente contenendo lo stesso ogni elemento ai fini della comprensione dell'an e del quantum debeatur (Cassaz.ord.21065 del
4/7/2024).
Infine, per quanto riguarda l'ultima eccezione, relativa all'avvenuta prescrizione dei tributi richiesti, la regione Sicilia ha rappresentato che l'art.68 del d.l. 18/2020 (decreto cura Italia) ha allungato i termini prescrizionali dei ruoli ,consegnati nel periodo indicato dalla stessa legge,in considerazione della sospensione di quasi tutte le attività lavorative per la grave epidemia che ha interessato , proprio in quel periodo, tutta l'Italia.
Per quanto detto, appare del tutto evidente che l'operato dei due uffici , ai quali è stato notificato il ricorso, è stato legittimo e, quindi, il ricorso del contribuente debba essere rigettato.
P.Q.M.
Questo Giudice respinge il ricorso e compensa le spese