Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 790
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità intimazione per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione, siano state regolarmente notificate. La Regione Sicilia ha inoltre chiarito che per l'anno 2018 non era necessario l'invio di un avviso di accertamento preventivo in base alla legge regionale 16/2015, ritenuta costituzionale dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Invalidità intimazione per difetto di motivazione

    La Regione Sicilia ha sostenuto che per l'avviso di intimazione è sufficiente il rinvio all'atto prodromico, il quale contiene tutti gli elementi necessari.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Regione Sicilia ha argomentato che l'art. 68 del D.L. 18/2020 ha allungato i termini prescrizionali dei ruoli consegnati in quel periodo, a causa della sospensione delle attività dovuta all'epidemia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 790
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 790
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo